Corte Suprema di Cassazione MASSIMARIO DELLE SENTENZE CIVILI IN MATERIA TRIBUTARIA luglio1999 marzo 2000
ACCERTAMENTO Accertamento - Notificazione - Deroga alle norme del codice processuale - Sospensione del pagamento del prezzo - Secondo buona fede - Necessità - Inadempimento non grave - Esclusione Sez. II - Sentenza n. 8481 del 06/08/1999
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Accertamento delle imposte sui redditi - Avviso di accertamento - Notifica prima dellentrata in vigore della legge n. 413/91 - Condono ex art. 49 della citata legge - Applicabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 6878 del 03/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Condizioni - Scoperta di una "contabilità parallela" in locali diversi da quelli societari - Accertamento induttivo - Legittimità Sez. I - Sentenza n. 7045 del 07/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Interessi bancari percepiti da una cooperativa di produzione e lavoro - Ritenuta a titolo di imposta - Applicabilità in virtù dello ius superveniens costituito dallart. 14 della legge n. 28/1999 Sez. I - Sentenza n. 7047 del 07/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Termine annuale previsto dallart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento - Profili di incostituzionalità - Configurabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7058 del 07/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Avviso di accertamento - Prova - "Prova per presunzione" - Legittimità - Presupposti Sez. I - Sentenza n. 7338 del 12/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Art. 36 bis comma secondo lett. a) D.P.R. 600/73 - Natura di disposizione eccezionale - Configurabilità Sez. I - Sentenza n. 7593 del 17/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accessi, ispezioni e verifiche - In genere - Guardia di Finanza - Acquisizione di elementi utili per la difesa del contribuente - Obbligo - Esclusione - Attività diretta allaccertamento dei redditi - Principio del contraddittorio e principio della tipicità degli atti istruttori - Applicabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Dividendi - Convenzione fra lItalia ed i Paesi Bassi del 24 gennaio 1957 resa esecutiva in Italia con legge n. 704 del 1960 - Dividendi corrisposti ad una società avente domicilio fiscale nei Paesi Bassi - Esenzione dalla tassazione - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 8266 del 30/07/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica dei redditi prodotti in forma associata - Determinazione in base al reddito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata dalla società - Ammissibilità - Ostatività del disposto dellart. 15, quarto comma, del D.L. n. 429/82 - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9200 del 01/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Ritenuta per interessi di pertinenza dei soggetti esenti da irpeg ex art. 88 D.P.R. 917/86 - Soggetti destinatari - Enti territoriali - Configurabilità Sez. I - Sentenza n. 9202 del 01/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento sintetico - Coefficienti presuntivi di reddito - Beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, ex art. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Disponibilità degli stessi - Nozione - Conseguenze Sez. I - Sentenza n. 9209 del 01/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Ritenute a titolo di imposta - Nel confronti dei soggetti "esenti" dallIRPEG - Portata soggettiva - Soggetti "esclusi" dallIRPEG - Inclusione Sez. I - Sentenza n. 9378 del 04/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Termine ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 - Carattere ordinatorio Sez. I - Sentenza n. 9481 del 07/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Disciplina ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Poteri conseguenti dellUfficio - Portata - Nel regime antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 330 del 1994 - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 9686 del 11/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo lett. a) del D.P.R. n. 600 del 1973 - Portata - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Dichiarazione dei redditi - Norme di esenzione o di agevolazione - Applicazione da parte del contribuente - Rettifica ex art. 36 bis cit. - Ammissibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9818 del 15/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Irreperibilità del destinatario - Notifica ex art. 940 c.p.c. ed ex art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti Sez. I - Sentenza n. 10799 del 29/09/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica - In genere - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 - Portata - Tassatività dei casi previsti- Conseguenze - Applicazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di iscrizione a ruolo di interessi e soprattasse conseguenti a ritardo nel versamento di imposta Sez. I - Sentenza n. 10934 del 02/10/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Conti correnti bancari - Movimentazione - Utilizzazione ai fini dellaccertamento senza previa convocazione del contribuente per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica - Legittimità Sez. I - Sentenza n. 11094 del 06/10/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Dividendi - Convenzione Italia-Usa ratificata con legge 763/85 - Dividendi liquidati da società italiana a beneficiario residente negli Stati Uniti - Imposta imponibile - Misura del 15% - Configurabilità - Misura del 32,4% - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 12458 del 10/11/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Società in nome collettivo o in accomandita semplice - Esercizio di attività agricole entro i limiti ex art. 29 del D.P.R. 917/86 - Redditi anteriori al primo gennaio 1997 - Accertamento con metodo sintetico - Ammissibilità - Limiti Sez. I - Sentenza n. 12528 del 12/11/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Ex art. 36 bis, DPR n. 600/73 - Ilor - Deduzioni - Dichiarazione dei redditi di società di persone - Erronea indicazione della deduzione di cui allart. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973 - Conseguente riferimento al reddito complessivo e non a quello depurato dellesenzione del 50 per cento - Errore materiale o di calcolo - Configurabilità - Potere di correzione da parte della P.A. ex art. 36 bis, lett. a) D.P.R. n. 600/73 - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 12875 del 19/11/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 - Termine per la rettifica - Natura perentoria - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 12995 del 23/11/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Dichiarazione annuale dei redditi - Indebita deduzione di oneri - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo, lett. d) del D.P.R. n. 597 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 12998 del 23/11/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere - Elementi ed informazioni acquisiti dalla Polizia tributaria in sede di indagini di polizia giudiziaria - Utilizzabilità a fini di accertamento tributario - Sussistenza - Anche nei confronti di soggetto non indagato nel procedimento penale, ed anche nel caso di natura non tributaria dellillecito perseguito in sede di procedimento penale Sez. I - Sentenza n. 14585 del 27/12/1999 Accertamento delle imposte sui redditi - Valutazione della base imponibile - Accertamento induttivo o sintetico - Requisito motivazionale - Contenuto minimo necessario Sez. I - Sentenza n. 658 del 21/01/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione - Dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato - Sanzione ex art. 46 D.P.R. n 600 del 1973 - Irrogazione - Presupposti Sez. I - Sentenza n. 947 del 28/01/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione - Natura dellatto - Mera provocatio ad opponendum - Conseguenze - Contenuto minimo necessario - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 1209 del 04/02/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Redditi dimpresa - Potere di rettifica dufficio - Condizioni - Contestazione della sussistenza - Conseguente valutazione da parte del giudice tributario - Obbligo - Portata Sez. I - Sentenza n. 1378 del 08/02/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Scritture ausiliarie relative ai reali movimenti di beni per la rivendita nellanno - Tenuta - Omissione - Accertamento induttivo del reddito dimpresa ex secondo comma dellart. 39 del D.P.R. n. 600/73 - Legittimità - Fondamento - Osservanza del dovere di tenuta di scritture analitiche ausiliarie - Registrazione di sintesi del libro degli inventari - Sufficienza - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 1511 del 11/02/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento e controlli - Reddito derivante dallattività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità ad ILOR - Disciplina ex art. 115 D.P.R. n. 917/86 - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni Sez. V - Sentenza n. 1852 del 18/02/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Ritenute dacconto - Sostituto e sostituito dimposta - Obblighi rispettivi - Obblighi del "sostituito" - Conseguenti poteri dellAmministrazione finanziaria Sez. I - Sentenza n. 2212 del 28/02/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica della dichiarazione dei redditi, ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 - Natura eccezionale - Conseguenze - Fattispecie Sez. V - Sentenza n. 3119 del 17/03/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Sostituto dimposta - Ritenuta dacconto e versamento - Omissione - Sostituito - Obbligo di dichiarazione dei proventi corrispostigli dal sostituto e versamento dellimposta relativa - Sussistenza - Amministrazione finanziaria - Poteri di controllo ed accertamento in rettifica nei confronti del sostituito - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 3330 del 21/03/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Applicabilità, in virtù della norma sopravvenuta dellart. 14 della legge n. 28 del 1999, anche nei confronti degli enti esclusi dallIRPEG - Carattere di interpretazione autentica di detta norma - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie in tema di interessi su titoli del debito pubblico intestati ad azienda municipale Sez. V - Sentenza n. 3423 del 22/03/2000 Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Dividendi Sez. V - Sentenza n. 3861 del 29/03/2000
ARBITRATO Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie assoggettabili - Diritti di affissione ex artt. 28-37 del D.P.R. n. 639 del 1972 - Compromettibilità in arbitri - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 11630 del 15/10/1999
ATTI AMMINISTRATIVI Atti amministrativi - Forma - Documentazione dellattività amministrativa - Indicazione della persona fisica titolare dellorgano, o sottoscrizione - Necessità ad substantiam - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 2390 del 03/03/2000
COMPETENZA CIVILE Competenza civile - Competenza per materia - Imposte e tasse - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del tribunale Sez. U - Sentenza n. 496 del 22/07/1999
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Comunità economica europea - Libera circolazione delle merci - "Ufficio di partenza" ex art. 35 del Reg. CEE n. 222 del 13 dicembre 1976 - Comunicazione del mancato appuramento della dichiarazione T1 - Termine di decadenza - Forma della comunicazione - Specifica notifica - Necessità Sez. V - Sentenza n. 3252 del 20/03/2000
CONDONO FISCALE Condono fiscale - Ex art. 31 del D.L. n. 429/82 - Ambito di applicazione - Imposta di fabbricazione dellolio di oliva - Inclusione Sez. I - Sentenza n. 7062 del 07/07/1999 Condono fiscale - Imposta dovuta a seguito di istanze di condono ex art. 53 legge n. 413/91 - Pagamento a mezzo di assegno circolare inviato con raccomandata, pervenuta allamministrazione finanziaria dopo il termine di giorni 60 dalla notificazione dellavvenuta liquidazione - Conseguenze - Decadenza dal condono - Indicazione del mezzo di pagamento da parte dellAmministrazione finanziaria e incameramento della somma inviata - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 7839 del 21/07/1999 Condono fiscale - Ex DL 429/82 - Beni venduti senza emissione di fattura - Acquirente - Autofatturazione - Obbligo - Inosservanza - Sanzioni pecuniarie ex art. 41 D.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condono ex art. 29 D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 8163 del 28/07/1999 Condono fiscale - Quinto comma dellart. 55 della legge n. 413/91 - Disciplina - Portata Sez. I - Sentenza n. 8271 del 30/07/1999 Condono fiscale - Condono ex DL n. 429/82 (I.N.V.I.M.) - Privilegi - Ex art. 28 D.P.R. n. 643/72 - Sospensione, ex art. 32 D.L. n. 429/82, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive - Portata - Estensione anche ai termini relativi allazione esecutiva dello Stato sullimmobile gravato da privilegio - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9204 del 01/09/1999 Condono fiscale - Ex L. n. 516/82 - Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Imposte sui redditi versate in base alle dichiarazioni integrative ex legge n. 516/82 - Rimborso - Istanza - Presentazione - Ufficio competente - Intendenza di Finanza - Ricorso al giudice tributario contro il silenzio-rifiuto - Ammissibilità - Sussistenza del potere del Centro di servizio di provvedere dufficio al rimborso - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 9527 del 08/09/1999 Condono fiscale - Sanatoria ex art. 19 bis D.L. n. 41/95 - Applicazione nella ipotesi di omessa effettuazione dei versamenti mensili - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 12012 del 26/10/1999 Condono Fiscale - Iva - Dichiarazione integrativa - Art. 49 legge n. 413 del 1991- Definizione automatica - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 13178 del 26/11/1999 Condono fiscale - Condono fiscale ex D.L. n. 429 del 1982 - Dichiarazione integrativa cosidetta semplice - Effetti - Preclusione di accertamenti in rettifica o del prosieguo delle controversie pendenti - Limiti Sez. I - Sentenza n. 14669 del 29/12/1999 Condono fiscale ex D.L. n. 564 del 1994 - Controversie tra il privato e lAmministrazione finanziaria - Relative a pretese ulteriori riguardo a quelle desumibili da elementi offerti dal contribuente - Applicabilità - Sussistenza - Controversie relative alla mera correttezza degli atti liquidatori fondati su detti elementi - Applicabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 64 del 05/01/2000 Condono fiscale - Ex legge n. 413 del 1991 - Definizione delle situazioni e pendenze tributarie - Pendenza - Nozione Sez. V - Sentenza n. 3545 del 24/03/2000
CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contenzioso tributario - Procedimento - Applicabilità delle norme del codice di procedura civile - Nella disciplina del D.P.R. n. 636/72 - Remissione in termini - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 6954 del 06/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dellimpugnazione - Controversia pregiudicata e controversia pregiudiziale - Svolgimento separato dei giudizi su di esse in primo grado - Separata proposizione degli appelli contro le relative decisioni - Motivi dellappello relativo alla causa pregiudicata - Enunciazione tramite rinvio a quelli dellappello sulla causa pregiudicante - Ritualità - Esclusione - Conseguenze - Nullità ed inammissibilità dellappello sulla causa pregiudicata - Successiva riunione degli appelli - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 6965 del 06/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Disciplina ex D.P.R. n. 636 del 1972 - Impugnazione dellAmministrazione finanziaria - Sottoscrizione dellatto - Legittimazione Sez. I - Sentenza n. 7057 del 07/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Rinvio della causa davanti alla Commissione Tributaria Centrale - Riassunzione - Tempestività - Data di presentazione del ricorso - Rilevanza - Data di notifica - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 7253 del 10/07/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Consorzi di bonifica - Contributi relativi - Natura tributaria - Configurabilità - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Insussistenza - Ripartizione delle controversie relative tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri Sez. U - Sentenza n. 496 del 22/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere - Confessione resa in sede penale dal rappresentante legale di una società - Utilizzazione nel processo tributario - Ammissibilità - Violazione del divieto di prova testimoniale - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - In genere - Annullamento dufficio per difetto di motivazione dellatto impugnato - Ostatività allannullamento dufficio per tale vizio del divieto di rinnovazione dellatto impugnato previsto dallart. 21 del D.P.R. n. 636/72 - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - In genere - Atti impositivi - Annullamento dufficio prima della rinuncia dellAmministrazione Finanziaria al ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Centrale - Conseguenze - Materia del contendere - Cessazione anche con riferimento al rapporto sostanziale - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Ritenute dacconto - Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Fattispecie Sez. U - Sentenza n. 517 del 27/07/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Iscrizione a ruolo per omesse ritenute di acconto risultanti in sede di controllo della liquidazione del mod. 770 - Impugnazione - Disconoscimento della sottoscrizione di detta dichiarazione (mod. 770) - Effettuazione nel giudizio tributario - Necessità Sez. I - Sentenza n. 9054 del 28/08/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di appello - Appello alla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di persona non più esistente - Notificazione a soggetto non avente la qualità di domiciliatario - Inammissibilità nella ipotesi di costituzione in giudizio, senza contestazione, nel termine dellanno dalla pubblicazione della sentenza, del soggetto subentrato al destinatario - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9201 del 01/09/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Natura decadenziale - Anche nel caso di contrasto della pretesa impositiva con la disciplina comunitaria Sez. I - Sentenza n. 9206 del 01/09/1999 Contenzioso tributario - Parti processuali - Istanza di rimborso - Destinatario - Intendenza di Finanza - Legittimazione passiva nella controversia introdotta con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso - Intendenza di Finanza - Spettanza Sez. I - Sentenza n. 9479 del 07/09/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Sottoscrizione da pare del funzionario preposto al reparto competente - Validità Sez. I - Sentenza n. 9486 del 07/09/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Estinzione del giudizio - Impugnazione dellatto - Successivo pagamento in sé dellimposta - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 10269 del 22/09/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Estinzione del giudizio - Condono ex art. 8 D.L. n. 83/91 - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Commissione Tributaria - Poteri - Comunicazione ex art. 8, quarto comma, D.L. n. 83/91 - Rilevanza - Esclusione - Estinzione del giudizio - Omessa pronuncia - Corte di Cassazione - Poteri Sez. I - Sentenza n. 10875 del 01/10/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Decisioni - In genere - Sottoscrizione della decisione da parte del presidente o del relatore - Omissione - Conseguenze - Nullità radicale ed insanabile della decisione Sez. I - Sentenza n. 11051 del 05/10/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Erronea indicazione delloperazione soggetta a imposizione - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 11100 del 06/10/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Equipollenti - Ammissibilità - Esclusione - Concessione di un ulteriore termine per il compimento dellatto - Inammissibilità Sez. I - Sentenza n. 11623 del 15/10/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Diritti doganali - Riscossione - Ruolo relativo - Opposizione nel vigore dellart. 11, quinto comma, del D.L. n. 151 del 1991 - Commissioni tributarie - Devoluzione Sez. U - Sentenza n. 714 del 15/10/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Trasmissione di copia del ricorso a seguito di provvedimento della commissione tributaria o costituzione dellUfficio finanziario dopo la scadenza del termine per impugnare - Effetto sanate - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 11633 del 15/10/1999 Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Proposizione contro lUfficio Provinciale IVA - Inammissibilità - Costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze - Art. 164, primo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità Sez. I - Sentenza n. 12315 del 05/11/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Sospensione per domanda di condono fiscale - Mancata notizia da parte dellufficio o del contribuente dellavvenuto pagamento delle imposte - Dopo il decorso di un congruo lasso di tempo - Effetto sospensivo collegato alla domanda di condono - Cessazione - Conseguenze Sez. I - Sentenza n. 12730 del 17/11/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversia concernente la interpretazione di un accordo sindacale - In relazione a somme attribuite da tale accordo e alla loro calcolabilità al netto o al lordo delle ritenute fiscali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento Sez. U - Sentenza n. 786 del 17/11/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie tra sostituito e sostituto dimposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Configurabilità - Limiti - Controversie non involgenti la legittimità dellesercizio del potere impositivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Fattispecie Sez. U - Sentenza n. 787 del 17/11/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie tra sostituito e sostituto dimposta concernenti la legittimità della ritenuta dacconto - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Originaria incompletezza del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione - Scadenza dei termini di decadenza per la restituzione delle somme versate allamministrazione finanziaria - Effetti sulla giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Domanda formulata dal sostituito nei confronti del sostituto ai sensi dellart. 2043 cod. civ. - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza Sez. U - Sentenza n. 789 del 17/11/1999 Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Contestazione da parte del contribuente della legittimità delliscrizione a ruolo - In quanto non preceduta dallavviso di accertamento - Nonché della correttezza dellindividuazione e qualificazione del presupposto impositivo - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Appartenenza a detta giurisdizione di tutte le questioni aventi ad oggetto la contestazione dellatto impositivo - Riserva al giudice amministrativo soltanto della controversia sullimpugnazione delle deliberazioni generali comunali sulle tariffe del servizio Sez. U - Sentenza n. 792 del 17/11/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso - Termini per la presentazione - Iscrizione a ruolo per tassa di smaltimento rifiuti - Applicazione ex art. 285 legge 1175/31 - Condizioni - Contestazione relativa alla sussistenza stessa dei potere impositivo - Termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo - Applicazione - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 12863 del 19/11/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Parti - Controversia tra Amministrazione finanziaria e debitore sostituito sullomesso versamento della ritenuta dacconto - Originaria incompletezza del contraddittorio con il sostituto dimposta - Integrazione - Necessità - Sussistenza Sez. I - Sentenza n. 12991 del 23/11/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allUfficio della copia del ricorso - Disciplina ex art. 17 e 18 del D.P.R. n. 636 del 1972 - Natura obbligatoria delladempimento - Finalità - Conseguenze della sua omissione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità Sez. I - Sentenza n. 13670 del 07/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Decorrenza - Per rimborso di somme - Iva - Rimborsi - Istanza di rimborso delleccedenze Iva a credito risultanti dalla dichiarazione annuale - Rifiuto di rimborso espresso dallAmministrazione finanziaria per ragioni attinenti alla regolarità formale della nomina del rappresentante Iva in Italia - Ricorso giurisdizionale del contribuente - Termini - Art. 38 Bis del D.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Art. 16 D.P.R. n. 636 del 1972 - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 13832 del 10/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allUfficio della copia del ricorso - Nella vigenza del D.P.R. n. 636/72 - Mancanza - Conseguenze - Difetto di valida costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio - Rilevabilità dufficio della relativa nullità in ogni stato e grado del processo - Deduzione della nullità con lappello da parte dellamministrazione - Mancato esame - Riproposizione in cassazione - Cassazione senza rinvio per la non proseguibilità del processo Sez. I - Sentenza n. 13876 del 11/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - In genere - Nuovo regime ex D.Lgs. 546/92 - Ricorso per Cassazione - Notificazione - Destinatario - Ufficio del Ministero delle Finanze evocato in giudizio in secondo grado - Configurabilità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 13924 del 13/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Organo passivamente legittimato - Ministero delle finanze in persona dellAvvocatura dello Stato - Conseguenze - Notificazione allufficio del registro - Inammissibilità dellimpugnazione - Emendabilità attraverso lordine di rinnovazione della notificazione - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 13924 del 13/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata per il deposito dellatto dappello - Perentorietà - Intempestività del deposito - Sanabilità a seguito della costituzione dellappellato - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 14007 del 14/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano - Norma dellart. 