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Agenzia delle Entrate Sospensione dai pagamenti, la competenza passa dai Centri di servizio agli uffici locali
I
provvedimenti di sospensione dal pagamento conseguenti ai ricorsi avversi ai
ruoli emessi dai Centri di servizio sono di competenza degli uffici locali, come
previsto da un atto firmato dal Direttore dell’Agenzia il 7 dicembre del 2001
che trasferisce dai Centri di Servizio, in progressiva soppressione, agli uffici
locali la titolarità delle funzioni “secondo il criterio della competenza
territoriale”.
Lo ha precisato la risoluzione n.110 del 4 aprile 2002 in risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concessionari del servizio nazionale della riscossione. La risoluzione chiarisce inoltre che – nei luoghi in cui gli uffici locali non sono stati ancora attivati – la competenza ad emettere provvedimenti di sospensione dal pagamento spetta agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio.
Roma. 5 aprile 2002
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