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Scontrini non parlanti validi con un’unica autocertificazione. Tutte le spese sanitarie sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre dell’anno scorso possono essere certificate per la detrazione o deduzione Irpef con una sola autodichiarazione integrativa che contenga l’indicazione del numero identificativo di ogni scontrino, del codice fiscale del destinatario del medicinale e della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. È solo uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 34/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco le risposte ufficiali agli interrogativi sollevati dalla consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale sulle corrette modalità di compilazione del modello 730/2008. Tra i numerosi argomenti trattati, il documento di prassi riserva particolare attenzione alle questioni interpretative legate alle detrazioni per figli a carico di persone diverse dai genitori, di genitori separati o di genitori non residenti in Italia.
Roma, 4 aprile 2008 |