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Agenzia delle Entrate Circolare dell'Ascotributi n.156 del 6 luglio 2001
OGGETTO: Riordino della disciplina della riscossione – Decreto
Legislativo 27 aprile 2001, n. 193 recante disposizioni integrative e correttive
dei decreti legislativi n. 46/99 e n. 112/99 – Chiarimenti associativi. Si fa seguito alla ns. circolare n. 125 del 28 maggio u.s., con la quale
si è data notizia dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
D.Lgs. n. 193/2001, contenente disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs.
n. 46/99 e n. 112/99, per procedere, anche alla luce delle indicazioni emerse in
occasione dell’esame recentemente effettuato dall’Ufficio di Presidenza
riunito a livello tecnico, all’approfondimento delle disposizioni portate dal
predetto provvedimento. Il Decreto Legislativo in parola – come già precisato nella ns. citata
circolare n. 125 – rappresenta un importante ed atteso elemento di
completamento della riforma con il quale si introducono integrazioni e
perfezionamenti nell’ambito della disciplina della riscossione tramite ruolo,
taluni dei quali già da tempo richiesti e sollecitati nelle varie sedi
istituzionali dall’Associazione, finalizzati a garantire maggiormente
chiarezza applicativa alle norme e funzionalità operativa alle aziende
concessionarie. Il provvedimento, quindi, è da valutare positivamente in
quanto, anche se non completamente, viene incontro a diverse esigenze
rappresentate dal sistema, consentendo il raggiungimento di una migliore
efficienza nell’espletamento dell’attività di riscossione. Ciò premesso, si fa presente che l’analisi condotta nella presente circolare si soffermerà sulle norme di particolare importanza per il sistema o a maggior contenuto innovativo, tralasciando le disposizioni minori ovvero quelle finalizzate ad introdurre perfezionamenti al testo dei provvedimenti legislativi predetti, resisi necessari per risolvere incongruenze o errori contenuti nella originaria normativa. Resta ovviamente fermo che gli Uffici dell’Associazione rimangono a disposizione delle aziende associate per eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni. Passando all’esame delle singole disposizioni del provvedimento, prese in considerazione nei sensi sopra chiariti, si fa presente quanto segue. Modifiche al D.P.R. n. 602/73 – Art. 1 -
La
lettera a) aggiunge il comma 4 bis all’art. 19, concernente dilazione del
pagamento e sospensione della riscossione, prevedendo, in caso di decadenza del
contribuente dal beneficio della dilazione e a seguito di mancato pagamento da
parte del fideiussore dell’importo garantito, la possibilità, per il
concessionario, di procedere direttamente ad espropriazione forzata nei
confronti del garante inadempiente. Atteso che la previsione normativa dispone
l’attivazione della procedura di espropriazione sulla base del ruolo emesso
nei confronti del debitore - soggetto
diverso dal terzo che ha prestato la garanzia - e che manca al concessionario la
notizia dell’inadempimento da parte di quest’ultimo, circostanza in base
alla quale il concessionario è tenuto ad agire, la stessa necessita di
istruzioni applicative da parte dell’Amministrazione Finanziaria, volte a
chiarire l’aspetto dell’impulso che consentirà di far scattare l’attività
del concessionario; -
la
lettera b) modifica l’art. 25, comma 1, concernente la cartella di pagamento,
sopprimendo il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo entro il quale
il concessionario era tenuto a notificare la cartella. Tale intervento
legislativo è finalizzato ad evitare che il termine in parola potesse essere
inteso, sia da parte degli enti impositori che dei contribuenti, come termine
entro il quale il concessionario era tenuto a procedere alla notifica, tant’è
che, anche a livello di contenzioso, è stato in diverse occasioni eccepito il
mancato rispetto del termine medesimo per sostenere la irregolarità della
notifica da parte del concessionario. -
la
lettera c) modifica l’art. 26, comma 1, concernente la notificazione della
cartella di pagamento, prevedendo che, nei casi in cui la notifica può essere
eseguita tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento, tale documento
può essere sottoscritto anche dal portiere dello stabile dove è
l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del
debitore iscritto a ruolo. La
norma in questione risulta particolarmente opportuna in quanto riconosce
espressamente validità alla consegna della raccomandata al portiere, atteso che
detto soggetto è tenuto, in base al proprio rapporto di lavoro, alla consegna
della posta ricevuta al destinatario. Si
