Finanza & Fisco
Ministero delle Finanze - Circolare n. 34 E del 12 febbraio 1997
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OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Rimborsi
- Societą non operative cosiddette «di comodo» - Art. 3, comma 45, della L 23/12/1996,
n. 662 - Obbligo di presentazione di apposita dichiarazione, autocertificata ai sensi
della L 04/01/1968, n. 15 dalla quale risulti "l'operativitą" della societą
Com'č noto, l'articolo 3, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ha disposto nei confronti delle societą e degli enti non operativi, di cui
al comma 37 del medesimo articolo 3, il divieto di richiedere il rimborso dell'eccedenza
d'imposta risultante dalla dichiarazione Iva, relativa all'anno che comprende l'esercizio,
o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni previste dallo
stesso comma 37, a decorrere dall'anno di imposta 1996.
Stante l'approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Iva, relativa all'anno d'imposta 1996, si rende necessario, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione dei rimborsi che altrimenti non potrebbero aver luogo prima della presentazione e dell'esame dei documenti contabili delle societą al fine del controllo circa l'operativitą o meno delle stesse, che tutti i soggetti che si trovano nella condizione di poter essere destinatari delle disposizioni recate dal citato comma 37 e che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale, alleghino al modello Iva 11/RC una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (autocertificazione) dalla quale risulti che non sussistono nei confronti degli stessi le condizioni previste dal predetto comma 37, dell'articolo 3 della richiamata legge n. 662 del 1996.
I contribuenti interessati che abbiano gią provveduto alla presentazione della dichiarazione Iva e abbiano gią presentato l'istanza di rimborso al competente concessionario della riscossione, produrranno la suddetta autocerficazione unitamente alla prescritta documentazione che verrą richiesta da parte dell'Ufficio o del competente concessionario della riscossione.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.
F&F