38 comma secondo del detto D.Lgs. - Interpretazione autentica ex art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133 - In ordine al decorso del termine breve ex art. 325 secondo comma cod. proc. civ. per il ricorso in cassazione - Applicabilità retroattiva e significato - Decorso del termine solo a seguito di notifica della sentenza presso lAvvocatura dello Stato - Notificazione presso lamministrazione - Inidoneità - Conseguenze - Permanenza del decorso del termine lungo annuale Sez. I - Sentenza n. 14674 del 29/12/1999 Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Termini per la proposizione - In genere - Comunicazione del dispositivo della decisione allufficio tributario a mezzo posta - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla data di sottoscrizione dellavviso di ricevimento Sez. I - Sentenza n. 666 del 21/01/2000 Contenzioso tributario - Provvedimento di rimborso - Successiva commutazione dufficio in vaglia cambiari della Banca dItalia - Conseguenze - Novazione dellobbligazione di rimborso - Configurabilità - Esclusione - Mancata ricezione del titolo cambiario da parte del contribuente - Domanda di pagamento della somma - Giurisdizione de giudice ordinario - Sussistenza Sez. U - Sentenza n. 8 del 26/01/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ricorso - Motivo del ricorso - In genere - INVIM - Avviso di accertamento di maggior valore - Impugnazione per difetto di motivazione - Implicita contestazione del valore accertato - Sussistenza - Conseguenze Sez. I - Sentenza n. 1382 del 08/02/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere - Notificazione della decisione della Commissione tributaria presso la segreteria della stessa - Presupposti - Ricerca della residenza o del domicilio effettivo attraverso indagini anagrafiche - Obbligo della segreteria - Esclusione - Elementi di informazione risultanti dagli atti dello stesso o di altro procedimento - Utilizzazione - Obbligo - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 1508 del 11/02/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Termini - Decorrenza - Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Notificazione presso lUfficio Distrettuale delle Imposte Dirette - Termine breve per il ricorso per cassazione - Decorrenza - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 1508 del 11/02/2000 Contenzioso - Procedimento - In genere - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione - Trasmissione a mezzo fax - Indicazione sulla copia fotoriprodotta e firma dellestensore dellatto originale - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Firma sulla copia fotoriprodotta e attestazione di conformità dellavvocato dello Stato ricevente - Sussistenza - Efficacia sanante - Esclusione Sez. U - Sentenza n. 29 del 21/02/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Regime ex art. 17 del D.P.R. n. 636 del 1912 - Controversia conseguente a silenzio rifiuto su istanza di rimborso I.L.O.R. - Spedizione di copia del ricorso allufficio distrettuale delle imposte dirette - Mancata spedizione allIntendenza di Finanza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso Sez. V - Sentenza n. 2078 del 23/02/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Notificazione - Oneri a carico della Segreteria della Commissione tributaria e vizi relativi - Perduranza anche nella nuova disciplina prevista dallart. 31, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 Sez. V - Sentenza n. 3112 del 17/03/2000 Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Allegata segnalazione allamministrazione finanziaria italiana da parte dellamministrazione finanziaria americana di pagamento di interest ad una società italiana da parte di una società americana - Omesso esame da parte della Commissione tributaria - Violazione di legge e vizio di motivazione - Configurabilità - Segnalazione - Mancanza di sottoscrizione - Irrilevanza Sez. V - Sentenza n. 3254 del 20/03/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso alla Corte dAppello - Alternatività col ricorso alla Commissione Tributaria Centrale - Decisione della Commissione tributaria di II grado - Impugnazione ad opera della stessa parte sia dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale che dinanzi alla Corte dappello - Impugnazione dinanzi alla Corte dappello - Inammissibilità Sez. I - Sentenza n. 3320 del 21/03/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Difesa ed assistenza tecnica del contribuente - Professionisti abilitati - Geometra - Limiti - Inosservanza degli stessi - Conseguenze Sez. V - Sentenza n. 3845 del 29/03/2000 Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Rappresentanza e difesa del contribuente - Mancata costituzione delle parti nella vigenza del D.P.R. n. 636/72 - Regolarizzazione ex art. 79, secondo comma, D.L.vo n. 546/92 secondo le nuove norme sullassistenza tecnica - Ammissibilità - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 3851 del 29/03/2000
CONTRATTI IN GENERE Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Illiceità - Frode alla legge - Frode fiscale - Sanzione - Fonte - Nel sistema delle disposizioni fiscali - Carattere esclusivo - Nullità o annullabilità del negozio - Esclusione Sez. III - Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 Contratti in genere - Interpretazione - In genere - Interpretazione di clausole contrattuali - Letterale - Sufficienza - Esclusione - Interpretazione complessiva delle clausole - Necessità - Comportamento delle parti anteriore alla stipulazione del contratto - Esigenze soddisfatte dalle clausole - Valutazione - Necessità - Fondamento anche alla luce del principio di buona fede - Fattispecie in tema di interpretazione di clausole concernenti la prestazione di garanzia fideiussoria Sez. I - Sentenza n. 805 del 25/01/2000
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Disciplina delle agevolazioni tributarie - In genere - Acquisto della prima casa - Benefici "ex lege" 168/82 - Ambito di applicazione - Acquisto di "fabbricati destinati ad abitazione non di lusso" - Limitazione alle sole abitazioni urbane Sez. I - Sentenza n. 7255 del 10/07/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Edilizia economica e popolare - Benefici ex legge n. 408/49 - Applicabilità a singoli appartamenti o frazione di fabbricato - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9281 del 03/09/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Piani di recupero ex artt. 27 e ss. della legge n. 457 del 1978 - Atti di trasferimento degli immobili - Agevolazioni ex art. 5, primo comma, della legge n. 168 del 1982 - Presupposti Sez. I - Sentenza n. 9520 del 08/09/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Benefici per lacquisto della cosiddetta "prima casa" - Presupposti - Impossidenza di idonea abitazione nello stesso territorio - Portata - Titolarità di mera quota di immobile abitativo - Ostatività - Esclusione - Limiti Sez. I - Sentenza n. 9647 del 10/09/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Agevolazioni per lacquisto della prima casa ex legge n. 168/82 - Acquirente della nuda proprietà - Applicabilità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 9648 del 10/09/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Agevolazioni in tema di cosiddetta "prima casa" - Acquisto di casa non di lusso effettuato da un minore - Applicabilità - Sussistenza - Possesso di unabitazione da parte dei genitori nello stesso comune - Ostatività - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 10196 del 21/09/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Edilizia economica e popolare - Agevolazioni nel settore edilizio "ex lege" n. 408 del 1949 - Fruizione - Condizioni - Denuncia di avvenuto adempimento degli obblighi - Presentazione - Obbligo - Omessa presentazione - Conseguenze - Decadenza Sez. I - Sentenza n. 10253 del 22/09/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Imprese edili - Esenzione decennale dallILOR ex art. 101 del D.P.R. n. 218 del 1978 - Spettanza - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 10936 del 02/10/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - IRPEG - Esenzione - Spettanza - Condizioni - Immutazione delle condizioni ex artt. 14 legge n. 64/86 e 18 D.L. n. 244/95 - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 11028 del 05/10/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Prima casa - Benefici per lacquisto - Acquisto di successiva abitazione - Estensione - Presupposti - Inidoneità sopravvenuta - Esigenze soggettive della famiglia - Valutazione - Necessità - Limiti Sez. I - Sentenza n. 11428 del 12/10/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Agevolazioni tributarie per lacquisto della prima casa - Nuovo godimento dellagevolazione da parte dello stesso soggetto - Disciplina ex D.L. n. 12 del 1985 - Norma interpretativa ex art. 7 legge n. 448 del 1998 - Ammissibilità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 11429 del 12/10/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Prima casa - Rapporti tributari non ancora definiti allentrata in vigore della legge n. 448 del 1998 - Benefici previsti per lacquisto della prima casa dalle leggi 168 del 1982 e 118 del 1985 - Cumulo - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 11634 del 15/10/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Processo esecutivo relativo a sentenze e ordinanze emesse in controversie agrarie - Benefici fiscali di cui allart. 10 legge n. 533 del 1973 - Esenzione da bollo, registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie - Applicabilità Sez. III - Sentenza n. 12272 del 03/11/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari in servizio di leva per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio - IRPEF - Assoggettabilità - Esclusione - Anche nel caso di servizio di leva prestato in via sostitutiva Sez. I - Sentenza n. 14307 del 20/12/1999 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Esenzione - Spettanza alle società di persone - Esclusione - Fondamento - Società di persone poi trasformatesi in società di capitali - Spettanza dellesenzione per il periodo anteriore alla trasformazione - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 52 del 05/01/2000 Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Mancata fissazione di un termine per il raggiungimento dello scopo giustificativo del beneficio - Conseguenze - Realizzabilità temporalmente libera dello stesso - Esclusione - Fondamento- Fattispecie in tema di benefici sulla "prima casa" ai sensi dellart. 1 della legge n. 168 del 1982 Sez. I - Sentenza n. 797 del 25/01/2000 Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Nuove iniziative produttive nei territori dellItalia meridionale - Esonero dallIRPEG - Disciplina - Applicabilità per ottenere lesenzione dallIRPEF rispetto al reinvestimento di profitti di società di persone - Esclusione - Diversità di trattamento - Violazione degli artt. 3 e 53 della Cost. - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 1848 del 18/02/2000
FALLIMENTO Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Assuntore - Obblighi - Obbligo di pagamento dei crediti concorsuali non ammessi al passivo fallimentare - Sussistenza Sez. V - Sentenza n. 2400 del 03/03/2000
FAMIGLIA Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso laltro coniuge - Assegno - In genere - Determinazione - Criteri - Modificazione della situazione economica delle parti in corso di giudizio - Rilevanza - Conseguenze - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione - Documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti nel periodo successivo alla sentenza annullata - Acquisizione da parte del giudice del rinvio - Ammissibilità - Richiesta di accertamenti tributari sulle condizioni economiche dellaltro coniuge - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 9792 del 14/09/1999
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 legge fall., di un pagamento effettuato dal fallito quale sostituto dimposta - Giurisdizione dellautorità giudiziaria ordinaria - Spettanza Sez. U - Sentenza n. 399 del 15/07/1999 Giurisdizione civile - In genere - Comportamenti illeciti dellAmministrazione Finanziaria dello Stato - Domanda di risarcimento danni - Cognizione - Autorità giudiziaria ordinaria - Devoluzione Sez. U - Sentenza n. 722 del 15/10/1999 Giurisdizione civile - Interessi per ritardato pagamento di contributi previdenziali - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Insussistenza - Giurisdizione dellAGO - Sussistenza Sez. U - Sentenza n. 741 del 25/10/1999 Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie relative - Tassatività delle previsioni di cui allarticolo 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Competenza delle Commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario Sez. U - Sentenza n. 742 del 25/10/1999 Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere - Opposizione ad ingiunzione fiscale - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione fondata sulla contestazione della valida investitura del concessionario della titolarità dei poteri di accertamento e riscossione dei tributi Sez. U - Sentenza n. 774 del 16/11/1999 Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Professionisti - Professioni sanitarie - Diritto di infermiere alla cancellazione dallalbo professionale - Controversia relativa - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Diritto del Collegio professionale di esigere il contributo dovuto dagli iscritti - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza Sez. U - Sentenza n. 800 del 19/11/1999 Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti - Controversia instaurata dallesattore al fine di ottenere lo sgravio provvisorio ai sensi dellart. 86 D.P.R. n. 43 del 1988 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Devoluzione - Fondamento Sez. U - Sentenza n. 862 del 07/12/1999 Giurisdizione civile - Controversia con la quale si richiede, in base ad un accordo sindacale, la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma "al netto" delle ritenute tributarie che restano a suo carico - Giurisdizione dellAGO - Sussistenza Sez. U - Sentenza n. 888 del 13/12/1999
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari - ICI - Soggetti passivi - Cooperativa o assegnatari proprietari di singole parti del manufatto realizzato sul suolo comunale Sez. I - Sentenza n. 6809 del 02/07/1999 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia - Alloggi economici e popolari - Edificazione - ICI - Pagamento - Soggetti obbligati Sez. I - Sentenza n. 7273 del 10/07/1999
IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - In genere - Benefici di cui allart. 12 D.L. n. 70 del 1988 - Presupposti - Esplicita richiesta nellatto o nella dichiarazione di successione - Necessità Sez. I - Sentenza n. 7038 del 07/07/1999 (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - I.N.V.I.M. decennale - Fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali - Esenzione prevista dallart. 25, secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 643 del 1972 - Presupposti - Assenza di mutamenti della destinazione nel decennio - Sufficienza - Esclusione - Impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni strutturali del fabbricato - Necessità - Relativo onere probatorio nel giudizio avente ad oggetto la richiesta dellesenzione - Soggetto gravato - Contribuente Sez. I - Sentenza n. 7664 del 19/07/1999 (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni - I.N.V.I.M. decennale - Esenzione ex art. 25 secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 643 - Presupposti Sez. I - Sentenza n. 9525 del 08/09/1999 (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore finale - Rettifica - Dovere dellUfficio di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale - Esclusione - Adeguamento di tale valore, dufficio, da parte delle Commissioni Tributarie - Inammissibilità - Valore iniziale dichiarato - Rettifica da parte del contribuente - Ammissibilità - Limiti Sez. I - Sentenza n. 11388 del 11/10/1999 (I.N.V.I.M.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imponibile - Calcolo - In genere - Invim straordinaria relativa ad area con sovrastante fabbricato in corso di costruzione - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, del D.P.R. n. 643/72 - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 12531 del 12/11/1999 (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Immobili strumentali - Conferimento ad una società di capitali - Esenzione dallINVIM ex art. 25, comma secondo, lett. d) D.P.R. n. 643/72 - Applicabilità - Esclusione - Assoggettamento del conferimento allINVIM - Contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 1844 del 18/02/2000 Imposta comunale sullincremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali (e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione) - Esenzione dallINVIM ex art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972 - Successiva alienazione - Conseguenze - Applicazione INVIM ordinaria - Valore iniziale - Determinazione - Criteri Sez. V - Sentenza n. 2074 del 23/02/2000 Imposta comunale sullincremento di valore degli immobili (INVIM) - Imponibile - Calcolo - Nel caso di donazione modale - Rilevanza dellonere - Esclusione - Fondamento Sez. V - Sentenza n. 3848 del 29/03/2000
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE Imposte di fabbricazione - Spiriti - In genere - Art. 46 D.M. 8 luglio 1924 - Portata - Imposta - Riscossione nei confronti di soggetto diverso dal soggetto passivo - Ammissibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 12066 del 27/10/1999
IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Rettifica del valore dichiarato di un immobile - Impugnazione - Relativa controversia - Fatto notorio - Utilizzazione per desumere il valore dellimmobile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni Sez. I - Sentenza n. 7181 del 09/07/1999 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze - Presunzione di trasferimento del fabbricato esistente sul fondo compravenduto ex art. 23 D.P.R. n. 634/72 - Rilevanza al fine del superamento della presunzione di un atto di efficacia obbligatoria attribuente uno jus aedificandi o di una concessione edilizia rilasciata al soggetto beneficiario di tale diritto - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7583 del 17/07/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Immobili o diritti reali immobiliari - Esclusione del potere di rettifica ex art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Iscrizione in catasto dellimmobile e indicazione del valore da parte del contribuente - Atto concernente più immobili - Mancanza di attribuzione del valore catastale ad alcuni beni e dichiarazione di un valore complessivo - Applicabilità dellart. 52 - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7785 del 20/07/1999 Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Liquidazione dellimposta - In genere - Acquisto prima casa - Agevolazioni fiscali - Legge n. 168 del 1982 - Verifiche da parte dellamministrazione - Eventuale revoca dellagevolazione - Termine di decadenza - Mancata fissazione nella predetta legge - Imposta di registro - Individuaione di detto termine - Riferimento alla normativa vigente in materia allepoca della registrazione (nella specie, il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, riprodotto quasi integralmente dallart. 76 del successivo D.P.R. n. 131 del 1986) - Atti già presentati per la registrazione - Termine di decadenza triennale - Decorrenza - Dalla data della richiesta di registrazione Sez. I - Sentenza n. 7947 del 23/07/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Immobili o diritti reali immobiliari - Criterio automatico ex art. 52 D.P.R. n. 131/86 - Ambito di applicazione - Conferimenti di aziende con componenti immobiliari - Inclusione Sez. I - Sentenza n. 7955 del 23/07/1999 Imposta di registro - In genere - Terreni compresi dagli strumenti urbanistici in zone non agricole - Cessione da parte di un ente - Imposta proporzionale di registro - Assoggettabilità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 8180 del 28/07/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Area fabbricabile - Determinazione - Valore venale - Riferimento - Diversità del valore venale dal prezzo versato - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 8268 del 30/07/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Immobile conferito in godimento temporaneo ad una società - Vendita ad un terzo - Base imponibile - Valore commerciale del bene Sez. I - Sentenza n. 8640 del 13/08/1999 Imposta di registro - Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Direttive CEE nn. 335 del 17 luglio 1969, 80 del 9 aprile 1973 e 303 del 10 giugno 1985 - Ostatività alla applicazione della imposta proporzionale di registro - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9284 del 03/09/1999 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Vendita con riserva della proprietà - Assegnazioni di terreni dellEnte di Sviluppo Agricolo in Umbria - Subentro del figlio alloriginario assegnatario con accollo del residuo debito per il riscatto del fondo - Relativo atto - Imposta proporzionale di registro sul prezzo di assegnazione - Applicabilità - Accertamento di maggior valore - Ammissibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9379 del 04/09/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Atti ed operazioni di società e di associazioni - Conferimenti relativi ad aumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite - Imposta proporzionale di registro - Inapplicabilità - Conferimenti effettuati in assenza di apposita delibera assembleare - Imposta proporzionale - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 9470 del 07/09/1999 Imposta di registro - Regime transitorio - Retroattività fissata dallart. 79 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Portata - Condizioni - Presupposti - Delimitazione della possibilità di ottenere il recupero di somme già versate - Presupposti - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza Sez. I - Sentenza n. 11095 del 06/10/1999 Imposta di registro - In genere - Fusione per incorporazione senza aumento di capitale - Imposta di registro - Contrasto col diritto comunitario - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 11100 del 06/10/1999 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Atti relativi ad operazioni soggette ad I.V.A. - Casa da gioco - Concessione - Corrispettivo correlato ai ricavi - Imposta di registro - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 11431 del 12/10/1999 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - In genere - Riduzione del capitale sociale per esubero - Rimborso ai soci di somme di danaro proporzionali alle quote di ognuno - Delibera relativa - Aliquota dell1% di cui allart. 4, lett. d), della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità Sez. I - Sentenza n. 12164 del 29/10/1999 Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso (prima casa) - Cumulo delle agevolazioni di cui alle leggi n. 168/82 e n. 118/85 Sez. I - Sentenza n. 12540 del 12/11/1999 Imposta di registro - Prescrizione e decadenza - Decadenza dellazione della finanza - In genere - Accertamento e riscossione - Sospensione dei relativi termini di prescrizione e decadenza ex art. 57 comma secondo della legge 413/91 - Avvisi di accertamento relativi ad atti registrati in periodi dimposta esclusi dal condono - Sospensione ex art. 57 citato - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 12869 del 19/11/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Dichiarazione, nellatto, di volersi avvalere, ex art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, dei criteri automatici fissati dallart. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Dichiarazione nellatto di un valore inferiore a quello risultante dai suddetti criteri - Poteri dellUfficio - Atto formato prima dellentrata in vigore della legge n. 549 del 1995 - Elevazione del valore mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dellavviso di liquidazione - Sufficienza Sez. I - Sentenza n. 13243 del 27/11/1999 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione - Riferimento ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di rinvio ad una stima UTE Sez. I - Sentenza n. 793 del 25/01/2000 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Area da espropriare - Cessione volontaria da parte del proprietario coltivatore diretto - Base imponibile ex art. 44, comma 2, D.P.R. n. 131/86 - Misura - Aliquota dell8% - Applicabilità - Indennità aggiuntiva per il coltivatore proprietario - Misura - Aliquota dello 0,50% - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 1513 del 11/02/2000 Imposta di registro - Tariffa - Denuncia di avveramento di condizione per un aumento di capitale di una società per azioni - Presentazione nel luglio 1989 - Imposta di cui allart. 4, lett. a), n. 5 della Tariffa I allegata al D.P.R. n. 131/86 - Applicabilità - Contrasto di tale regime tributario con la normativa comunitaria - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 1843 del 18/02/2000 Imposta di registro - Tariffa - In genere - Sentenza relativa allammissione di un credito al passivo fallimentare - Imposta proporzionale di registro delluno per cento - Assoggettabilità Sez. V - Sentenza n. 1849 del 18/02/2000 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Decreto ingiuntivo di condanna alla consegna di titoli di Stato - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità Sez. V - Sentenza n. 2077 del 23/02/2000 Imposta di registro - Applicazione dellimposta - In genere - Data dellatto - Rilevanza per lesatta percezione del tributo - Data della scrittura privata non autenticata - Opponibilità al fisco - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 2402 del 03/03/2000 Imposta di registro - Determinazione della base imponibile -Atto di compravendita di immobile non ancora iscritto in catasto - Dichiarazione dei contrbuenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Dichiarazione di un valore inferiore a quello automatico determinato in base alla rendita catastale - Conguaglio dellimposta di registro dovuto - Richiesta da parte dellufficio con avviso di liquidazione - Legittimità Sez. I - Sentenza n. 3046 del 16/03/2000 Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Applicabilità del termine triennale di documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in possesso della qualità di agricoltori - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 3699 del 28/03/2000
IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (I.L.O.R.) - Presupposto dellimposta - In genere - Esenzione dallILOR dei redditi di impresa delle società commerciali ex art. 115, lett. e) bis del D.P.R. n. 917/86 - Efficacia retroattiva - Inammissibilità Sez. I - Sentenza n. 8267 del 30/07/1999 (I.L.O.R.) - Soggetti passivi - Esenzioni - Disposizione dellart. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 relativa ai compensi imputati ai collaboratori di imprese familiari - Efficacia retroattiva - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 8277 del 30/07/1999 (I.L.O.R.) - Soggetti passivi - Impresa artigiana - Normativa contenuta nella legge n. 860 del 1956 - Rilevanza ai fini della tassabilità di soggetto non avente i requisiti per essere qualificato imprenditore artigiano, ma di fatto svolgente attività artigianale - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9208 del 01/09/1999 (I.L.O.R.) - Presupposti dellimposta - Esclusioni - Redditi di impresa artigiana - Esenzione dallILOR - Condizioni - Onere prova Sez. I - Sentenza n. 10818 del 29/09/1999 (I.L.O.R.) - Base imponibile - Deduzioni - Deduzioni ILOR ex art. 120 D.P.R. n. 917/86 - Richiesta allatto della dichiarazione annuale - Omissione - Richiesta successiva - Ammissibilità - Limiti - Richiesta in sede contenziosa a seguito di notifica di cartella esattoriale non preceduta dalla notifica dellatto di accertamento - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 12874 del 19/11/1999 (I.L.O.R.) - Esenzioni - In genere - Redditi dimpresa derivanti dallesercizio di attività commerciali - Organizzato prevalentemente con lavoro proprio, o dei soci - Adibizione al lavoro di lavoratori assunti con contratto di formazione - Esclusione dallimposta prevista dalla lett. e) bis dellart. 115 D.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 13658 del 07/12/1999 (I.L.O.R.) - In genere - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte ai fini dellIrpef e dellIrpeg - Assoggettabilità allIlor - Esclusione - Condizioni - Effettività del prelievo - Necessità - Mancanza in virtù di una norma di esenzione - Assoggettabilità allIlor - Sussistenza - Fattispecie relativa a royalties percepite in Italia da società britannica Sez. I - Sentenza n. 14202 del 17/12/1999 Imposta locale sui redditi (ILOR) - Soggetti passivi - Attività di agente di commercio - Svolgimento in forma societaria (s.n.c.) - Sufficienza ai fini della soggezione allimposta - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità dellart. 6 comma 3 del d.p.r. n. 917 del 1986 o dellart. 6 comma 2 del d.p.r. n. 597 del 1973 - Effettiva esistenza di organizzazione imprenditoriale e non di prevalenza dellapporto di lavoro personale - Necessità Sez. I - Sentenza n. 57 del 05/01/2000 Imposta locale sui redditi (ILOR) - Presupposto dellimposta - In genere - Attività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità allimposta - Nella disciplina antecedente allentrata in vigore dellart. 115 lett. e) bis del D.P.R. n. 917/86 - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 354 del 14/01/2000 Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Base imponibile - Deduzioni - Socio di una società di persone - Deduzione ex quarto comma dellart. 7 del d.p.r. n. 599 del 1973 - Requisito della prevalenza dellattività quale socio svolta per la società - Socio espletante attività lavorativa sia come socio che come dipendente della società - Modalità di accertamento della prevalenza Sez. I - Sentenza n. 428 del 15/01/2000 Imposta locale sui rediti (ILOR) - Base imponibile - Deduzioni - Determinazione del reddito imponibile ai fini I.L.O.R. - Acquisto dellusufrutto di azioni - Deducibilità - Esclusione - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 848 del 26/01/2000 Imposta locale sui redditi (ILOR) - Base imponibile - Deduzioni - Redditi di impresa - Applicabilità - Condizioni - Soci di società di persone - Estensione - Limiti - Fondamento - Reddito percepito dal socio a compenso dellattività svolta per la società come amministratore - Deducibilità ai sensi dellart. 7 D.P.R. n. 599 del 1973 - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 946 del 28/01/2000 Imposta locale sui redditi (ILOR) - Royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito o da società avente sede allestero e priva di stabile organizzazione in Italia - ILOR - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento Sez. V - Sentenza n. 1122 del 18/02/2000 Imposta locale sui redditi (ILOR) - Presupposto dellimposta - Reddito derivante dallattività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità ad ILOR - Disciplina ex art. 115 D.P.R. n. 917/86 - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni Sez. V - Sentenza n. 1852 del 18/02/2000 Imposta locale sui redditi (ILOR) - Presupposto dellimposta - Piccolo imprenditore - Redditi prodotti prima e dopo il 1 gennaio 1988 - ILOR - Assoggettabilità - Esclusione - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 2146 del 25/02/2000
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Spesa per il compenso al mediatore - Anno dimposta della erogazione - Imputazione - Necessità Sez. I - Sentenza n. 6870 del 03/07/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità sostitutiva delle ferie non godute - IRPEF - Assoggettabilità Sez. I - Sentenza n. 7188 del 09/07/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità sostitutiva di ferie - IRPEF - Assoggettabilità Sez. I - Sentenza n. 7202 del 09/07/1999 (I.R.P.E.F.) - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Coniugi - Responsabilità solidale per il pagamento delle imposte sui redditi ex art. 17 legge n. 114/77 - Applicabilità - Regime patrimoniale della separazione dei beni - Sussistenza - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 7393 del 13/07/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Rimanenze - Opere e servizi in corso di esecuzione - Riduzione per rischio contrattuale - Base di computo - Disciplina ex art. 60 del D.P.R. n. 917/86 Sez. I - Sentenza n. 7842 del 21/07/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - In genere - Somme riscosse in dipendenza di una transazione - Finalità - Reintegrazione dei redditi provenienti dallattività allinterno di una società, perduti a causa della cessazione del rapporto intercorso con la società - Tassazione di dette somme - Ammissibilità - Natura del rapporto - Irrilevanza Sez. I - Sentenza n. 9477 del 07/09/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Detrazioni - Ammortamenti - Beni materiali - Quote di ammortamento dellimpianto di aria condizionata - Percentuale di deducibilità dell11% stabilita dal D.M. 29 ottobre 1974, gruppo XI - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 9483 del 07/09/1999 (I.R.P.E.F.) - Base imponibile - In genere - Interessi maturati sui crediti di imposta vantati dal contribuente - Regime previsto dal D.P.R. n. 597 del 1973 - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 9510 del 08/09/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità sostitutiva delle ferie - IRPEF - Assoggettabilità - Contrasto di tale disciplina con gli artt. 3 e 53 della Costituzione - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 10941 del 02/10/1999 (I.R.P.E.F.) - Base imponibile - In genere - Assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione - Qualificabilità come reddito ai fini IRPEF - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 11437 del 12/10/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Aziende di credito - Personale direttivo - Indennizzo per differenza canoni di locazione a seguito di trasferimento - Reddito tassabile ai fini I.R.P.E.F. ex T.U. n. 917 del 1986 - Esclusione nella vigenza del D.P.R. n. 597 del 1973 Sez. I - Sentenza n. 13486 del 03/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di trasferimento corrisposta ai propri dipendenti dalle aziende di credito - Assimilabilità alla indennità di trasferta - Effetti sul piano del regime fiscale - Parziale tassabilità Sez. I - Sentenza n. 13486 del 03/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Opere con tempo di esecuzione ultrannuale pattuite come oggetto unitario - Reddito del singolo esercizio - Disciplina - Corrispettivi degli stati di avanzamento - Imputazione allesercizio come ricavi e fatturazione - Obbligatorietà - Conseguenze Sez. I - Sentenza n. 13883 del 11/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Oneri deducibili - Dottori Commercialisti - Contributi previdenziali - Versamenti integrativi ex art. 29 della legge n. 21 del 1986 - Deducibilità nella misura prevista dallart. 10, lett. m) del D.P.R. n. 597/73 - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 14003 del 14/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Nella vigenza del D.P.R. n. 597/73 - Indennizzo per differenza canoni di locazione, ed indennità temporanea di trasferimento, così come previsti dallart. 51 del contratto collettivo delle aziende di credito - Regime di tassazione rispettivo - Intassabilità del primo ed assimilabilità della seconda allindennità di trasferta così come contemplata nellart. 48, D.P.R. n. 597 Sez. I - Sentenza n. 14006 del 14/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Disciplina anteriore alla legge n. 85 del 1985 - Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal c.c.n.l. per i dirigenti dazienda - Soggezione a tassazione - Esclusione - Erogazione dellindennità a seguito di conciliazione giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 14008 del 14/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Detrazioni - Costi di acquisizione - Filiale italiana di società estera - Redditi di impresa - Spese cosiddette "di regia" (erogate dalla sede centrale della società e addebitate alla sede periferica), strumentali alla produzione del reddito - Deducibilità - Condizioni - Valutazione - Censurabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 14016 del 14/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Somme erogate dal datore di lavoro, ai sensi dellart. 51 del contratto collettivo delle Aziende di credito, a titolo di contributo differenza canoni di affitto affrontati dal dipendente trasferito non a sua domanda - Sotto il regime del D.P.R. n. 597/73 - Tassabilità - Esclusione - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 14198 del 17/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi diversi - Plusvalenze ai sensi dellart. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991 - Regime retroattivo contemplato dal comma nono dello stesso articolo - Portata - Presupposti - Percezione degli importi successivamente al 31 dicembre 1988 - Sufficienza ai fini della imponibilità della plusvalenza - Esclusione - Emissione del decreto di esproprio o intervento della cessione volontaria o verificazione delloccupazione acquisitiva dopo il 31 dicembre 1988 - Necessità - Fondamento - Pronuncia della sentenza dichiarativa della occupazione acquisitiva - Sufficienza - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 14673 del 29/12/1999 (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari - Per gli atti compiuti fuori delledificio sede del loro ufficio - Ex art. 133 del D.P.R. n. 1229 del 1959 - Natura di rimborso spese - Esclusione - Natura retributiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità a tassazione I.R.P.E.F. ex quarto comma dellart. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Soggezione anche alla tassa del dieci per cento ex art. 154 del D.P.R. n. 1229 - Conseguente doppia imposizione - Ininfluenza Sez. I - Sentenza n. 14674 del 29/12/1999 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Determinazione - Somme erogate al dipendente a titolo di integrazione dal trattamento di fine rapporto - Disciplina ex art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Assoggettabilità ad IRPEF Sez. I - Sentenza n. 51 del 05/01/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - Indennità di prepensionamento - Assoggettabilità allimposta - Tassazione separata Sez. I - Sentenza n. 669 del 21/01/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - Somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in dipendenza della cessazione del rapporto - Inclusione - Incentivo alle dimissioni del lavoratore - Soggetti a tassazione separata - Portata Sez. I - Sentenza n. 670 del 21/01/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Ammortamenti - Beni immateriali - Diritto di usufrutto su azioni - Costo del relativo acquisto - Ammortamento - Esclusione - Deducibilità - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 848 del 26/01/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di fine rapporto - Trattamento tributario - Riliquidazione in sede amministrativa - Istanza - Clausola diretta a far salva la prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato avverso lassoggettamento dellindennità al trattamento tributario precedente - Inserimento in detta istanza - Nullità della sola clausola - Configurabilità - Rilevanza della clausola come condizione meramente potestativa al fine dellapplicabilità della disciplina prevista dallart. 1355 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 1598 del 14/02/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - "Contributo-affitto" e diarie corrisposte ad un dipendente in occasione di trasferimento in altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - Assoggettabilità nella misura intera Sez. V - Sentenza n. 1842 del 18/02/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di capitale - In genere - Società di capitali - A ristretta base societaria - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Configurabilità Sez. V - Sentenza n. 2390 del 03/03/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Redditi di capitale - Società per azioni a ristrettissima base familiare - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Giudice di merito - Distribuzione ai soci di utili non contabilizzati - Esclusione sul solo presupposto della inapplicabilità dellart. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Illegittimità Sez. V - Sentenza n. 3254 del 20/03/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Lavoro dipendente - Contributo per differenza canone di locazione - Corresponsione al dipendente di unazienda di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - Disciplina anteriore allentrata in vigore del D.Lgs n. 314 del 1997 - Reddito integralmente tassabile - Configurabilità Sez. I - Sentenza n. 3330 del 21/03/2000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Componenti negative - Società controllante e società controllata - Distinta soggettività giuridica - Conseguenze - Utilizzazione di beni immateriali della società controllante da parte della società controllata - Oneri relativi - Valutazione come componente negativa del reddito - Ammissibilità Sez. V - Sentenza n. 3547 del 24/03/2000
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (I.R.P.E.G.) - Enti non commerciali - Reddito imponibile - Limitazione contemplata dalla seconda parte dellart. 108 del D.P.R. n. 917/86 - Parrocchia - Redditi provenienti dalla gestione di un asilo - Riconducibilità, di per sé, ai parametri fissati dalla norma - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9529 del 08/09/1999 (I.R.P.E.G.) - Base imponibile - Reddito complessivo - Detrazioni - Aziende e istituti di credito - Fondo di accantonamento per rischi su crediti - Risconti passivi - Imputazione al fondo - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 11626 del 15/10/1999 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Base imponibile - "Royalties" percepite in Italia - Convenzione Italo-Britannica del 21 ottobre 1988 ratificata con legge n. 329 del 1990 - Disciplina prevista dallart. 12 - Portata Sez. V - Sentenza n. 3251 del 20/03/2000 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Enti non commerciali - Componenti positivi - Attività di bar-caffè - Svolgimento allinterno di un club sportivo-culturale-ricreativo con mescita di bevande agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici - Attività commerciale - Configurabilità Sez. V - Sentenza n. 3850 del 29/03/2000
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Imposta sulle successioni - In genere - Chiamato alleredità non nel possesso dei beni ereditari - Accettazione della eredità con il beneficio di inventario - Dichiarazione di successione - Presentazione - Termine - Decorrenza Sez. I - Sentenza n. 6871 del 03/07/1999 Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta - In genere - Atto di liquidazione - Contenuto necessario Sez. I - Sentenza n. 7042 del 07/07/1999 Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione delleredità - Modi - Tacita - In genere - Comportamento complessivo del chiamato alleredità - Valutazione - Necessità - Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità Sez. II - Sentenza n. 7075 del 07/07/1999 Imposta di successione - In genere - Disciplina del nuovo Testo Unico del 1990 - Entrata in vigore - Applicazione - Decorrenza - Successioni aperte dopo il 1 gennaio 1991 - Necessità - Meri accordi sulla dilazione e sugli interessi, stipulati successivamente a quella data - Incidenza - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9685 del 11/09/1999 Imposta sulle successioni - Base imponibile - Atti compiuti in vita dal "de cuius" - Sufficienza del mero intento elusivo in sé - Esclusione - Dichiarazione "confessoria" del "de cuius" contenuta in testamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 10856 del 01/10/1999 Denuncia di successione - Mancata presentazione - Giudizio sulleredità - Preclusione - Esclusione - Imposta di successione - Giudici e pubblici funzionari: doveri - Obblighi e responsabilità - Sospensione del processo - Necessità - Esclusione - Obbligo di informazione nei confronti dellufficio finanziario - Sussistenza Sez. III - Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 Imposta sulle successioni - Base imponibile - Attivo ereditario - Beni trasferiti nellultimo semestre - Somme reinvestite - Detrazione - Ammissibilità - Condizioni - Reinvestimento in beni esenti da imposta - Detraibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 12532 del 12/11/1999 Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta - Accertamento di maggior valore - In genere - Quota sociale di una società semplice - Diritto alla liquidazione spettante agli eredi del socio defunto - Potere dellamministrazione finanziaria di accertamento di un maggior valore - Regime antecedente allentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 346/90 - Ammissibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 993 del 28/01/2000 Imposta sulle successioni e donazioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta - Accertamento di maggior valore - Rettifica dei valori - Trasferimento avente ad oggetto beni di caratteristiche diverse - Valutazione automatica - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di particelle aventi anche solo in parte destinazione edificatorie Sez. V - Sentenza n. 3700 del 28/03/2000
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) (I.V.A.) - Importazioni - Determinazione dellimposta - Iva allimportazione - Diritto doganale - Configurabilità - Conseguenze - Attenuanti ed esimenti per il minor versamento delliva previste dallart. 48 D.P.R. n. 633/1972 - Applicabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 6823 del 02/07/1999 (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Irrogazione delle sanzioni - In genere - Violazione della disciplina dellIVA - Trasgressore - Ammissione allamministrazione controllata dopo il fatto integrativo dellinfrazione sanzionabile - Provvedimento irrogativo della sanzione - Emanazione dopo la ammissione allamministrazione controllata - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 7272 del 10/07/1999 (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - Oro laminato - IVA - Assoggettabilità Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 (I.V.A.) - Rimborsi - Credito IVA - Ritardo - Interessi anatocistici - Applicabilità - Ostatività allapplicazione dellanatocismo del disposto dellart. 38 bis del D.P.R. n. 633/72, delle disposizioni regolanti il rimborso delle imposte versate in eccedenza o delle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9273 del 03/09/1999 (I.V.A.) - Oggetto - Beni strumentali - Nozione - Portata - Natura immobile del bene - Compatibilità - Conseguenze in tema di assoggettamento ad IVA del relativo atto di cessione Sez. I - Sentenza n. 10943 del 02/10/1999 (I.V.A.) - Aliquote - Olive nere in salamoia e alla greca - Importazione - Aliquota agevolata del 2% - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 11041 del 05/10/1999 (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenza - Inesistenza - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 13868 del 11/12/1999 (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Notificazione - Notifica ad uno dei soci di una società di fatto presso il suo domicilio - Validità Sez. I - Sentenza n. 13869 del 11/12/1999 (I.V.A.) - Detrazioni - Spese di pubblicità sostenute prima dellintroduzione del prodotto sul mercato - Iva assolta sulle stesse - Detraibilità - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 14350 del 21/12/1999 Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dellimposta - Modalità - Dichiarazione annuale - Omissione - I.V.A. a credito già fatta valere in sede di liquidazioni periodiche - Detrazione nella dichiarazione relativa allanno successivo di imposta - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Assenza di operazioni imponibili in detto anno - Sopravvenuto esonero dallobbligo di presentare la dichiarazione - Permanenza del diritto alla detrazione fino al periodo di imposta in cui vengano nuovamente effettuate operazioni non esenti Sez. U - Sentenza n. 1204 del 04/02/2000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni - Prestazioni di servizi in favore di soggetti esportatori o equiparati fornenti servizi connessi agli scambi internazionali - Esenzione da imposta nei limiti del plafond previsto dal secondo comma dellart. 8 del D.P.R. n. 633/72 - Leasing immobiliare - Inclusione - Fondamento - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 1362 del 08/02/2000 Imposta sul valore aggiuto (IVA) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dellobbligo di fatturazione - Cessionario di un bene o committente di un servizio - Operazione - Regolarizzazione - Obbligo - Sussistenza - Limiti - Sindacato delle valutazioni giuridiche espresse dallemittente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 1841 del 18/02/2000 Imposta sul valore aggiuto (IVA) - Determinazione dellimposta - Detrazioni - Operazione di locazione finanziaria - Consegna del bene allutilizzatore - Mancanza in conseguenza di accordo simulatorio tra fornitore ed utilizzatore del bene - IVA addebitata in rivalsa dal fornitore al concedente finanziatore - Detraibilità - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 1851 del 18/02/2000 Imposta sul valore aggiuto (IVA) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Intervenuto versamento ex art. 58 quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972 - Successivo accertamento dellinsussistenza della violazione degli obblighi posti dalla disciplina normativa dellIVA - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Esclusione - Fondamento Sez. V - Sentenza n. 1853 del 18/02/2000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli Uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - In genere - Documenti - Dichiarazione di non possesso - Preclusione ex art. 52 DPR n. 633/1972 - Elementi costitutivi della fattispecie - Non veridicità, coscienza e volontà, dolo - Necessità Sez. U - Sentenza n. 45 del 25/02/2000 Imposta sul valore aggiuto (IVA) - Aliquote - Corrispettivo pagato dal subappaltatore per il noleggio di autocarri per il trasporto di materiali inerenti ad una opera pubblica - Aliquota applicabile Sez. V - Sentenza n. 2392 del 03/03/2000
IMPOSTE IPOTECARIE Imposte ipotecarie - Base imponibile - Nel caso di donazione modale - Rilevanza dellonere - Esclusione - Fondamento Sez. V - Sentenza n. 3848 del 29/03/2000
IMPUGNAZIONI CIVILI Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso - Copia notificata del ricorso - Mancanza della pagina contenente lindicazione del motivo e delle norme di diritto violate nonché della parte iniziale delle argomentazioni - Conseguente inintellegibilità della censura in base alle pagine successive - Conseguenza - Inammissibilià del ricorso Sez. I - Sentenza n. 278 del 12/01/2000 Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Decisioni delle Commissioni Tributarie - Ricorso per cassazione - Disciplina ex decreto legislativo 546/92 - Proposizione nei confronti dellUfficio distrettuale delle imposte dirette anziché del Ministero delle Finanze - Inammissibilità - Fondamento Sez. I - Sentenza n. 657 del 21/01/2000 Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Natura - Atto impositivo del diritto dimpugnazione - Configurabilità - Conseguenze - Soggetti legittimati al compimento dellatto - Identificazione - Criteri Sez. I - Sentenza n. 1610 del 14/02/2000
LAVORO Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere - Contratti collettivi di diritto comune - Operatività dellart. 2070, comma primo, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Volontà manifestata dalle organizzazioni sindacali stipulanti - Efficacia vincolante - Clausola relativa allapplicabilità di contratti o accordi integrativi aziendali conclusi per una categoria professionale diversa da quella di appartenenza - Validità ed efficacia - Fattispecie Sez. L - Sentenza n. 12608 del 13/11/1999
NEGOZI GIURIDICI Negozi Giuridici - Fiduciari - Intestazione fiduciaria di azioni - Imposte attinenti alla proprietà delle azioni - Obbligo di pagamento assunto dal fiduciante nei confronti del fiduciario - Nullità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 13261 del 27/11/1999
