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Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 /E del 5 febbraio 2003
OGGETTO: Risposte a quesiti formulati in occasione di recenti incontri con la stampa specializzata. Disposizioni sulle sanatorie fiscali e la nuova IRPEF di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, sulla DIT e sulla svalutazione delle partecipazioni.
INDICE
1
ART. 2 – LA NUOVA IRPEF E GLI OBBLIGHI DEI SOSTITUTI 1.1
Deduzione per la progressività dell’imposizione – Ragguaglio ad anno
e cumulabilità 1.3
Attribuzione della deduzione in sede di ritenuta 1.4
Calcolo della percentuale di deduzione 2
articolo 7 – definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo 2.6
Perfezionamento della definizione 3
articolo 8 – integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 3.1
Modifiche al regime impositivo 3.2
Detrazioni d'imposta e dichiarazione integrativa 3.3
Attuazione dell'art. 8 della legge 289/2002 sulle società che producono
redditi esteri
3.4
Integrazione da perfezionare e pagamento degli importi dovuti
3.5
Integrazione dell’imponibile 3.6
Procedure di definizione tra società di persone e soci
3.8
Importo minimo del versamento 3.9
Reddito conseguito all’estero
3.10
Valore delle attività rimpatriate
3.11
Disapplicazione delle norme sul monitoraggio fiscale
4
articolo 9 – definizione automatica per gli anni pregress
4.1
Imposte dirette e «pagamento del dovuto»
4.2
Definizione delle società e dei soci
4.3
Omessa dichiarazione e condono tombale
5
disposizioni comuni agli articoli 7, 8 e 9
5.1
Avvio di un procedimento penale sui reati tributari non più perseguibili
5.2
Definizione rapporti tributari – cause ostative
5.3
Un focus sulle cause ostative per gli accertamenti parziali
5.4
Contenziosi ostativi al condono
5.8
Effetti dell'accertamento parziale
5.9
Definizione automatica per il condono
5.10
Redditi d'impresa e dichiarazione integrativa
5.11
Accertamento parziale sull'adesione alla sanatoria
6
articolo 10 – proroga di termini
6.1
Proroga dei termini di accertamento
7
articolo 11 – definizione ai fini dell’imposta di registro ed altri
tributi indiretti
7.1
Notifica di avviso di rettifica
8
articolo 12 – definizione dei carichi di ruolo pregressi
8.1
Ruoli pregressi e sanatoria delle controversie
8.2
Definizione ruoli pregressi – identificazione
9
articolo 14 – regolarizzazione delle scritture contabili
9.1
Regolarizzazione delle scritture contabili
9.2
Regolarizzazione delle scritture
9.3
Contabilità semplificata e scritture da regolarizzare
9.4
Riconoscimento di nuovi elementi attivi e passivi
9.5
Eliminazione di attività e passività fittizie
9.6
Eliminazione di attività e passività fittizie
9.8
Trattamento delle riserve assoggettate ad imposta sostitutiva
10
articolo 15 – definizione degli accertamenti, degli inviti al
contraddittorio e dei pvc
10.1
Esclusione dal contraddittorio
10.2
Inviti al contraddittorio sulle liti potenziali
10.3
Processi verbali per violazioni non sostanziali
10.4
Liti potenziali - definizione parziale (art. 15)
10.5
Definizione liti potenziali - calcolo dell'Iva
10.6
Definizione liti potenziali - contraddittorio in corso
10.7
Perfezionamento dell’invito al contraddittorio
11
articolo 16 – chiusura delle liti fiscali pendenti
11.1
Definizione liti pendenti – tributi locali
11.2
Definizione delle liti pendenti
11.3
Chiusura delle liti in presenza di coobbligati
11.5
Definizione liti pendenti - cartella conseguente ad accertamento non
impugnato
11.6
Definizione liti pendenti - cartella per tributi non pagati
11.7
Definizione liti pendenti - contributo al servizio sanitario nazionale
11.8
Definizione liti pendenti - diniego di rimborso
11.11 Nozione di lite pendente
11.13 Interessi legali per tardivo pagamento 11.14 Uffici competenti a comunicare gli elenchi delle liti pendenti
13
REDDITO D’IMPRESA – La svalutazione delle partecipazioni
1
ART. 2 – LA NUOVA IRPEF E GLI OBBLIGHI DEI SOSTITUTI 1.1
Deduzione per la progressività dell’imposizione – Ragguaglio ad anno
e cumulabilità L’articolo 10-bis del TUIR
prevede una deduzione di € 3.000, spettante a tutti i contribuenti e non
ragguagliata ad anno (deduzione della no-tax
area). Gli incrementi della deduzione legati al tipo di reddito sono
ragguagliati al periodo di lavoro dipendente o di pensione, mentre non ha
ragguaglio l’ulteriore deduzione per il reddito di lavoro autonomo o impresa
minore. Questi incrementi non sono inoltre cumulabili tra di loro. D. Il dipendente che cessa
il rapporto di lavoro in corso d’anno e poi diventa pensionato, può usufruire
per mesi (o giorni) della ulteriore deduzione del dipendente, e poi di quella
del pensionato?
R. La Circolare n. 2 del 15 gennaio 2003,
concernente “primi chiarimenti sull’articolo 2 della legge finanziaria per
il 2003” ha già dato compiuta risposta al quesito proposto. In particolare, nella stessa è stato chiarito, al
paragrafo 3.2, che le deduzioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente,
per i redditi assimilati e per i redditi da pensione vanno rapportate al periodo
di lavoro o di pensione nell’anno e quindi al numero dei giorni compresi nel
periodo di durata del rapporto intrattenuto. Pertanto, qualora nel corso del periodo d’imposta il
contribuente interrompa un rapporto di lavoro ed inizi a percepire un reddito da
pensione spetteranno sia la deduzione per redditi da lavoro che la deduzione per
redditi da pensione. Ognuna di esse, però, dovrà essere rapportata al periodo
di lavoro o di pensione considerato, con applicazione dei criteri a suo tempo
individuati, in tema di detrazioni, dalla circolare n. 3 del 1998.
1.2
Deduzione per la progressività dell’imposizione – Trattamento di
fine rapporto e altri redditi a tassazione separata Per gli arretrati di lavoro
dipendente e di pensione l’articolo 2, comma 10 della finanziaria prevede il
rinvio al 2005 dell’utilizzo delle nuove aliquote, in quanto la corresponsione
di un arretrato risulterebbe altrimenti tassata senza la deduzione
dell’articolo 10-bis del TUIR. Risulta però evidente che tutti
gli altri redditi a tassazione separata, ivi compreso il TFR, saranno
penalizzati – se di entità non particolarmente elevata - dalle nuove
aliquote, non potendosi applicare la deduzione dell’articolo 10-bis. Non risulta nemmeno operante la clausola di salvaguardia
del comma 3 dell’articolo 2 della finanziaria, che fa riferimento al reddito
complessivo, con ciò escludendo i redditi a tassazione separata. D. Si può ipotizzare un
correttivo per i possibili aggravi?
R.
Il nuovo sistema di tassazione può comportare aggravi di imposta in relazione
ai redditi cui si applica il regime della tassazione separata, compreso il
T.F.R. Del resto, in tali ipotesi, non opera
la clausola di salvaguardia prevista dal comma 3 dell’articolo 2 della legge
finanziaria per il 2003 che, facendo riferimento al reddito complessivo, esclude
i redditi soggetti a tassazione separata.
Sulla base di tale assetto normativo non è possibile realizzare
in via amministrativa interventi di tipo correttivo. Il problema potrebbe essere
risolto solo attraverso l’introduzione di norme apposite.
1.3
Attribuzione della deduzione in sede di ritenuta La deduzione per assicurare la progressività fa
riferimento al reddito complessivo, mentre il sostituto di imposta (datore di
lavoro o committente delle collaborazioni coordinate e continuative) conosce
solo il reddito che lui eroga. Il nuovo art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600/73 dispone
che il sostituto debba attribuire la deduzione, senza necessità di richiesta da
parte del sostituito. Esiste, a questo punto, il rischio che più sostituti di
imposta (ad esempio ciascuna delle società in cui il contribuente è
amministratore) attribuiscano più volte la medesima deduzione, che, in presenza
di una pluralità di redditi, potrebbe non
spettare affatto. D. E’
opportuno (o è necessario, pur in assenza di una esplicita disposizione
normativa) che il sostituito chieda la non attribuzione della deduzione? R. Ai sensi
dell’art.23, comma 2, lett. a) del DPR n.600 del 1973, come modificato dalla
legge 27 dicembre 2002 n. 289, il sostituto al momento di operare la ritenuta di
acconto sui redditi di lavoro erogati ai propri dipendenti, deve tener conto
anche della deduzione prevista dall’art.10-bis del TUIR per assicurare la
progressività dell’imposizione. Come è stato precisato con la circolare n. 2
del 15 gennaio 2003, il sostituto deve autonomamente riconoscere tale deduzione. Tuttavia, pur in mancanza di una espressa previsione
normativa, il sostituito ha comunque la facoltà di chiedere al sostituto di non
applicare la deduzione di cui all’art.10-bis, nell’ ipotesi in cui lo
stesso, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito
complessivo, presuma ragionevolmente di non aver diritto alla deduzione o di
avere diritto ad una deduzione inferiore a quella che gli sarebbe riconosciuta
dal sostituto. Tale soluzione evita che, al momento dell’effettuazione
delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, l’imposta dovuta sia particolarmente elevata. 1.4
Calcolo della percentuale di deduzione D. La
deduzione della no tax area va
attribuita, calcolando un coefficiente compreso tra 0 e 1, con lo zero seguito
da quattro decimali. Trattandosi
di un coefficiente matematico e non di un arrotondamento all’euro, si deve
procedere per troncamento ignorando pertanto le cifre successive? R. L’art. 10-bis, comma 5, del TUIR prevede che ai
fini del rapporto, compreso tra 0 e 1, in base al quale spetta la deduzione per
assicurare la progressività dell’imposizione si debbano computare le prime
quattro cifre decimali. La norma non fa riferimento ad alcun arrotondamento, per
cui si deve ritenere che dette cifre debbano essere assunte nel loro ammontare
derivante dal troncamento, come, peraltro, indicato anche nella circolare n.2
del 15 gennaio 2003. 2
articolo 7 – definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo D. a
proposito della somma fissa di 300 €. poiché questa non è da ricondurre ad
un maggior imponibile, si ritiene che in tale caso non vi sia alcuna rilevanza
del concordato sul piano previdenziale. si chiede una conferma. R.
La somma di 300 euro non è riconducibile ad un maggior imponibile e
pertanto non rileva ai fini previdenziali. D. il
comma 4 dell’art.7 dispone che in presenza di un atto di accertamento parziale
ex art. 41 bis del dpr 600/1973 (o
54 del dpr 633/1972) la definizione è ammessa a condizione che il contribuente
versi entro il 20.06.2003 le somme derivanti dall’accertamento notificato
entro la “predetta data”. si è dell’avviso che tale ultima data non sia
quella del 20.06.2003 ma quella dell’entrata in vigore della finanziaria
(1.1.2003). questo per due ordini di motivi. il primo è che soltanto gli atti
di accertamento notificati entro il 1.1.2003 risultano ostativi alla definizione
(comma 3 dell’art.7). il secondo è che se tale data risultasse effettivamente
quella del 20.06.2003, il contribuente si troverebbe fino all’ultimo giorno a
valutare la convenienza della sanatoria. senza contare che risulterebbe del
tutto assurdo, in presenza di atto notificato il 20.06.2003 provvedere il giorno
stesso al pagamento dell’atto di imposizione e alla definizione. si chiede
conferma,quindi, sul fatto che il riferimento alla “predetta data” è da
considerarsi il 1 gennaio 2003, cioè la data di entrata in vigore della
finanziaria. R. no, la norma
all’art.7, comma 4 prevede “… la definizione è ammessa a condizione che
il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti
dall’accertamento parziale notificato entro la predetta data.”, come
peraltro specificato dalla circolare n.3/e al paragrafo 4.11. D. Relativamente
alle cause ostative, la norma non fa alcun riferimento - diversamente dalle
altre sanatorie – a quale data il contribuente deve risultare a formale
conoscenza dell’avvio di un procedimento penale per i reati di cui al d.lgs.
74/2000. quale data deve essere considerata? quella di entrata in vigore della
finanziaria 2003? R. la data è
quella del perfezionamento della definizione, vale a dire del pagamento
effettuato ai sensi del comma 5, del citato art.7 (vedi paragrafo 4.3 circolare
3/e del 2003). D. Si conferma che se un soggetto che ha
iniziato l’attività nel 2000 e che intende utilizzare la regolarizzazione del
magazzino (articolo 14 della Finanziaria 2003) deve definire soltanto le
annualità 2000 e 2001?
R. Il comma 6 dell’art. 14 della legge
finanziaria per il 2003 stabilisce che “
I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d’impresa
di cui all’art. 7, relativa a tutte le annualità per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere
all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell’articolo
59del citato testo unico al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni”. La norma pone come condizione primaria la definizione di
“tutte le annualità per le quali…”. Pertanto nel caso specifico,
se il soggetto ha iniziato l’attività nel 2000 ai fini della regolarizzazione
delle esistenze iniziali, dovrà definire sussistendone le condizioni , sia il
2000 che il 2001. (cfr, Circolare 3/E, paragrafo 8.6). D. Si
chiede invece se nel caso di rateazione degli importi dovuti, visto che la norma
fa riferimento agli “importi da versare”, ai fini delle soglie di 2000 €
(persone fisiche) e 5000 € (altri soggetti), occorre considerare anche
l’importo di 300 € per ogni singola annualità.
