Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 5/DPF del 4 aprile 2002

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OGGETTO: Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno o altre imposte equivalenti.

Quesito.

Si forniscono chiarimenti sulle motivazioni per cui non si ritiene possibile che l'individuazione di nuove tipologie di tributi possa essere attribuita alla competenza dell'ente locale.

Con la nota in riferimento, si chiede se e' possibile istituire un'imposta comunale di soggiorno o altra imposta equivalente sulla base dei poteri conferiti ai comuni dal nuovo articolo 119, comma 2, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Occorre innanzitutto sottolineare che il nuovo articolo 119, comma 2, della Costituzione prevede che i comuni "stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Detti principi devono pero' essere inevitabilmente stabiliti dalla legge, in base ad una serie di disposizioni che sono contenute nella stessa Carta costituzionale.

Infatti, l'articolo 23, della Costituzione prevede una riserva di legge in materia di istituzione di nuove imposte, laddove afferma che "nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge".

Tale disposizione e' in perfetta coerenza con il nuovo articolo 117 della Costituzione che al comma 2 statuisce che "lo Stato ha legislazione esclusiva, tra le altre, sia in materia di sistema tributario e contabile dello Stato sia in materia di perequazione delle risorse finanziarie.

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative all'"...armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". La norma precisa inoltre che "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Da cio' consegue che l'individuazione delle possibili tipologie di tributi non puo' in alcun modo essere attribuita alla competenza dell'ente locale. Cio' contrasterebbe, peraltro, con i principi costituzionali e con la finalita' di garantire ed assicurare l'omogeneita' dell'ordinamento tributario, requisito necessario per l'uniformita' e l'equilibrio della politica fiscale ed, in generale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di stabilizzazione economica a livello nazionale. Bisogna, inoltre, aggiungere che, cosi' come statuito dal comma 1 del gia' citato articolo 117, la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Pertanto, la finanza pubblica ed il sistema tributario di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea debbono rispondere ad un insieme di principi e di regole che rendano uniformi le entrate tributarie, al fine di realizzare l'armonizzazione fiscale e garantire, di conseguenza, l'equilibrio finanziario che deve sostenere la crescita economica di ciascun sistema nazionale e dell'Unione nel suo complesso.

Peraltro, il nuovo assetto costituzionale e' in perfetta coerenza con lo spirito dell'articolo 52, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ampia potesta' regolamentare agli enti locali, laddove dispone che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, purche' siano rispettati i limiti di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

In altre parole, tale potesta' regolamentare pur espandendosi fino al punto di consentire all'ente locale di non applicare le disposizioni di legge vigenti, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

Un'autonoma potesta' di istituzione di nuovi tributi da parte degli enti locali sarebbe stata, infatti, ipotizzabile solo qualora la legge costituzionale n.3 del 2001 avesse abrogato l'articolo 23 della Costituzione.

Le argomentazioni finora svolte, trovano ulteriore conferma nel nuovo articolo 114 della Costituzione che definisce gli enti territoriali quali "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" e nel nuovo articolo 118, comma 2, che statuisce che gli enti locali "sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".