richiama all’attenzione che la modifica in parola riguarda esclusivamente la
previsione della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del
portiere quando la notifica avviene tramite consegna della raccomandata, mentre,
quando la notifica viene effettuata attraverso messo, nulla è innovato rispetto
alla attuale disciplina. Pertanto
si fa presente che, nell’ambito di una più puntuale regolamentazione
dell’attività di notifica che quest’Associazione, con l’ausilio di un
apposito gruppo di lavoro, ha elaborato per sottoporla all’attenzione
ministeriale, si proporrà l’estensione anche al portiere della disciplina
prevista dal comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 con contestuale
soppressione dell’obbligo d’invio della raccomandata al destinatario; -
la
lettera d) introduce una modifica all’art. 47, in materia di gratuità delle
formalità richieste dai concessionari presso i pubblici registri, finalizzata a
dirimere una controversia interpretativa sull’esatta portata
dell’agevolazione tributaria contemplata dalla citata norma. Tale intervento,
infatti, elimina i dubbi sorti sulla sussistenza dell’esonero, anche
dall’imposta ipotecaria, delle relative
formalità iscritte dai concessionari nei pubblici registri in base alla
considerazione che l’assoggettamento all’imposta ipotecaria di dette
formalità da un lato scoraggerebbe i concessionari dall’iscrizione
dell’ipoteca, a causa delle notevoli somme che essi sarebbero chiamati ad
anticipare per assolvere l’imposta e, dall’altro, si risolverebbe, in caso
di inesigibilità, in una inutile partita di giro, poiché i concessionari che
iscrivessero ipoteca per la riscossione di un credito che dovesse poi risultare
inesigibile avrebbero comunque diritto al rimborso delle spese sostenute.
Con riferimento alle disposizioni portate da tale norma si richiama
all’attenzione che il successivo articolo 4, comma 1, ne dispone
l’applicazione a decorrere dal 1° luglio 1999, ciò allo scopo di evitare che
la precisazione recata dall’art. 47, come sopra formulato, possa
paradossalmente provocare l’obbligo, per gli stessi concessionari, di pagare
l’imposta per le iscrizioni effettuate prima dell’entrata in vigore del
decreto correttivo; -
le
modifiche apportate con le lettere da e) a p) non richiedono particolari
approfondimenti atteso che rimediano ad errori materiali presenti nel testo
originario delle norme richiamate o introducono perfezionamenti legislativi
nelle medesime; -
la
lettera q) sostituisce il comma 1 dell’art. 86, concernente il fermo di beni
mobili registrati, attribuendo
direttamente al concessionario, in quanto titolare anche del potere di iscrivere
ipoteca e di quello di gestire in proprio l’espropriazione immobiliare, la
competenza a disporre direttamente
il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (prima riservata alla
Direzione Regionale) senza più procedere alla preventiva ed inutile
verbalizzazione della irreperibilità del bene. Nel
sottolineare la notevole semplificazione che deriva dalla eliminazione di tale
ultimo adempimento, si fa presente che dell’esecuzione del fermo va data
notizia alla Direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza del
contribuente. Modifiche
al D.Lgs. n. 46/99 - Art. 2 -
Le
lettere a), b), c), d) ed f) introducono perfezionamenti o correggono errori
contenuti nel testo degli articoli 19, 20, 23, 25 e 37; -
la
lettera e) sostituisce il comma 2
dell’art. 32, concernente la riscossione spontanea a mezzo ruolo, prevedendo
(nella sua prima parte – lett.a) che, su richiesta dell’ente creditore,
possono essere regolamentati, con convenzioni tra i concessionari e l’ente
medesimo, diversi aspetti non secondari relativi alle modalità di riscossione
delle entrate predette. Va
segnalato che la norma ha l’evidente fine di individuare meccanismi atti a
risolvere le problematiche che la riforma, strutturata prevalentemente per
corrispondere alle esigenze di riscossione delle entrate erariali, ha
determinato a carico degli enti
locali e come tale va valutata nel procedere all’esame dei singoli aspetti che
la stessa richiama quali elementi di regolamentazione convenzionale tra le
parti. Va
altresì sottolineato che, in generale, la disposizione in argomento recepisce
l’architettura della regolamentazione convenzionale a suo tempo effettuata
tramite la procedura di gestione degli avvisi di pagamento (GIA), riconoscendo
espressamente, sul piano normativo, gli accordi assunti, su tale base, tra
l’ente ed il concessionario, finalizzati ad adottare procedure e modalità
operative che consentono di gestire in maniera più funzionale e più
rispondente alle esigenze dell’ente la riscossione tramite ruolo.