OBBLIGAZIONI Obbligazioni - Solidarietà - Sentenza - Estensione del giudicato conseguito dal coobbligato - Rilevabilità dufficio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in materia di solidarietà dimposta e di limiti alla possibilità per il debitore solidale dimposta di invocare il giudicato favorevole conseguito dal coobbligato dimposta. Sez. I - Sentenza n. 1681 del 15/02/2000 Obbligazioni - Solidarietà - In genere - Solidarietà tributaria - Pagamento dellimposta da parte di uno dei coobbligati dimposta, come definita allesito del giudizio tributario proposto dal medesimo - Effetti - Estinzione del debito dimposta - Anche a favore dei coobbligati rimasti inerti, e del coobbligato non avvalsosi, nel corso dellautonomo giudizio da lui intrapreso, della facoltà di invocare lestensione del giudicato favorevole già conseguito dal primo coobbligato Sez. I - Sentenza n. 1681 del 15/02/2000
PREVIDENZA Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili - Indebiti previdenziali - Beneficio della non applicazione delle sanzioni civili ex art. 3, comma 7 bis, d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - Tempestiva denuncia da parte del pensionato dellindebita percezione della prestazione - Condizione imprescindibile per poter fruire del beneficio anche nellipotesi di omissioni accertate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 1991 cit. - Fondamento - Norme agevolative tributarie - Affinità Sez. L - Sentenza n. 8609 del 11/08/1999 Previdenza (Assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani e commercianti - Contribuzione previdenziale pensionistica - Minimale imponibile ex art. 1 legge n. 233/1990 - Prova di un reddito inferiore - Inammissibilità - Questione di costituzionalità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza Sez. L - Sentenza n. 14498 del 23/12/1999
PROCEDIMENTI CAUTELARI Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - Iscrizione dipoteca in favore dellAmministrazione finanziaria - Presupposti - Disposizioni dellart. 680 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dellart. 27 della legge n. 4 del 1929 - Operatività - Azione di nullità delliscrizione - Legittimazione - Questioni relative al rapporto tributario - Inammissibilità - Mancata emissione dellatto impositivo o impugnazione dello stesso, con esito positivo da parte del contribuente - Inefficacia dellipoteca Sez. I - Sentenza n. 13049 del 24/11/1999
PROCEDIMENTO CIVILE Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere - Cumulo di domande - Cessazione della materia del contendere della domanda principale - Effetti sulla domanda dipendente - Fattispecie in materia di accertamento del livello di inquadramento nei confronti di datori di lavoro succedutisi nel tempo Sez. L - Sentenza n. 14634 del 28/12/1999
RESPONSABILITA' CIVILE Responsabilità civile - In genere - Norma penale tributaria - Violazione da parte di un soggetto estraneo al rapporto di imposta - Condanna di questo al risarcimento del danno per pregiudizio del credito tributario - Presupposti - Limiti Sez. I - Sentenza n. 12066 del 27/10/1999
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - In genere - Adempimenti fissati dal terzo e dal quarto comma dellart. 18 del D.Lgs. n. 504 del 1992 - A carico del Ministero delle Finanze - Inerzia dellAmministrazione - Conseguenze - Limitazione del diritto al rimborso - Configurabilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 6809 del 02/07/1999 Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione - Concessione di beni del demanio pubblico - Canoni - Controversie - Competenza ex art. 22 legge n. 689/81 - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità delle regole comuni sulla competenza per valore e territorio - Necessità - Fattispecie in tema di fornitura di acqua potabile Sez. I - Sentenza n. 7010 del 06/07/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Irpef sul trattamento di fine rapporto - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 legge n. 482/86 - Istanza - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. prov. civ. - Operatività - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7337 del 12/07/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità - Rimborsi - In genere - Nel caso di versamento volontariamente cautelativo - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 7569 del 17/07/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - Riscossione mediante ruoli - Ruoli straordinari - Società - Ritenute alla fonte operate su retribuzioni e indennità di buonuscita - Omesso versamento - Ammissione della società alla procedura di concordato preventivo - Iscrizione delle ritenute in un ruolo straordinario - Legittimità - Sussistenza Sez. I - Sentenza n. 7654 del 19/07/1999 Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Pignoramento - Conversione del pignoramento - Ammissibilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Differimento della data dellincanto in relazione alla domanda di conversione - Potere del giudice dellesecuzione - Sussistenza - Esclusione Sez. U - Sentenza n. 494 del 22/07/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Trasferimento del bene - Momento determinativo - Conseguenze - Offerte in aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. - Ammissibilità Sez. I - Sentenza n. 9480 del 07/09/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - Versamento diretto - Acconti - Dovuti sulla base dellimposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa al precedente anno di imposta - Misura originaria del 75% - Disciplina sanzionatoria in caso di insufficiente versamento fissata dallart. 2 della legge n. 97 del 1977 - Suo aggancio al parametro del 75% - Successivo aggiornamento legislativo della misura dellacconto dovuta entro il novembre di ogni anno - Corrispondente implicita variazione del parametro di riferimento della disciplina sanzionatoria Sez. I - Sentenza n. 9645 del 10/09/1999 Riscossione delle imposte - Riscossione esattoriale - Personale delle esattorie e delle ricevitorie - Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Garanzia di conservazione dellinquadramento e del trattamento economico acquisito - Contenuto - Agganciamento del trattamento dei quadri a quello dei funzionari - Inclusione Sez. L - Sentenza n. 11900 del 22/10/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Termini - Decadenza ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 12997 del 23/11/1999 Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione esattoriale - Delegati governativi - Nomina prefettizia (in caso di vacanza o decadenza dellesattoria) - Costituzione di rapporto esattoriale - Configurabilità - Confluenza nello stesso dei reciproci diritti e doveri - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di rendiconto - Giurisdizione della Corte dei Conti - Domanda di rimborso delle spese di gestione - Inclusione - Fattispecie Sez. U - Sentenza n. 896 del 14/12/1999 Riscossione delle imposte sui redditi - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle - Contenuto - Espressa indicazione della natura del tributo - Necessità - Fattispecie in tema di cartella emessa ex art. 36 bis. D.P.R. n. 600/73 a titolo di recupero a tassazione Sez. I - Sentenza n. 14306 del 20/12/1999 Riscossione delle imposte - Ricossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini - Versamenti in acconto - "Dies a quo" del termine decadenziale ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Ipotesi di diritto al rimborso emergente solo allatto del saldo ovvero di acconto versato in via provvisoria - Decorrenza dal versamento del saldo - Ipotesi di acconto non dovuto già al momento del versamento ovvero non dovuto nella misura versata ovvero versato in base a legge inapplicabile - Decorrenza dal momento del versamento - Fondamento - Fattispecie in tema di rimborso di Ilor Sez. I - Sentenza n. 56 del 05/01/2000 Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle - Cartella esattoriale contenente più voci - Annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Pretesa tributaria non fatta oggetto di controversia - Efficacia di giudicato dellannullamento della cartella - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 356 del 14/01/2000 Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere - Versamento effettuato attraverso ritenuta operata dal "sostituto" dimposta - Presentazione dellistanza di rimborso solo da`parte del medesimo - Successiva inerzia dello stesso nellimpugnativa del provvedimento di diniego dellAmministrazione finanziaria - Conseguenze - Sostituzione processuale da parte del "sostituito" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Successiva chiamata in causa del "sostituto" - Idoneità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 1433 del 09/02/2000 Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Contenuto - Indicazione degli estremi del versamento dimposta oggetto della richiesta di restituzione - Necessità Sez. V - Sentenza n. 3250 del 20/03/2000
SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere - Assunzione di lavoratori senza il tramite dellUfficio di collocamento - Pluralità di responsabili obbligati in solido - Mancata applicabilità dellart. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Questione di legittimità costituzionale in riferimento allart. 3 Cost. - Manifesta infondatezza Sez. L - Sentenza n. 6712 del 01/07/1999 Sanzioni tributarie - Sanzioni non penali - Riforma regime transitorio - Principio di legalità ex art. 3 D.Lgs. 472/97 - Applicabilità - Conseguenze - Sistema sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 - Applicabilità alle infrazioni pregresse - Condizioni - Fattispecie relativa a violazione per minor pagamento delliva allimportazione - Benefici ex art. 13 D.Lgs. 472/97 - Applicabilità Sez. I - Sentenza n. 6823 del 02/07/1999 Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere - Procedimento ex artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 e correlata competenza per materia del pretore - Controversie soggette - Oggetto - Pretesa di pagamento di sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo - In forza di norma prevedentela come tale - Necessità - Controversia sul pagamento di canone di consumo acqua potabile - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità del suddetto procedimento e della competenza pretorile - Applicazione degli ordinari criteri di competenza Sez. I - Sentenza n. 10151 del 20/09/1999 Sanzioni non penali - Sanzioni civili e amministrative - Principio della responsabilità personale - Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi della disciplina prevista dallart. 8 del decreto legislativo n. 472/97 - Retroattività - Limiti Sez. V - Sentenza n. 2080 del 23/02/2000
TASSA DI CIRCOLAZIONE Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Pagamento - In genere - Vendita non seguita dallannotazione al PRA - Pagamento da parte del soggetto risultante proprietario al PRA - Rivalsa nei confronti delleffettivo proprietario - Ammissibilità - Anche nel caso di ulteriore vendita successiva Sez. I - Sentenza n. 10177 del 21/09/1999 Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Soprattasse previste dallart. 1 della legge n. 27 del 1978 - Presupposti - Mancato o insufficiente pagamento - Portata - Ipotesi del mero ritardo nel pagamento - Inclusione Sez. I - Sentenza n. 11278 del 08/10/1999
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Soggetti obbligati - Stabilimenti industriali - Ubicazione nel territorio comunale di raccolta dei rifiuti - Necessità Sez. I - Sentenza n. 12863 del 19/11/1999 Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Superfici destinate ad attività commerciali produttive di rifiuti speciali - Provvedimento comunale di assimilazione di tali superfici a quelle produttive di rifiuti urbani - Requisiti - Onere di specificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali ai fini dellassimilazione - Sussistenza - Fattispecie Sez. I - Sentenza n. 13316 del 29/11/1999
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Esenzione prevista dallart. 3 legge n. 549 del 1995 per le occupazioni non eccedenti i dieci metri quadrati da parte di promotori e organizzazioni di manifestazioni a carattere politico - Legge posteriore abolitrice dellillecito tributario disciplina dagli artt. 10 e 192 del R.D. n. 1175 del 1931 relativo allomesso pagamento del tributo - Configurabilità - Conseguenze in relazione allart. 3 del D.Lgs n. 472 del 1997 prevedente il mancato assoggettamento a sanzione per violazioni non più punibili in base a legge successiva - Fattispecie relativa alloccupazione di suolo pubblico con un tavolo per la raccolta di firme per referendum abrogativo realizzatosi in epoca anteriore allentrata in vigore della legge n. 549 del 1995 Sez. I - Sentenza n. 13046 del 24/11/1999
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE Tasse sulle concessioni governative - In genere - Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per liscrizione annuale ex D.L. n. 853 del 1984 e successive modifiche - Contrasto con la normativa comunitaria - Azione di rimborso esercitata dalla società - "Jus superveniens" ex art. 11 della legge n. 448 del 1998 - Richiesta dellamministrazione finanziaria di tenersi conto dello stesso per la determinazione del rimborso - In ordine a punti estranei alle censure oggetto del giudizio di cassazione - Ammissibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7052 del 07/07/1999 Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Illegittimità - Sopravvenienza dellart. 11 della legge n. 448/98 - Ininfluenza - Rimborso - Istanza - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, D.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario - Esclusione - Contrasto della stessa con gli artt. 2, 3, 4, 23, 24, 113 Cost. - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 7176 del 09/07/1999 Tasse sulle concessioni governative - In genere - Ricorso per cassazione - Questioni nuove - Jus superveniens (legge 23 dicembre 1998 n. 448) - Applicabilità - Limiti Sez. I - Sentenza n. 7279 del 10/07/1999 Tassa sulle concessioni governative - Tassa di concessione governativa per liscrizione annuale nel registro delle imprese - Rimborso - Criteri di calcolo del rimborso e degli interessi - Legge n. 448 del 1998 - Applicabilità quale jus superveniens - Nel giudizio di legittimità - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 11625 del 15/10/1999 Tasse sulle concessioni governative - Illegittimità della tassa di iscrizione annuale nel registro delle imprese per contrasto con il diritto comunitario - Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Atto ricettizio - Esclusione - Conseguenze - Sufficienza ad evitare la decadenza - Spedizione o inoltro entro il termine Sez. I - Sentenza n. 11625 del 15/10/1999 Tasse sulle concessioni governative - Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo della iscrizione annuale - Illegittimità - Rimborso - Richiesta - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, D.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza Sez. I - Sentenza n. 11973 del 25/10/1999 Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine - Natura della domanda - Atto recettizio - Configurabilità Sez. I - Sentenza n. 12025 del 26/10/1999 Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi sulle somme rimborsate - Misura - Decorrenza Sez. I - Sentenza n. 12025 del 26/10/1999 Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine - Decadenza dal diritto al rimborso - Accertamento - Contenuto Sez. I - Sentenza n. 1123 del 02/02/2000 Tasse sulle concessioni governative - Tassa per liscrizione della società nel registro delle imprese - Richiesta di rimborso - Termine triennale di decadenza - Presentazione per la spedizione agli uffici postali - Tempestività Sez. I - Sentenza n. 1691 del 15/02/2000 Tasse sulle concessioni governative - In genere - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine triennale di decadenza - Verifica - Criteri Sez. V - Sentenza n. 1837 del 18/02/2000 Tasse sulle concessioni governative - Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo delliscrizione annuale - Illegittimità Richiesta di rimborso - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, D.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Contrasto di tale disposizione con il diritto comunitario - Esclusione Sez. V - Sentenza n. 3422 del 22/03/2000
TRIBUTI DOGANALI (diritti di confine - dazi allimportazione ed alla esportazione - diritti doganali) Tributi doganali - In genere - Spedizioniere doganale - Pagamento dei tributi - Diritto di rimborso a carico dellobbligato principale (esportatore) Sez. I - Sentenza n. 7201 del 09/07/1999 Tributi doganali - Dichiarazione doganale - Erronea indicazione della tariffa, ma corretta indicazione della merce - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Esclusione - Evasione superiore al 5 per cento del tributo dovuto - Irrilevanza Sez. III- Sentenza n. 10898 del 01/10/1999 Tributi doganali - Dichiarazione doganale - Sanzioni per le violazioni - In genere - Causa di non sanzionabilità di cui allart. 303, comma secondo, D.P.R. n. 43 del 1973 - Esatta indicazione della merce nei documenti allegati, ma non nella dichiarazione doganale - Sufficienza - Esclusione Sez. III - Sentenza n. 10898 del 01/10/1999 Tributi doganali - Diritti marittimi - Tassa di sbarco - E di imbarco - Estensione al porto di Cagliari - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 13245 del 27/11/1999
TRIBUTI (IN GENERE) Tributi - In genere - Tributo da versare allente nazionale per la cellulosa e la carta - Presupposti - Prodotto cartotecnico - Definizione Sez. I - Sentenza n. 9285 del 03/09/1999 Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Coobligato dimposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Limiti - Ripetibilità di quanto già versato - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 9519 del 08/09/1999 Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Misure conservative - Provvedimento di revoca della autorizzazione ad iscrizione di ipoteca legale concessa ex art. 26 legge n. 4 del 1929 - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 10617 del 25/09/1999 Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Responsabile dimposta - Nozione Sez. I - Sentenza n. 12066 del 27/10/1999 Tributi - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Fra "sostituto" e "sostituito" dimposta - Indebito pagamento dellimposta sui redditi da parte del "sostituto" - Presentazione dellistanza di rimborso solo da parte del medesimo - Successiva inerzia dello stesso nellimpugnativa del provvedimento di diniego dellAmministrazione finanziaria - Conseguenze - Sostituzione processuale da parte del "sostituito" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Successiva chiamata in causa del "sostituto" - Idoneità - Esclusione Sez. I - Sentenza n. 1433 del 09/02/2000 Tributi - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Estensione ex art. 1306 cod. civ, del giudicato già conseguito dal coobbligato - Rilevabilità dufficio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in materia di solidarietà dimposta e di limiti alla possibilità per il debitore solidale dimposta di invocare il giudicato favorevole conseguito dal coobbligato dimposta. Sez. I - Sentenza n. 1681 del 15/02/2000 Tributi - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Pagamento dellimposta da parte di uno dei coobbligati, come definita allesito del giudizio tributario proposto dal medesimo - Effetti - Estinzione del debito dimposta - Anche a favore dei coobbligati rimasti inerti, e del coobbligato non avvalsosi, nel corso dellautonomo giudizio da lui intrapreso, della facoltà di invocare lestensione del giudicato favorevole già conseguito dal primo coobbligato Sez. I - Sentenza n. 1681 del 15/02/2000
TRIBUTI LOCALI Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) - Imposta aree fabbricabili - Oggetto - Applicabilità dellimposta - Condizioni Sez. I - Sentenza n. 9062 del 28/08/1999 Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Diritti per il servizio del pubblico mattatoio - Operazioni diverse dalla visita sanitaria (trasporto carico e scarico delle carni allinterno del macello) - Spese relative - Imposizione agli operatori privati - Illegittimità - Conseguenze - Controversie giudiziarie - Giurisdizione dellAGO - Sussistenza - Fondamento Sez. U - Sentenza n. 777 del 16/11/1999
VENDITA Vendita - Promessa di vendita - Contratto preliminare di compravendita - Previsione della sua attuazione mediante vendita indiretta caratterizzata da consegna del bene e rilascio di procura irrevocabile a vendere - Finalità speculativa e di sottrazione dellaffare alla doppia imposizione del trasferimento - Legittimità (dal punto di vista civilistico) - Diritto del venditore allapposizione di un termine alla procura e allindicazione nella stessa del prezzo - Esclusione Sez. II - Sentenza n. 9837 del 15/09/1999
LUGLIO 1999
Sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento e questione di costituzionalità in relazione alla riforma sulle sanzioni tributarie Sez. L - Sentenza n. 6712 del 01/07/1999 Presidente: Sommella F., Relatore: Sciarelli G. Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere - Assunzione di lavoratori senza il tramite dellUfficio di collocamento - Pluralità di responsabili obbligati in solido - Mancata applicabilità dellart. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Questione di legittimità costituzionale in riferimento allart. 3 Cost. - Manifesta infondatezza Costituzione art. 3 L. n. 264 del 29 aprile 1949 L. n. 689 del 24 novembre 1981, art. 5 L. n. 689 del 24 novembre 1981, art. 6 D.Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 9 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento allart. 3 Cost., dellart. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, nella parte in cui tale disposizione non prevede che possa applicarsi anche agli illeciti amministrativi in materia di assunzioni dei lavoratori la norma secondo cui quando la violazione consiste nellomissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri. La materia tributaria è, infatti, del tutto particolare per cui le statuizioni che ne derivano sono completamente differenti da quelle che scaturiscono da violazioni di norme che perseguono finalità prive di qualsiasi analogia con essa, qual è la regolamentazione delle assunzioni e la relativa tutela dei lavoratori. Cass. 5421/98
In riscossione mancata emanazione di decreti attuativi e lesione del diritto al rimborso Sez. I - Sentenza n. 6809 del 02/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Cicala M. Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - In genere - Adempimenti fissati dal terzo e dal quarto comma dellart. 18 del D.Lgs. n. 504 del 1992 - A carico del Ministero delle Finanze - Inerzia dellAmministrazione - Conseguenze - Limitazione del diritto al rimborso - Configurabilità - Esclusione D. Lg. n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 18 Il terzo ed il quarto comma dellart. 18 del D.Lgs. n. 504 del 1992, occupandosi fra laltro dei rimborsi spettanti ai contribuenti, demandano al Ministro delle finanze il compito di stabilire con decreto termini e modalità di effettuazione. Tale delega, riferita agli adempimenti necessari per il concreto soddisfacimento dei crediti restitutori dei contribuenti, attiene alla regolamentazione "interna", nel rapporto con gli organi preposti alle relative incombenze, mentre non riguarda, né potrebbe riguardare in ragione della qualità del soggetto incaricato e della natura dellatto delegato, le condizioni per linsorgenza del diritto al rimborso e per la sua tutela in sede giurisdizionale. Ne deriva che le norme di legge sulla ripetibilità del versamento indebito e sullimpugnabilità del silenzio-rifiuto non possono subire limitazione o deroga per effetto dellinerzia dellAmministrazione debitrice nel disciplinare le proprie attività esecutive.
In ici alloggi popolari costruiti in cooperativa su terreno comunale Sez. I - Sentenza n. 6809 del 02/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Cicala M. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari - ICI - Soggetti passivi - Cooperativa o assegnatari proprietari di singole parti del manufatto realizzato sul suolo comunale Cod. civ. art. 952 Con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, ledificazione del fabbricato rende applicabile lICI a carico della Cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.
Iva allimportazione ed attenuanti ed esimenti Sez. I - Sentenza n. 6823 del 02/07/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Cappuccio G. (I.V.A.) - Importazioni - Determinazione dellimposta - Iva allimportazione - Diritto doganale - Configurabilità - Conseguenze - Attenuanti ed esimenti per il minor versamento delliva previste dallart. 48 D.P.R. n. 633/1972 - Applicabilità - Esclusione D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973, art. 34 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 70 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 46 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 48 D.P.R. n. 897 del 30 dicembre 1980, art. 25 D.L. n. 746 del 29 dicembre 1983, art. 3 L. n. 17 del 27 febbraio 1984 Ai sensi dellart. 70 D.P.R. n. 633 del 1987 come sostituito dallart. 25 D.P.R. n. 897 del 1980, e anche dopo il D.L. n. 746 del 1983, convertito in legge n. 17 del 1984 e modificativo delle norme relative allimportazione senza pagamento, liva allimportazione si configura come diritto doganale ed è pertanto assoggettato al relativo sistema sanzionatorio, con conseguente inapplicabilità delle attenuanti ed esimenti previste per il minor versamento delliva dallart. 48 del D.P.R. n. 633/72 citato, senza che possa attribuirsi rilevanza in senso contrario ai richiami agli art. 46 e 48 D.P.R. n. 633 cit. contenuti rispettivamente nellart. 70 del medesimo D.P.R. e nellart. 3 del D.L. n. 746/83 citato, giacché i suddetti richiami, rappresentando deroghe al principio della soggezione delliva allimportazione alla disciplina doganale, valgono nei limiti in cui sono posti e non possono indurre a ritenere che, in tema di importazione, si sia creato un sistema misto tra il regime delle sanzioni doganali e quello delle sanzioni iva.