R. Si,
poiché la norma riguardo alla rateazione (cfr. art. 7, comma 5) fa
riferimento agli importi dovuti, non attuando alcuna distinzione in merito. 2.6
Perfezionamento
della definizione D. La
norma prevede che le “maggiori imposte” sono ridotte al 50% per la parte
eccedente l’importo di 5000 € per le persone fisiche e l’importo di 10000
€ per gli altri soggetti. Nel conteggio occorre considerare solo le imposte o
anche la “maggiorazione” di 300 €? Dal tenore letterale della norma
sembrerebbe che se una persona fisica deve versare 6000 € a titolo di imposte
per due annualità la riduzione alla metà opera sull’importo di 1000 €
(6000-5000). Per cui egli verserà 5500 € a cui andranno sommati 600 € per
le due annualità. Si chiede conferma.
R. Sì,
la Circolare al punto 4.10 precisa che la somma aggiuntiva di 300 € non
deve essere inclusa nel calcolo delle complessive maggiori imposte dovute, ai
fini della determinazione della riduzione spettante nella definizione
automatica. 3
articolo 8 – integrazione degli imponibili per gli anni pregressi 3.1
Modifiche al regime impositivo D. La definizione dei redditi soggetti a
tassazione separata è possibile solo mediante la dichiarazione integrativa di
cui all’articolo 8 della legge n. 289 del 2002. Per i componenti di reddito
per i quali l’ordinamento prevede l’opzione tra la tassazione ordinaria e
quella separata in sede di dichiarazione integrativa è possibile modificare il
regime impositivo?
R. La facoltà di optare per la tassazione ordinaria
per alcuni dei redditi elencati all’art. 16 del TUIR, per i quali di regola è
prevista la tassazione separata, deve essere espressamente esercitata dal
contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione dei predetti redditi. Ne consegue che non è possibile per il contribuente
esercitare una diversa opzione, di tassazione separata o ordinaria del reddito,
rispetto a quella già operata in sede di dichiarazione originaria, qualora in
sede di dichiarazione integrativa, si proceda ad integrare un reddito dichiarato
in modo infedele. Analogamente non è possibile assoggettare a tassazione
ordinaria tutti i redditi omessi per i quali l’articolo 16 del TUIR prevede la
tassazione separata. 3.2
Detrazioni d'imposta e dichiarazione integrativa D.
E’
possibile fruire dei benefici della dichiarazione integrativa senza alcun
esborso, nel caso in cui l’originaria dichiarazione presentasse delle
detrazioni di imposta superiori all’imposta lorda? In particolare se si
integrano componenti positivi che rimangono comunque assorbiti dalle detrazioni
originariamente non fruite si potrebbe configurare la formazione della
franchigia non accertabile pur in assenza di esborso effettivo?. R. Come chiarito al punto 2.8.1 della circolare n.
3/E del 2003, è consentito, attraverso la dichiarazione integrativa, far valere
detrazioni d’imposta maggiori, non scomputate interamente nella dichiarazione
originaria, purché uguali a quelle ivi indicate. In ogni caso la franchigia di
cui all’articolo 8, comma 6, è pari al 100 per cento del maggiore imponibile
risultante dalla dichiarazione integrativa, anche se questo non ha dato luogo al
versamento d’imposta. 3.3
Attuazione dell'art. 8 della legge 289/2002 sulle società che producono
redditi esteri D. Una società negli anni passati ha prodotto redditi esteri mediante
operazioni “estero su estero” che non sono, illecitamente, transitate nella
contabilità e nelle dichiarazioni dei redditi. E’ possibile per tale
fattispecie avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge
289/2002? In caso di risposta affermativa, come è possibile ottenere la piena
non punibilità delle stesse? Se è necessario avvalersi anche delle
disposizioni in tema di regolarizzazione delle scritture quali sono le poste da
contabilizzare nell’ipotesi che i corrispettivi corrispondenti ai redditi
esteri sono stati tutti incassati ma nel frattempo risultano anche esser stati
spesi per altre operazioni estere?
R. La
fattispecie rappresentata rientra nell’ambito applicativo del comma 5
dell’articolo 8 che prevede la regolarizzazione dei redditi e degli imponibili
conseguiti all’estero, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle
imposte dovuta nella misura del 13 per cento. In tal caso, infatti, si tratta di redditi, imponibili in
Italia, derivanti da attività detenute all’estero che non hanno concorso a
formare il reddito complessivo della società come componenti del reddito
d’impresa e che non sono stati contabilizzati. Il perfezionamento della procedura concernente la
dichiarazione dei redditi conseguiti all’estero e il pagamento dell’imposta
sostitutiva comporta, tra l’altro: 1.
l’esclusione della punibilità per i reati tributari di dichiarazione
fraudolenta, infedele e omessa dichiarazione e di occultamento o distruzione di
documenti contabili; 2.
l’esclusione della punibilità per i reati previsti dal codice penale e
dal codice civile per falsità in atti e in comunicazioni sociali, quando tali
reati siano stati commessi per occultare i reati tributari ovvero per conseguire
il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tuttavia, a tali fini, il comma 7 dell’articolo 8 prevede
che per i redditi conseguiti all’estero si debba necessariamente provvedere
alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all’estero alla data
del 31 dicembre 2001. In particolare, l’emersione in contabilità delle attività
detenute all’estero si correla a corrispondenti componenti positivi di reddito
- in sostanza sopravvenienze attive – che costituiscono oggetto
dell’integrazione. In ogni caso, il contribuente dovrà evidenziare nel
bilancio o rendiconto gli elementi emersi. Naturalmente, nel caso in cui gli imponibili conseguiti in
periodi di imposta definibili siano di ammontare superiore al valore
dell’attività detenuta all’estero alla quale essi si riferiscono, la società
potrà definire gli imponibili omessi ed iscrivere in bilancio o nel rendiconto
il valore di detta attività. Si ricorda, infine, che a differenza delle attività
detenute in Italia, il valore delle attività oggetto di regolarizzazione si
considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dal terzo periodo d’imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002 e quindi, per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo
d’imposta che inizia il 1° gennaio 2005. 3.4
Integrazione da perfezionare e pagamento degli importi dovuti D. Come è possibile coordinare la
disposizione di cui al terzo comma dell’art. 8 della legge 289/2002 che
prevede che il perfezionamento dell’integrazione intervenga con il pagamento
dei maggior importi dovuti, con la possibilità che invece sembra essere
prevista di un integrazione che non dia luogo ad alcun maggiore importo da
versare (si pensi al caso di integrazione di un reddito di un periodo chiuso in
perdita)? R. Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge
finanziaria per il 2003 “l’integrazione si perfeziona con il pagamento
dei maggiori importi dovuti” sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione integrativa. Nella circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003 (paragrafo
2.6.1.) si è osservato che “la norma non prevede alcuna soglia minima
d’integrazione né con riferimento all’imponibile né all’imposta”.
Deve pertanto ritenersi possibile presentare una dichiarazione integrativa dalla
quale non scaturiscano somme da versare. In tal caso il perfezionamento si
realizza con la presentazione della dichiarazione integrativa. 3.5
Integrazione dell’imponibile D. Non essendo
previsto alcunché in modo esplicito, al contrario che negli altri provvedimenti
di sanatoria, è corretto ritenere che ai fini dell’integrazione degli
imponibili degli anni pregressi è possibile tener conto delle dichiarazioni
integrative presentata a proprio favore dopo il 30 settembre 2002? R. Mancando
nell’articolo 8 una previsione analoga a quella contenuta negli articoli 7,
comma 16 e 9, comma 16, si ritiene che, ai fini dell’integrativa semplice, si
debba tener conto della dichiarazione integrativa prodotta a proprio favore ai
sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, anche dopo il 30
settembre 2002.
3.6
Procedure di definizione tra società di persone e soci D. Con riferimento alla dichiarazione
integrativa, la norma prevede che la mancata adesione dei soci a fronte di
quella della società, fornisce titolo all’amministrazione finanziaria per la
notifica di un avviso di accertamento nei confronti dei soci che non hanno
aderito. Si chiede, a tale proposito, se la posizione dei soci possa essere
successivamente definita mediante le procedure di accertamento con adesione
ovvero di acquiescenza agevolata ai sensi del decreto legislativo n. 218 del
1997 ovvero, in considerazione del fatto che i soci stessi non hanno aderito
alle possibili definizioni di cui alla legge 289/2002, nessuna ulteriore
possibilità, se non quella del contenzioso possa essere loro riservata.
R. Le
norme prevedono che la mancata adesione dei soci a fronte di quella della società,
ai sensi degli articoli 7 e 8, costituisce titolo per l’accertamento ai sensi
dell’articolo 41 bis del DPR n. 600 del 1973 nei loro confronti, senza
stabilire ulteriori preclusioni. L’accertamento di cui all’art. 41 bis è definibile
tramite acquiescenza mediante il versamento delle sanzioni ridotte ad un quarto.
Si osserva che, al di fuori di quest’ultima ipotesi, l’accertamento parziale
eseguito in capo ai soci, pur essendo astrattamente impugnabile presso le
commissioni tributarie, e suscettibile di adesione da parte del contribuente,
ben difficilmente potrà essere da questi definito con l’adesione in
considerazione dell’imputazione automatica del reddito prevista dalla legge n.
289 del 2003. D. L’articolo 8,
comma 6 delle legge 289 del 2002 introduce la cosiddetta franchigia in misura
pari al 100% dell’imponibile oggetto di integrazione. Come opera la franchigia
in caso di integrativa Iva? Si può per analogia sostenere che la franchigia è
pari al 100% dell’imposta oggetto d’integrazione? R. Ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n.
289 del 2002, il perfezionamento della procedura d’integrazione comporta,
limitatamente ai periodi d’imposta oggetto d’integrazione e ai maggiori
imponibili o ritenute integrati maggiorati rispettivamente del 100 e del 50 per
cento, la preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo,
l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali e
l’esclusione della punibilità dei reati individuati alle lettere c) e d)
dello stesso comma 6. Dal tenore letterale della norma si ricava che il calcolo
della “franchigia” va effettuato, ad eccezione delle ritenute, sugli
imponibili. Ne consegue che anche ai fini IVA detta franchigia opera
sull’imponibile e non sull’imposta. 3.8
Importo minimo del versamento D. Nella
integrativa semplice, a differenza di quanto avveniva nel 1991, non esiste un
ammontare minimo che deve essere indicato come integrazione. Esiste un importo
minimo di versamento?
R. L’articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che detta disposizioni in materia di integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi, non prevede alcuna soglia minima di integrazione né con
riferimento all’imponibile né all’imposta. Parimenti, la norma non prevede alcun minimo per i
versamenti da effettuare. 3.9
Reddito conseguito all’estero. D.
Nell’ambito della disciplina dello “scudo fiscale per le imprese”, è di
fondamentale importanza definire con esattezza il significato della locuzione
“redditi e imponibili conseguiti all’estero” contenuta nell’articolo 8,
comma 5 della legge. E’
possibile avere qualche precisazione a riguardo?
R.
Come specificato nella circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003, si considerano
conseguiti all’estero i redditi, imponibili in Italia, derivanti da attività
detenute all’estero e, in ogni caso, i redditi di qualsiasi fonte (italiana o
estera) attraverso i quali, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte, sono state costituite attività o
realizzati investimenti all’estero.
A titolo
esemplificativo, rientrano in tale definizione:
·
i canoni di affitto
relativi a beni situati all’estero, ovunque percepiti;
·
i redditi derivanti da
beni situati in Italia e accreditati su conti esteri;
·
i redditi e gli imponibili
derivanti da cessioni di beni o da prestazioni di servizi effettuati o resi da
un’impresa residente, anche senza stabili organizzazioni all’estero, se i
relativi proventi sono stati accreditati su conti esteri o sono stati utilizzati
per investimenti all’estero, indipendentemente dalla residenza del cessionario
o del committente;
·
i dividendi percepiti
direttamente all’estero derivanti da partecipazioni in società residenti o
non residenti.
3.10
Valore delle attività rimpatriate. D. Se
le attività rimpatriate al 1° agosto 2001 avevano un valore superiore sia al
costo che a quello alla data del rimpatrio, si può indicare in dichiarazione
riservata il valore al 1° agosto 2001 ed eventualmente utilizzarlo come costo
fiscale ai sensi dell’articolo 14, comma 5 bis?
R. Nella
circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001 è stato già specificato che,
relativamente alle attività finanziarie rimpatriate, il contribuente deve
assumere a tutti gli effetti, quale costo fiscalmente rilevante: ·
il costo di acquisto, come risultante dalla relativa
documentazione. In mancanza della documentazione di acquisto può essere
assunto, alternativamente: ·
il valore fornito all’intermediario mediante un’apposita
dichiarazione sostitutiva del documento attestante il costo di acquisto; ·
l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata. Con riferimento alla prima ipotesi (ossia la redazione di
un’apposita dichiarazione sostitutiva), è stato già chiarito che in tale
valutazione non si può superare il valore determinato sulla base dei criteri
generali stabiliti dall’articolo 9 del TUIR. Ai fini, invece, dell’indicazione
dell’ammontare delle attività finanziarie nella dichiarazione riservata, il
contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione. Il
contribuente può, ad esempio, indicare l’importo corrispondente al valore
corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori
intermedi Si fa presente che, rimane ferma la possibilità
dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari
conseguiti per effetto di operazioni, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto
i beni o i rapporti di cui all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del TUIR, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, lettera
f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 3.11
Disapplicazione
delle norme sul monitoraggio fiscale D. L’articolo
8, comma 6, lettera b) e l’articolo 9, comma 11 della legge 289/2002 sembra
subordinare l’estinzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale alla
condizione che si sia effettuata la regolarizzazione delle scritture contabili.
