COMUNICATO STAMPA

 

Fisco: il ristorno attribuito ai soci delle cooperative mutualistiche è integralmente deducibile

Gli importi assegnati ai soci di società cooperative per l’attribuzione del vantaggio mutualistico, denominati “ristorni”, sono integralmente deducibili dall’utile netto della cooperativa.

È quanto precisa la circolare 35/E di oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate offre ulteriori chiarimenti, oltre a quelli già forniti prima dell’entrata in vigore dell’Ires, con la circolare 53/E del 18 giugno 2002.

In particolare, l’odierna circolare chiarisce che le considerazioni espresse precedentemente restano applicabili anche alla luce del nuovo sistema di tassazione delle società cooperative, che prevede l’assoggettamento a tassazione dell’utile netto nella misura del 20%, per le cooperative agricole e della piccola pesca, e del 30% per le altre cooperative.

L’Agenzia ribadisce l’integrale deducibilità del ristorno dall’utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla circostanza che sia dedotto mediante imputazione a conto economico ovvero attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile.

 

Roma,  9 aprile 2008