Nuove sanzioni tributarie e principio di legalità in relazione al ravvedimento operoso Sez. I - Sentenza n. 6823 del 02/07/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Cappuccio G. Sanzioni tributarie - Sanzioni non penali - Riforma regime transitorio - Principio di legalità ex art. 3 D.Lgs. 472/97 - Applicabilità - Conseguenze - Sistema sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 - Applicabilità alle infrazioni pregresse - Condizioni - Fattispecie relativa a violazione per minor pagamento delliva allimportazione - Benefici ex art. 13 D.Lgs. 472/97 - Applicabilità D.Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 3 D.Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 7 D.Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 13 A norma dellart. 3 comma terzo D.Lgs. n. 472 del 1997, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa linfrazione tributaria e quella successiva prevedono sanzioni di diversa entità, è applicabile la legge più favorevole, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 trova applicazione, ove più favorevole, anche per le infrazioni pregresse, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (Nella specie, vertendosi in materia di sanzioni relative al minor pagamento delliva allimportazione, la S.C. ha ritenuto che il combinato disposto dagli art. 7 comma quarto D.Lgs. 471/1997 e 13 lett. c D.Lgs. 472/97 consentisse, in presenza delle circostanze prescritte, lirrogazione di una sanzione inferiore a quella prevista dalla precedente normativa ed ha pertanto cassato con rinvio la decisione impugnata al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni per lapplicazione dello "ius superveniens"). Cass. 9091/98
In irpef il costo dimpresa per compensi al mediatore Sez. I - Sentenza n. 6870 del 03/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vignale M. (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Spesa per il compenso al mediatore - Anno dimposta della erogazione - Imputazione - Necessità Cod. Civ. art. 1755 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 75 In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, la spesa per il pagamento del compenso al mediatore deve essere dedotta nellanno di imposta in cui viene effettivamente sostenuta.
In successioni accettazione con beneficio dinventario e adempimenti Sez. I - Sentenza n. 6871 del 03/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vignale M. Imposta sulle succeSsioni - In genere - Chiamato alleredità non nel possesso dei beni ereditari - Accettazione della eredità con il beneficio di inventario - Dichiarazione di successione - Presentazione - Termine - Decorrenza Cod. Civ. art. 487 Cod. Proc. Civ. art. 769 D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972, art. 39 In tema di imposta sulle successioni, anche nella ipotesi in cui i chiamati alleredità non siano nel possesso dei beni, dopo la formale dichiarazione di voler accettare leredità con il beneficio di inventario, devono completare linventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del provvedimento del pretore di nomina, ai sensi dellart. 769 cod. proc. civ., del soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dellinventario. In tal caso, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel provvedimento pretorile per la formazione dellinventario.
Accertamento e condono automatico ex L. 413/91 Sez. I - Sentenza n. 6878 del 03/07/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Forte F. Accertamento delle imposte sui redditi - Avviso di accertamento - Notifica prima dellentrata in vigore della legge n. 413/91 - Condono ex art. 49 della citata legge - Applicabilità - Esclusione L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 49 In tema di condono fiscale, il contribuente soggetto allimposta sul valore aggiunto, al quale prima dellentrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 413 sia stato notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione di operazioni imponibili, non può avvalersi del condono cosiddetto automatico di cui allart. 49 della citata legge, essendo questo applicabile soltanto ai contribuenti ai quali allentrata in vigore della legge n. 413/91 non siano stati notificati avvisi di rettifica o di accertamento.
In contenzioso ex dpr 636/72 la remissione in termini Sez. I - Sentenza n. 6954 del 06/07/1999 Presidente: Olla G., Relatore: Altieri E. Contenzioso tributario - Procedimento - Applicabilità delle norme del codice di procedura civile - Nella disciplina del D.P.R. n. 636/72 - Remissione in termini - Disciplina ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione Cod. Proc. Civ. art. 184 bis D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 39 Lart. 184 bis cod. proc. civ. non può essere applicato al processo tributario nella disciplina dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto lart. 39 di tale decreto fa rinvio soltanto al primo libro del codice di procedura civile, laddove lart. 184 bis si trova nel libro secondo.
In contenzioso appello con motivi di rinvio ad altro appello pregiudiziale Sez. I - Sentenza n. 6965 del 06/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Forte F. Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Motivi dellimpugnazione - Controversia pregiudicata e controversia pregiudiziale - Svolgimento separato dei giudizi su di esse in primo grado - Separata proposizione degli appelli contro le relative decisioni - Motivi dellappello relativo alla causa pregiudicata - Enunciazione tramite rinvio a quelli dellappello sulla causa pregiudicante - Ritualità - Esclusione - Conseguenze - Nullità ed inammissibilità dellappello sulla causa pregiudicata - Successiva riunione degli appelli - Irrilevanza D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 34 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 22 Cod. Proc. Civ. art. 382, comma 3 In tema di contenzioso tributario deve ritenersi inammissibile perché nullo lappello proposto avverso una decisione su una controversia, pregiudicata da altra controversia, ad essa collegata da vincolo di connessione per pregiudizialità e resa in separato giudizio, allorché detto appello non contenga lenunciazione dei motivi, ma si limiti a rinviare alluopo "per analogia" allappello separatamente proposto allo stesso giudice contro la decisione sulla causa pregiudicante, deducendo il carattere pregiudiziale della risoluzione dellappello su questultima, a nulla potendo rilevare che successivamente i due appelli vengano riuniti per la suddetta connessione, posto che la riunione e, quindi, la trattazione unitaria dei gravami, che avrebbe consentito lenunciazione dei motivi per relationem, non esisteva al momento della proposizione delle relative impugnazioni (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso, nel quale, a seguito di ricorsi separatamente proposti da una s.p.a. contro avvisi di accertamento relativi a maggiori imponibili I.R.P.E.G. e I.L.O.R. e conseguenti omesse ritenute alla fonte sugli utili dei due soci, nonché da ognuno di costoro contro gli avvisi di accertamento per il conseguenziale aumento dei relativi redditi di partecipazione, erano state rese separate decisioni in primo grado e, quindi, proposti separati appelli alla Commissione Tributaria di secondo grado dallAmministrazione Finanziaria, che, in quelli concernenti i soci aveva rinviato ai motivi dellappello proposto contro la società: la Suprema Corte, essendo stata leccezione di inammissibilità dellappello contro i soci disattesa sia dalla Commissione di secondo grado che dalla Commissione Tributaria Centrale, ha cassato entrambe le decisioni in espressa applicazione del terzo comma dellart. 382 c.p.c., riconoscendo limproseguibilità del giudizio).
Canoni comunali ed opposizione allavviso di mora del concessionario per la riscossione Sez. I - Sentenza n. 7010 del 06/07/1999 Presidente: Vessia A., Relatore: Graziadei G. Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione - Concessione di beni del demanio pubblico - Canoni - Controversie - Competenza ex art. 22 legge n. 689/81 - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità delle regole comuni sulla competenza per valore e territorio - Necessità - Fattispecie in tema di fornitura di acqua potabile Cod. Proc. Civ. art. 7 Cod. Proc. Civ. art. 8 Cod. Proc. Civ. art. 9 L. n. 689 del 24 novembre 1981, art. 22 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, art. 69 Lopposizione avverso lavviso di mora notificato dal concessionario del servizio di riscossione del Comune in dipendenza della fornitura di acqua potabile, non attiene ad una sanzione pecuniaria per illecito amministrativo di competenza del Pretore ex art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma riguarda unentrata patrimoniale del Comune priva di natura tributaria, avendo ad oggetto il canone o il corrispettivo reclamato dallente municipale per un servizio pubblico e va perciò proposta davanti al giudice competente per valore e territorio secondo le regole ordinarie. Cass. 1862/93, 2200/97, 8671/98
In invim benefici ex art. 12 dl 70/88 e richiesta Sez. I - Sentenza n. 7038 del 07/07/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Olla G. (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - In genere - Benefici di cui allart. 12 D.L. n. 70 del 1988 - Presupposti - Esplicita richiesta nellatto o nella dichiarazione di successione - Necessità D.L. n. 70 del 14 marzo 1988, art. 12 In tema di INVIM, ai fini dellapplicazione del beneficio di cui allart. 12 del D.L. n. 70 del 1988 (convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154) è necessario che il contribuente manifesti espressamente, nellatto o nella dichiarazione di successione, la volontà di avvalersene, essendo del tutto esclusa la possibilità di una manifestazione implicita di tale volontà, desumibile dal tenore complessivo dellatto. Cass. 8458/92, 566/98
In successioni latto di liquidazione Sez. I - Sentenza n. 7042 del 07/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Forte F. Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta - In genere - Atto di liquidazione - Contenuto necessario D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972 È illegittimo latto di liquidazione dellimposta di successione il quale non contenga lindicazione dellimponibile e dei criteri seguiti per la determinazione della misura del tributo, nonché della natura principale, complementare o suppletiva dello stesso.
Accertamento induttivo e contabilità "parallela" Sez. I - Sentenza n. 7045 del 07/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Sotgiu S. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Condizioni - Scoperta di una "contabilità parallela" in locali diversi da quelli societari - Accertamento induttivo - Legittimità D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 39 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 40 Il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una "contabilità parallela" a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cd. accertamento induttivo di cui allart. 39, secondo e terzo comma D.P.R. 600/73. Cass. 13331/92
Ritenuta irpef sugli interessi bancari a cooperativa e jus superveniens Sez. I - Sentenza n. 7047 del 07/07/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Cappuccio G. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Interessi bancari percepiti da una cooperativa di produzione e lavoro - Ritenuta a titolo di imposta - Applicabilità in virtù dello ius superveniens costituito dallart. 14 della legge n. 28/1999 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 26 D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 11 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 87 L. n. 28 del 18 febbraio 1999, art. 14 In tema di redditi di capitale, la ritenuta operata dalla banca sugli interessi percepiti da una cooperativa di produzione e lavoro (nella specie nel periodo 1983/1992), ancorché questa non sia soggetta ad IRPEG, deve ritenersi legittima in virtù dellart. 14 della sopravvenuta legge 18 febbraio 1999 n. 28, norma dichiarata espressamente interpretativa, che stabilisce che "la disposizione di cui allart. 26, comma quarto, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, riguardante la ritenuta a titolo dimposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dallimposta sul reddito delle persone giuridiche".
Rimborso della tassa sulle società e jus superveniens non eccepito nel ricorso per cassazione Sez. I - Sentenza n. 7052 del 07/07/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Altieri E. Tasse sulle concessioni governative - In genere - Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per liscrizione annuale ex D.L. n. 853 del 1984 e successive modifiche - Contrasto con la normativa comunitaria - Azione di rimborso esercitata dalla società - "Jus superveniens" ex art. 11 della legge n. 448 del 1998 - Richiesta dellamministrazione finanziaria di tenersi conto dello stesso per la determinazione del rimborso - In ordine a punti estranei alle censure oggetto del giudizio di cassazione - Ammissibilità - Esclusione D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 D.L. n. 513 del 31 dicembre 1992 Direttiva Commissione n. 335 del 17 gennaio 1969 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 11 Cod. Proc. Civ. art. 360 Essendo il giudizio di cassazione "a critica limitata", cioè con oggetto circoscritto ai motivi dedotti dal ricorrente, lapplicazione in esso dello "jus superveniens" può avvenire soltanto se esse riguardano punti fatti oggetto di censure. Ne discende che, in tema di giudizio promosso da una società nei riguardi dellamministrazione finanziaria, per ottenere il rimborso della tassa annuale di concessione governativa pagata per gli anni dal 1985 al 1992, in dipendenza di contrasto della relativa normativa impositiva con la normativa comunitaria, la pretesa, svolta dallamministrazione nella memoria difensiva in cassazione, di tenersi conto, ai fini dellindividuazione delle somme eventualmente da rimborsare, della disciplina dettata dallart. 11 della legge n. 448 del 1998 (sopravvenuto in corso di lite), per quanto attiene alla tassa per liscrizione iniziale nel registro delle imprese e per quella dovuta per liscrizione degli altri atti sociali, nonché in ordine al saggio degli interessi, non avendo formato detti punti oggetto di censura da parte dellamministrazione, devessere considerata inammissibile. Cass. 5915/96, 4182/97
In contenzioso ex dpr 636/72 la sottoscrizione dellappello dellufficio Sez. I - Sentenza n. 7057 del 07/07/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Disciplina ex D.P.R. n. 636 del 1972 - Impugnazione dellAmministrazione finanziaria - Sottoscrizione dellatto - Legittimazione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 15 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 25 Il potere di impugnare, nel previgente ordinamento del contenzioso tributario di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, era del competente ufficio tributario ed il ricorso era validamente sottoscritto da qualsiasi funzionario del reparto competente, abilitato a firmare per il titolare o capo ufficio. Cass. 2099/92 SS.UU. 2657/70, 3083/73
Termine ex art. 36 bis dpr 600/73 e questione di costituzionalità Sez. I - Sentenza n. 7058 del 07/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vignale M. Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Termine annuale previsto dallart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento - Profili di incostituzionalità - Configurabilità - Esclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36bis L. n. 449 del 27 novembre 1997, art. 28 Come espressamente previsto con norma espressamente definita di interpretazione autentica dallart. 28 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e perciò strutturalmente retroattiva, il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dallart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dellamministrazione finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi. Daltronde, anche in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di unesplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e latto può essere compiuto dallinteressato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. Pertanto, le norme di cui allart. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e allart. 28 della legge n. 449/97, manifestamente non contrastano con i principi della Carta Costituzionale. Cass. 11235/98
Condono ex dl 429/82 e imposta di fabbricazione Sez. I - Sentenza n. 7062 del 07/07/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Altieri E. Condono fiscale - Ex art. 31 del D.L. n. 429/82 - Ambito di applicazione - Imposta di fabbricazione dellolio di oliva - Inclusione D.L. n. 912 del 9 novembre 1966, art. 17 L. n. 1143 del 23 dicembre 1966 L. n. 516 del 7 agosto 1982 D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 31 Limposta di fabbricazione di olio di oliva di cui al D.L. n. 912/66 rientra nellambito delle imposte indirette ammesse a condono ai sensi dellart. 31, comma quarto, della legge 7 agosto 1982, n. 516.
Accettazione tacita delleredità e presunzione da adempimenti civili e fiscali Sez. II - Sentenza n. 7075 del 07/07/1999 Presidente: Baldassarre V., Relatore: Elefante A. Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione delleredità - Modi - Tacita - In genere - Comportamento complessivo del chiamato alleredità - Valutazione - Necessità - Denuncia di successione e voltura catastale - Accettazione tacita - Configurabilità Cod. Civ. art. 476 Laccettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato alleredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto laccettazione tacita delleredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato alleredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare laccettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per laccertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Cass. 5463/95, 178/96, 11408/98, 2663/99
Tassa sulle società e norma di interpretazione autentica e questione di costituzionalità Sez. I - Sentenza n. 7176 del 09/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Marziale G. Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Illegittimità - Sopravvenienza dellart. 11 della legge n. 448/98 - Ininfluenza - Rimborso - Istanza - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, D.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario - Esclusione - Contrasto della stessa con gli artt. 2, 3, 4, 23, 24, 113 Cost. - Esclusione Costituzione art. 2 Costituzione art. 3 Costituzione art. 4 Costituzione art. 23 Costituzione art. 24 Costituzione art. 113 D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 11 La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui allart. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con gli artt. 10 e l2 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, senza che tale incompatibilità possa ritenersi venuta meno con lentrata in vigore dellart. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La richiesta di rimborso di detta tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dallart. 13, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, senza che tale norma possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario o in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 23, 24, 113 della Costituzione. Cass. 10231/98
In registro valore di immobile desunto da fatto notorio Sez. I - Sentenza n. 7181 del 09/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Vitrone U. Imposta di registro - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Rettifica del valore dichiarato di un immobile - Impugnazione - Relativa controversia - Fatto notorio - Utilizzazione per desumere il valore dellimmobile - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni Cod. Proc. Civ. art. 115 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 52 Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, devessere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga allosservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sullinteresse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo. Alla stregua di tali principi non rientra nella categoria del fatto notorio il valore di un determinato immobile, quando ne sia richiesta una precisa determinazione ai fini dellindividuazione della base imponibile di un tributo (nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione che, in una controversia avente ad oggetto limpugnazione di un avviso di accertamento in rettifica del valore di un immobile, ai fini dellimposta di registro, aveva ritenuto provato sulla base del notorio quel valore). Cass. 4330/87, 3087/92, 267/95, 2859/95, 2808/97
In irpef lindennità per ferie non godute Sez. I - Sentenza n. 7188 del 09/07/1999 Presidente: Ferro V., Relatore: Vitrone U. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità sostitutiva delle ferie non godute - IRPEF - Assoggettabilità Cod. Civ. art. 2126 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 46 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 In tema di imposte dirette, la indennità sostitutiva delle ferie costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente, trattandosi di compenso percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e commisurato ad una certa quantità di lavoro svolto, anche se non in via regolare e continuativa ed in violazione di un diritto indisponibile, poiché costituisce sicuro indice di capacità contributiva anche la retribuzione corrisposta per il lavoro prestato in violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro. Cass. 7868/94, 4134/99
Diritti doganali e obbligo di pagamento dello spedizioniere Sez. I - Sentenza n. 7201 del 09/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vignale M. Tributi doganali - In genere - Spedizioniere doganale - Pagamento dei tributi - Diritto di rimborso a carico dellobbligato principale (esportatore) L. n. 43 del 23 gennaio 1973, art. 38 Lo spedizioniere doganale che abbia effettuato la dichiarazione doganale e presentato la merce in dogana è tenuto al pagamento dei diritti dovuti in via principale, indipendentemente dal fatto che lesportatore lo abbia incaricato dellesecuzione del contratto; pertanto, in caso di avvenuto pagamento da parte dello spedizioniere, sorge a carico dellesportatore, quale obbligato principale, lobbligo di procedere al rimborso. Cass. 907/98
In irpef lindennità per ferie non godute Sez. I - Sentenza n. 7202 del 09/07/1999 Presidente: Ferro V., Relatore: Graziadei G. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità sostitutiva di ferie - IRPEF - Assoggettabilità D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 46 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 In tema di imposte sui redditi, la indennità sostitutiva di ferie deve essere assoggettata ad IRPEF, rientrando nel reddito di lavoro dipendente imponibile ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Cass. 7868/94
In contenzioso rinvio in C.T.C. e termini per la riassunzione Sez. I - Sentenza n. 7253 del 10/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Papa E. Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Rinvio della causa davanti alla Commissione Tributaria Centrale - Riassunzione - Tempestività - Data di presentazione del ricorso - Rilevanza - Data di notifica - Irrilevanza D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 25 Cod. Proc. Civ. art. 392 Cod. Proc. Civ. art. 393 Cod. Proc. Civ. art. 394 In tema di contenzioso tributario, ai fini dellosservanza del termine di riassunzione della causa davanti alla Commissione Tributaria Centrale, deve prendersi in considerazione, ai sensi dellart. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la data di presentazione del ricorso alla commissione e non già quella della notifica di esso alla controparte a cura della segreteria della commissione medesima. Cass. 5001/79
Agevolazioni prima casa e fabbricati rurali destinati ad abitazione Sez. I - Sentenza n. 7255 del 10/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Reale P. Disciplina delle agevolazioni tributarie - In genere - Acquisto della prima casa - Benefici "ex lege" 168/82 - Ambito di applicazione - Acquisto di "fabbricati destinati ad abitazione non di lusso" - Limitazione alle sole abitazioni urbane L. n. 408 del 2 luglio 1949, art. 13 L. n. 168 del 24 aprile 1982, art. 1 Le agevolazioni fiscali previste dallart. l della legge 168/82 per lacquisto della prima casa si applicano con esclusivo riferimento ai trasferimenti di fabbricati urbani destinati ad abitazione (purché non "di lusso"), con conseguente esclusione dei fabbricati rurali, pur se destinati (come nella specie) ad abitazione residenziale. Cass. 10719/94, 1965/97, 563/98, 3139/98
Sanzioni iva ed impresa in amministrazione controllata Sez. I - Sentenza n. 7272 del 10/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Graziadei G. (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Irrogazione delle sanzioni - In genere - Violazione della disciplina dellIVA - Trasgressore - Ammissione allamministrazione controllata dopo il fatto integrativo dellinfrazione sanzionabile - Provvedimento irrogativo della sanzione - Emanazione dopo la ammissione allamministrazione controllata - Ammissibilità D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 58 Legge fallim. art. 168 Legge fallim. art. 188 Lobbligazione inerente a pena pecuniaria per violazione della disciplina sullIVA insorge per effetto ed al momento del verificarsi del contegno commissivo od omissivo che segna il perfezionarsi del corrispondente illecito, mentre il provvedimento irrogativo, tanto se inserito nellatto di rettifica, quanto se formulato con separato avviso (art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), ha la diversa funzione di constatare la pregressa costituzione del debito e di determinarne il quantum. Pertanto, il sopraggiungere dellamministrazione controllata, dopo il fatto integrativo dellinfrazione sanzionabile, non tocca il potere - dovere dellUfficio finanziario di adottare detto provvedimento accertativo e liquidatorio, né implica di per sé effetti invalidanti, anche perché lapertura della procedura concorsuale segna per il creditore il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, a norma dellart. 168, primo comma, della legge fallimentare, richiamato dal successivo art. 188, secondo comma, non anche il divieto di munirsi del titolo alluopo occorrente. Cass. 3273/84, 7318/87
In ici alloggi popolari costruiti in cooperativa su terreno comunale Sez. I - Sentenza n. 7273 del 10/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Graziadei G. Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia - Alloggi economici e popolari - Edificazione - ICI - Pagamento - Soggetti obbligati D.Lg. n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 1 D.Lg. n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 3 Cod. Civ. art. 952 Cod. Civ. art. 953 Con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a coperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, ledificazione del fabbricato rende applicabile, ai sensi degli artt. 1-3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a partire dal 1 gennaio 1998 con lart. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), lICI a carico della coperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.
