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I Caf e gli intermediari potranno accedere alla definizione agevolata, pagando un quarto del minimo della sanzione entro i termini per la presentazione del ricorso, in caso di violazioni relative all’attività di assistenza fiscale e per la tardiva o omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E, fornisce ulteriori chiarimenti alle disposizioni introdotte dalla finanziaria 2007 e alle linee interpretative definite dalla circolare 52/E dell’anno scorso. Inoltre la circolare odierna individua il Caf, persona giuridica, come unico responsabile dell’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni. In pratica si precisa meglio che il dipendente del Caf che effettua materialmente l’invio non è comunque responsabile. Tra le altre novità c’è l’impossibilità di applicare il cumulo giuridico per il ravvedimento operoso di più violazioni per omessa o tardiva trasmissione, mentre per le dichiarazioni presentate tramite modello Unico, ai fini del ravvedimento, il Caf o l’intermediario potranno calcolare un'unica sanzione e non tante quante sono le dichiarazioni che confluiscono in Unico. Inoltre, la presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva da parte del contribuente, che elimini l’infedeltà del visto di conformità o della asseverazione, determinerà l’inapplicabilità della sanzione a carico del Caf o dell’ intermediario. Infine, il termine per l’accertamento delle violazioni è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della commissione della violazione. Roma, 19 febbraio 2008 |