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COMUNICATO
STAMPA
Chiarimenti sulla disciplina delle
“indagini finanziarie” nella circolare dell’Agenzia delle
Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare n.
32 che fornisce chiarimenti sulle modifiche alla disciplina delle indagini
finanziarie e alla gestione dei dati, delle notizie e dei documenti acquisibili
nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di accertamento.
Tra gli aspetti di maggiore rilevanza trattati dalla
circolare si evidenziano:
-
il
potenziamento dei poteri istruttori degli uffici che consente di poter
chiedere agli operatori creditizi o finanziari informazioni, dati e
documenti concernenti qualsiasi rapporto, operazione o servizio da loro
intrattenuto con i clienti. Il flusso delle richieste e delle risposte
avviene esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura operativa
dal 1° settembre 2006
-
l’obbligo
per gli intermediari finanziari di fare riferimento, per rispondere alle
richieste relative alle operazioni extra conto limitatamente ai periodi
d’imposta anteriori al 1° gennaio 2006, all’archivio unico informatico
(Aui), istituito dalla legge n. 197 del 1991 per prevenire l’attività di
riciclaggio di denaro sporco per le operazioni di importo superiore a 12.500
euro
-
per i
periodi d’imposta successivi, gli intermediari potranno utilizzare per le
risposte, le rilevazioni e le evidenziazioni dei dati identificativi,
compreso il codice fiscale, per tutti i soggetti con i quali intrattengono
qualsiasi rapporto o effettuano operazioni di natura finanziaria
-
l’istituzione,
prevista dal decreto legge n. 223 del 2006, dell’anagrafe dei rapporti tra
intermediari finanziari e contribuenti, una banca dati, che sarà collocata
in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, e sarà alimentata
dalle comunicazioni che hanno per oggetto la sola esistenza di rapporti,
nonché la natura degli stessi, con l’indicazione dei dati anagrafici del
titolare. L’operatività dell’anagrafe dei rapporti, che consentirà di
inviare le richieste di dati e notizie ai soli intermediari finanziari che
intrattengono rapporti con il contribuente sottoposto a controllo, è
demandata a un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate.
Roma,
19 ottobre 2006
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