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COMUNICATO
STAMPA
Detrazioni Iva su operazioni esenti. Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
In riferimento a
errate notizie di stampa circa l’orientamento della giurisprudenza nazionale e
comunitaria in materia di detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi
da parte di soggetti che effettuano operazioni esenti, in particolare per le
aziende ospedaliere, l’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:
- In merito alla
sentenza n. C-45/95 con la quale si contestava all’Italia di non aver
applicato l’esenzione nella rivendita dei beni la cui Iva non è stata
detratta all’atto dell’acquisto si chiarisce che con la modifica,
mediante l’introduzione del numero 27 quinquies, dell’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l’Italia si è
adeguata alla decisione dei giudici comunitari.
- Per quanto attiene il
secondo punto e cioè la sentenza n. 18013/05 della Corte di cassazione si
precisa che la suprema Corte non affronta il problema della detrazione a
fronte di operazioni esenti ma la questione del mancato riconoscimento della
detrazione Iva a fronte di operazioni sia esenti che non imponibili.
- Quanto, infine, alla
presunta acquiescenza dell’amministrazione finanziaria alle sentenze delle
commissioni di merito che avessero concluso in senso opposto, si ribadisce
che l’Agenzia delle Entrate ha dato chiare ed esplicite disposizioni per
impugnare queste eventuali determinazioni giurisprudenziali. Lo stesso
comportamento è sistematicamente assunto dall’Avvocatura generale dello
Stato per la coltivazione delle cause in discussione dinanzi alla Corte di
cassazione.
Roma, 2 novembre 2005
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