In particolare, circa il punto 1), concernente le procedure di formazione
e consegna dei ruoli, va rilevato che la previsione normativa non attiene alla
possibilità di derogare al principio della formazione del ruolo in base al
domicilio fiscale del contribuente di cui al primo comma dell’art. 12 del
D.P.R. n. 602/73, quanto piuttosto alla facoltà di diversamente regolamentare i
tempi, le procedure e le modalità per la formazione del ruolo rispetto a quanto
indicato nel Decreto 3 settembre 1999, n. 321 (cfr. ns. circ. n. 205 del 17
settembre 1999).
Il punto 2), che si riferisce alla fase antecedente la notifica della
cartella, dà sostanzialmente valenza all’avviso GIA, riconoscendo
espressamente la possibilità di regolamentare, in detta fase, le modalità di
richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse nonchè
la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
Il punto 3), che si occupa dei termini di notifica della cartella di
pagamento, va inteso in stretta correlazione con il precedente punto 2) in
quanto, proprio per la riconosciuta possibilità di far precedere la cartella da
un avviso di pagamento, lascia libere le parti di concordare una tempistica di
notifica della cartella di pagamento correlata con l’invio e la scadenza di
detto avviso; Il
punto 4), infine, prende in considerazione, tra le materie oggetto di accordo
convenzionale, le penalità per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
La seconda parte della disposizione in commento (lett. b) riprende la
preesistente disciplina dell’art. 32, comma 2, in tema di invio della
comunicazione di iscrizione a ruolo e, per i casi in cui non si pervenga ad
alcun accordo convenzionale tra le parti, consente al concessionario di inviare
detta comunicazione. La nuova versione della norma migliora, inoltre, la
precedente formulazione che aveva dato luogo a qualche perplessità sul piano
applicativo, atteso che la stessa era stata, da qualche parte, erroneamente
interpretata nel senso che la scadenza della prima o unica rata fissata per
l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna del ruolo fosse da
riferirsi non alla CIR bensì alla notifica della cartella. La
modifica apportata chiarisce, ora, le modalità di applicazione della ripetuta
comunicazione di iscrizione a ruolo, prevedendo, testualmente, che l’invio di
quest’ultima deve avvenire in modo che la prima o unica rata indicata nella
CIR medesima cada entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla
consegna del ruolo. Tra l’altro la nuova disposizione precisa che tale
scadenza avviene “entro” e non “l’ultimo” giorno del terzo mese
successivo alla consegna del ruolo. Modifiche
al D.Lgs. n. 112/99 – Art. 3 -
La
lettera a) sostituisce i commi 1 e 2 dell’art. 6, riguardanti i casi per i
quali è previsto il parere da parte della Commissione Consultiva ministeriale
di cui all’art. 1, lett. h), della Legge n. 657/86; -
la
lettera b) inserisce i commi 7 bis e 7 ter all’art. 17, riguardante la
remunerazione del servizio di riscossione. La
prima di dette modifiche è particolarmente significativa in quanto per la prima
volta viene riconosciuto al concessionario il diritto ad un compenso per il caso
di sgravio delle somme iscritte a ruolo. Nel corso della istruttoria
ministeriale relativa alla fissazione degli aggi e dei rimborsi delle spese
relative alle procedure esecutive, era infatti stato sottolineato, da
Ascotributi, che l’art. 17 non prevedeva una espressa remunerazione per
un’attività necessaria ma particolarmente gravosa per i concessionari quale
quella della esecuzione dei provvedimenti di sgravio.
