Atto parlamentare: A.C. 1746 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746)" Capo I RISULTATI DIFFERENZIALI Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 1. Per l'anno 2007, il livello massimo
del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000
milioni di euro, al netto di 3.820 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato,
in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario
2007. 3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE Capo I EFFETTI FINANZIARI Art. 2. (Effetti sui saldi di finanza pubblica). 1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di: a) saldo netto da finanziare: 2.283 milioni di euro per l'anno 2007; 3.356 milioni di euro per l'anno 2008; 4.983 milioni di euro per l'anno 2009; b) fabbisogno del settore pubblico: 268 milioni di euro per l'anno 2007; -849 milioni di euro per l'anno 2008; 249 milioni di euro per l'anno 2009; c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 268 milioni di euro per l'anno 2007, -849 milioni di euro per l'anno 2008 e 249 milioni di euro per l'anno 2009.
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE Art. 3. (IRPEF). 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12» sono soppresse; b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. L'imposta netta è determinata
operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni
di legge. c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro; b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2.
La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si
riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni
corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti
gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non
superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. - (Altre detrazioni).- 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a: a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a: a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. 4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»; e) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono». 2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»; b) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13». 3.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è abrogato. Art. 4. (Assegni per il nucleo familiare). 1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro per le politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE Art. 5. (Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale). 1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente: «Art.
10-bis - (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). -
1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione,
di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore
ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di
esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di
settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali
quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la
rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese
di febbraio di ciascun anno. 2.
Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici
indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi,
compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività
svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n.
146. «4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività». 5.
Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio
2007, ad esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso comma
che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. a) le parole: «con periodo d'imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi». 11.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, come modificate dal comma 10 del presente articolo, limitatamente alla
lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 2007. «2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato». 13. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata». 14. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato». 15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis - (Violazioni relative al
contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione
degli studi di settore) - 1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo
1, comma 2, e all'articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa, infedele o
inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore
non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento a
euro millecinquecento». a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»; b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario». 17. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati. a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. 21. Le strutture sanitarie di cui al
comma 20 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei
compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
«Art.
25-ter - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore).
- 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento
una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 26. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore; b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977». 27.
Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato dal comma 26 del presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai
sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977. a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»; b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis,) sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari». 29. In coerenza ai principi recati
dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del
giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti
telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od
altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa
Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel
rispetto degli obblighi comunitari. «Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni) - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito; b) mediante raccomandata in ogni altro caso. 2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
36.
I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il
codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme. «25-bis.
Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale
devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei
soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51
del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Capo IV DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE Art. 6. (Disposizioni per il recupero della base imponibile). 1. All'articolo 93 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La
disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006. «Art. 3. - (Modi di pagamento). 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2.
Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale
sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. 6. All'articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate», sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».
«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà». 8.
Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7
del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti
passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14
luglio 2004, n. 1074, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2004, e successive modificazioni. «Art. 39-bis. - (Liquidazione del
prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi
previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla
liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare
sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione
dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei
versamenti effettuati dai concessionari stessi. Art. 39-ter. - (Riscossione delle
somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli
automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a
titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale
unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle
modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321. Art. 39-quater. - (Accertamento e
controlli in materia di prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro
compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si
applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Art.
39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La
sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni,
indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico. Art. 39-sexies. - (Responsabilità
solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I
terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di
rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme
giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e
sanzioni. Art.
39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a
seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo
39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo
erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere
esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010. 10. I termini di cui all'articolo 14-quater,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009
per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005. Capo V DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI Art. 7. (Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF). 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191», sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; b) al comma 4: 1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni»; d) il comma 6 è abrogato. 2. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse. Art. 8. (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche). 1.
A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta
di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento
tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo. a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) le modalità di versamento degli importi dovuti. 3. L'imposta è dovuta, in relazione alla
stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata
applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici. 6.
Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per
cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Art. 9. (Contributo comunale di ingresso e di soggiorno). 1. A decorrere dal 1o gennaio
2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche
per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana
ed alla valorizzazione dei centri storici. a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo; d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo. 6. I gestori delle strutture ricettive di
cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa
sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel
rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale. Art. 10. (Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,
sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle
province italiane (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti
locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale
comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti
a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di
liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali. Art. 11. (Disposizioni in materia di semplificazione e «manutenzione» della base imponibile). 1. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di
cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle
entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le
disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento
formale, può nominare uno o più messi notificatori. a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse; b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76. 16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato; b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»; c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.»; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse; f) l'articolo 13 è abrogato; g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato. 17.
Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della
dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta
dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche
previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, concernente la disciplina del modello unico informatico». a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. 22. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso. 23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507. 29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 12. (Compartecipazione comunale all'IRPEF). 1. In attesa del riassetto organico del
sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del
federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione,
è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione
sull'imposta è efficace a decorrere dal 1o gennaio 2008 con
corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del
complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del
penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. Art. 13. (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla
tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e
certificati ipotecari»; «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente: «a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)». Art. 14. (Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali). 1. A decorrere dal 1o
novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il
territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni
della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 13
della presente legge, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3
del presente articolo per le funzioni ivi elencate. Capo VI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO Art. 15. (Disposizioni in materia di immobili). 1.
Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «protezione civile» sono aggiunte le
seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali,
agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse,». «b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi». 3. All'articolo 2, comma 1, della legge 2
aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data
del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento
in favore delle università statali di cui al presente comma». «3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».
Art. 16. (Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici). 1. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: a) classificazione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio; b) misura del canone annuo determinata come segue: 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B; 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; a decorrere dal 1o gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1); c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali; d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito all'arenile; f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento». 2. Il comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: «3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto». 3. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2, della presente decreto, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a cinquanta anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare». 4. All'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1o gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione». 5.
I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il
comma 4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. «Art.
693-bis. - (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della
navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al
servizio della navigazione aerea sono gestiti dall'Agenzia del demanio in base
alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l'ambito aeroportuale
in cui si collocano. 8. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - (Valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). - 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono
essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non
superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei
medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di
attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 9. Allo scopo di devolvere allo Stato i
beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, determina con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle
informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio
dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità
giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a
quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad
altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso
del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata
all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere
identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati
catastali. a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge; b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. 14. Il trasferimento è condizionato dall'obbligo del comune a: a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 13 ai singoli occupanti e concessionari i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico; b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente comma; c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene; d) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori; e) corrispondere all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari, determinate secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge, con diritto di rivalsa del comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell'atto; f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto. 15. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta». Art. 17. (Valorizzazione del patrimonio pubblico). 1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d'interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità». 2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13-bis, le parole: «L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da emanare d'intesa con l'Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»; b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti emanati ai sensi del comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007»; c) al comma 13-ter, come da ultimo modificato dalla lettera b) del presente comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità indicate nel primo periodo del presente comma e per le medesime finalità, nell'anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»; d) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. 3. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Capo VII MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO Art. 18. (Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate). 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse; c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»; d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»; e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: «4-sexies.
In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in
alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile
è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma
in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché
alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore
dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. 2. Le deduzioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo,
spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità
europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e
per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2). Art. 19. (Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate). 1. Alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità
europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui
ai commi da 2 a 9. a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 4. Il credito d'imposta è commisurato
alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta
della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore
per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. 7. Se i beni oggetto dell'agevolazione
non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale
sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito
d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il
credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente
comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
Art. 20. (Disposizioni varie in materia fiscale). 1. A decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è
attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi
sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia,
secondo le modalità dei commi successivi. La misura del 10 per cento è elevata
al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. «2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239"». 16. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»; b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239». 17. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: «i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro»; b) al comma 2, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) ed i-sexies)». 21.
All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle
assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione». Art. 21. (Misure a sostegno delle zone franche urbane). 1. Per favorire lo sviluppo economico e
sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri
degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane,
è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette
aree. Art. 22. (Agevolazioni tributarie per la riqualificaione energetica degli edifici). 1. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il
contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato
di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati
dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di
qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità
immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la
certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica,
rientrano negli importi detraibili. Art. 23. (Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica). 1.
Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici,
di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio
lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro
quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia
per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo
pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto
valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione. Art. 24. (Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza). 1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
Art. 25. (Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche). 1. Il maggiore gettito fiscale derivante
dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio,
rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100
milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a
copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali
interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza
nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione
dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
Art. 26. (Biocarburanti). 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; c) entro il 31 dicembre 2010: 5,0 per cento». 2. L'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 2-quater. - (Interventi nel
settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i
soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a
partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in
consumo, nell'anno successivo, una quota minima di biocarburanti e di altri
carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3.
I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in
tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal presente comma. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, i commi 6, 6.1 e 6.2 sono sostituiti dai seguenti: «6. Le disposizioni del comma 2
si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli
minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito
di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino
al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione, è
sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio
per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo
crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno,
l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per
autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i
requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini
dell'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori, tenendo in
particolare conto dell'intensità di occupazione generata e dei benefìci
ambientali, ivi inclusi quelli connessi alla riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, lungo l'intera filiera agroenergetica. Con lo stesso decreto sono
stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire
ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le
presenti disposizioni trovano applicazione dal 1o gennaio 2007 e
comunque solo previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte
della Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili e comunque per il solo anno
2007, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. 4. Per l'anno 2007, il contingente di
biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse
finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del
Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005 e, nei limiti di tali
risorse, può essere destinato anche ad uso combustione. Alle minori entrate per
l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere
sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di
cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro. Art. 27. (Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica). 1. Il punto 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria». Art. 28. (Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali). 1.
Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è soppresso. «370. I documenti, i dati e le
informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto
da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di
apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed
informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati
devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per
cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di
quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La
percentuale di aumento può comunque essere rideterminata annualmente con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei
costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti
sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento
degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di
ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del
territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del
pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. Art. 29. (Ristrutturazioni edilizie). 1. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2007. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Art. 30. (Agevolazioni fiscali in scadenza al 31 dicembre 2006). 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:
«per i sette periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi
l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella
misura del 3,75 per cento». a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 6. L'efficacia delle disposizioni di cui
al comma 5, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 217. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore). 1.
La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato. |