Ciò precluderebbe la sanatoria proprio ai soggetti che rischiano di incorrere
nelle sanzioni sulla violazione delle norme relative al monitoraggio che non
sono obbligati alla redazione del bilancio (professionisti, imprese individuali
in contabilità semplificata, associazioni artistiche e professionali) e che
quindi non possono effettuare le regolarizzazioni contabili.
La norma non può essere interpretata nel senso che la regolarizzazione
sia necessaria solo quando vi siano i presupposti per effettuarla?
Lo stesso problema si riscontra nell’articolo 9, comma 11.
R.
L’articolo 8, comma 6, lettera b), e l’articolo 9, comma 11, della
legge n. 289 del 2002 precisano che la dichiarazione integrativa, nonché quella
automatica per gli anni pregressi non hanno effetto in ordine alle violazioni
riguardanti il “monitoraggio fiscale”, salvo che il contribuente non
provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute
all’estero, ove ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 14, commi 4 e 5,
della stessa legge. In sostanza, la
dichiarazione e l’integrazione dei redditi e degli imponibili conseguiti
all’estero e il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13 per cento consente
l’estinzione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale a condizione che
il contribuente proceda anche alla regolarizzazione contabile delle attività
detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2001.
Pertanto, un
soggetto che detiene all’estero un’attività ed intende
avvalersi della procedura prevista dall’articolo 8 deve presentare la
dichiarazione integrativa per i redditi conseguiti all’estero e non dichiarati
e corrispondere la relativa imposta sostitutiva del 13 per cento. Tuttavia, se
si tratta di un soggetto non tenuto alla redazione delle scritture contabili,
per potersi avvalere della non applicabilità delle sanzioni sul monitoraggio
fiscale, potrà far emergere l’attività finanziaria detenuta all’estero
avvalendosi esclusivamente delle disposizioni relative allo scudo fiscale di cui
all’articolo 20, ricorrendo le condizioni ivi previste.
4
articolo 9 – definizione automatica per gli anni pregressi 4.1
Imposte dirette e «pagamento del dovuto» D. E’ corretto ritenere, nonostante
quanto affermato dal comma 1 dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, che con
riguardo al 1997 (salvo il caso di dichiarazione omessa) la definizione possa
comportare il pagamento di quanto dovuto solo con riguardo alle imposte dirette
(e assimilate)?
R. L’articolo 9 prevede l’obbligo di includere
nella definizione automatica, a pena di nullità, tutte le imposte relative a
ciascun settore impositivo e riguardanti tutti i periodi d’imposta per i quali
i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre
2002. In particolare, i periodi di imposta oggetto di definizione
automatica ai fini delle imposte sui redditi e delle altre imposte appartenenti
al medesimo settore sono quelli compresi fra il 1997 e il 2001, incluso il 1996
in caso di dichiarazione omessa. Per l’imposta sul valore aggiunto le annualità
definibili sono quelle comprese fra il 1998 e il 2001; l’anno 1997 può essere
definito solo se la relativa dichiarazione è stata omessa, posto che per tale
annualità i termini decadenziali previsti dall’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento, sono
scaduti il 31 dicembre 2002. 4.2
Definizione delle società e dei soci D. Appare estremamente problematico il
calcolo del minimale per il socio di società di persone come disciplinato dal
comma 4 dell’articolo 9 della legge 289/2002. Nell’ipotesi di una S.n.c. di
due soci al 50% con ricavi per € 150.000 - due potrebbero essere le soluzioni:
a) Si assume il
minimale riferibile alla società in funzione dei ricavi – quindi € 1200 –
ricavandolo dal c. 3 lett. b) n. 3 e lo si imputa ai singoli soci in funzione
delle quote di partecipazione (50%), con la conseguenza che ciascun socio
avrebbe da versare un minimale pari a € 600?
b) Si assumono i
ricavi della società attribuendoli ai soci in funzione della quota di
partecipazione (50%), cosicché i due soci avrebbero dei ricavi figurativi di
riferimento pari a € 75.000 ciascuno, in funzione dei quali si determinerebbe
un minimale dovuto da ciascuno di € 900 [c. 3 lett. b) n. 2]?
Ancora è da chiedersi come si debba calcolare
il minimale in ipotesi di partecipazione in più società di persone, se cioè
si debbano calcolare tanti minimali quante sono le partecipazioni ovvero seguire
altre modalità (ad esempio la somma dei ricavi delle società partecipate).
R. A sensi dell’articolo 9, comma 4, il criterio
per la determinazione degli importi minimi dovuti dai soci di una società di
persone è il seguente. Innanzitutto deve farsi riferimento all’ammontare
complessivo dei ricavi o compensi dichiarati dalla società, determinando, in
riferimento a tale valore, l’importo minimo da ripartirsi tra i soci in
proporzione alla propria quota di partecipazione; importo che in ogni caso non
può essere inferiore a € 200 per
ciascun socio. In ipotesi di partecipazione in più società di persone,
si devono calcolare tanti minimali quante sono le società partecipate. 4.3
Omessa dichiarazione e condono tombale D. Si chiede di conoscere se è
da intendersi confermato l’orientamento espresso nella circolare n. 12 del
1992 in base al quale, ai fini della definizione automatica, nella dichiarazione
presentata a tale fine, debbano essere compresi anche tutti i periodi di imposta
con riferimento ai quali la dichiarazione è da intendersi come legittimamente
non presentata (in quanto, ad esempio, il contribuente era in possesso di soli
redditi di lavoro dipendente e prima abitazione). In questo caso, il versamento
minimo dovuto è di 100 euro ovvero di 1.500 euro in relazione al fatto che, a
differenza di quanto disciplinato dalla legge 413/1991 che faceva riferimento
alla dichiarazione non presentata, il comma 8 dell’articolo 9 della legge
289/2002, tratta di “omessa presentazione della dichiarazione” ?
R. La circolare n.3 del 2003, al paragrafo 3.2. a
commento dell’articolo 9, chiarisce che, in base al principio secondo cui la
definizione automatica deve obbligatoriamente interessare, a pena di nullità,
tutti i periodi d’imposta considerati dalla legge (principio correlato
peraltro alla natura tipica dei procedimenti definitori che non consentono di
tener conto delle specifiche peculiarità della materia trattata), devono essere
inclusi nella richiesta di definizione automatica, rilevante ai fini delle
imposte sui redditi, anche i periodi d’imposta per i quali il contribuente era
legittimato a non presentare la dichiarazione stessa. In questo caso il
versamento minimo è quello dovuto in caso di dichiarazione omessa, previsto dal
comma 8 dell’art. 8, ossia € 1.500. D. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9,
i soci di società personali hanno più minimi ragguagliati alle dimensioni
delle società partecipate e alla loro quota di partecipazione nelle stesse
società.
In
presenza di più minimi, si chiede conferma che ci si deve limitare a versare
quello di ammontare maggiore, ferma restando la soglia minima di 200 Euro. R. L’art. 9, comma 4 della legge n. 289 del 2002,
stabilisce che le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ai fini della definizione automatica,
indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta,
l’ammontare dell’importo minimo da versare, determinato tenendo conto dei
minimi fissati al comma 3 del medesimo articolo 9, in ragione della propria
quota di partecipazione. L’importo così determinato non può essere inferiore
a 200 euro. Tanto premesso, nel caso di partecipazione in più società
di persone, si devono calcolare tanti minimali quante sono le società
partecipate. L’importo dovuto dal socio sarà dato dalla somma dei
minimi calcolati a norma del comma 3 dell’articolo 9. D. Per chi ha fatto ricorso al condono
tombale ai sensi dell'art. 9, il comma 13, dello stesso articolo 9 prevede che
in caso di accesso, ispezione o verifica, il soggetto nei cui confronti sta per
iniziare la verifica può opporre agli organi competenti gli effetti
preclusivi o estintivi della propria dichiarazione riservata.
Si
chiede di conoscere perché tale opposizione non sia prevista anche per chi ha
presentato dichiarazione integrativa non riservata. R. L’art. 9, comma 13 della legge n. 289 del 2002,
prevede che il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata, può
opporre agli organi dell’Amministrazione finanziaria, in caso di accesso,
ispezioni o verifica, o altra attività di controllo, gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10 dello stesso
articolo. Si ritiene non necessaria un’analoga disposizione nei
casi di dichiarazione presentata nei modi ordinari, in quanto in tale ipotesi
l’amministrazione finanziaria è a conoscenza della richiesta di definizione
automatica prodotta dal contribuente, diversamente da quanto accade in caso di
dichiarazione riservata. I soggetti convenzionati di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 (banche, Poste Italiane S.P.A. e
concessionari), ai quali si presentano le dichiarazioni riservate, sono,
infatti, tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare
complessivo delle somme versate senza indicare i nominativi dei contribuenti che
hanno presentato la dichiarazione. 5
disposizioni comuni agli articoli 7, 8 e 9 5.1
Avvio
di un procedimento penale sui reati tributari non più perseguibili D.
Le cause ostative
legate all’avvio di un procedimento penale per i reati di natura tributaria
valgono solo per le previsioni di cui al d.lgs. 74 del 2000 o sono estese anche
a fattispecie oggi non più perseguibili, come nel caso di omessa tenuta di
scritture contabili o utilizzo di fatture false non trasfuse in dichiarazione?
R.
L’articolo 2 del codice penale, fissa il principio generale secondo cui la
norma che abolisce una precedente incriminazione ha efficacia retroattiva.
Ciò
comporta che l’autore del fatto previsto dalla norma abrogata non possa essere
punito, in quanto il comportamento posto in essere non costituisce più reato.
Poiché le cause
ostative all’accesso al condono valgono soltanto in relazione alle specifiche
ipotesi di reato di natura tributaria previste tassativamente dalla legge, non
c’è alcuno spazio di operatività per ipotesi criminose diverse da quelle di
cui al d.lgs. 74 del 2000. Peraltro, a causa
dell’estensione degli effetti del condono anche ad annualità anteriori
all’entrata in vigore del decreto 74, può sorgere il problema di delimitare
l’ambito dell’effetto preclusivo ricollegabile alla formale conoscenza
dell’avvio di un procedimento penale per una delle fattispecie di cui alla
legge 516 del 1982. In proposito,
aderendo a recenti pronunce della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle
entrate, con la circolare 88/E del 27 dicembre 2002, ha chiarito quali sono i
casi in cui è ravvisabile continuità normativa tra le vecchie e le nuove
figure di reato. Ne deriva che
rileveranno quali cause che impediscono l’accesso alle sanatorie soltanto quei
procedimenti per i quali la fattispecie precedentemente sanzionabile si pone in
posizione di continuità con le ipotesi di reato previste dal decreto 74 del
2000. 5.2
Definizione rapporti tributari – cause ostative D.
Costituisce causa ostativa all’accesso alle forme di definizione dei rapporti
tributari l’avvenuta notifica, alla data del 1° gennaio 2003, di un avviso di
accertamento, di un p.v.c. positivo, oppure di un invito al contraddittorio ex
articolo 5 del d.lgs. 218/97. Qualora il p.v.c. sia stato redatto e consegnato
al contribuente, ma non ritualmente notificato, ovvero l’invito al
contraddittorio spedito ma non notificato, la causa ostativa in esame è da
ritenersi sussistente oppure no?
R.
Le norme disciplinanti le cause ostative(articolo 7, comma 3, lettera c);
articolo 8, comma 10, lettera a); articolo 9, comma 14, lettera a)) richiedono
che gli atti a tal fine richiamati siano notificati all’interessato. In proposito
occorre ricordare che l’atto tributario è un atto recettizio, vale a dire
idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario soltanto quando
lo stesso venga portato a conoscenza dell’interessato. Poiché, nel caso
di specie, la norma fa riferimento alla notificazione quale strumento per
realizzare la legale conoscenza dell’atto in capo al contribuente, non sono
ammessi equipollenti di tale strumento. Con particolare
riguardo al processo verbale di constatazione deve ritenersi che la consegna di
copia del medesimo al contribuente, normalmente effettuata al termine delle
operazioni di verifica, realizza la condizione necessaria e sufficiente perché
il verbale possa ritenersi notificato ai sensi delle disposizioni recate dalla
legge n. 289 del 2002. 5.3
Un focus sulle cause ostative per gli accertamenti parziali D. Nell’ambito
delle disposizioni di cui dagli articoli da 7 a 9 della legge 289/2002 si fa
espresso riferimento agli accertamenti parziali come causa ostativa che,
comunque può essere rimossa. Si intende conoscere se :
-
in caso di accertamento parziale notificato prima del 31 dicembre 2002,
lo stesso possa essere definito con le procedure di cui all’articolo 15 della
legge per poi procedere al concordato, alla dichiarazione integrativa ovvero al
condono tombale. In tal senso sembrerebbe deporre la formulazione letterale
della disposizione normativa che non contiene causa ostativa al pagamento in via
agevolata delle somme contenute negli avvisi di accertamento parziali;
-
in caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede dunque
come si concilia il richiamo contenuto negli articoli da 7 a 9 alla necessità
che il contribuente corrisponda, entro i termini di versamento ordinari, delle
somme contenute negli avvisi di accertamento parziale. Tale obbligo, che non si
ritiene possa comprendere anche le sanzioni, deve essere dunque inteso, ad
esempio, in caso di avviso di accertamento parziale notificato solo a partire
dal 1 gennaio 2003 ? Infine, è comunque corretto affermare che tale meccanismo
di pagamento relativo agli avvisi di accertamento parziale possa riguardare solo
gli avvisi notificati prima del perfezionamento delle diverse definizioni o
anche quelli notificati successivamente alla intervenuta definizione e sino alla
data limite prevista dalla legge ?