Rimborso della tassa sulle società e jus superveniens non eccepito nel ricorso per cassazione Sez. I - Sentenza n. 7279 del 10/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Marziale G. Tasse sulle concessioni governative - In genere - Ricorso per cassazione - Questioni nuove - Jus superveniens (legge 23 dicembre 1998 n. 448) - Applicabilità - Limiti. Cod. Proc. Civ. art. 360 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 11 Poiché il giudizio di cassazione è un giudizio a "critica limitata", essendo il suo ambito oggettivo delimitato dai motivi di ricorso, lapplicazione dello "jus superveniens" può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti punti della decisione fatti oggetto di specifica censura da parte del ricorrente; diversamente la decisione del giudice di merito acquista autorità di cosa giudicata e resta sottratta allincidenza di nuove norme; conseguentemente, qualora sia sottoposta allesame della Corte di cassazione la sola questione del termine per lesercizio dellazione per il rimborso della tassa di concessione governativa per liscrizione nel registro delle imprese, la determinazione delle somme da rimborsare e del tasso di interesse applicabile resta fissata secondo quanto deciso in sentenza e non può tenersi conto della disciplina dettata dalla legge n. 448 del 1998. Cass. 3621/97, 4182/97, 7760/97, 494/98
Riliquidazione irpef sulla buonuscita e omessa sottoscrizione dellistanza Sez. I - Sentenza n. 7337 del 12/07/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Bonomo M. Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Irpef sul trattamento di fine rapporto - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 legge n. 482/86 - Istanza - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. prov. civ. - Operatività - Esclusione L. n. 482 del 26 settembre 1985, art. 4 L. n. 482 del 26 settembre 1985, art. 5 La omissione della sottoscrizione della istanza di riliquidazione, ex artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, dellimposta dovuta sulle indennità (nella specie indennità di fine rapporto) ed altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980 - costituendo situazione ostativa alla qualificazione della stessa come scrittura giuridicamente rilevante - preclude lesame della richiesta di riliquidazione, senza che possa invocarsi la sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. per il raggiungimento dello scopo cui latto era destinato, riguardando questa gli atti processuali, tra i quali non può ricomprendersi listanza in questione, la quale ha invece carattere sostanziale, integrando una dichiarazione di volontà rivolta allamministrazione e diretta ad ottenere lapplicazione del nuovo e più favorevole sistema di tassazione. Cass. 12047/98
In accertamento la prova presuntiva Sez. I - Sentenza n. 7338 del 12/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Morelli M. Accertamento delle imposte sui redditi - Avviso di accertamento - Prova - "Prova per presunzione" - Legittimità - Presupposti D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 37 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 38 In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione della Commissione tributaria che aveva accolto il gravame del contribuente, esercente attività di lavorazione di marmi in qualità di imprenditore individuale, avverso un avviso di accertamento in rettifica, operato dallufficio Imposte Dirette sulla base di un rapporto della Guardia di Finanza al P.M., fondato, secondo la decisione impugnata, sullassioma della riconducibilità degli accertati movimenti bancari facenti capo al ricorrente allattività dimpresa dallo stesso esercitata; assioma recepito acriticamente dallUfficio finanziario. Nella pronuncia della Corte si rileva che la sentenza impugnata aveva completamente pretermesso ogni valutazione in ordine alla possibilità che il fatto, accertato, della disponibilità di somme cospicue da parte del contribuente di cui si trattava sui propri conti correnti nel periodo di riferimento conducesse, in via inferenziale e non assiomatica, al fatto, da accertare, della provenienza di quelle somme dallattività dimpresa dello stesso).
In irpef solidarietà da dichiarazione congiunta e regime patrimoniale dei coniugi Sez. I - Sentenza n. 7393 del 13/07/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Bonomo M. IRPEF - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Coniugi - Responsabilità solidale per il pagamento delle imposte sui redditi ex art. 17 legge n. 114/77 - Applicabilità - Regime patrimoniale della separazione dei beni - Sussistenza - Irrilevanza L. n. 114 del 13 aprile 1977, art. 17 La facoltà dei coniugi non legalmente separati di presentare una dichiarazione unica dei redditi, ai sensi dellart. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114, non è in alcun modo legata ad un determinato regime patrimoniale della famiglia e non è quindi preclusa dalla presenza del regime della separazione dei beni. Ne consegue che anche la responsabilità solidale derivante dallultimo comma dellart. 17 citato non è esclusa dalla circostanza che il regime patrimoniale della famiglia sia quello della separazione dei beni.
Giurisdizione dellA.G.O. per le ritenute alla fonte.operate dal fallito quale sostituto dimposta Sez. U - Sentenza n. 399 del 15/07/1999 Presidente: Vessia A., Relatore: Criscuolo A. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Controversia avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 legge fall., di un pagamento effettuato dal fallito quale sostituto dimposta - Giurisdizione dellautorità giudiziaria ordinaria - Spettanza Legge fallim. art. 44 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 1 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre, 1972, art. 16 La controversia avente ad oggetto la declaratoria dinefficacia, ai sensi dellart. 44 della legge fallimentare, del pagamento, dopo il fallimento, allamministrazione finanziaria delle ritenute alla fonte, operate dal fallito quale sostituto dimposta, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando detta causa lesistenza o lentità dellobbligazione tributaria, ma il diverso rapporto tra curatela fallimentare e amministrazione finanziaria in ordine ad un pagamento eseguito dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
Versamento volontario cautelativo e diritto al rimborso Sez. I - Sentenza n. 7569 del 17/07/1999 Presidente: Corda M., Relatore: Bonomo M. Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità - Rimborsi - In genere - Nel caso di versamento volontariamente cautelativo - Ammissibilità D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 Non fa venire meno il presupposto per la richiesta di rimborso dellimposta ex art. 38 del D.P.R. n. 602/73 il fatto che il contribuente abbia proceduto, in occasione della dichiarazione annuale, al versamento, a titolo volontariamente cautelativo, dellimposta salvo a formulare contestuale richiesta di rimborso della stessa in sede di richiesta di avvalersi dei benefici di cui allart. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978, formulata nella stessa dichiarazione.
In registro cessione di area e presunzione di trasferimento del fabbricato soprastante Sez. I - Sentenza n. 7583 del 17/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Altieri E. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze - Presunzione di trasferimento del fabbricato esistente sul fondo compravenduto ex art. 23 D.P.R. n. 634/72 - Rilevanza al fine del superamento della presunzione di un atto di efficacia obbligatoria attribuente uno jus aedificandi o di una concessione edilizia rilasciata al soggetto beneficiario di tale diritto - Esclusione D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 23 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 24 In tema di imposta di registro, il trasferimento di un fondo deve presumersi comprensivo dei fabbricati che su di esso siano stati edificati, ai sensi dellart. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (art. 24 del T.U. 26 aprile 1986 n. 131) a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti allacquirente da un terzo, non bastando per vincere la presunzione di trasferimento delle accessioni, stabilita dalla norma summenzionata, lesistenza di un atto di efficacia obbligatoria attribuente uno "jus edificandi" o di una concessione edilizia rilasciata al soggetto beneficiario di tale diritto. Cass. 11958/93, 5538/94
Rettifica ex art. 36 bis dpr 600/73 e tassatività Sez. I - Sentenza n. 7593 del 17/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Di Palma S. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Art. 36 bis comma secondo lett. a) D.P.R. 600/73 - Natura di disposizione eccezionale - Configurabilità D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 26 bis, comma 2, lett. a In tema di imposte sui redditi, lart. 36 bis comma secondo lettera a) del D.P.R. 600/73 (che consente allamministrazione finanziaria di correggere errori materiali o di calcolo commessi dal contribuente procedendo direttamente alliscrizione a ruolo dellimposta dovuta senza necessità di notificare un previo avviso di accertamento) costituisce disposizione normativa di carattere eccezionale, non estensibile, pertanto, ad ipotesi in cui si pongano questioni di interpretazione di leggi tributarie. Cass. 6333/96, 4958/89, 4787/94, 7489/94, 10859/94, 2958/96
Ruolo straordinario per concordato preventivo Sez. I - Sentenza n. 7654 del 19/07/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Sotgiu S. Riscossione delle imposte sui redditi - Riscossione mediante ruoli - Ruoli straordinari - Società - Ritenute alla fonte operate su retribuzioni e indennità di buonuscita - Omesso versamento - Ammissione della società alla procedura di concordato preventivo - Iscrizione delle ritenute in un ruolo straordinario - Legittimità - Sussistenza D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 11, comma 5 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 45 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis Legge Fallim. art. 160 Legge Fallim. art. 168 Legge Fallim. art. 184 A fronte dellammissione di una società alla procedura di concordato preventivo, correttamente lAmministrazione finanziaria procede allemissione di un ruolo straordinario, iscrivendovi le ritenute alla fonte operate e non versate da detta società, su retribuzioni e su indennità di buonuscita, poiché in tale situazione, in ragione dello stato di insolvenza della società stessa, ricorre il fondato pericolo per la riscossione, richiesto dallultimo comma dellart. 11 del D.P.R. n. 6032 del 1973, quale presupposto per lutilizzazione del ruolo straordinario, dovendosi, inoltre, considerare che il ruolo straordinario può essere utilizzato per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi, nonché sul rispetto della cosiddetta percentuale concordataria. Cass. 6032/98
Esenzione invim decennale per immobile commerciale ed onere della prova Sez. I - Sentenza n. 7664 del 19/07/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - I.N.V.I.M. decennale - Fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali - Esenzione prevista dallart. 25, secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 643 del 1972 - Presupposti - Assenza di mutamenti della destinazione nel decennio - Sufficienza - Esclusione - Impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni strutturali del fabbricato - Necessità - Relativo onere probatorio nel giudizio avente ad oggetto la richiesta dellesenzione - Soggetto gravato - Contribuente D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 25, comma 2 D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 3 Presupposto per lesenzione dallI.N.V.I.M. decennale, prevista dallart. 25 comma secondo lettera d) del D.P.R. n. 643 del 1972, è che il fabbricato adibito ad attività commerciale non sia suscettibile di diversa destinazione, senza una radicale trasformazione, cioè che non sia ipotizzabile una sua diversa utilizzazione in assenza di radicali modifiche delle sue caratteristiche strutturali. Laccertamento di tale presupposto deve, pertanto, essere operato con riferimento esclusivo alle caratteristiche strutturali dellimmobile, per verificare se esse siano tali da non consentirne una diversa destinazione senza una radicale trasformazione, e non già con riguardo allassenza di mutamenti nellutilizzo effettivo dellimmobile nel periodo decennale di riferimento. Qualora lesenzione sia rivendicata dal contribuente incombe sul medesimo lonere di provare lesistenza del suddetto presupposto e su di lui ricadono le conseguenze negative delleventuale mancato assolvimento di tale onere probatorio. Cass. 8184/92, 10459/94
In registro valutazione automatica per più immobili e mancanza di rendita per alcuni Sez. I - Sentenza n. 7785 del 20/07/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Adamo M. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Immobili o diritti reali immobiliari - Esclusione del potere di rettifica ex art. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Iscrizione in catasto dellimmobile e indicazione del valore da parte del contribuente - Atto concernente più immobili - Mancanza di attribuzione del valore catastale ad alcuni beni e dichiarazione di un valore complessivo - Applicabilità dellart. 52 - Esclusione D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 52 In tema di imposta di registro lart. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dellufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, ha come presupposti applicativi il fatto che limmobile oggetto dellatto da registrare sia dotato di rendita catastale ed il fatto che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene. Ne consegue che detta norma non può trovare applicazione quando, avendo ad oggetto latto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non sia stata attribuita la rendita catastale e nellatto il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni. Cass. 6160/96, 7504/96
Condono con pagamento tardivo e somma trattenuta dalla.f. Sez. I - Sentenza n. 7839 del 21/07/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Papa E. Condono fiscale - Imposta dovuta a seguito di istanze di condono ex art. 53 legge n. 413/91 - Pagamento a mezzo di assegno circolare inviato con raccomandata, pervenuta allamministrazione finanziaria dopo il termine di giorni 60 dalla notificazione dellavvenuta liquidazione - Conseguenze - Decadenza dal condono - Indicazione del mezzo di pagamento da parte dellAmministrazione finanziaria e incameramento della somma inviata - Irrilevanza Cod. Civ. art. 1182 L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 53 Il contribuente che, presentata domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, si avvalga, quale mezzo di pagamento, di un assegno circolare, inviato con raccomandata che, sebbene spedita prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione dellavvenuta liquidazione dellimposta dovuta, sia pervenuta allamministrazione finanziaria successivamente, incorre nella decadenza dal condono prevista dal comma 8 dellart. 53 della legge citata, senza che lindicazione dellassegno circolare, quale mezzo di pagamento, da parte dellamministrazione finanziaria e lincameramento della somma da parte della stessa valgano ad escludere la tardività del pagamento.
Reddito dimpresa e opere, forniture e servizi pluriennali Sez. I - Sentenza n. 7842 del 21/07/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Bonomo M. (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Rimanenze - Opere e servizi in corso di esecuzione - Riduzione per rischio contrattuale - Base di computo - Disciplina ex art. 60 del D.P.R. n. 917/86 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 60 In tema di determinazione del reddito di impresa, per le opere, forniture e servizi di durata ultrannale, le regole stabilite dallart. 60, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 consentono di applicare la riduzione per rischio contrattuale non ai ricavi conseguiti nellanno, ma alle rimanenze finali delle opere, servizi e forniture in questione. Cass. 688/99
Esecuzione esattoriale e conversione del pignoramento Sez. U - Sentenza n. 494 del 22/07/1999 Presidente: Favara F., Relatore: Vittoria P. Riscossione delle imposte - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Pignoramento - Conversione del pignoramento - Ammissibilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Differimento della data dellincanto in relazione alla domanda di conversione - Potere del giudice dellesecuzione - Sussistenza - Esclusione Cod. Proc. Civ. art. 495 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 Nellesecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973, è ammissibile la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dellesecuzione ladozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dellesecuzione esattoriale e non possono perciò consistere nel differimento della data dellincanto stabilita dallesattore. SS.UU. 7378/90
Per i contributi di bonifica esclusa la competenza del giudice tributario Sez. U - Sentenza n. 496 del 22/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Finocchiaro A. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Consorzi di bonifica - Contributi relativi - Natura tributaria - Configurabilità - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Insussistenza - Ripartizione delle controversie relative tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri D. Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 2 L. n. 2248 del 20 marzo 1865, art. 2 Le controversie concernenti i contributi di bonifica non appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, nonostante la natura tributaria di detti contributi, poiché non sono comprese tra quelle devolute alle medesime commissioni dallart. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che individua la giurisdizione tributaria con il metodo dellenumerazione imposto dal legislatore delegante e quindi mediante norme che, comportando deroghe alla giurisdizione ordinaria, hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione. Conseguentemente continua ad essere applicabile il principio secondo cui ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo, dovuto ad errori o abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione sulla domanda con cui si contesti detto potere impositivo, sia sotto il profilo dellinvestitura dellente impositore, sia sotto il profilo dellinclusione del soggetto interessato tra quelli tenuti alla contribuzione. SS.UU. 10905/98
I contributi di bonifica di competenza del tribunale Sez. U - Sentenza n. 496 del 22/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Finocchiaro A. Competenza civile - Competenza per materia - Imposte e tasse - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del tribunale Cod. Civ. art. 9, comma 2 I contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi e di conseguenza per le relative controversie che ricadano nellambito della giurisdizione ordinaria sussiste la competenza per materia del tribunale a norma dellart. 9, secondo comma, cod. proc. civ. SS.UU. 9493/98
Agevolazioni prima casa e termine di decadenza per i controlli dellufficio Sez. I - Sentenza n. 7947 del 23/07/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Panebianco U. Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Liquidazione dellimposta - In genere - Acquisto prima casa - Agevolazioni fiscali - Legge n. 168 del 1982 - Verifiche da parte dellamministrazione - Eventuale revoca dellagevolazione - Termine di decadenza - Mancata fissazione nella predetta legge - Imposta di registro - Individuazione di detto termine - Riferimento alla normativa vigente in materia allepoca della registrazione (nella specie, il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, riprodotto quasi integralmente dallart. 76 del successivo D.P.R. n. 131 del 1986) - Atti già presentati per la registrazione - Termine di decadenza triennale - Decorrenza - Dalla data della richiesta di registrazione L. n. 168 del 22 aprile 1982, art. 1, comma 6 D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 74 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 76 La legge n. 168 del 1982, che ha introdotto, per un determinato periodo di tempo, una serie di agevolazioni fiscali per lacquisto della prima casa (come le leggi successive, che, sempre per periodi limitati, hanno confermato tale beneficio), nel prevedere, allart. l, comma 6, la possibilità per lamministrazione di procedere a verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali agevolazioni, con eventuale revoca delle stesse, non fissa alcun termine al riguardo. Pertanto, in tema di imposta di registro, lindagine sulla individuazione del termine di decadenza del potere in esame va condotta con riguardo alla normativa vigente in detta materia allepoca della registrazione, nella specie, il D.P.R. n. 634 del 1972, che, allart. 74, peraltro riprodotto quasi integralmente dallart. 76 del successivo D.P.R. n. 131 del 1986, concernente la nuova disciplina della imposta di registro, regola varie ipotesi di decadenza, prevedendo, al secondo comma, n. 1, relativamente agli atti già presentati per la registrazione (come nel caso di specie), il termine di decadenza triennale, decorrente dalla richiesta di registrazione.
In registro valutazione automatica e conferimento immobiliare Sez. I - Sentenza n. 7955 del 23/07/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Olla G. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Immobili o diritti reali immobiliari - Criterio automatico ex art. 52 D.P.R. n. 131/86 - Ambito di applicazione - Conferimenti di aziende con componenti immobiliari - Inclusione D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 52 Dal combinato disposto degli artt. 52 comma 1, 51 comma 4 e 50 D.P.R. n. 131/86 emerge che il criterio della valutazione automatica di cui al comma 4 dellart. 52 trova applicazione anche in ordine agli atti di conferimento di aziende con componenti immobiliari. Cass. 1343/99
In contenzioso divieto di rinnovazione dellatto impugnato e annullamento dufficio in autotutela Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - In genere - Annullamento dufficio per difetto di motivazione dellatto impugnato - Ostatività allannullamento dufficio per tale vizio del divieto di rinnovazione dellatto impugnato previsto dallart. 21 del D.P.R. n. 636/72 - Esclusione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 21 Il divieto di rinnovazione dellatto impugnato di cui allart. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quando il vizio consista nel difetto di motivazione, non opera nellipotesi in cui la amministrazione finanziaria, nellesercizio del proprio potere di autotutela, proceda dufficio allannullamento dellatto che difetti di motivazione e, prima che siano scaduti i termini per laccertamento, provveda ad emettere un avviso sostitutivo del precedente. Detto divieto, infatti, riguarda la possibilità di procedere alla convalida, su impulso del giudice tributario, dello stesso atto impugnato al fine della conservazione dello stesso, emendato dei vizi sanabili, ed al fine di consentire la prosecuzione del giudizio sugli altri motivi di ricorso, mentre nella ipotesi di annullamento di ufficio dellatto impugnato e di sostituzione di questo con altro atto non si ha una vicenda di "rinnovazione" dellatto impugnato - per effetto della rinnovazione, lamministrazione non emana un atto "nuovo", ma riproduce quello stesso sottoposto ad impugnazione, emendato, però, dal vizio formale sanabile, denunciato dal contribuente -, ma si ha la spontanea eliminazione dellatto oggetto del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed emanazione di un nuovo atto, che, al fine di evitarne la definitività, richiede di essere a sua volta impugnato, dando così vita ad un nuovo giudizio.
In contenzioso annullamento dufficio degli atti impositivi impugnati Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - In genere - Atti impositivi - Annullamento dufficio prima della rinuncia dellAmministrazione Finanziaria al ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Centrale - Conseguenze - Materia del contendere - Cessazione anche con riferimento al rapporto sostanziale - Ammissibilità D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972 In tema di contenzioso tributario, lannullamento dufficio degli atti impositivi impugnati prima della rinuncia dellAmministrazione Finanziaria al ricorso alla Commissione Tributaria Centrale determina la cessazione della materia del contendere anche con riferimento allaccertamento da parte del giudice del rapporto sostanziale, facendo venir meno ogni decisione in precedenza emessa.
In accertamento i principi del contraddittorio e della tipicità degli atti istruttori Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accessi, ispezioni e verifiche - In genere - Guardia di Finanza - Acquisizione di elementi utili per la difesa del contribuente - Obbligo - Esclusione - Attività diretta allaccertamento dei redditi - Principio del contraddittorio e principio della tipicità degli atti istruttori - Applicabilità - Esclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 33 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 39 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Guardia di Finanza non è tenuta ad acquisire elementi utili per la difesa del contribuente, avendo soltanto lobbligo di cooperare con gli uffici delle imposte "per lacquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dellaccertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette" (art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600). Tale attività, avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, anche se sono previste cautele per evitare arbitri e la violazione di fondamentali diritti del contribuente; né è retta dal principio di tipicità degli atti istruttori, atteso che, qualora ricorrano determinate condizioni, lufficio delle imposte può determinare il reddito di impresa "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza" (art. 39 del D.P.R. n. 600/73).
