E’ stata emanata oggi la circolare n. 10/2007 con i chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 223/2006 (articolo 36, comma 23) alla disciplina fiscale applicabile sulle somme offerte ai lavoratori per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, precedentemente regolamentata dal comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir.
La nuova disposizione, in vigore dal 4 luglio 2006, abroga l’articolo19 comma 4 bis del Tuir, che prevedeva una tassazione agevolata - con l’applicazione di un’aliquota pari alla metà di quella prevista per il tfr - per le somme corrisposte per incentivare l’esodo anticipato dal posto di lavoro. Dall’entrata in vigore del decreto, quindi, queste somme vengono assoggettate alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.
Per salvaguardare però i diritti di coloro che hanno precedentemente aderito a un piano incentivato di esodo, è stato previsto un regime transitorio. La disciplina previgente, più favorevole, può pertanto continuare a essere applicata in due casi:
La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti specifici sugli atti e sugli accordi ai quali si applica la norma transitoria, sia per quanto riguarda la loro natura, sia per quanto riguarda il requisito della certezza della data.
Roma, 16 febbraio 2007 |