R. Come
chiarito nella circolare n. 3/E (paragrafo 2.6.1.) per la definizione degli
avvisi di accertamento parziale notificati entro il 1° gennaio 2003 e non
ancora interessati da ricorso giurisdizionale deve attivarsi la procedura di cui
all’articolo 15 della legge finanziaria per il 2003. Tale definizione non
esclude la facoltà di avvalersi contestualmente delle disposizioni agevolative
di cui agli articoli 7, 8 e 9. Relativamente al
secondo quesito, si ribadisce quanto già chiarito nella risposta n. 23:
l’integrazione è ammessa a condizione che si proceda alla definizione
dell’avviso di accertamento parziale, mediante il pagamento delle sole imposte
e non anche delle sanzioni e degli interessi indicati nell’avviso di
accertamento oggetto di definizione. Tale pagamento non è dovuto qualora
l’avviso di accertamento sia stato notificato in data successiva a quella del
perfezionamento – tramite pagamento delle somme dovute – della dichiarazione
integrativa di cui all’articolo 8 ovvero delle dichiarazioni di definizione
automatica di cui gli articoli 7 e 9. 5.4
Contenziosi ostativi al condono D.
La presenza di un
contenzioso (o comunque di una lite potenziale) è causa ostativa ai
provvedimenti di condono. E’ possibile in tali situazioni sanare prima la
situazione contenziosa o la contestazione ai sensi degli articoli 15 e 16 della
legge 289/2002 e poi avvalersi anche delle opzioni concesse dagli articoli 7, 8
e 9?
R.
Il principio secondo cui la definizione mediante la procedura dell’articolo 15
non preclude la possibilità di avvalersi anche dell’integrazione prevista
dall’articolo 8 e delle definizioni automatiche di cui agli articoli 7 e 9 è
espressamente riconosciuto dalla circolare al punto 2.6.1, al quale si rimanda.
Per
quanto attiene all’articolo 16, premesso che di tutti gli atti la cui notifica
al 1° gennaio 2003 preclude l’accesso alle procedure di cui agli articoli 7,
8 e 9, gli unici che possono costituire oggetto di una lite pendente sono
soltanto gli avvisi di accertamento, si ritiene – pur in mancanza di una
espressa previsione normativa – che non sussistano ragioni valide per
escludere la possibilità di sanare prima la situazione contenziosa e poi
avvalersi anche di una delle sanatorie.
Tale
affermazione appare coerente con la scelta operata dal legislatore di favorire
il più possibile l’operatività delle varie forme di condono.
D. Gli
artt. 7, 8, 9 e 15 della legge finanziaria per il 2003 escludono
l’applicazione delle rispettive norme ai soggetti che hanno avuto formale
conoscenza, alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative o di
pagamento degli importi, di procedimenti penali nei loro confronti per
particolari reati.
Si chiede di conoscere se si tratti – come sembra
di dedurre dal tono letterale delle norme – di esclusione soggettiva, o se la
preclusione vada riferita solo a quei periodi per i quali è in corso il
procedimento penale prima indicato.
Peraltro,
si segnala che nell’art. 9 l’esclusione riguarda solo i periodi per i quali
è in corso il procedimento.
R.
Come
precisato nella circolare n. 3 del 15 gennaio 2003, ai paragrafi 2.6.2 e 4.3, la
preclusione derivante dall’avvio di un procedimento penale di cui il
contribuente ha formale conoscenza opera con esclusivo riguardo al periodo
d’imposta cui si riferisce il procedimento medesimo. Tale precisazione, benché
contemplata nel corpo delle norme disciplinanti la definizione automatica per
gli anni pregressi, si ritiene, sulla base di un’interpretazione conforme alla
ratio della norma, che possa trovare
applicazione anche con riferimento alle altre ipotesi di definizione di cui agli
artt. 7, 8 e 15 della legge finanziaria per il 2003.
D.
Gli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 289/2002 escludono l'applicazione delle
rispettive norme agevolative - e, quindi, la definizione automatica per
autoliquidazione, l'integrativa semplice, il condono tombale e la definizione
delle liti potenziali – nei confronti dei soggetti che abbiano avuto formale
conoscenza, alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative o di
pagamento degli importi, di procedimenti penali nei loro confronti per
particolari reati.
Tra
questi reati, sono comuni a tutti e quattro gli articoli citati quelli previsti
dal d.lgs. 74/2000; anche se la previsione degli articoli 7 e 15 riguarda tutti
i reati del citato decreto legislativo, mentre quella degli articoli 8 e 9
riguarda solo alcuni di quei reati.
Ferme
restando tali differenziazioni, si
chiede di sapere se la preclusione all’uso delle norme agevolative riguardi
anche i soggetti con procedimenti penali in corso per reati previsti dalla legge
516/1982.
Si
chiede, altresì di sapere se, in ogni caso, fa fede esclusivamente il titolo della legge
formalmente indicata nell'avviso di garanzia.
R1:
L’accesso agli strumenti di regolarizzazione previsti dalla finanziaria è
interdetto a tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato avviato un
procedimento penale per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Peraltro, a causa
dell’estensione degli effetti del condono anche ad annualità anteriori
all’entrata in vigore del citato decreto, sorge il problema di delimitare
l’ambito dell’effetto preclusivo ricollegabile alla formale conoscenza
dell’avvio di un procedimento penale per una delle fattispecie di cui alla
legge 516 del 1982. In proposito,
aderendo a recenti pronunce della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle
entrate, con la circolare 88/E del 27 dicembre 2002, ha chiarito quali sono i
casi in cui è ravvisabile continuità normativa tra le vecchie e le nuove
figure di reato. Ne deriva che
rileveranno quali cause che impediscono l’accesso alle sanatorie soltanto quei
procedimenti per i quali la fattispecie precedentemente sanzionabile si pone in
posizione di continuità con le ipotesi di reato previste dal decreto 74 del
2000. R2:
Ai sensi dell’articolo 369 del codice di procedura penale,
l’informazione di garanzia deve contenere l’indicazione, tra l’altro,
delle norme di legge che si assumono violate. In conformità al
principio di legalità in materia penalistica nonché al principio della
separazione dei poteri che informa tutto il nostro ordinamento giuridico, deve
ritenersi preclusa la sindacabilità da parte dell’amministrazione del
contenuto di atti provenienti dall’autorità giudiziaria. Tale preclusione
comporta che l’avviso di garanzia vada assunto secondo quanto risulta dal suo
tenore letterale. D. Un
lavoratore autonomo che abbia presentato istanza di rimborso IRAP e successivo
ricorso contro il rifiuto tacito o espresso, se definisce automaticamente la
propria posizione ai sensi degli artt. 7 o 9 della legge 289/02, rinuncia per ciò
stesso alla vertenza IRAP già in corso o ancora da iniziare?
R. Al fine
di rispondere al suddetto quesito, si ritiene opportuno distinguere due ipotesi. Se la richiesta di
rimborso deriva da un errore di calcolo commesso nella dichiarazione
originariamente presentata, la definizione ai sensi degli artt. 7 o 9 non
comporta la rinuncia alla vertenza IRAP; ciò in applicazione del principio,
contenuto nel comma 13 dell’art. 7 e nel comma 9 dell’art. 9, secondo il
quale “sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte … in
base … all’art. 36-bis … del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”. In altre parole, poiché il rimborso compete
qualora l’errore di calcolo sia stato rilevato in sede di liquidazione delle
imposte, si ritiene che se il medesimo errore sia stato rilevato dal
contribuente il rimborso competa egualmente e che, di conseguenza, la
definizione ex art. 7 o art. 9 non comporti
la rinuncia al ricorso contro l’eventuale rifiuto tacito o espresso. Se l’istanza di
rimborso deriva da una pretesa esclusione dal campo di applicazione dell’IRAP,
si osserva che il comma 13 dell’art. 7 ed il comma 9 dell’art. 9 prevedono
che “la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con
riferimento … all’applicabilità di esclusioni”. Ne consegue che il
contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli
artt. 7 e 9 rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni
contenzioso derivante da esse. 5.8
Effetti dell'accertamento parziale D. Qual
è l’effetto di un avviso di accertamento parziale notificato successivamente
al 1 gennaio 2003 ma prima delle scadenze previste dai provvedimenti di
sanatoria? R.
Nella circolare n. 3/E (paragrafo
2.6.1.) si è chiarito che nel caso in esame l’integrazione è ammessa a
condizione che si proceda alla definizione dell’avviso di accertamento
parziale, mediante il pagamento delle sole imposte e non anche delle sanzioni e
degli interessi indicati nell’avviso di accertamento oggetto di definizione.
E’ stato altresì precisato che tale pagamento non è dovuto qualora
l’avviso di accertamento sia stato notificato in data successiva a quella del
perfezionamento – tramite pagamento delle somme dovute – della dichiarazione
integrativa di cui all’articolo 8 ovvero delle dichiarazioni di definizione
automatica di cui gli articoli 7 e 9. 5.9
Definizione automatica per il condono D.
In tema di coordinamento tra accertamenti parziali e varie forme di condoni si
chiede se per accedere alla definizione automatica, alla dichiarazione
integrativa o al condono tombale, pur in presenza di accertamento parziale
notificato, sia necessario pagare anche le sanzioni e gli interessi inclusi
negli accertamenti stessi.
R. Gli
avvisi di accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ovvero gli avvisi di accertamento di cui all’art. 54, quinto
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non precludono l’accesso alle varie
forme di condono previste dalla Finanziaria per il 2003. Tuttavia
per accedere ai procedimenti di integrazione e di definizione di cui agli
articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 del 2002, è necessario che vengano
totalmente pagate le maggiori imposte emergenti dall’atto di accertamento
parziale notificato. Non sono dovuti interessi e sanzioni.
Si
precisa che dette somme devono essere corrisposte entro il 17 marzo 2003 qualora
si voglia procedere all’ integrazione degli anni pregressi, di cui
all’articolo 8 o alla definizione automatica degli anni pregressi, di cui
all’articolo 9. In caso di definizione automatica di cui all’articolo 7 gli
importi devono essere versati entro il termine più ampio del 20 giugno 2003.
5.10
Redditi d'impresa e dichiarazione integrativa D. Il
comma 10 dell’articolo 7 e il comma 11 dell’articolo 8 della legge n. 289
del 2002 stabiliscono, rispettivamente, che la definizione automatica dei
redditi di impresa e di lavoro autonomo e la dichiarazione integrativa
perfezionate dalle società e associazioni di cui all’articolo 5 costituiscono
titolo per l’accertamento parziale nei confronti delle persone fisiche che non
hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Se il socio aderisce ad
una diversa forma di sanatoria può considerarsi al riparo da eventuali
accertamenti parziali derivanti dalla definizione della società? Se invece il
socio definisce i propri redditi di partecipazione mediante dichiarazione
integrativa, ma la società non provvede ad analoga sanatoria, quali conseguenze
possono prodursi su quest’ultima e sugli altri soci che non hanno provveduto
alla definizione?
R. Si
richiama, al riguardo, quanto chiarito con circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003
(paragrafo 2.1.9): “i soggetti titolari di redditi di partecipazione in una
o più società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR
sono ammessi a presentare più di una dichiarazione integrativa. In
particolare tali soggetti possono:
·
presentare entro il 17 marzo 2003 la dichiarazione in forma
automatica ai sensi dell’articolo 9, nel qual caso la situazione tributaria
risulta definita; ·
entro il 17 marzo 2003
presentare la dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8, per
integrare gli imponibili originariamente dichiarati diversi da quelli di
partecipazione; al fine di integrare questi ultimi redditi, possono presentare
entro il 20 giugno 2003 una ulteriore dichiarazione integrativa conseguente a
quella (o a quelle) presentata dalla società partecipata ai sensi
dell’articolo 8;
·
presentare entro il 16
settembre 2003 la dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 7,
conseguente a quella presentata dalla società partecipata ai sensi del medesimo
articolo”.
Si
precisa, infine, che l’articolo 8 comma 11 (secondo cui “la presentazione
della dichiarazione integrativa… costituisce titolo per l’accertamento, ai
sensi dell’art. 41 – bis… nei confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata”) si applica nel caso di
dichiarazione presentata dalla società. Pertanto, in questo caso gli uffici
potranno effettuare accertamenti parziali nei confronti dei soci sulla base dei
maggiori redditi integrati dalla società o associazione.
Alle
stesse conclusioni deve giungersi in merito all’analoga previsione recata
dall’art. 7, comma 10.
5.11
Accertamento parziale sull'adesione alla sanatoria D. Qual
è l’esito dell’accertamento parziale notificato entro la data ultima di
perfezionamento dell’adesione alle varie forme di sanatoria ma dopo il
pagamento delle somme dovute? Occorre comunque pagare le somme indicate
nell’accertamento parziale comprensive di sanzioni ed interessi oppure si può
opporre la definizione automatica, la dichiarazione integrativa o il condono
perfezionati? R. Nella circolare n. 3/E è stato chiarito che “il pagamento
delle imposte risultanti dall’avviso di accertamento parziale non è dovuto
nel caso in cui tale atto sia stato notificato in data successiva a quella del
perfezionamento – tramite pagamento delle somme dovute – della dichiarazione
integrativa ovvero delle dichiarazioni di definizione automatica di cui agli
articoli 7 e 9”. 6
articolo 10 – proroga di termini 6.1
Proroga dei termini di accertamento. D.