In contenzioso ammessa la confessione resa in sede penale Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere - Confessione resa in sede penale dal rappresentante legale di una società - Utilizzazione nel processo tributario - Ammissibilità - Violazione del divieto di prova testimoniale - Esclusione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972 In tema di contenzioso tributario, la utilizzazione da parte del giudice tributario, a fini probatori, della confessione resa in sede penale dal rappresentante legale della società ricorrente, non viola il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, atteso che il rapporto di immedesimazione organica, che lega il rappresentante legale con la società rappresentata, esclude che il primo possa essere qualificato come testimone, con riferimento ad attività poste in essere dalla società.
In iva la cessione di oro laminato Sez. I - Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - Oro laminato - IVA - Assoggettabilità D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 10 In materia di IVA, la cessione delloro laminato deve essere assoggettata ad imposta, non essendo applicabile in tal caso la disposizione dellart. 10 n. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che esenta dallimposta le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli.
Al giudice tributario le controversie tra sostituito e sostituto dimposta Sez. U - Sentenza n. 517 del 27/07/1999 Presidente: Zucconi Galli Fonseca F., Relatore: Vittoria P. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Ritenute dacconto - Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Fattispecie L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 11 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 1 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 1 Le controversie tra sostituito e sostituto dimposta relative alla legittimità delle ritenute dacconto operate dal secondo, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie atteso che la legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma dà luogo ad una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario con lamministrazione finanziaria (nella specie si controverteva sulla legittimità delle ritenute operate sulle somme dovute in conseguenza di cessione volontaria di beni destinati allesproprio avvenuta in epoca precedente allentrata in vigore della legge n. 413 del 1991). SS.UU. 4223/96
Condono ex dl 429/82 ed acquirente di beni non fatturati Sez. I - Sentenza n. 8163 del 28/07/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Plenteda D. Condono fiscale - Ex DL 429/82 - Beni venduti senza emissione di fattura - Acquirente - Autofatturazione - Obbligo - Inosservanza - Sanzioni pecuniarie ex art. 41 D.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condono ex art. 29 D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità - Condizioni D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 41 D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 25 D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 29 L. n. 516 del 7 agosto 1982 Lacquirente di beni venduti senza emissione di fattura, il quale non abbia adempiuto lobbligo di "autofatturazione" con le modalità e nei termini stabiliti dallart. 41, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo originario), e sia, pertanto, obbligato in solido con lalienante al pagamento delle pene pecuniarie previste dallo stesso art. 41 per la violazione dellobbligo di fatturazione, non ha diritto al condono di dette pene pecuniarie, in virtù del disposto dellart. 29 del D.L. n. 429 del 1982 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982), qualora limposta relativa alle merci non fatturate non sia stata definita ai sensi degli artt. 25 e segg. dello stesso D.L., costituendo tale "definizione " - con le modalità prescritte dalla legge di condono - il necessario presupposto oggettivo per beneficiare dellulteriore agevolazione concessa dallart. 29 citato, consistente nella mancata applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo III del D.P.R. n. 633 del 1972. Cass. 12952/92
In registro e iva la cessione di terreni in zone non agricole Sez. I - Sentenza n. 8180 del 28/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Forte F. Imposta di registro - In genere - Terreni compresi dagli strumenti urbanistici in zone non agricole - Cessione da parte di un ente - Imposta proporzionale di registro - Assoggettabilità - Condizioni D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 1 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 2 D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 38 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 L. n. 10 del 28 gennaio 1977, art. 9 La cessione di terreni, che per gli strumenti urbanistici locali non sono in zone agricole, non è necessariamente imponibile ai fini dellimposta sul valore aggiunto, per lart. 2, terzo comma, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e può essere soggetta ad imposta proporzionale di registro quando non sia effettuata da un ente nellesercizio delle attività agricole o commerciali che lo stesso esercita ordinariamente o ha tra i suoi fini ovvero non inerisca a tali attività.
Ritenute su dividendi a società residente nei Paesi Bassi Sez. I - Sentenza n. 8266 del 30/07/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Dividendi - Convenzione fra lItalia ed i Paesi Bassi del 24 gennaio 1957 resa esecutiva in Italia con legge n. 704 del 1960 - Dividendi corrisposti ad una società avente domicilio fiscale nei Paesi Bassi - Esenzione dalla tassazione - Condizioni L. n. 704 del 18 giugno 1960 La disposizione di cui allart. 7, comma 2, secondo periodo, della Convenzione tra lItalia ed i Paesi Bassi del 24 gennaio 1957, resa esecutiva in Italia con legge 18 giugno 1960, n. 704, richiede, ai fini dellesonero dalla tassazione in Italia dei dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale in essa ad una società con domicilio fiscale nei Paesi Bassi, unicamente che tale ultima società sia titolare di una quota pari ad almeno il 75% del capitale sociale al momento della deliberazione e del versamento, indipendentemente dalla durata di tale partecipazione.
Esenzione ilor per le imprese familiari e retroattività Sez. I - Sentenza n. 8267 del 30/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Plenteda D. (I.L.O.R.) - Presupposto dellimposta - In genere - Esenzione dallILOR dei redditi di impresa delle società commerciali ex art. 115, lett. e) bis del D.P.R. n. 917/86 - Efficacia retroattiva - Inammissibilità D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 115 Lart. 9 della legge 29.12.1998 n. 408, che ha aggiunto la lett. e) bis allart. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - estendendo così la categoria dei redditi esenti da ILOR a quelli "di impresa derivanti da esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma primo dellart. 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre" - allorché considera gli organismi societari ha natura innovativa e non una portata meramente interpretativa e dunque retroattiva, considerato che al di fuori della previsione normativa e dunque prima della sua entrata in vigore (1.1.1991), le società commerciali, per il fatto di essere tali, sfuggivano alla possibilità di essere esentate dallILOR con largomento, eventuale, che mancasse una benché minima organizzazione di impresa. Cass. 3477/87
In registro e invim il valore dellarea edificabile Sez. I - Sentenza n. 8268 del 30/07/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Plenteda D. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Area fabbricabile - Determinazione - Valore venale - Riferimento - Diversità del valore venale dal prezzo versato - Irrilevanza D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 6 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 51 Il valore finale di unarea fabbricabile, ai sensi dellart. 51 cpv. del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dellart. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, deve essere determinato, sia ai fini dellimposta di registro che dellINVIM, in base al valore venale, ancorché il prezzo versato per la compravendita sia da tale valore diverso.
Condono ex L. 413/91 e rimborso dei crediti relativi ad anni precedenti Sez. I - Sentenza n. 8271 del 30/07/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vignale M. Condono fiscale - Quinto comma dellart. 55 della legge n. 413/91 - Disciplina - Portata L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 55 In tema di condono fiscale, il quinto comma dellart. 55 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, quando vieta la compensazione tra le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili definiti e gli eventuali crediti dimposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate, intende riferirsi a dichiarazioni relative ad annate precedenti e non interessate dal cosiddetto condono fiscale. Pertanto, dato il suddetto divieto di compensazione dei crediti di imposta, la successiva disposizione contenuta nello stesso comma ("al rimborso di tali crediti si provvederà dufficio") vuol significare non già che lAmministrazione abbia lobbligo di rimettere in discussione rapporti tributari esauriti, relativi a dichiarazioni dei redditi precedentemente definite, e tanto meno che abbia il compito di provvedere separatamente al rimborso di crediti già contemplati in esse, consentendo, invece, solamente che vengano risolte in separata sede le questioni inerenti al rimborso di crediti collegati a dichiarazioni dei redditi di altre annate.
Esenzione ilor per i collaboratori familiari e retroattività Sez. I - Sentenza n. 8277 del 30/07/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. (I.L.O.R.) - Soggetti passivi - Esenzioni - Disposizione dellart. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 relativa ai compensi imputati ai collaboratori di imprese familiari - Efficacia retroattiva - Condizioni D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 115 D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, art. 36 La disposizione di cui allart. 115, comma secondo, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - a tenore della quale sono esclusi dallapplicazione dellimposta locale sui redditi i compensi imputati ai collaboratori delle imprese familiari - dispiega efficacia retroattiva ai sensi dellart. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nel caso in cui si tratti di compensi relativi ai periodi di imposta successivi al primo gennaio 1985 e la dichiarazione dei redditi allepoca presentata risulti conforme alle disposizioni di cui allart. 5, comma quarto, del suddetto D.P.R. n. 917. Cass. 9724/93 SS.UU. 9459/92
AGOSTO 1999
In accertamento compravendita e facoltà del compratore di sospendere il pagamento Sez. II - Sentenza n. 8481 del 06/08/1999 Presidente: Cristarella Orestano F., Relatore: Mazziotti Di Celso L. Accertamento - Notificazione - Deroga alle norme del codice processuale - Sospensione del pagamento del prezzo - Secondo buona fede - Necessità - Inadempimento non grave - Esclusione Cod. Civ. art. 1482 Cod. Civ. art. 1460 La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dellart. 1482 cod. civ., costituendo unapplicazione alla compravendita del principio generale "inadimplenti non est adimplendum" di cui allart. 1460 cod. civ., postula non la sola esistenza del diritto reale di godimento in favore di terzi ma che la sospensione del pagamento non sia contrario alla buona fede e di conseguenza il compratore non può avvalersi di tale facoltà, per la carenza di tale estremo, quando linadempienza contestata al venditore non sia grave. Cass. 3806/91, 11709/97, 2091/99 Indebito previdenziale ed affinità con le norme agevolative tributarie Sez. L - Sentenza n. 8609 del 11/08/1999 Presidente: Lanni S., Relatore: Castiglione V. Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili - Indebiti previdenziali - Beneficio della non applicazione delle sanzioni civili ex art. 3, comma 7 bis, d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - Tempestiva denuncia da parte del pensionato dellindebita percezione della prestazione - Condizione imprescindibile per poter fruire del beneficio anche nellipotesi di omissioni accertate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 1991 cit. - Fondamento - Norme agevolative tributarie - Affinità D.L. n. 103 del 29 marzo 1991, art. 3, comma 7, n. 2 L. n. 166 del 1 giugno 1991 D.L. n. 6 del 15 gennaio 1993, art. 4, comma 4, n. 2 L. n. 63 del 17 marzo 1993 L. n. 140 del 15 aprile 1985, art. 1 In tema di indebiti previdenziali, lart. 3, comma 7 bis, del d.l. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991 - applicabile, in base allart. 4, comma 4 bis, del d.l. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993, anche alle maggiorazioni delle pensioni di cui allart. 1 della legge n. 140 del 1985 - deve essere interpretato nel senso che anche nei casi di omissioni accertate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 166 del 1991 cit. il pensionato, per poter fruire del beneficio della non applicazione delle sanzioni civili previste per la percezione di prestazioni non dovute, deve avere, di sua iniziativa, denunciato lindebita percezione stessa allEnte erogatore entro il medesimo termine. Infatti, ancorché il testo della disposizione considerata non sia esplicito al riguardo, la suddetta interpretazione è quella più rispettosa della "ratio legis" - rappresentata dallattribuzione di un premio a chi ponesse lEnte previdenziale al corrente della propria situazione di irregolarità - ed è anche quella maggiormente conforme alla logica che ispira le norme agevolative (c.d. condoni) anche in materia tributaria - costituenti, insieme con le norme dello stesso tipo in materia previdenziale, un settore normativo unico, ai cui principi ci si può riferire ai fini ermeneutici secondo quanto affermato, mutatis mutandis, dalla sentenza n. 166 del 1996 della Corte costituzionale - nonché la più conforme alla Costituzione il cui art. 3 richiede che non siano trattati nello stesso modo coloro che si sono prodigati denunciando la propria irregolarità e coloro che, invece, sono rimasti inattivi nellillecito. Cass. 8101/95, 2684/97, 2904/99
In registro vendita a terzi dellimmobile conferito in godimento temporaneo a società Sez. I - Sentenza n. 8640 del 13/08/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Immobile conferito in godimento temporaneo ad una società - Vendita ad un terzo - Base imponibile - Valore commerciale del bene D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 43 Cod. Civ. art. 2253 Cod. Civ. art. 2254 Cod. Civ. art. 1599 In tema di imposta di registro, la vendita ad un terzo dellimmobile conferito in godimento temporaneo ad una società, quale atto traslativo della proprietà non gravata da diritti reali (o da diritti di obbligazione di tipo equipollente), è sottoposta al tributo di registro sulla base del valore commerciale del bene, a prescindere dalla clausola con cui il compratore si impegni a rispettare (e fare proprio) il debito verso la società stessa.
In contenzioso il disconoscimento della sottoscrizione in dichiarazione Sez. I - Sentenza n. 9054 del 28/08/1999 Presidente: Ferro V., Relatore: Vitrone U. Contenzioso tributario - Procedimento - Iscrizione a ruolo per omesse ritenute di acconto risultanti in sede di controllo della liquidazione del mod. 770 - Impugnazione - Disconoscimento della sottoscrizione di detta dichiarazione (mod. 770) - Effettuazione nel giudizio tributario - Necessità Cod. Proc. Civ. art. 214 D. Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 1 In tema di contenzioso tributario, il contribuente che, avendo impugnato la iscrizione a ruolo per omesse ritenute di acconto risultanti in sede di controllo della liquidazione del mod. 770, affermi di nulla dovere per non aver mai presentato tale dichiarazione (mod. 770), deve necessariamente - essendo tenuto per legge a proporre dinanzi al giudice tributario competente il ricorso contro liscrizione a ruolo - disconoscere in tale sede la sottoscrizione apposta in calce alla suddetta dichiarazione, in forza del rinvio operato dallart. 1, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del quale i giudici tributari applicano le norme del predetto decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile, senza i particolari limiti previsti dallart. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, abrogato dallart. 71 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Limposta sulle aree fabbricabili ed edificabilità Sez. I - Sentenza n. 9062 del 28/08/1999 Presidente: Carbone V., Relatore: Adamo M. Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) - Imposta aree fabbricabili - Oggetto - Applicabilità dellimposta - Condizioni L. n. 246 del 5 marzo 1963, art. 1 Dal disposto dellart. 1 della legge n. 246 del 1963 si desume che limposta sullincremento di valore delle aree fabbricabili è applicabile esclusivamente alle aree che abbiano una conformazione fisica e geologica che consenta in fatto ledificazione e che siano edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Cass. 8666/92
SETTEMBRE 1999
Accertamento ai soci per condono della società Sez. I - Sentenza n. 9200 del 01/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Marziale G. Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica dei redditi prodotti in forma associata - Determinazione in base al reddito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata dalla società - Ammissibilità - Ostatività del disposto dellart. 15, quarto comma, del D.L. n. 429/82 - Esclusione D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 15 L. n. 516 del 7 agosto 1982 In tema di imposte sui redditi, è legittima la rettifica della dichiarazione dei redditi dei soci di una società personale sulla base del reddito della società risultante dalla dichiarazione integrativa presentata ai sensi del D.L. n. 429/82 (convertito in legge n. 516/82), senza che vi osti il disposto dellart. 15, quarto comma, del citato D.L., secondo cui la dichiarazione della società esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.
In contenzioso appello alla c.t.r. notificato alla parte deceduta e costituzione dellerede Sez. I - Sentenza n. 9201 del 01/09/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Finocchiaro A. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di appello - Appello alla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di persona non più esistente - Notificazione a soggetto non avente la qualità di domiciliatario - Inammissibilità nella ipotesi di costituzione in giudizio, senza contestazione, nel termine dellanno dalla pubblicazione della sentenza, del soggetto subentrato al destinatario - Esclusione D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 22 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 53 In tema di contenzioso tributario, latto di appello alla Commisslone Tributaria Regionale nei confronti di soggetto non più esistente, notificato a persona che al momento della consegna dellatto non aveva la qualità di domiciliatario, non può essere dichiarato inammissibile qualora il soggetto subentrato al destinatario della notificazione si sia costituito in giudizio, senza contestazione, nel termine dellanno dalla pubblicazione della sentenza, dovendo in tal caso il giudice fare applicazione del principio giurisprudenziale per il quale, in ipotesi di inesistenza giuridica della notifica, la costituzione della parte intimata ha efficacia sanante "ex nunc", con conseguente ammissibilità dellappello, qualora tale costituzione sia avvenuta entro il termine di impugnazione. Cass. 620/96
Ritenuta sugli interessi da c/c a soggetti esenti irpeg Sez. I - Sentenza n. 9202 del 01/09/1999 Presidente: Graziadei G., Relatore: Graziadei G. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Ritenuta per interessi di pertinenza dei soggetti esenti da irpeg ex art. 88 D.P.R. 917/86 - Soggetti destinatari - Enti territoriali - Configurabilità D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 26 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 88 L. n. 28 del 18 febbraio 1999, art. 14 Lart. 26 del DPR 600/73, nel prevedere la ritenuta, a titolo dimposta, delle somme relative ad interessi relativi a conti correnti e depositi "di pertinenza dei soggetti esenti" ed "in ogni altro caso", fa riferimento, oltre agli enti che godano di ragioni di esenzione in senso stretto, anche a quelli sottratti alla tassazione (nella specie, enti locali), così conferendo alla ritenuta stessa, per tali ultimi enti, la consistenza di unimposizione di tipo autonomo e sostitutivo, giusta disposto dellart. 14 della legge 28/99, norma di interpretazione autentica, assistita, in quanto tale, da immediata applicabilità ai rapporti non ancora definiti. Cass. 1837/98
Sospensione dei termini per condono e azione esecutiva per privilegio immobiliare Sez. I - Sentenza n. 9204 del 01/09/1999 Presidente: Olla G., Relatore: Altieri E. Condono fiscale - Condono ex DL n. 429/82 (I.N.V.I.M.) - Privilegi - Ex art. 28 D.P.R. n. 643/72 - Sospensione, ex art. 32 D.L. n. 429/82, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive - Portata - Estensione anche ai termini relativi allazione esecutiva dello Stato sullimmobile gravato da privilegio - Esclusione D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 28 D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 31 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 56 La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, disposta, fra laltro, in tema di INVIM, dallart. 32 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 integrato dal D.L. 15 dicembre 1982, n. 816 convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27, trova applicazione con esclusivo riferimento ai termini inerenti alla riscossione del tributo nei confronti del debitore principale di imposta e del responsabile di imposta; e pertanto non trova applicazione rispetto ai termini relativi allazione esecutiva dello Stato nei confronti del terzo subacquirente di un immobile sul quale grava il privilegio di cui agli artt. 28 D.P.R. n. 643/72 e 2772 cod. civ., quali, appunto, quello quinquennale di estinzione del privilegio previsto dallart. 56 D.P.R. n. 131/86, applicabile allINVIM in forza dellart. 31, D.P.R. n. 643/72.
Decadenza dallimpugnazione e pretesa erariale in contrasto con la disciplina comunitaria Sez. I - Sentenza n. 9206 del 01/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Graziadei G. Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Natura decadenziale - Anche nel caso di contrasto della pretesa impositiva con la disciplina comunitaria D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 16 Opera anche nellipotesi di contrasto della pretesa impositiva con lordinamento comunitario il principio secondo cui il termine di sessanta giorni entro il quale impugnare latto di liquidazione dellimposta ha natura decadenziale, di modo che il suo inutile decorso determina la definitività del provvedimento stesso, precludendo la possibilità di rimettere in discussione l"an" ed il quantum dellimposta..
In ilor qualificazione normativa dellattività artigiana ed esercizio di fatto Sez. I - Sentenza n. 9208 del 01/09/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Adamo M. (I.L.O.R.) - Soggetti passivi - Impresa artigiana - Normativa contenuta nella legge n. 860 del 1956 - Rilevanza ai fini della tassabilità di soggetto non avente i requisiti per essere qualificato imprenditore artigiano, ma di fatto svolgente attività artigianale - Esclusione L. n. 860 del 25 luglio 1956 Cod. Civ. art. 2083 In tema di ILOR, la normativa contenuta nella legge 25 luglio 1956 n. 860, finalizzata alla qualificazione delle imprese artigiane, per liscrizione nel relativo albo, non influisce sulla tassabilità dei redditi prodotti da soggetto che, pur non avendo i requisiti per essere qualificato come imprenditore artigiano, tuttavia di fatto svolga attività artigianale.
Coefficienti presuntivi di reddito e disponibilità dei beni indice di capacità contributiva Sez. I - Sentenza n. 9209 del 01/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Milani L. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamento sintetico - Coefficienti presuntivi di reddito - Beni e servizi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, ex art. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Disponibilità degli stessi - Nozione - Conseguenze D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 2 Secondo la disposizione dellart. 2, comma primo, del D.M. 10 settembre 1992 contenente la "determinazione, ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva", i beni ed i servizi rilevanti, ai sensi dellart. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ai fini della determinazione del reddito, si considerano nella "disponibilità" della persona fisica che "a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi". Alla luce di una tale realtà si rende pertanto di per sé irrilevante il fatto che il bene non sia nella proprietà del soggetto, o che esso sia stato ceduto in comodato gratuito ad un terzo soggetto.
Rimborso iva ed interessi anatocistici Sez. I - Sentenza n. 9273 del 03/09/1999 Presidente: Ferro V., Relatore: Ferro V. (I.V.A.) - Rimborsi - Credito IVA - Ritardo - Interessi anatocistici - Applicabilità - Ostatività allapplicazione dellanatocismo del disposto dellart. 38 bis del D.P.R. n. 633/72, delle disposizioni regolanti il rimborso delle imposte versate in eccedenza o delle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario - Esclusione Cod. Civ. art. 1283 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 38 bis Il contribuente può conseguire, sotto condizione di verifica positiva dei presupposti configurati dallart. 1283 cod. civ. e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dellamministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che lapplicabilità dellistituto dellanatocismo trovi ostacolo nel disposto dellart. 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario.
