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I contribuenti che hanno versato per intero gli acconti Ires e Irap 2008 possono portare in compensazione il credito d’imposta derivante dalla riduzione di tre punti percentuali delle somme pagate, così come previsto dal decreto legge anticrisi n. 185/2008, all’articolo 10, comma 1. In considerazione delle difficoltà legate ai tempi di gestione telematica dei versamenti, si ritiene che il credito d’imposta spetti anche ai contribuenti che, alla data del 1° dicembre scorso, hanno provveduto per intero al pagamento dell’acconto. Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 476/E del 9 dicembre 2008, i codici tributo che consentono di compensare con F24 i maggiori versamenti già con i pagamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre (per esempio quello dell’Iva mensile). Roma, 11 dicembre 2008
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