Per evitare, con riguardo a tutti i periodi d’imposta potenzialmente
interessati dalle sanatorie, gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 289
del 2002 è sufficiente aderire ad uno dei provvedimenti di cui all’art. 7 o 8
per un singolo periodo d’imposta?
R.
Come chiarito al punto 5 della circolare n. 3/E del 2003, considerato che il
contribuente può scegliere di definire, ai sensi degli articoli 7 e 8, anche
singole annualità e singole imposte, la proroga dei termini per
l’accertamento, di cui agli articoli 43 del DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR
n. 633 del 1972, opera per le imposte e le annualità non oggetto di
definizione. D. Si
chiede conferma, ai fini di una eventuale valutazione della definizione
dell’annualità 1997, se lo stesso anno ai fini dell’IVA risulta comunque
“prescritto” al 1 gennaio 2003, visto che l’art.10 della Finanziaria non
prevede (come hanno sempre disposto i provvedimenti di proroga dei termini di
accertamento) che i periodi di imposta per cui al 31.12.2002 risultano in
scadenza i termini di decadenza dell’azione di accertamento, sono prorogati di
un anno. La norma, entrata in vigore al 1 gennaio 2003, dispone semplicemente,
infatti, la proroga di un anno dei termini di accertamento per coloro che non si
avvalgono delle tre sanatorie di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Finanziaria 2003.
R.
Sì, la Circolare ha fornito chiarimenti in ordine alla proroga dei termini per
l’accertamento in materia di IVA al paragrafo 5, individuando come primo anno
oggetto di definizione o integrazione il 1998 ovvero il 1997 in caso di
omissione della dichiarazione. D.
La norma afferma che
risultano definibili i periodi per cui le dichiarazioni sono state presentate
entro il 31.10.2002. si è dell’avviso che – come possono risultare oggetto
di definizione anche dichiarazioni tardive ma valide relative alle annualità
precedenti al 2001- anche le dichiarazioni tardive – relative all’annualità
2001 – presentate nei 90 gg. successivi al 31.10.2002 possono essere oggetto
di definizione. si conferma tale impostazione? R. No, poiché il
termine del 31/10/2002, indicato dal legislatore ai fini dell’individuazione
delle annualità d’imposta suscettibili di definizione ai sensi dell’art. 7
della legge 289/02, è da intendersi perentorio. anche la circolare n. 3/e del
2003 al paragrafo 4 testualmente riporta “i contribuenti interessati possono
singolarmente definire le annualità dal 1997 al 2001 per le quali le prescritte
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002”. 7
articolo 11 – definizione ai fini dell’imposta di registro ed altri
tributi indiretti 7.1
Notifica di avviso di rettifica D. Si
chiede conferma se la notifica di un avviso di rettifica tra il 1° gennaio 2003
e il giorno di presentazione dell'istanza di sanatoria impedisce il condono.
R. Il dubbio
è sorto perché in qualche articolo apparso su giornali specializzati era stata
prospettata questa soluzione ma nella circolare 3 E dell’Agenzia delle Entrate
è stato precisato che Condizione per accedere alla definizione agevolata è
“…che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta”. Il termine “precedentemente”,
utilizzato per fissare il limite per usufruire del regime di favore, è da
individuare nella data del 1° gennaio 2003 - entrata in vigore della legge in
commento (articolo 95, comma 3) – poiché nell’ipotesi in cui l’avviso di
rettifica e liquidazione sia stato notificato prima di tale data si applica la
definizione prevista dall’articolo 15 della legge finanziaria (cfr. paragrafo
…). Del resto, un diverso significato del termine “precedentemente”,
che lo riferisse alla data di presentazione dell’istanza del contribuente
(entro il 16 marzo 2003), comporterebbe che gli atti per i quali l’avviso di
accertamento fosse notificato prima di quest’ultima data, ma dopo l’entrata
in vigore della legge in commento (1° gennaio 2003) sarebbero esclusi dalla
definizione agevolata stabilita dall’articolo 11, comma 1, nonché dalla
definizione degli accertamenti prevista dal successivo articolo 15, della legge
finanziaria 2003, che tra l’altro regola la definizione agevolata degli avvisi
di accertamento notificati prima dell’entrata in vigore della presente legge e
per i quali alla stessa data “… non sono ancora spirati i termini per la
proposizione del ricorso…”. Quest’ultima interpretazione, quindi,
potrebbe ingenerare un sospetto di incostituzionalità della norma. D. Se
un atto sia stato registrato con l'applicazione di un'aliquota inferiore a
quella che l'Ufficio potrebbe accertare in futuro (si pensi all'aliquota 1 per
cento applicata per la cessione di un'area edificabile, agevolazione che
l'ufficio in futuro possa disconoscere pretendendo l'applicazione dell'aliquota
dell'11 per cento), si può sanare la pratica integrando del 25 per cento il
versamento effettuato in sede principale ?
R.
A tale quesito deve essere data risposta negativa. Nella circolare è
precisato che il comma 1 consente al contribuente, che presenti apposita istanza
entro il 16 marzo 2003, di definire, con l’aumento del 25 per cento, i valori
nonché gli incrementi di valore, dei beni, assoggettabili a procedimento di
valutazione, dichiarati negli atti ovvero nelle denunce o dichiarazioni. L’espresso
riferimento della norma ai valori dichiarati e agli incrementi di valore esclude
che la definizione agevolata possa riguardare le ipotesi di applicazione di
agevolazioni e di decadenza dalle stesse. 8
articolo 12 – definizione dei carichi di ruolo pregressi 8.1
Ruoli pregressi e sanatoria delle controversie. D. In tema di definizione dei ruoli pregressi si chiede se
la sanatoria sia possibile anche in pendenza di una controversia relativa ad un
ruolo affidato al concessionario del servizio nazionale di riscossione entro il
30 giugno 1999, come nel caso delle impugnazioni di cartelle esattoriali o di
ruoli emessi a titolo di iscrizione provvisoria. R.
L’articolo 12 della legge finanziaria consente di definire tutte le
tipologie dei ruoli affidati al concessionario del servizio di riscossione fino
al 30 giugno 1999. Per quanto concerne l’ambito
di applicazione della definizione in argomento, come precisato nella
circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003, la
stessa concerne tutte le tipologie di ruoli, compresi quindi, a titolo di
esempio, quelli emessi a seguito di liquidazione delle imposte ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, quelli emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex
articolo 36-ter del medesimo decreto, quelli emessi a seguito di
liquidazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché quelli emessi a titolo
provvisorio in pendenza di giudizio.
8.2
Definizione ruoli pregressi – identificazione. D. Qualora il debitore moroso non riceva, entro il
31.01.2003, l’invito del concessionario della riscossione, come può
verificare se il proprio debito rientri oppure no nella previsione agevolativa
dell’articolo 12? R. Il comma
2 dell’articolo in questione prevede l’invio da parte dei concessionari
dell’invito ad avvalersi dei benefici indicati dall’articolo 12 per i ruoli
consegnati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 1999. Tuttavia, qualora
il predetto invito non dovesse pervenire al contribuente, lo stesso può
rivolgersi al concessionario, anche telefonicamente, per ottenere le
informazioni necessarie ai fini dell’eventuale definizione del ruolo, in
analogia a quanto chiarito nella circolare n. 3/E al punto 7.2.2 per i ruoli
affidati anteriormente al 1° gennaio 1997. 9
articolo 14 – regolarizzazione delle scritture contabili 9.1
Regolarizzazione delle scritture contabili D.
E’ ammessa la regolarizzazione delle scritture contabili per i contribuenti in
contabilità semplificata o che fruiscono di regimi contabili minori?
R. Come
precisato nel paragrafo 8.2 della circolare n. 3 il comma 2 dell’articolo 14
della legge finanziaria prevede che la regolarizzazione delle scritture
contabili deve essere effettuata nell’inventario, nel rendiconto, ovvero nel
bilancio. Tale norma è evidentemente rivolta ai contribuenti tenuti alla
redazione di tali documenti. Nulla vieta, tuttavia, che i contribuenti in
contabilità semplificata possano apportare, solo ai fini fiscali e nelle
scritture tenute ai sensi dell’artico 18 del DPR 600/73, le variazioni
conseguenti agli elementi attivi e passivi indicati nel prospetto per
evidenziare i valori fiscali correnti. Anche la
regolarizzazione contabile di cui al comma 5 dell’articolo 14 è rivolta ai
contribuenti tenuti alla redazione dell’inventario, del rendiconto, ovvero del
bilancio. Di conseguenza, i contribuenti in contabilità semplificata che
tengono esclusivamente le scritture di cui all’articolo 18 del DPR 600/73 non
possono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 14 per
ottenere il riconoscimento fiscale delle attività in precedenza non annotate
nelle scritture contabili. 9.2
Regolarizzazione delle scritture D.
Una società non ha dichiarato redditi pari a 100 incassati e di competenza di
un periodo d’imposta coperto dalle sanatorie. Se dovesse avvalersi,
alternativamente, delle disposizioni di cui all’articolo 8 o 9 della legge
289/2002, qualora volesse regolarizzare le scritture come potrebbe effettuare
tale operazione?
Si consideri
che in tale situazione le somme correlate al reddito prodotte potrebbero anche,
in tutto o in parte, non essere più nelle disponibilità della società.
R. In via
preliminare, si ricorda che la regolarizzazione delle scritture contabili
riguarda i casi in cui, in un determinato periodo d’imposta oggetto di
dichiarazione integrativa, il contribuente abbia omesso di registrare in
contabilità, o abbia registrato irregolarmente, un’operazione i cui effetti
si riflettono ancora sul bilancio o rendiconto relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2002 o in corso a tale data. Se gli effetti dell’operazione si
riflettono ancora sul bilancio di cui sopra, la regolarizzazione contabile
connessa al maggior reddito dichiarato nell’esempio pari a 100 potrà essere
eseguita alternativamente con le seguenti modalità. Nell’esempio
proposto per sanare ai sensi dell’articolo 8 l’omessa dichiarazione di
ricavi pari a 100 il contribuente dovrà evidenziare nel prospetto il credito
correlato al ricavo omesso, nell’ammontare esistente alla data del 31.12.2001,
e conseguentemente iscriverlo in contabilità tenendo conto dell’importo
ancora esistente all’inizio dell’esercizio che forma oggetto di
regolarizzazione. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare
le rettifiche devono essere apportate alla situazione patrimoniale al 1°
gennaio 2002. Nel caso di
definizione automatica ai sensi dell’articolo 9 il contribuente può iscrivere
direttamente in contabilità il credito in precedenza omesso, nei limiti
dell’importo ancora esistente all’inizio dell’esercizio che forma oggetto
di regolarizzazione. In tal caso è dovuta l’imposta sostitutiva del 13 per
cento sul valore iscritto. 9.3
Contabilità semplificata e scritture da regolarizzare D.
E’ possibile per un’impresa in contabilità semplificata
avvalersi delle disposizioni in tema di regolarizzazione delle scritture
contabili? Se ciò non fosse possibile la conseguenza sarebbe quella per questi
tipi di soggetti di non poter ottenere nel caso di redditi o attività estere la
piena non punibilità a causa delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 8
e comma 10, lett. c dell’art.9?
R.
Il comma 4 dell’articolo 14 prevede che la regolarizzazione contabile
delle attività detenute all’estero deve essere effettuata nell’inventario,
rendiconto, o bilancio, e deve avvenire nel rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio. Anche
questa norma è evidentemente rivolta ai soli contribuenti tenuti alla redazione
di tali documenti. I
contribuenti in contabilità semplificata, che tengono solo le scritture
previste dall’art. 18 del DPR n. 600 del 1973, per poter ottenere la non
applicabilità delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, potranno far emergere
l’attività finanziaria detenuta all’estero avvalendosi esclusivamente delle
disposizioni sullo scudo fiscale di cui all’articolo 20, ricorrendo le
condizioni ivi previste. 9.4
Riconoscimento di nuovi elementi attivi e passivi D. Pare evidente che il riconoscimento ai fini
fiscali dei nuovi elementi attivi e passivi indicati nel prospetto ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 289/02 sia condizionato alla
regolarizzazione delle scritture contabili. Come fare quindi per i costi e le
spese la cui deducibilità potrebbe essere rinviata ai futuri esercizi ma che
non hanno una contropartita nello stato patrimoniale? Esempio se
l’integrazione pari a 1500 effettuata per l’anno 2001 viene qualificata come
spese di rappresentanza potrebbe essere deducibile una quota di 100 negli anni
dal 2002 al 2005? I soggetti in
contabilità semplificata hanno qualche possibilità di recuperare costi
deducibili regolarizzati con la dichiarazione integrativa?
R.
Come evidenziato nel paragrafo 8.1 della circolare n. 3E, il
riconoscimento fiscale dei nuovi elementi attivi e passivi correlati
all’imponibile oggetto di integrazione deriva dalla loro evidenziazione nel
prospetto ed opera per tutti i contribuenti indipendentemente dal regime
contabile adottato e dalla regolarizzazione delle scritture contabili.