La norma in questione risolve quindi tale lacuna e consente che anche
detta attività, per il rilievo che assume, venga appositamente remunerata. Tale
compenso, spettante a fronte dello svolgimento dell’attività di esecuzione
del relativo provvedimento, non è ancora individuato, atteso che la sua misura
e le modalità di erogazione verranno stabilite con apposito decreto
ministeriale. Per
l’applicazione operativa della predetta disposizione occorrerà, pertanto,
attendere l’emanazione del provvedimento di cui sopra. Va
peraltro sottolineato che la norma chiarisce espressamente che sulle somme
riscosse e riconosciute indebite non spetta l’aggio di riscossione. Il comma 7 ter prevede l’attribuzione, a carico del debitore, delle spese di notifica della cartella nella misura di lire 6.000, tenendo pertanto conto del provvedimento ministeriale riguardante la notifica degli atti dell’Amministrazione Finanziaria (D.M. 8 gennaio 2001) che ha recentemente elevato a detta misura l’importo minimo di tali spese e dispone, altresì, che l’importo in questione potrà essere aggiornato con decreto ministeriale. La misura di tale diritto, precedentemente fissata il lire 3.000, viene quindi raddoppiata e, inoltre, non essendo il medesimo più limitato - come accadeva in base alla precedente normativa - ai casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali prima dell’iscrizione a ruolo, esso compete per ciascuna cartella notificata a prescindere dalla tipologia delle entrate (erariali o non erariali ovvero coattive o non coattive) presenti nella cartella stessa; -
la lettera c) introduce due modifiche al comma 2 dell’art. 19,
concernente il discarico per inesigibilità: con la prima si sostituisce
la lettera a) di tale norma, riducendo da otto a cinque mesi il termine
entro il quale il concessionario è tenuto a procedere alla notifica della
cartella di pagamento pena, se la mancata notifica è ad esso imputabile, la
perdita del diritto al discarico. Circa tale modifica appare opportuno
sottolineare che la stessa, pur valutata in correlazione all’abolizione del
termine di notifica precedentemente previsto all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73
– in ordine al quale ci si è già soffermati in precedenza - riduce i tempi
di notifica a disposizione del concessionario e pone in estrema difficoltà il
sistema, atteso che il margine operativo realmente utilizzabile per
l’effettuazione della notifica è già compresso dalle attività necessarie
alla formazione e stampa della cartella. La previsione è quindi fonte di
preoccupazione per il sistema, anche se, in via generale, la situazione
concernente la cartellazione e le successive attività di notifica si sta
progressivamente normalizzando. In
questo contesto assume particolare rilievo la specifica individuazione dei casi
di imputabilità al concessionario della mancata notifica entro il termine
predetto. Ciò, in particolare, in considerazione delle diverse circostanze per
effetto delle quali il concessionario, pur avendo compiuto un valido tentativo
di notifica sulla base degli elementi in proprio possesso, non sia riuscito a
portare a termine il relativo procedimento. Attesa
la delicatezza della materia, l’Ufficio di Presidenza ha dato mandato ad
Ascotributi di richiedere un chiarimento all’Amministrazione Finanziaria,
affinché quest’ultima espliciti il concetto di imputabilità al
concessionario della mancata notifica. Si
richiama inoltre all’attenzione che – in virtù del disposto del successivo
art. 4, comma 2 – i nuovi termini di notifica della cartella trovano
applicazione a partire dai ruoli consegnati dopo il 30 giugno 2001. La
medesima disposizione fissa, altresì, nel caso di invio della comunicazione di
iscrizione a ruolo previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
46/99, in assenza di regolamentazione convenzionale con l’ente, l’obbligo
della notifica della cartella entro il terzo mese successivo all’ultima rata
indicata nel ruolo, in luogo della precedente versione della norma che indicava,
a tal fine, il quarto mese successivo alla scadenza della prima rata non pagata.
Il testo normativo è quindi migliorato nella sua formulazione, rendendo più
agevole l’utilizzo di tale strumento da parte del concessionario. Con
la seconda modifica apportata all’art. 19, comma 2, si modifica la lettera b)
della stessa disposizione, rivedendo le regole di decorrenza dei termini di
presentazione dei flussi informativi annuali sullo stato delle procedure
esecutive delle quote comprese nei ruoli, che vanno ora computati in relazione
ai ruoli consegnati in uno stesso mese e non più con riferimento ai ruoli da
porre in riscossione ad una stessa scadenza; -
le lettere d) ed e) modificano, rispettivamente, gli articoli 22 e 23, in
tema di termini di riversamento delle somme riscosse e di obbligo di
contabilizzazione, razionalizzando, nei sensi richiesti dal sistema, la
disciplina portata dalle norme in questione. In
particolare, viene riformulata la disciplina del riversamento, da parte del
concessionario, delle somme iscritte a ruolo pagate dal contribuente presso
Banche o Poste, con la soppressione, per quanto riguarda tale ultimo canale di
pagamento, delle preesistenti norme, di difficile interpretazione ed
applicazione, sulla casella postale ed il rinvio, per la decorrenza del termine
di versamento, al giorno indicato con apposito decreto ministeriale, ancora,
peraltro, non emanato. Con
la modifica all’art. 23 si riconosce, invece, dignità normativa alle
Convenzioni sottoscritte in materia di riscossione dei modelli RAV tramite
Banche e Poste ed ai criteri ed alle modalità operative ivi previste. Detta
disposizione prevede infatti la sostituzione del comma 2 ove, per le modalità
con le quali Banche e Poste riversano ai concessionari le somme iscritte a ruolo
dalle stesse incassate, si rinvia a quanto previsto nelle predette Convenzioni,
da approvarsi con apposito decreto ministeriale; -
la lettera f) aggiunge il comma 1 bis nell’art. 46, concernente il
principio di legalità ed altri principi in tema di sanzioni, prevedendo
l’applicazione anche ai concessionari del principio del “favor rei” che,
in campo tributario, è di generale applicazione (principio introdotto, in tema
di sanzioni tributarie non penali, dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 – cfr.
ns. circ. n. 66 del 16 marzo 1998) ma che non risulta contenuto nella legge n.
