Finanza & Fisco
Il nuovo contenzioso tributario
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Termini dimpugnazione
a) Comma 1: «Se la legge non dispone diversamente il termine per
impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla
sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dallart. 38, comma 3».
Lesigenza di giustizia che determina la necessità di prevedere rimedi di fronte a
sentenze che si ritengono errate o, comunque, ingiuste, va contemperata con quella di dare
certezza al diritto, mettendo fine alla controversia. Ecco, dunque, la necessità che la
legge stabilisca termini entro i quali può essere esercitato il potere di impugnativa,
termini la cui decorrenza comporta la decadenza insanabile e, quindi,
linammissibilità, rilevabile dufficio, della impugnazione.
A ciò, nel processo tributario, provvede larticolo in esame nel cui testo linciso condizionale «se la legge non dispone diversamente», non potendo essere riferito al sistema di reclamo contro i decreti presidenziali che, per la loro natura di provvedimenti che si esauriscono nellambito dello stesso procedimento e del grado in cui sono pronunciati, giustamente non vengono considerati dal precedente articolo 50 quali veri e propri mezzi di impugnazione, non può che riguardare la particolare impugnativa prevista, in sede di esame e di definizione preventiva della controversia, dalloriginario testo dellart. 48.
Trattasi, dunque, di un riferimento superato che il legislatore si è forse dimenticato di stralciare dal testo di questa norma, come ha, invece, fatto, sia pure tardivamente (D.L. 08/08/1996, n. 437, conv., con mod., dalla L. 24/10/1996, n. 556), per linciso «salvo quanto previsto dallart. 48, comma 5», contenuto nel testo originario dellart. 50, operando, in tale circostanza, il necessario coordinamento normativo.
Resta, dunque, fissato in sessanta giorni il termine normale di impugnazione, che comincia a decorrere dalla data di notifica della sentenza (fatta eccezione, come vedremo, per le ipotesi di revocazione «straordinaria», di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dellart. 395, c.p.c.). Al riguardo, giova ricordare che lart. 38, comma 2, prevede che la notifica avvenga «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile», con ciò ponendo una deroga al sistema notificatorio contemplato dallart. 16, in quanto vengono escluse le altre forme alternative di notifica ivi previste, quali lutilizzo diretto del servizio postale, mediante spedizione dellatto in plico senza busta raccomandata e, nei soli confronti dellufficio del Ministero delle finanze e dellente locale, la consegna dellatto allimpiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
La notifica deve avvenire a cura delle parti, in quanto la comunicazione del dispositivo a cura della segreteria (art. 37, comma 2) ha il solo scopo di dare notizia dellavvenuto deposito della sentenza; in ciò, il nuovo processo differisce da quello antevigente, ove la notifica della decisione a cura delle parti era prevista come mera facoltà (art. 38, u.c., DPR 26/10/1972, n. 636) e la comunicazione del dispositivo a cura della segreteria dava origine al decorso del termine per la impugnativa.
Legittimate alla notifica della sentenza sono tutte le parti (anche quelle non costituite in giudizio, come, tra laltro, evincesi dal tenore dellart. 38, comma 3, 2° periodo) e poichè anche le parti non costituite in giudizio hanno facoltà di proporre impugnazione, anche nei confronti di esse va effettuata la notifica della sentenza, se si vuole realizzare lintento di limitare nel tempo tale facoltà (ciò, a differenza della comunicazione del dispositivo che la segreteria è tenuta ad effettuare soltanto nei confronti delle parti costituite).
Va pure ricordato che dalla notificazione della sentenza decorrono i termini per limpugnazione non solo per la parte alla quale la sentenza è stata notificata, ma anche per la parte, ove sia anchessa soccombente, ad istanza della quale la notificazione stessa è avvenuta. Per il computo dei termini valgono le regole fissate dallart. 155 del codice di procedura civile e, trattandosi di termini di natura processuale, trova applicazione anche listituto della sospensione feriale, di cui alla L 07/10/1969, n. 742.
Parallelamente a quanto previsto nel rito civile, anche nel processo tributario trova cittadinanza il cosiddetto termine lungo, la cui decorrenza mette, comunque, fine alla controversia nel caso in cui le parti non provvedano alla notifica della sentenza.
Tale termine, della durata di un anno, cui vanno aggiunti altri 46 giorni per effetto della sospensione per il periodo feriale prevista dalla L 07/10/1969, n. 742, comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (Il termine annuale di decadenza dellimpugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notizia che dellavvenuto deposito della sentenza medesima il cancelliere è tenuto a dare alle parti costituite e, quindi, anche nel caso che la notizia suddetta non sia stata data per una qualsiasi ragione e ciò perchè la comunicazione del cancelliere ha un valore puramente informativo Cas Sez. Lav., 18/01/1994, n. 415; Il termine lungo per limpugnazione stabilito dallart. 327, c.p.c., decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e, cioè, dal suo deposito in cancelleria e non dalla data di comunicazione del dispositivo effettuata dalla cancelleria alle parti, ex art. 133, secondo comma, c.p.c., integrando tale comunicazione unattività informativa estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza, della quale non costituisce elemento sostitutivo, né requisito di efficacia Cas Civ., Sez. I, 02/02/1990, n. 732).
In caso di concorrenza con il termine breve di sessanta
giorni dalla notifica della sentenza, deve riconoscersi la prevalenza del termine lungo,
nel senso che la scadenza di questultimo comporta linoppugnabilità della
sentenza, ancorché risulti ancora in corso laltro termine.
b) Comma 2: «Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2,
3 e 6 dellart. 395 del codice di procedura civile, il termine di sessanta giorni
decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove
o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il
dolo del giudice».
La disposizione ricalca quella contenuta nellart. 326, c.p.c., e costituisce deroga
al principio della decorrenza del termine di impugnativa dalla data di notifica della
sentenza.