Nell’esempio, la deduzione delle ulteriori quote delle spese di rappresentanza
negli anni dal 2002 al 2005 sarà operata extra-contabilmente attraverso
variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Si precisa che il
riconoscimento fiscale di nuovi o maggiori costi è comunque subordinato alla
indicazione nella dichiarazione integrativa anche dei maggiori ricavi ad essi
correlati in modo tale che emerga in ogni caso un maggior imponibile o una
minore perdita. 9.5
Eliminazione di attività e passività fittizie D. Si ritiene che la regolarizzazione delle scritture
contabili sia assistita dalla disapplicazione delle sanzioni amministrative e
penali prevista nelle singole disposizioni relative alle dichiarazioni
integrative. In presenza di integrativa semplice (articolo 8) la disapplicazione
delle sanzioni è rapportata all’ammontare indicato nella dichiarazione
medesima maggiorato del 100%.
Tuttavia
nell’ipotesi dell’eliminazione di attività e passività fittizie esse
possono essere di ammontare molto superiore ai valori contenuti nella
dichiarazione integrativa; in questo caso come si applica l’esclusione dalle
sanzioni? R. Ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, la disapplicazione delle sanzioni amministrative e
penali opera limitatamente alle annualità oggetto di integrazione ed ai
maggiori imponibili ed alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni
integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun
periodo d’imposta. Le
ulteriori regolarizzazioni contabili effettuate ai sensi del comma 3
dell’articolo 14, consistono nella eliminazione di attività e passività
fittizie che, come indicato dalla norma, non ha rilevanza fiscale. Inoltre tali
regolarizzazioni non sono collegate alle variazioni di elementi attivi e passivi
indicate nel prospetto di cui al comma 1 dell’art. 14, correlati ai maggiori
imponibili o minori perdite oggetto di integrazione ai sensi dell’articolo 8.
Le
due norme in sostanza operano su piani diversi: l’integrazione degli
imponibili ai sensi dell’articolo 8 consente la regolarizzazione fiscale e
contabile e si accompagna alla franchigia di cui al comma 6; l’eliminazione di
attività e passività fittizie opera sul piano civilistico e non influisce
sulla determinazione della franchigia.
Nel
caso esposto, quindi, la disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali,
che potrebbero derivare dall’eliminazione di attività e passività fittizie,
opera nei limiti della franchigia determinata ai sensi del comma 6 e solo nel
caso in cui l’eliminazione si riferisca a poste iscritte in contabilità in un
periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa.
9.6
Eliminazione di attività e passività fittizie D. L’iscrizione
di nuovi elementi attivi o la diminuzione di elementi passivi genera
l’iscrizione di una riserva nello stato patrimoniale. Si pone il problema di
stabilire la natura di tale riserva. Se le variazioni contabili corrispondono a
somme interamente tassate (articolo 8) si potrebbe considerarla una riserva di
utili tassabile in caso distribuzione mentre l’imposta versata in sede di
dichiarazione integrativa confluisce nel basket A. Ma cosa succede se in
presenza di tassazione ad esempio di un dividendo pari a 100 viene iscritta
un’attività ed una corrispondente riserva pari a 1000?
R. Come
indicato nella circolare n. 3E l’iscrizione di nuovi elementi attivi o la
diminuzione di elementi passivi, secondo i principi contabili nazionali
contabilmente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, l’emersione di un
corrispondente componente straordinario di conto economico, che concorre alla
determinazione dell’utile d’esercizio. Ovviamente tale componente, poiché
già sottoposto a tassazione nella relativa dichiarazione integrativa, sarà
oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio 2002. L’utile che si è generato è liberamente distribuibile
ed è accompagnato dal credito d’imposta nei limiti delle imposte memorizzate
nei canestri. A tal proposito, si ricorda che le imposte liquidate ai sensi
dell’articolo 8 sono memorizzate nel “canestro A”. Anche se l’iscrizione
di nuovi elementi attivi o la diminuzione di elementi passivi è effettuata
direttamente tramite l’iscrizione di una riserva di patrimonio netto, come
previsto dai principi contabili internazionali, il trattamento fiscale è uguale
a quanto sopra descritto. Si osserva infine
che l’esempio proposto non è coerente. Se il contribuente integra il
dividendo di 100 può far emergere una corrispondente attività, ad esempio
“crediti vs partecipate”, pari a 100. Se il contribuente intende far
emergere contabilmente anche il costo della partecipazione pari a 1000 dovrà
evidenziare nel prospetto la correlazione esistente tra la stessa ed i redditi
che la hanno generata e che hanno già formato oggetto di regolarizzazione.
Diversamente, l’importo dell’attività, per la parte che non è correlata ai
redditi regolarizzati, costituisce reddito imponibile da indicare nella
dichiarazione integrativa del periodo d’imposta di emersione. Nell’esempio
il contribuente che intende iscrivere la partecipazione dovrà integrare
l’imponibile di ulteriori 1000, oppure di 900 nel caso in cui il dividendo di
100 sia stato percepito ed impiegato per acquisire un’ulteriore quota di
partecipazione. D. Le riserve formatesi per attività iscritte a seguito delle
regolarizzazioni contabili sono rilevanti ai fini della DIT?
R. A seguito
delle modifiche normative recate all’agevolazione DIT dall’articolo 5 della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, la base di riferimento per il calcolo
dell’agevolazione è costituita esclusivamente dagli incrementi patrimoniali,
conferimenti in denaro ed accantonamenti di utili a riserva, effettuati
entro il 30 giugno 2001. La
regolarizzazione contabile disciplinata dall’articolo 14 si effettua nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2002. Quindi, solo in sede di approvazione di
tale bilancio si possono considerare formate le riserve emerse, direttamente o
indirettamente, a seguito delle regolarizzazioni contabili. Di conseguenza si
tratta di incrementi patrimoniali realizzati dopo il 30 giugno 2001 che non
possono rilevare ai fini DIT. 9.8
Trattamento delle riserve assoggettate ad imposta sostitutiva D. Quale
natura hanno e qual è il regime applicabile alle riserve iscritte a fronte di
attività regolarizzate assolvendo l’imposta sostitutiva del 13% (articolo 14,
commi 5 e 6) ? R. Riguardo alla
natura e al trattamento fiscale di tali riserve si rimanda a quanto precisato
nella precedente risposta. Si precisa, tuttavia, che l’imposta del 13 per
cento, in quanto sostitutiva anche dell’IRAP e in mancanza di specifica
previsione normativa, non affluisce ai canestri. 10
articolo 15 – definizione degli accertamenti, degli inviti al
contraddittorio e dei pvc 10.1
Esclusione dal contraddittorio D.
L’art.
15 della legge finanziaria per il 2003, nel prevedere la possibilità di
definire gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo n. 218 del
1997, fa riferimento all’art. 5 del predetto decreto legislativo, che tratta
dell’ipotesi di attivazione diretta dell’ufficio nei confronti del
contribuente, e non anche all’art. 6 dello stesso provvedimento, nel quale si
disciplina la fattispecie in cui l’invito è effettuato dall’ufficio in
seguito alla richiesta del contribuente. Si chiede se tale riferimento parziale
precluda la definizione di inviti al contraddittorio innescati da richieste dei
contribuenti.
R.
Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997 disciplinano entrambi
l’avvio del procedimento volto alla definizione dell’accertamento con
adesione. In particolare l’art. 5 tratta dell’avvio d’ufficio, mentre
l’art. 6 riguarda l’avvio ad istanza del contribuente.
L’articolo
15 della legge finanziaria richiama l’invito di cui agli articoli 5 e 11 del
d.lgs. n. 218 del 1997, che abbia un contenuto di riferimento. Se tale contenuto
manca, l’invito non rileva ai fini dell’articolo 15.
L’articolo
6 tratta di un invito proposto dal contribuente che fa seguito a: 1) notifica di
un avviso di accertamento; 2) notifica di un processo verbale di constatazione.
Poiché
l’invito di cui all’articolo 6 non rileva ai fini dell’applicazione
dell’articolo 15, si precisa che la procedura di definizione prevista da tale
articolo potrà trovare applicazione relativamente all’avviso di accertamento
ovvero al processo verbale di constatazione cui si riferisce l’invito al
contraddittorio.
10.2
Inviti al contraddittorio sulle liti potenziali D.
L’art.
15 della legge finanziaria per il 2003 prevede la possibilità di definire gli
inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 del decreto legislativo n.
218 del 1997, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non è
ancora intervenuta la definizione. Si chiede di conoscere il momento in cui tale
definizione si considera avvenuta; in particolare se ci si deve riferire alla
firma dell’atto di adesione o al perfezionamento dello stesso che avviene con
il pagamento delle somme concordate.
R.
Come precisato nella circolare n. 3
del 15 gennaio 2003, al paragrafo 9.1.2, per “definizione degli inviti
al contraddittorio” deve intendersi il
perfezionamento dell’atto di adesione, che avviene con il versamento delle
somme dovute, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Pertanto,
il contribuente che ha firmato l’atto di adesione, ma che alla data di entrata
in vigore della legge finanziaria per il 2003 (1 gennaio 2003) non ha ancora
versato le somme dovute ai fini del perfezionamento dell’atto stesso,
può beneficiare della definizione dell’invito al contraddittorio ai sensi
dell’art 15 della predetta legge finanziaria. 10.3
Processi verbali per violazioni non sostanziali D.
Si chiede con quali modalità possono essere definiti
i processi verbali di constatazione notificati entro il 1° gennaio 2003,
contenenti solo rilievi sanzionatori (ad es. irregolarità in materia di tenuta
delle scritture contabili, di emissione di scontrini e ricevute fiscali). In
particolare si chiede se sia corretto ritenere che, in assenza di imponibile,
non possano essere oggetto di definizione ex art. 15, ma che restino assorbiti
da un’eventuale integrazione ex art. 8 della legge finanziaria per il 2003.
R. Come si desume dalla circolare n. 3 del 15 gennaio 2003, ai
paragrafi 2.6.1 e 9.3, la definizione prevista dall’art. 15 della legge
finanziaria del 2003 non è possibile con riferimento ai processi verbali dai
quali emerge la constatazione della violazione di una norma tributaria
comportante l’applicazione della sola sanzione. I processi verbali di
constatazione definibili ai sensi dell’art 15, infatti, sono solo quelli con
esito positivo che contengono rilievi sostanziali e la cui notifica entro il 1°
gennaio 2003 preclude la definizione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della
predetta legge finanziaria. Si ritiene, inoltre, che i processi verbali di
constatazione contenenti solo rilievi sanzionatori restano assorbiti da
un’eventuale integrazione degli imponibili ai degli articoli 7 e 9 e anche
dell’8, ma in quest’ultimo caso solo se connessi con le operazioni che hanno
dato luogo ai maggiori imponibili indicati nella dichiarazione integrativa. 10.4
Liti
potenziali - definizione parziale (art. 15) D. E'
consentito definire solo parzialmente un processo verbale di constatazione,
limitatamente cioè ad una annualità, oppure ad un tributo, od ancora a singoli
rilievi (tralasciando, dunque, quelli che appaiono infondati), oppure la
definizione deve riguardare l'atto nel suo complesso?
R. La
circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003 ha precisato che ai fini della definizione
ai sensi dell’articolo 15 la norma deve intendersi riferita non al processo
verbale nel suo insieme bensì ai singoli rilievi in esso contenuti, e. pertanto
la definizione può riguardare anche una singola annualità e una singola
imposta e non necessariamente tutte le annualità e tutte le imposte interessate
dai rilievi contenuti nel verbale. 10.5
Definizione liti potenziali - calcolo dell'Iva. D. Come
deve essere calcolata la somma da versare per definire, nell'ambito di un
processo verbale, i rilievi di indebita detrazione agli effetti dell'Iva, oppure
di errata applicazione del pro-rata ai fini della stessa imposta?
R. Come
precisato nella circolare n. 3/E, in caso che nel processo verbale sia
constatata un’indebita detrazione IVA, ovvero l’errata applicazione del pro
rata è possibile la definizione ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lett. b)
versando un importo pari alla metà dell’imposta illegittimamente detratta. 10.6
Definizione liti potenziali - contraddittorio in corso. D. Ai
sensi del comma 8, sono sospesi fino al 18 marzo i termini per il
perfezionamento della definizione di cui al d.lgs. n. 218/97, relativamente agli
inviti al contraddittorio notificati entro il 31/12/2002. La previsione sembra
riguardare la fattispecie dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di adesione, in
relazione al quale viene differito il termine per il pagamento ex art. 8, d.lgs.
citato. Come dovranno comportarsi i contribuenti e gli uffici nel caso in cui,
invece, a fronte della notifica dell'invito, non sia stato ancora redatto l'atto
di adesione e risulti, invece, fissato il contraddittorio in una data compresa
tra l'1/1/2003 ed il 17/3/2003, ovvero sia in corso il contraddittorio stesso?
R. Ai sensi
dell’articolo 15, comma 8, è disposta la sospensione dei termini,
dall’entrata in vigore della legge n. 289 fino al 18 marzo 2003, per il
perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.
Poiché l’accertamento con adesione del contribuente si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro i venti giorni successivi alla stipula
dell’atto di adesione di cui all’articolo 7 del riferito decreto n. 218, è
evidente che la sospensione dei termini riguarda detto lasso di tempo, ed opera
fino alla data del 18 marzo 2003. In tale arco temporale il contribuente può
scegliere di definire l’invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 15. 10.7
Perfezionamento dell’invito al contraddittorio D. Ho
sottoscritto l’atto di definizione derivante da un accertamento con adesione e
non ho provveduto ancora a versare le relative somme. Posso accedere alla
definizione di cui all’articolo 15 della legge 289 del 2002?