689/81, richiamata nel primo comma dell’art. 46. La norma, lungamente attesa
dal sistema e la cui assenza è stata in più occasioni rilevata, risolve
finalmente una lacuna nell’ambito dell’applicazione al sistema sanzionatorio
che non trovava alcuna giustificazione; -
la lettera g) sostituisce l’art. 49, concernente il ritardo o
l’omissione di riversamento dal concessionario delegato al delegante,
uniformando il relativo trattamento sanzionatorio a quello previsto in via
generale, nell’art. 47, per i ritardati riversamenti agli enti creditori e
consentendo, pertanto, anche al delegato di usufruire della riduzione graduata
della sanzione prevista dal comma 2 del citato articolo 47; -
la lettera h) sostituisce l’art. 51, in tema di omessa o irregolare
tenuta del registro cronologico, attribuendo anche al concessionario la sanzione
per le infrazioni compiute dagli ufficiali della riscossione dallo stesso
dipendenti. La norma muta in maniera significativa il rapporto tra il
concessionario ed i suoi ufficiali e presenta, per ciò stesso, profili da
approfondire: ciò in quanto il registro cronologico è stato finora ritenuto,
attesa anche la qualità di pubblico ufficiale riconosciuta all’ufficiale
della riscossione, un documento di esclusiva competenza di quest’ultimo, in
ordine alla tenuta del quale il concessionario non era investito, né era ad
esso espressamente riconosciuto, di uno specifico potere di intervento.
Peraltro, se si muta, da un lato, la posizione del concessionario quale soggetto
destinatario della sanzione in solido con l’ufficiale, dall’altro si
rafforza il potere di controllo che al primo compete sull’operato dei suoi
ufficiali, in virtù della responsabilità, sotto il profilo sanzionatorio, che
la legge gli attribuisce ora espressamente; -
la lettera i) apporta modifiche all’art. 58, riguardante le cauzioni ed
il meccanismo di salvaguardia. La
prima modifica è quella prevista al numero 1) che applica anche allo svincolo
delle cauzioni dei cessati esattori e ricevitori la nuova disciplina applicabile
ai concessionari. Maggiore
importanza rivestono le modifiche di cui ai numeri 2) e 3). In particolare, la
prima di queste ritocca il meccanismo di calcolo della salvaguardia
dell’equilibrio economico dei concessionari per il primo biennio successivo
all’applicazione della riforma, salvaguardando la maggiore produttività
conseguita dagli stessi concessionari rispetto alla media delle riscossioni
dell’ultimo biennio; mentre la successiva stabilisce che il primo decreto
interministeriale di fissazione della remunerazione dei concessionari produce
effetti fino al 31 dicembre 2001 parificando, così, il periodo di validità dei
compensi in essere alla proroga del meccanismo di salvaguardia disposta
dall’art. 77 della legge n. 342/00 (collegato fiscale alla finanziaria 2000
– cfr. ns. circ. n. 272 del 12 dicembre 2000); -
la lettera l), aggiunge i commi 4 bis e ter all’art. 59, concernente le
procedure in corso. Tali nuove disposizioni prevedono la restituzione ai
concessionari delle somme da essi anticipate sui vecchi ruoli, sulla base di
modalità di tempi da definire in sede ministeriale. Viene quindi finalmente
affrontato il problema del recupero dell’esposizione finanziaria pregressa del
sistema, anche se occorre sottolineare che la norma si limita a fissare
esclusivamente un principio e non dà certezze sui tempi e le modalità del
recupero predetto. E’ comunque positivamente da valutare il fatto che il
recupero delle anticipazioni ancora in essere viene sganciato dalla
presentazione delle domande di rimborso ed è, di fatto, preso in considerazione
sotto il profilo più prettamente finanziario. La norma dispone inoltre, anche
per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, l’applicazione
dell’aumento percentuale dell’aggio di cui all’art. 17, comma 2, del D.Lgs.
