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Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 182 /E del 29 novembre 2000
Oggetto: Operazione di fusione per incorporazione. Interpello ai sensi dell’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con la nota prot. 46890 del 5 ottobre 2000 la Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto ha trasmesso l’istanza con la quale la Società L. S.r.l., ha chiesto il parere, ai sensi del comma 9 dell’art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in merito ad un’operazione di fusione per incorporazione. Fatto e quesito. La Società L. S.r.l. intende incorporare, mediante fusione, la società P. S.r.l., nella quale al momento detiene una partecipazione quasi totalitaria. La partecipazione si è formata mediante acquisizioni dai precedenti soci persone fisiche della P. S.r.l., i quali dalle cessioni delle quote sociali hanno realizzato unicamente plusvalenze. A seguito dell’operazione di fusione, l’incorporante iscriverà maggiori valori nell’attivo per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento della partecipazione nell’incorporata. La società istante chiede il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori senza applicazione dell’imposta sostitutiva, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 6 del decreto legislativo 10 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle plusvalenze realizzate dai soci cedenti, "sebbene non sia stata, in concreto, versata alcuna imposta sostitutiva su dette plusvalenze(…) per effetto della compensazione con minusvalenze" realizzate su cessioni di partecipazioni in altre società non inerenti la fusione, effettuate nei cinque anni precedenti. Interpretazione. Preliminarmente si osserva che l’istanza di interpello, presentata ai sensi dell’art. 21 della legge 413/91, non consente l’apprezzamento della validità delle ragioni economiche dell’operazione considerata nel suo complesso. L’operazione di fusione non è descritta in dettaglio e non viene fornito alcun elemento conoscitivo in merito alle precedenti acquisizioni delle quote di partecipazione dell’incorporanda ed agli assetti societari precedenti e successivi al complesso delle operazioni. La fusione prospettata, infatti, potrebbe costituire solo un elemento di un più ampio disegno elusivo, finalizzato ad ottenere un indebito risparmio d’imposta. Si consideri, nel caso specifico, che la sopravalutazione, al momento dell’acquisto dai soci persone fisiche, delle quote della incorporata potrebbe essere finalizzata proprio a far emergere una maggiore plusvalenza in capo ai cedenti, i quali potendo usufruire di minusvalenze pregresse non pagherebbero imposte sui capital gain. Nell’istanza di interpello, invero, la società non chiede l’apprezzamento delle ragioni economiche della fusione prospettata, al fine di escluderne potenziali effetti elusivi, ma si limita a porre un quesito in merito all’interpretazione di una norma di legge applicabile alla fattispecie. Pertanto, - come affermato di recente dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere dell’8 maggio 2000, n. 16 - l’istanza di interpello deve essere dichiarata inammissibile. Tuttavia, la scrivente ritiene di poter esprimere le seguenti valutazioni di merito sull’interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. 358/97, a valere in via generale e prescindendo dalla fattispecie rappresentata le cui peculiarità non vengono prese in considerazione. Il comma 1 dell’art. 6 citato prevede che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento o da concambio, derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, si considerano fiscalmente riconosciuti "se assoggettati all’imposta sostitutiva indicata all’art. 1". Il successivo comma 2 prevede che tali maggiori valori "si intendono fiscalmente riconosciuti senza applicazione dell’imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell’importo complessivo netto:
La norma prevede, in sostanza, alcune ipotesi in cui il riconoscimento fiscale del disavanzo da annullamento operi in franchigia di imposta "a condizione che - come precisato nella circolare del 19 dicembre 1997, n. 320/E - sia dimostrato che essi – i maggiori valori iscritti in bilancio - scaturiscono da plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione". Nella circolare si evidenzia, altresì, come emerge dalla relazione ministeriale di accompagnamento al decreto in questione, che "la norma si limita a salvaguardare il valore della partecipazione annullata quando altrimenti si verificherebbe una doppia tassazione economica". In sostanza, per evitare fenomeni di doppia tassazione, il legislatore ha inteso dare riconoscimento fiscale al disavanzo da annullamento in franchigia d’imposta, fino a concorrenza dei plusvalori netti, emersi sulle partecipazioni oggetto di annullamento, già assoggettati a tassazione in operazioni rientranti tra quelle sopra indicate. Occorre precisare che, ai fini dell’assoggettamento a tassazione di un reddito di qualsiasi natura, si richiede, al verificarsi del presupposto impositivo, che lo stesso venga dichiarato secondo le modalità previste dalla legge; mentre non rileva il fatto che, per effetto di specifici meccanismi di liquidazione, derivi o meno un effettivo debito d’imposta. In tale ottica, già nella circolare citata, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 in commento, si precisava che i maggiori o minori valori delle partecipazioni assumevano rilevanza ai fini della norma in esame, "per il solo fatto di aver concorso alla formazione del reddito d’impresa ed indipendentemente, quindi, da un versamento di imposta". Parallelamente, pertanto, si deve ritenere che, nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, le plusvalenze, al netto delle minusvalenze, assumano rilevanza ai fini del riconoscimento fiscale in franchigia d’imposta del disavanzo da annullamento: a) se abbiano costituito componente di reddito rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 2 del d.l. 27/91, nonché ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 461/97. E ciò anche se, in sede di liquidazione dell’imposta, non sia emersa alcuna imposta a debito per effetto della compensazione operata con eccedenze di ulteriori minusvalenze. Anche in tal caso, infatti, è evidente che la plusvalenza ha concorso alla formazione del reddito imponibile di cui all’art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinato a norma del successivo art. 82. b) se siano state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi dello stesso d.lgs. n. 358/97. Conclusioni. Per quanto sopra esposto, si ritiene inammissibile l’istanza di interpello presentata dalla Società L. S.r.l. ai sensi dell’art. 21, commi 2 e 9, della legge n. 413/91. Traendo spunto, tuttavia, dalla problematica rappresentata, si afferma in via generale l’applicabilità - ai fini del riconoscimento fiscale in franchigia d’imposta dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento di azioni o quote a seguito di fusioni o scissioni - delle disposizioni del comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 358/97 anche nel caso in cui, dall’assoggettamento ad imposizione dei plusvalori netti emersi nelle precedenti operazioni sulle partecipazioni annullate, non sia scaturito alcun debito d’imposta. IL DIRETTORE CENTRALE |