R. L’art.15,
comma 1, della legge n. 289 del 2002, prevede la definizione degli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, per i quali non è ancora intervenuta la definizione, alla data di
entrata in vigore della presente legge. Come precisato
nella circolare n. 3 del 2003, per definizione degli inviti al contraddittorio
deve intendersi il perfezionamento dell’atto di adesione. Quest’ultimo, a
norma dell’articolo 9 del citato d.lgs. 218 del 1997, avviene con il
versamento delle somme dovute ovvero con il versamento della prima rata e la
presentazione della garanzia. In particolare, il
versamento unico o della prima rata – nell’ipotesi di pagamento rateale -
deve essere effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione. Pertanto, qualora
un contribuente, che ha sottoscritto un atto di adesione, non abbia versato le
relative imposte alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il
2003 può accedere alla definizione di cui all’articolo 15 sulla base del
contenuto dell’invito al contraddittorio a suo tempo ricevuto. 11
articolo 16 – chiusura delle liti fiscali pendenti 11.1
Definizione liti pendenti – tributi locali D. Un accertamento ai fini dell’ICI pendente davanti alle
commissioni tributarie può essere definito ai sensi dell’articolo 16, oppure
occorre rapportarsi esclusivamente alle disposizioni dell’articolo 13 circa le
prerogative degli enti locali? Nella seconda ipotesi, quale sorte subirebbero le
controversie che dovessero diventare definitive prima dell’emanazione dei
provvedimenti da parte degli enti competenti? R. Questo
quesito riguarda un tributo non amministrato dall’Agenzia delle Entrate;
tuttavia si esprime un parere. Le liti
definibili ai sensi delle disposizioni recate dall’articolo 16 della
finanziaria 2003 sono quelle in cui è parte l’Amministrazione finanziaria
dello Stato. La stessa non ha competenza in materia di accertamento, contenzioso
e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili. Conseguentemente una
controversia concernente l’ICI non è definibile ai sensi del citato articolo
16. I tributi locali
formano invece oggetto della disciplina recata dal precedente articolo 13, il
quale prevede che le regioni, le province e i comuni possono stabilire con
riferimento ai tributi propri delle agevolazioni anche nelle ipotesi di
procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. 11.2
Definizione delle liti pendenti. D. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge n. 289 del
2002 definisce lite pendente anche quella per la quale, alla data del 29
settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Tale
precisazione deve essere intesa nel senso che è possibile accedere alla
chiusura agevolata anche per le liti non più pendenti in quanto caratterizzate
dalla presenza di una sentenza passata in giudicato dopo il 29 settembre 2002 e
prima del 31 dicembre 2002? Più in generale, la presenza di una sentenza
passata in giudicato (prima del 29 settembre 2002) preclude l’applicabilità
dell’articolo 16? R.
L’articolo 16, con la disposizione contenuta nell’ultima parte della lettera
a) del comma 3, consente eccezionalmente la definizione della lite anche se è
intervenuta una pronuncia passata in giudicato nel periodo compreso tra il 30
settembre e il 31 dicembre 2002. Infatti, ai soli fini dell’applicazione della
definizione delle liti fiscali pendenti, il legislatore ha considerato “liti
pendenti” anche quelle aventi ad oggetto un rapporto tributario divenuto
definitivo nel citato periodo a causa della mancata impugnazione della relativa
pronuncia. Il valore della lite da assumere a base della liquidazione del costo
della definizione andrà comunque determinato con riferimento alla contestazione
nel primo grado del giudizio. Occorre
precisare che tale disposizione non comporta una riapertura dei termini di
impugnazione delle sentenze in questione, bensì soltanto un ampliamento delle
liti definibili.
Se invece la
pronuncia giurisdizionale era divenuta definitiva prima del 30 settembre 2002
non è ammessa la chiusura della lite. 11.3
Chiusura delle liti in presenza di coobbligati. D. Quali sono gli effetti della chiusura delle liti nei
casi di presenza di coobbligati? Più precisamente quali sono gli effetti nei
seguenti casi: -
presentazione del ricorso da parte di tutti i coobbligati -
presentazione di ricorsi distinti da parte di tutti i coobbligati -
presentazione del ricorso da parte di un solo coobbligato (o
comunque non di tutti i coobbligati). R. In
linea di principio, ai sensi del comma 10 dell’articolo 16 della finanziaria
2003, si può affermare che la definizione della lite da parte di uno dei
coobbligati ha effetto anche per gli altri. Per un dettagliato elenco delle
diverse ipotesi si rinvia al punto 10.5 della circolare n. 3/E del 15 gennaio
2003, dove sono descritti gli effetti per i coobbligati ricollegati alla
definizione della controversia. 11.4
Liti fiscali pendenti - Caso in cui al 1° gennaio non sia stata
effettuata la costituzione in giudizio. D.
Si chiede di conoscere se, ai fini della concreta applicabilità delle
disposizioni di cui all’articolo 16 della legge n. 289 del 2002, il richiamo
contenuto nel comma 3, lettera a) della norma alla proposizione dell’atto
introduttivo del giudizio, consenta di affermare che sia sufficiente la
proposizione del ricorso senza la necessità di procedere alla costituzione in
giudizio. R. Ai sensi
della lettera a) del comma 3 dell’articolo 16 della finanziaria 2003, la lite
è definibile quando è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio alla
data del 1° gennaio 2003, mentre non è richiesto che alla stessa data sia
stata effettuata anche la costituzione in giudizio del ricorrente, come
precisato al punto 10.2 della circolare n. 3/E del 2003. Al
riguardo va però evidenziato che la norma non prevede alcuna sospensione del
termine di trenta giorni entro il quale effettuare il deposito e che, pertanto,
il ricorrente non è esonerato dal rispetto, a pena di inammissibilità, dei
termini di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
La
costituzione in giudizio del ricorrente si rende necessaria essenzialmente al
fine di consentire l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di diniego
della definizione.
Anche
per la definizione delle liti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria è sufficiente che sia stato notificato l’atto di citazione. 11.5
Definizione liti pendenti - cartella conseguente ad accertamento non
impugnato. D.
Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento notificata dal
concessionario a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo per mancata
impugnazione. Quali somme devono essere versate per la definizione della
controversia per la quale si è tuttora in attesa della sentenza di primo grado? R.
L’articolo 16 della finanziaria 2003 prevede la chiusura delle liti fiscali
pendenti aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Il caso sottoposto,
così come prospettato, non può essere oggetto di definizione. Infatti, come
chiarito al punto 10.3 della circolare n. 3/E del 2003, non
sono definibili l’avviso di liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo, in
considerazione della natura di tali atti, finalizzati alla liquidazione e alla
riscossione del tributo e degli accessori.
Si deroga a tale
principio solo nel caso in cui uno dei predetti atti assolve anche alla funzione
di atto di imposizione, oltre che di liquidazione e riscossione. In particolare, la
lite è definibile ai sensi dell’articolo 16 della legge finanziaria se
l’avviso di accertamento non è mai stato notificato al contribuente. Si segnala che, in
alternativa alla definizione della lite, nel caso in cui il ruolo sia stato
affidato al concessionario del servizio di riscossione entro il 30 giugno 1999,
è possibile definire lo stesso ai sensi dell’articolo 12 della legge
finanziaria, mediante il pagamento di
una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e
sanzioni) e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle
spese dallo stesso sostenute per l’espletamento di procedure esecutive; non
sono dovuti gli interessi di mora maturati. In tal caso, dal perfezionamento
della definizione del ruolo ai sensi del citato articolo 12 consegue anche
l’estinzione del relativo giudizio per cessazione della materia del
contendere, essendo stata definita con la norma agevolativa in esame la pretesa
oggetto di lite.
11.6
Definizione liti pendenti - cartella per tributi non pagati D.
E' corretto ritenere che possa formare oggetto di definizione
agevolata anche la cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo
conseguente al mancato versamento dei tributi, previo pagamento del 10% del
valore della lite (importo dell'imposta) e fermo restando il pagamento
dell'intero tributo dovuto?
R.
La definizione può riguardare anche le controversie aventi ad oggetto
le cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazioni ai sensi degli
articoli 36-bis e 36‑ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In questo caso,
tuttavia, la convenienza della definizione va valutata con particolare
attenzione, tenuto presente che in pendenza di giudizio - salvo che sia già
intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente – sono comunque dovute
per intero le imposte ed i relativi interessi e sanzioni. Solo queste ultime, in
caso di chiusura della lite, non saranno più dovute. Al riguardo, va tuttavia
evidenziato che non è consentito il rimborso delle somme eventualmente già
versate.
11.7
Definizione liti pendenti - contributo al servizio sanitario nazionale D.
Ai sensi del comma 3, lettera c), dell’articolo 16 della L. n. 289 del 2002,
per valore della lite si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto
di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo. Non si deve tenere conto, dunque, del contributo
al servizio sanitario nazionale? Nulla è dovuto, quindi, a tale titolo?
R.
La definizione deve avere per oggetto il contenuto complessivo di ogni singola
controversia, in quanto non è ammessa la definizione parziale, riferita cioè
ad una sola parte della materia del contendere, così come circoscritta con
l’atto introduttivo del giudizio. Anche
il contributo al servizio sanitario nazionale rileva ai fini della
determinazione del valore della lite.
Per
vero, all’accertamento e riscossione del contributo al servizio sanitario
nazionale si applica la disciplina prevista in materia di imposte sui redditi e
le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni
tributarie.
Ciò
posto e considerato che il predetto contributo risulta sicuramente definibile ai
sensi delle disposizioni in commento, in quanto non espressamente escluso, lo
stesso concorre alla determinazione del valore della lite. Peraltro,
l’utilizzo dell’espressione “imposta” nell’articolo in esame va
riferito genericamente alla pretesa manifestata dall’Amministrazione
finanziaria e che forma oggetto della lite fiscale. Diversamente, si dovrebbero
escludere anche gli atti impositivi che riguardino le tasse. 11.8
Definizione liti pendenti - diniego di rimborso. D.
E' suscettibile di definizione la controversia avente per oggetto un
provvedimento di diniego di rimborso d'imposta ovvero il silenzio-rifiuto?
R.
L’articolo 16 della L. n. 289 del 2002 consente la chiusura delle liti fiscali
pendenti mediante il pagamento del 10% del valore della lite (o di 150 euro per
le liti di valore fino a 2.000 euro). Inoltre, non si fa luogo al rimborso delle
somme già versate. Da ciò consegue
che non è sostanzialmente ravvisabile un interesse del contribuente a definire
la lite quando la stessa concerne
istanze di rimborso. D.
L’articolo 16, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 289 del 2002
stabilisce che “la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle
somme già versate”.
Si
chiede di sapere se tale espressione vada intesa nel senso che la
restituzione è sempre esclusa ovvero se il rimborso spetta nel caso in cui il
diritto allo stesso è maturato in data antecedente a quella di esecuzione del
versamento mediante il quale si chiude la lite. Può accadere, ad esempio, che
la lite pende presso la Commissione tributaria regionale, a seguito di appello
dell’Ufficio di sentenza favorevole al contribuente ed ancora non è stato
eseguito il rimborso di quanto versato in pendenza di lite.
R. Come
correttamente rilevato nel quesito, il comma 5 dell’articolo 16 stabilisce che
la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate. Atteso il tenore
letterale della disposizione, il rimborso delle somme versate prima della
chiusura della lite non deve essere effettuato neanche se il contribuente aveva
maturato precedentemente il diritto al rimborso. Tale posizione
trova, tra l’altro, argomenti di sostegno nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 2133 dell’11 marzo 1999, con la quale, in relazione ad un
disposto normativo di tenore analogo, è stato chiarito che la non rimborsabilità
delle somme versate prima del condono non ammette deroga, in quanto “la
formula usata dalla legge fa riferimento ad un pagamento inteso nella sua
materialità”. Aggiunge la Corte che “se il legislatore avesse voluto
riconoscere il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate in
pendenza di giudizio, avrebbe dovuto prevedere un’ipotesi ulteriore con
funzione derogatoria rispetto a quella indicata”. D. Mi
è stato notificato un invito al contraddittorio a seguito di accertamento su
parametri. Nel 1998 è stato, però, avviato a mio carico un procedimento penale
per utilizzazione di fatture false con contestazione del solo art. 4 lett. d)
della L 516/82. Quelle fatture non sono poi state inserite in dichiarazione, per
cui in base alle regole di successione delle leggi nel tempo e per mancata
continuità tra l’ipotesi sanzionata dalla L 516/82 e il d.lgs. 74/2000 il
procedimento dovrebbe essere estinto. Se l’estinzione si verifica entro il 16
marzo prossimo posso accedere alla sanatoria?
R.
In conformità
all’orientamento della Corte di Cassazione, la circolare 88/E del 27 dicembre
2002, ha chiarito quali sono i casi in cui è ravvisabile continuità normativa
tra le vecchie e le nuove figure di reato (in particolare, per il rapporto tra
la fattispecie di cui all’abrogato art. 4 lett. d) della L 516/82 e le ipotesi criminose di cui al
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si veda il punto 3 della circolare citata).
La
mancanza di continuità normativa con le ipotesi di reato previste dal decreto
74 è dunque da sola sufficiente ad escludere l’operatività della specifica
causa di preclusione dall’accesso alle sanatorie costituita dalla formale
conoscenza dell’avvio di un procedimento penale.