n. 112/99, in modo da remunerare – in misura peraltro ancora non sufficiente
ad assicurare un ritorno economico concretamente apprezzabile da parte del
concessionario - gli aumenti di produttività riferiti anche alle riscossioni
dei “vecchi ruoli”, prevedendo, altresì, una disciplina speciale per
assicurare l’ingresso dello “stock” di tali ruoli nell’ambito del
sistema di cui al D.Lgs. n. 112/99; - la lettera m), inserisce l’art. 59 bis, in materia di termini di notifica della cartella di pagamento. Con tale disposizione, al fine di tenere conto delle difficoltà operative verificatesi nel periodo iniziale di attivazione della procedura di trasmissione dei ruoli in via telematica, si prevede che, per i ruoli consegnati ai concessionari dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento entro il 1° maggio 2001, se imputabile al concessionario. La norma, in realtà, non risolve completamente le problematiche relative al rispetto dei termini di notifica, atteso che anche per i ruoli successivi al 30 giugno 2000 si sono verificati ritardi operativi e tutt’ora la situazione non appare completamente normalizzata. La soluzione che la norma ha individuato non risulta quindi sufficiente a risolvere la problematica in discorso, in ordine alla quale l’attenzione di Ascotributi rimane ferma al fine di definire, anche con l’ausilio delle indicazioni che potranno pervenire dalle aziende associate, le ulteriori, possibili soluzioni atte a fissare termini e modalità per risolvere definitivamente le situazioni ancora pendenti; -
la lettera n) inserisce, dopo l’art. 60, concernente la definizione
automatica delle domande di rimborso dei ruoli erariali, l’art. 60 bis, con il
quale si estendono ai rimborsi delle spese delle procedure esecutive infruttuose
gli effetti della definizione automatica contemplata dal citato art. 60; si
colma così una lacuna presente nella “prima” definizione automatica che era
già stata superata con la successiva definizione di cui all’art. 79 della
citata legge n. 342/00 (cfr. ns. circ. n. 272/00); -
la lettera o) provvede ad aggiungere due commi all’art. 61, concernente
la definizione automatica delle domande di rimborso dei ruoli non erariali, che
estendono gli effetti della definizione relativa
ai ruoli degli enti territoriali anche alle addizionali erariali iscritte in
detti ruoli; -
la lettera p) modifica l’art. 64, in tema di sanzioni, riformulando il
secondo periodo dell’originario comma 3, riguardante il caso dei ritardati
riversamenti, con postagiro, delle somme affluite sui conti correnti vincolati a
favore degli enti creditori. A tal fine la norma fornisce alla disposizione
autonoma collocazione, individua l’ambito temporale di applicazione della
sanatoria ivi prevista e fissa la misura della sanzione nella somma di due
milioni di lire per ciascun postagiro. La nuova formulazione della norma è da
valutare positivamente, atteso che l’iter che ha condotto alla sua
approvazione è stato particolarmente complesso e travagliato e che, con
l’applicazione della stessa, le sanzioni inizialmente previste in diversi
contenziosi pendenti - ammontanti anche ad alcuni miliardi e riguardanti, tra
l’altro, una fattispecie di ritardo nel versamento sostanzialmente
“virtuale”, trattandosi di somme vincolate a favore dell’Erario delle
quali il concessionario non aveva disponibilità e valuta - potranno ridursi in
maniera sostanziosa. L’art. 4 detta disposizioni transitorie; in particolare, il comma 1, come già indicato sopra, stabilisce che le disposizioni modificative in materia di gratuità delle formalità richieste presso i pubblici registri si applicano a decorrere dal l° luglio 1999; il comma 2 – anch’esso già richiamato - dispone che le nuove previsioni in tema di termini di notifica della cartella si applicano ai ruoli consegnati ai concessionari dopo il 30 giugno 2001; il comma 3 stabilisce, infine, che l’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche, in tema di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, si applica all’IVA con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo il 9 giugno 2001, data di entrata in vigore del decreto correttivo. * * *
Si ritiene di aver fornito alle aziende associate un quadro complessivo
delle significative novità introdotte dal D.Lgs. n. 193/2001 – di cui, per
comodità di consultazione, si riallega il testo - da tempo attese dal sistema e
si resta, comunque, a disposizione delle aziende associate per ogni ulteriore
chiarimento ed approfondimento della materia.
Cordiali saluti. IL
DIRETTORE GENERALE Avv.
Gerardo Chirò |