11.11
Nozione di lite pendente D. Qualora,
a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione che rinvia alla Commissione
tributaria regionale per la rideterminazione delle sole sanzioni e il giudizio
sia stato riassunto dinanzi al giudice di rinvio, tenuto conto che le sanzioni
erano collegate ad un tributo non più in discussione, la controversia è
suscettibile di definizione ai sensi dell’articolo 16 della legge finanziaria
per il 2003?
R. Il caso
di specie segnalato è suscettibile di definizione ai sensi del citato articolo
16, in quanto nella nozione di “liti pendenti” sono ricomprese anche le
controversie devolute al giudice tributario o al giudice ordinario a seguito di
rinvio, come espressamente previsto al comma 1. Al riguardo si
precisa che il valore della lite da assumere ai fini della definizione (e quindi
per il calcolo del 10%) va determinato con riferimento all’imposta contestata
con l’atto introduttivo del giudizio in primo grado, senza considerare gli
interessi e le sanzioni. Si evidenzia che,
nel caso in esame, la lite è stata originariamente instaurata allo scopo di
contestare imposte e sanzioni e solo successivamente (all’esito del giudizio
innanzi alla Corte di Cassazione che ha confermato definitivamente le imposte
accertate), per effetto del rinvio al giudice di merito per la sola
rideterminazione delle sanzioni, la materia del contendere è venuta a
circoscriversi a queste ultime. Considerato,
dunque, che in primo grado il giudizio verteva sul tributo e sulle sanzioni ad
esso collegate, è al tributo originariamente contestato che occorre fare
riferimento per la determinazione del valore della lite. Diversa è
l’ipotesi in cui la lite sia stata, sin dall’origine, limitata alla
contestazione delle sole sanzioni, avendo il contribuente prestato acquiescenza
al tributo. In tal caso, come chiarito nella circolare n. 3/E del 2003, al punto
10.3, si ritiene che il giudizio possa essere definito avendo riguardo
all’ammontare delle sanzioni. Per quanto
riguarda la determinazione delle ulteriori somme dovute ai sensi del comma 5
dell’articolo 16 in esame, ferma restando la debenza delle imposte e dei
relativi interessi nell’ammontare deciso dalla Corte di Cassazione, per
effetto della chiusura della lite non saranno più dovute le sanzioni. Tuttavia,
qualora queste ultime siano state già versate, non si farà luogo a rimborso. D. Nel
caso di lite pendente che prevede più imposte di cui alcune non definibili è
possibile una definizione parziale della lite pendente?
R. Come già
precisato nella circolare n. 3/E del 2003, le disposizioni di favore in commento
non sembrano consentire la definizione parziale di una lite pendente. Tuttavia
nelle rarissime ipotesi in cui una lite autonoma ha per oggetto sia tributi
definibili che tributi non definibili, il valore della lite va determinato senza
tener conto dei tributi non definibili; in relazione a questi ultimi la lite
proseguirà. 11.13
Interessi legali per tardivo pagamento D. In relazione ai meccanismi di definizione
di cui all’articolo 16 della finanziaria 2003, gli interessi legali in caso di
tardivo pagamento e quelli relativi alla prima rata da quando decorrono, dal 17
o dal 18 marzo 2003?
R. Il pagamento degli interessi legali è previsto dall’articolo 16 citato
solo sulle rate successiva alla prima.
Inoltre,
il legislatore ha esplicitamente stabilito che l’omesso o tardivo versamento
delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della
definizione, bensì la riscossione mediante ruolo delle somme non versate,
maggiorate di sanzioni (pari al 30%) ed interessi legali.
Più
precisamente, il comma 2 del predetto articolo 16 prevede che “gli
interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull’importo delle rate
successive”.
Il
legislatore ha previsto tale disciplina esclusivamente per le ipotesi di tardivo
o omesso versamento delle rate successive alla prima, in quanto il tempestivo
versamento in unica soluzione ovvero della prima rata costituisce condizione
essenziale per la validità della definizione e quindi in tal caso non è
prevista la riscossione coattiva delle somme non versate, delle sanzioni e degli
interessi legali. 11.14
Uffici competenti a comunicare gli elenchi delle liti pendenti D. L’articolo 16, comma 8 della finanziaria 2003
prevede che gli uffici del comma 1 dello stesso articolo comunichino alle
Commissioni tributarie e all’Autorità giudiziaria ordinaria entro il 30
giugno 2003 un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione. Quali sono questi uffici?
R. Gli
uffici che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 della finanziaria 2003,
devono trasmettere agli organi giurisdizionali gli elenchi delle liti di cui è
stata richiesta la definizione sono quelli dell’Amministrazione finanziaria
dello Stato. A questa
conclusione si perviene attraverso la lettura dell’intero articolo 16 ed in
particolare del comma 4, nel quale è contenuto un diretto riferimento
all’Amministrazione finanziaria dello Stato. D.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 16 le liti fiscali che possono essere definite
sono sospese fino al 30 giugno 2003, ma nel caso in cui sia stata già fissata
la trattazione della lite in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno
2003, la sospensione del giudizio consegue alla richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere della disposizione di favore. L’atto con cui
viene richiesta la sospensione del giudizio deve scontare l’imposta di bollo?
R. La
sospensione del giudizio può essere chiesta
con atto depositato presso la segreteria della commissione tributaria.
Trattandosi di atto del processo, deve chiaramente scontare l’imposta di bollo
ai sensi dell’art. 20 della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 642
del 1972. Infatti per tali istanze non opera l’esenzione dall’imposta di
bollo prevista dall’art. 5 della
Tabella allegata al citato DPR n. 642/72 che prevede espressamente “con
esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente”. Si
evidenzia, peraltro, che nel caso in cui la trattazione avvenga in pubblica
udienza la sospensione può essere chiesta oralmente. L’imposta non è
invece dovuta per le liti fiscali definibili pendenti dinanzi al tribunale e
alla corte d’appello, in quanto per i giudizi civili è dovuto il contributo
unificato di iscrizione al ruolo che sostituisce, tra l’altro, l’imposta di
bollo (cfr. risoluzioni n. 315 del 1° ottobre 2002 e n. 319 del 4 ottobre
2002). D. Con
la circolare 85/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la nuova
regola che sterilizza la base Dit nel metodo alternativo e cioè nell’ipotesi
di incremento della consistenza di partecipazioni deve considerarsi di carattere
temporaneo. Questo dovrebbe significare che le sterilizzazioni di carattere
temporaneo dovrebbero continuare ad essere applicate con le regole ordinarie
anche dopo le disposizioni introdotte dall’articolo 5 della legge 383 del 2001
che specifica l’irrilevanza dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti
di utili effettuati dopo il 30 giugno 2001. Questa risposta dell’Agenzia non
è in contrasto con quella contenuta nella circolare 4/E del 18 gennaio 2002
dove è stato specificato a proposito di un’altra causa di sterilizzo
temporaneo che l’eventuale riduzione dei crediti di finanziamento infragruppo
non può dar luogo a incrementi di base DIT successivamente al 30 giugno 2001?
Si può considerare superato il contenuto della circolare n. 4?
R. No.
L’interpretazione fornita con la circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, si
riferisce ad una sterilizzazione da considerare definitiva in quanto come
precisato nella medesima circolare “l’eventuale decremento
dell’ammontare dei crediti di finanziamento rispetto all’importo iscritto
nel bilancio dell’esercizio in corso al 30/09/1996 non può dare luogo ad
incrementi della base DIT successivamente al 30 giugno 2001. Viceversa,
l’incremento di detti crediti dovrà essere computato in diminuzione del
reddito dittabile”. La sterilizzazione
da incremento delle partecipazioni, introdotta con il decreto legge n. 209/2002,
ha carattere temporaneo, nel senso che è suscettibile di essere riassorbita
qualora l’incremento degli investimenti in partecipazioni venga a ridursi nei
periodi d’imposta successivi. Anche in questo caso, peraltro, restano valide
le disposizioni dell’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 in base
alle quali la c.d. “base DIT” non può comunque incrementarsi rispetto al
valore determinato al 30 giugno 2001. Pertanto, un’eventuale diminuzione nella
consistenza delle partecipazioni in anni successivi può dare luogo ad un
ripristino della “base DIT” solo fino a concorrenza di quella esistente al
30 giugno 2001.
D. Per
l’applicazione delle cause di sterilizzo dell’incremento delle consistenze
di partecipazioni le Finanze, nella circolare 85/E, hanno ritenuto di
considerare dati di confronto risultanti da bilanci civilistici. Questo
significa, come ha bene chiarito Assonime nella circolare n. 71, che dovrebbero
assumere rilevanza anche svalutazioni o riprese di valore delle partecipazioni a
prescindere dalla circostanza che queste siano o meno riconosciute ai fini del
reddito d’impresa? R.
Sì.
Ai fini della determinazione del valore delle consistenze delle partecipazioni
occorre far riferimento al dato di bilancio: questo non solo è il risultato di
acquisti e cessioni ma, naturalmente, è influenzato anche da riprese di valori
e svalutazioni effettuate in sede civilistica.
D. Dopo
le modifiche introdotte dal D.L. 209 del 2002 quali sono le modalità e le
alternative per l’applicazione delle disposizioni DIT da parte di ditte
individuali e società di persone?
R.
Al pari degli altri contribuenti, i soggetti IRPEF che intendono fruire
della DIT possono optare per il nuovo regime o per quello ordinario rettificato.
In
base al nuovo regime, l’unica novità per tali soggetti consiste
nell’applicare un coefficiente di remunerazione ordinaria pari al saggio degli
interessi legali.
Se,
viceversa, scelgono il c.d. “regime ordinario rettificato” dovranno tener
conto esclusivamente della nuova ipotesi di sterilizzazione della base DIT,
collegata all’incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a
quella risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre
1996.
13
REDDITO D’IMPRESA – La svalutazione delle partecipazioni D.
Cosa si intende per minusvalenze non realizzate riferite a partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie? Le Finanze hanno dato quale
riferimento legislativo l’articolo 66, comma 1 del Tuir che definisce il
concetto di minusvalenze realizzate da cui per differenza dovrebbero risultare
le minusvalenze non realizzate. Questa interpretazione porterebbe a rateizzare
in 5 quote costanti anche le minusvalenze derivanti da liquidazione volontaria
di società ovvero da fallimenti delle medesime. E’ questa la volontà
dell’Agenzia delle Entrate?
R. Le
minusvalenze derivanti dal fallimento o dalla liquidazione volontaria della
partecipata si considerano realizzate, e dunque non soggette alla rateizzazione,
solo al momento della chiusura della procedura di fallimento, ovvero alla
chiusura della procedura di liquidazione volontaria della società partecipata. Al
di fuori di queste ipotesi, tali minusvalenze sono soggette alla deducibilità
per quote costanti stabilita dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legge n. 209/2002.
D.
Le nuove regole relative alla irrilevanza della distribuzione degli utili
nel conteggio della svalutazione delle partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie in società non quotate vanno a modificare e
integrare anche le disposizioni contenute negli articoli 96 e 96 bis del Tuir
che si occupano delle medesime fattispecie? R. Sì. Le
disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 209/2002,
avendo una portata più generale, integrano quelle dell’articolo 96 e 96-bis
del TUIR: sono in grado di sterilizzare, infatti, l’intera riduzione
patrimoniale derivante dalla distribuzione di riserve di utili, a prescindere
dalla quota di detti utili che concorre al reddito della partecipante residente. Occorre
tenere presente, tuttavia, che la sterilizzazione prevista dal decreto legge in
esame, diversamente dalle disposizioni contenute nell’articolo 96 e 96-bis del
TUIR, opera esclusivamente con riferimento a partecipazioni in società non
quotate in mercati regolamentati che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
D. I
versamenti sotto zero, cioè quelli effettuati dal socio a ripianamento delle
perdite che eccedono il patrimonio netto della partecipata, rientrano tra le
minusvalenze non realizzate con deducibilità per quinti oppure sono da
considerarsi immediatamente deducibili continuando ad applicarsi l’articolo
61, comma 5 del TUIR? R.
Per i versamenti dei soci a copertura perdite,
per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata, continua a valere
il regime di deduzione immediata (e facoltativa) disposto dall’articolo 61,
comma 5, del TUIR.
Tali
versamenti non attengono alla valutazione del valore minimo delle
partecipazioni, ma si riferiscono a perdite che vanno oltre lo zero. Sotto il
profilo tecnico questi oneri costituiscono una spesa d’esercizio, e non una
svalutazione, la cui deducibilità è subordinata all’effettivo ripiano del
sottozero da parte dei soci.
D. A
fine 2002 una società ha stipulato un preliminare di cessione di quote che
determinerà una perdita superiore a 5.000.000 di euro. Essendo previsto che la
cessione definitiva della partecipazione avverrà nel primo semestre 2003 si
intende riclassificare, come prevede il principio contabile n. 20, le quote di
partecipazione delle immobilizzazioni finanziarie all’attivo circolante.
E’
corretto non effettuare alcuna comunicazione al Fisco in quanto al momento della
cessione manca il requisito oggettivo previsto dalla norma e cioè che si tratta
di “partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
realizzate”.? R. La
comunicazione di cui all’art. 1, comma 4 del d.l. n. 209 del 24/09/2002 così
come convertito dalla legge n. 265 del 22/11/2002 deve essere effettuata da
parte del contribuente allorquando si realizzino minusvalenze, di ammontare
complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Ciò che
rileva, ai fini di tale norma, è la originaria o preventiva iscrizione delle
partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, a prescindere dalla
circostanza, come nella fattispecie rappresentata, che le partecipazioni oggetto
di cessione siano successivamente riclassificate ed inserite nell’attivo
circolante.
°°°°
Le Direzioni
Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
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