Agevolazioni per ledilizia popolare a singoli appartamenti Sez. I - Sentenza n. 9281 del 03/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Cicala M. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Edilizia economica e popolare - Benefici ex legge n. 408/49 - Applicabilità a singoli appartamenti o frazione di fabbricato - Esclusione L. n. 408 del 2 luglio 1949 L. n. 1493 del 6 ottobre 1962, art. 11 L. n. 1212 del 2 dicembre 1967 In tema di agevolazioni tributarie, il singolo condomino non può usufruire dei benefici accordati dalla legge "Tupini" 2 luglio 1949 n. 408 (nel caso di specie esenzione dallILOR), riguardando questi i fabbricati nel loro complesso e non le singole unità immobiliari di cui si compongono, purché, ai sensi delle leggi interpretative 6 ottobre 1962 n. 1493 e 2 dicembre 1967 n. 1212, ricorrano congiuntamente le condizioni che almeno il cinquanta per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato ad abitazione e che non più del venticinque per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad uso commerciale. Cass. 1210/78
In registro fusione per incorporazione e disciplina comunitaria Sez. I - Sentenza n. 9284 del 03/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Imposta di registro - Fusione per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Direttive CEE nn. 335 del 17 luglio 1969, 80 del 9 aprile 1973 e 303 del 10 giugno 1985 - Ostatività alla applicazione della imposta proporzionale di registro - Esclusione Direttiva Consiglio n. 335 del 17 luglio 1969, art. 4 Direttiva Consiglio n. 335 del 17 luglio 1969, art. 7 Direttiva Consiglio n. 303 del 10 giugno 1985, art. 1 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, all. A, art. 4 Cod. Civ. art. 2501 La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dellintero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti allincorporante.
Il contributo per i prodotti cartotecnici Sez. I - Sentenza n. 9285 del 03/09/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Forte F. Tributi - In genere - Tributo da versare allente nazionale per la cellulosa e la carta - Presupposti - Prodotto cartotecnico - Definizione L. n. 1453 del 13 giugno 1935, art. 3 Il contributo da versarsi allente nazionale per la cellulosa e la carta dalle imprese operanti nel settore, secondo la previsione della legge n. 1453 del 1935, è dovuto per qualsivoglia prodotto cartotecnico, da intendersi come derivato dalla trasformazione o manipolazione di carta e cartoni, con conseguente esclusione di qualsiasi interpretazione della detta norma che consenta cessioni di prodotti cartotecnici esenti da contributi. Cass. 3941/87
La ritenuta sugli interessi da c/c e i soggetti esclusi dallirpeg Sez. I - Sentenza n. 9378 del 04/09/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Ritenute a titolo di imposta - Nel confronti dei soggetti "esenti" dallIRPEG - Portata soggettiva - Soggetti "esclusi" dallIRPEG - Inclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 26 L. n. 28 del 18 febbraio 1999, art. 14 La disposizione di cui al terzo periodo del quarto comma dellart. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, allorché prevede che la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti è effettuata "a titolo di imposta" nei confronti dei soggetti "esenti" dallIRPEG, deve intendersi - come da norma di interpretazione autentica contenuta nellart. 14 della legge 18 febbraio l999, n. 28 - nel senso che essa ha riguardo anche alla ipotesi dei soggetti "esclusi" dallIRPEG.
In registro subingresso del figlio allassegnatario del fondo dellente di sviluppo agricolo Sez. I - Sentenza n. 9379 del 04/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Panebianco U. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Vendita con riserva della proprietà - Assegnazioni di terreni dellEnte di Sviluppo Agricolo in Umbria - Subentro del figlio alloriginario assegnatario con accollo del residuo debito per il riscatto del fondo - Relativo atto - Imposta proporzionale di registro sul prezzo di assegnazione - Applicabilità - Accertamento di maggior valore - Ammissibilità - Esclusione D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 26 D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 2 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 27 L. n. 230 del 12 maggio 1950, art. 17 L. n. 230 del 12 maggio 1950, art. 18 L. n. 230 del 12 maggio 1950, art. 29 L. n. 590 del 6 maggio 1965, art. 25 Latto, con il quale loriginario assegnatario rinuncia al riscatto di un fondo rustico, assegnatogli dallEnte di Sviluppo Agricolo in Umbria, ed il figlio subentra nei diritti e negli obblighi connessi allassegnazione, accollandosi il residuo debito per il riscatto del fondo e lEnte di sviluppo prende atto del subingresso, consentendo la prosecuzione del rapporto con il subentrante, deve essere assoggettato allimposta proporzionale di registro in base al prezzo di assegnazione, senza che lamministrazione finanziaria possa procedere ad accertamento di maggior valore anche ai fini dellINVIM, avendo detta complessa operazione la natura e gli effetti di una nuova assegnazione, sia pure limitata al periodo ancora mancante per il definitivo trasferimento del bene, alla quale è applicabile il principio del divieto di accertamento del maggior valore e dellassoggettamento al valore dichiarato, alla stregua delloriginario atto di assegnazione. SS.UU. 734/89
In registro conferimenti per ripianamento delle perdite e mancanza della delibera assembleare Sez. I - Sentenza n. 9470 del 07/09/1999 Presidente: Graziadei G., Relatore: Graziadei G. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Atti ed operazioni di società e di associazioni - Conferimenti relativi ad aumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite - Imposta proporzionale di registro - Inapplicabilità - Conferimenti effettuati in assenza di apposita delibera assembleare - Imposta proporzionale - Applicabilità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 In tema di imposta di registro, la nota II dellart. 4 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa alla inapplicabilità dellimposta proporzionale "de quo" per i conferimenti relativi allaumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite non riguarda il caso in cui i conferimenti stessi siano stati effettuati in assenza di una deliberazione assembleare che abbia in tal senso disposto (riduzione con contestuale aumento di capitale), indipendentemente dal fatto che essi siano rivolti ed in concreto utilizzati per il ripianamento di perdite che potrebbero imporre (ove non sanate) ladozione della detta deliberazione. Cass. 7959/96
In irpef redditi di lavoro e transazione giudiziale per cessazione dalla carica di consigliere delegato Sez. I - Sentenza n. 9477 del 07/09/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Plenteda D. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - In genere - Somme riscosse in dipendenza di una transazione - Finalità - Reintegrazione dei redditi provenienti dallattività allinterno di una società, perduti a causa della cessazione del rapporto intercorso con la società - Tassazione di dette somme - Ammissibilità - Natura del rapporto - Irrilevanza D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 49 In tema di imposte sui redditi, le somme riscosse in dipendenza di una transazione, avvenuta dinanzi al pretore del lavoro, finalizzate a reintegrare il percipiente dei mancati redditi provenienti dalla sua attività allinterno di una società a causa della cessazione del rapporto intercorso con questa, vanno assoggettate a tassazione, senza che rilevi che tali somme trovano titolo nella perdita della carica di consigliere delegato (per essere stato linteressato obbligato di fatto a rassegnare le dimissioni), ovvero nella cessazione dellattività di prestatore dopera continuativa e coordinata o ancora nelluna e nellaltra.
In contenzioso impugnazione del silenzio-rifiuto e legittimazione passiva Sez. I - Sentenza n. 9479 del 07/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Celentano W. Contenzioso tributario - Parti processuali - Istanza di rimborso - Destinatario - Intendenza di Finanza - Legittimazione passiva nella controversia introdotta con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso - Intendenza di Finanza - Spettanza D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 10 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 18 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 19 In tema di contenzioso tributario, lufficio finanziario destinatario dellistanza di rimborso, proposta dal contribuente ai sensi dellart. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - che la norma indica nellIntendenza di Finanza - è anche parte legittimata (art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992) nel processo tributario introdotto con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza predetta, proposto dal contribuente per la restituzione del tributo ai sensi degli artt. 18 e 19, comma primo, lett. g), del citato D.Lgs. n. 546 del 1992.
Espropriazione immobiliare esattoriale ed offerte in aumento di sesto ex art. 584 c.p.c. Sez. I - Sentenza n. 9480 del 07/09/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Forte F. Riscossione delle imposte sui redditi - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - Trasferimento del bene - Momento determinativo - Conseguenze - Offerte in aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. - Ammissibilità Cod. Proc. Civ. art. 584 Cod. Proc. Civ. art. 617 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 Nellespropriazione immobiliare esattoriale - disciplinata, per quanto non previsto dagli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalla normativa del codice di procedura civile, ex art. 45, terzo comma, di detto decreto - trova applicazione, non essendo derogato da tali disposizioni speciali, lart. 586 cod. proc. civ. e, pertanto, leffetto traslativo del diritto sul bene pignorato non si verifica nel momento del deposito, da parte dellaggiudicatario, del prezzo in cancelleria ai sensi dellart. 88 del decreto n. 602 del 1973, bensì da quello del (necessario e) successivo decreto di trasferimento a norma dellart. 586 citato, con la conseguenza che sono ammesse, nellesecuzione in questione, le offerte di aumento di sesto di cui allart. 584 cod. proc. civ., non precluse da un trasferimento già avvenuto del diritto sul bene staggito. Cass. 362/82, 5255/93
Termine ordinatorio per la rettifica ex art. 36 bis dpr 600/73 Sez. I - Sentenza n. 9481 del 07/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Adamo M. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Termine ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 - Carattere ordinatorio D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine di cui allart. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere ritenuto ordinatorio, avendo il legislatore stabilito con lart. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, applicabile anche ai giudizi in corso, in quanto norma interpretativa, che il termine contenuto nellart. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 su citato ha carattere ordinatorio e non è previsto a pena di decadenza.
Reddito dimpresa ed ammortamento degli impianti di aria condizionata Sez. I - Sentenza n. 9483 del 07/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Vignale M. (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Detrazioni - Ammortamenti - Beni materiali - Quote di ammortamento dellimpianto di aria condizionata - Percentuale di deducibilità dell11% stabilita dal D.M. 29 ottobre 1974, gruppo XI - Applicabilità D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 74 D.M. del 29 ottobre 1974 In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento dellimpianto di aria condizionata possono essere dedotte nella misura dell11 per cento, stabilita dal D.M. del 29 ottobre 1974, gruppo XI, riguardando genericamente la percentuale di deduzione, prevista da questa disposizione, lacquisto di "Macchinari operatori ed impianti", ossia, oltre che di macchinari operatori, anche di impianti non altrimenti qualificati.
In contenzioso lappello dellufficio sottoscritto dal funzionario preposto al reparto competente Sez. I - Sentenza n. 9486 del 07/09/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Vitrone U. Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Sottoscrizione da pare del funzionario preposto al reparto competente - Validità D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 42 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 15 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 22 In tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dellatto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dellUfficio che possa giustificare la sottoscrizione del ricorso preceduta dalla dicitura "per lIntendente" o da altra che esprima le funzioni vicarie esercitate in via di mero fatto, deve ritenersi invece validamente apposta, quando proviene non già da un qualsiasi funzionario dellUfficio, bensì dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dellufficio impositore può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dellUfficio con competenze specifiche. Cass. 3083/73, 2099/92
Gli interessi sui crediti dimposta non formano reddito imponibile Sez. I - Sentenza n. 9510 del 08/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Papa A. (I.R.P.E.F.) - Base imponibile - In genere - Interessi maturati sui crediti di imposta vantati dal contribuente - Regime previsto dal D.P.R. n. 597 del 1973 - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973 Nel vigore del regime di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, gli interessi maturati sui crediti di imposta vantati dal contribuente nei confronti dellAmministrazione Finanziaria, non vanno inclusi nel reddito imponibile, attesa la loro natura meramente "compensativa" e, quindi, la loro non qualificabilità - neanche quando il contribuente sia un istituto di credito - né come reddito di capitale, né come reddito di impresa. Cass. 12318/95, 4229/96
Solidarietà con giudicato favorevole ed irripetibilità del versato Sez. I - Sentenza n. 9519 del 08/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Marziale G. Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Coobligato dimposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Limiti - Ripetibilità di quanto già versato - Esclusione Cod. Civ. art. 1306 Il condebitore solidale di imposta può giovarsi, ai sensi dellart. 1306, secondo comma, cod. civ., del giudicato favorevole formatosi, in ordine allaccertamento dellimponibile, tra lAmministrazione finanziaria e altro condebitore, al fine di opporsi alla pretesa di pagamento dellimposta sulla base di un maggior valore, ma non anche al fine di ottenere la ripetizione di quanto da lui già pagato. Cass. 1225/95 SS.UU. 7053/91
Le agevolazioni per i piani di recupero Sez. I - Sentenza n. 9520 del 08/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Proto V. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Piani di recupero ex artt. 27 e ss. della legge n. 457 del 1978 - Atti di trasferimento degli immobili - Agevolazioni ex art. 5, primo comma, della legge n. 168 del 1982 - Presupposti L. n. 168 del 22 aprile 1982, art. 5 La norma di cui allart. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168, dettata in materia dei piani di recupero (di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, subordina lagevolazione fiscale - consistente nellapplicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, catastali ed in misura fissa - allesistenza di un duplice requisito: uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dallinserimento dellimmobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; laltro, di carattere soggettivo, costituito dallessere lacquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende: 1) che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa, 2) che, perciò, lagevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto allatto del trasferimento dellimmobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti.
Esenzione invim decennale e periodo di destinazione dellimmobile Sez. I - Sentenza n. 9525 del 08/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Ferro V. (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni - I.N.V.I.M. decennale - Esenzione ex art. 25 secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 643 - Presupposti D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 25 Lesenzione prevista nellart. 25, secondo comma, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 in materia di I.N.V.I.M. decennale si applica solo agli immobili che abbiano ricevuto la destinazione ivi prevista per lintero decennio di riferimento dellapplicazione dellimposta. Cass. 9798/94
Condono ex L. 516/82 e procedimento per il rimborso o limpugnazione del silenzio-rifiuto Sez. I - Sentenza n. 9527 del 08/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Bonomo M. Condono fiscale - Ex L. n. 516/82 - Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Imposte sui redditi versate in base alle dichiarazioni integrative ex legge n. 516/82 - Rimborso - Istanza - Presentazione - Ufficio competente - Intendenza di Finanza - Ricorso al giudice tributario contro il silenzio-rifiuto - Ammissibilità - Sussistenza del potere del Centro di servizio di provvedere dufficio al rimborso - Irrilevanza D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 21 L. n. 516 del 7 agosto 1982 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 37 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 Ai sensi dellart. 21 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516, gli importi di cui al primo comma dellart. 20 - e cioè delle imposte sui redditi dovute in base alle dichiarazioni integrative - sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale previsione comporta lapplicabilità dellart. 38, comma primo, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 e, quindi, la possibilità di presentare allIntendenza di Finanza listanza di rimborso, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dellobbligo di versamento, nonché di proporre ricorso al giudice tributario contro il silenzio rifiuto, ai sensi del secondo comma del precedente art. 37, richiamato dal quarto comma dellart. 38, senza che la sussistenza del potere del Centro di servizio di provvedere dufficio, ai sensi dellart. 20 - bis del citato D.L. n. 429 del 1982, allesecuzione di rimborsi di somme pagate in base a dichiarazioni integrative, faccia venir meno la facoltà del contribuente di utilizzare la procedura di cui agli artt. 37 e 38 citati nel caso in cui il rimborso non sia stato disposto.
In irpeg parrocchia con asilo infantile Sez. I - Sentenza n. 9529 del 08/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Plenteda D. (I.R.P.E.G.) - Enti non commerciali - Reddito imponibile - Limitazione contemplata dalla seconda parte dellart. 108 del D.P.R. n. 917/86 - Parrocchia - Redditi provenienti dalla gestione di un asilo - Riconducibilità, di per sé, ai parametri fissati dalla norma - Esclusione D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 87 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 108 Ai fini della previsione di cui alla seconda parte dellart. 108 del D.P.R. n. 917 del 1986, la quale esclude dallassoggettamento ad IRPEG i redditi provenienti, agli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma primo dellart. 87 dello stesso D.P.R., dallo svolgimento di attività di "prestazioni di servizi non rientranti nellart. 2195 cod. civ., rese in conformità alle finalità istituzionali dellente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", va escluso che la funzione educativa e di istruzione svolta da un asilo da essa gestito rientri nelle finalità istituzionali di una parrocchia, posto che esso asilo si pone allesterno del ruolo istituzionale svolto dallente nel suo rapporto di ordine religioso con la comunità dei fedeli; va altresì escluso che la gestione di un tal tipo di attività non richieda una specifica organizzazione (mezzi materiali, strutture adeguate, personale docente e non).
Acconto dimposta e sanzioni per linsufficiente versamento Sez. I - Sentenza n. 9645 del 10/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Plenteda D. Riscossione delle imposte sui redditi - Versamento diretto - Acconti - Dovuti sulla base dellimposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa al precedente anno di imposta - Misura originaria del 75% - Disciplina sanzionatoria in caso di insufficiente versamento fissata dallart. 2 della legge n. 97 del 1977 - Suo aggancio al parametro del 75% - Successivo aggiornamento legislativo della misura dellacconto dovuta entro il novembre di ogni anno - Corrispondente implicita variazione del parametro di riferimento della disciplina sanzionatoria L. n. 97 del 23 marzo 1977, art. 2 D.L. n. 391 del 24 settembre 1987, art. 6 D.L. n. 936 del 23 dicembre 1977 L. n. 38 del 23 febbraio 1978 La elevazione della misura dellacconto di imposta dovuto al novembre di ciascun anno dai contribuenti, sulla base della dichiarazione annuale dei redditi da essi presentata (misura dellacconto portata progressivamente nel tempo, dal 75% dellimposta dovuta per lanno precedente, così come originariamente fissata dalla legge n. 97 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, al 90%, al 92% ed infine al 98%) ha via via comportato la corrispondente elevazione della soglia minima di versamento richiesta ai fini della non operatività delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973 richiamate espressamente dallart. 2 della legge n. 97 citata, ai fini dellapplicazione di interessi e soprattasse nel caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento. A nulla rileva in contrario, infatti, la circostanza che solo con la legge n. 154 del 1989 - che ha convertito il D.L. n. 69 del 1989 - sia stata espressamente aggiornata la disciplina sanzionatoria, con superamento delloriginario formale aggancio del criterio di non operatività del meccanismo delle sanzioni, alla misura del 75% dellimposta come dovuta per lanno precedente.
Agevolazioni prima casa e precedente titolarità di quota di abitazione Sez. I - Sentenza n. 9647 del 10/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Forte F. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Benefici per lacquisto della cosiddetta "prima casa" - Presupposti - Impossidenza di idonea abitazione nello stesso territorio - Portata - Titolarità di mera quota di immobile abitativo - Ostatività - Esclusione - Limiti L. n. 118 del 7 aprile 1985 D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, art. 2 Cod. Civ. art. 1102 Tanto più alla luce della disciplina di cui al comma 135 dellart. 3 della legge n. 549 del 1995, la mera titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude (a meno che non abbia a vertersi in ipotesi di comunione fra coniugi) la fruizione della disciplina agevolativa sullacquisto della cosiddetta "prima casa". La facoltà di usare il bene comune purché non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso", assicurata dallart. 1102 cod. civ., non consente infatti al singolo comunista di destinare idoneamente la casa in comunione a sua abitazione. Cass. 6476/96
Agevolazioni prima casa con acquisto della nuda proprietà Sez. I - Sentenza n. 9648 del 10/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Forte F. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Agevolazioni per lacquisto della prima casa ex legge n. 168/82 - Acquirente della nuda proprietà - Applicabilità - Condizioni L. n. 549 del 28 dicembre 1995, art. 3 In tema di agevolazioni tributarie, anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per lacquisto della prima casa di cui allart. 1 della legge n. 168/82, purché destini effettivamente lappartamento acquistato a propria abitazione dopo la consolidazione dellusufrutto con la nuda proprietà. Cass. 3248/96
In successioni nuovo T.U. del 1990 e rateizzazioni posteriori Sez. I - Sentenza n. 9685 del 11/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Plenteda D. Imposta di successione - In genere - Disciplina del nuovo Testo Unico del 1990 - Entrata in vigore - Applicazione - Decorrenza - Successioni aperte dopo il 1 gennaio 1991 - Necessità - Meri accordi sulla dilazione e sugli interessi, stipulati successivamente a quella data - Incidenza - Esclusione D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972 D. Lg. n. 346 del 31 ottobre 1990, art. 63 Alla stregua della disposizione di cui allart. 63 del decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale stabilisce che le norme del T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrino in vigore il 1 gennaio 1991 e si applichino alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990 il fatto che, successivamente al 1 gennaio 1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e lAmministrazione finanziaria relativo alla dilazione del pagamento dellimposta ed agli interessi. Cass. 3840/99
Rettifica ex art. 36 bis dpr 600/73 e mero adeguamento al contenuto della dichiarazione Sez. I - Sentenza n. 9686 del 11/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Losavio G. Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Disciplina ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Poteri conseguenti dellUfficio - Portata - Nel regime antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 330 del 1994 - Fattispecie D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis Lesercizio del potere di cui allart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte con il decreto legge n. 330 del 1994 convertito in legge n. 473 del 1994) non necessariamente contempla gli interventi di "correzione", di "esclusione" o di riduzione di cui al secondo comma della disposizione in questione, ma può anche tradursi nel mero adeguamento della liquidazione dellimposta ai contenuti della dichiarazione del contribuente allorché questultimo, per avventura, non abbia adeguato lentità del versamento a saldo ai contenuti della sua dichiarazione (nella fattispecie il contribuente, pur avendo esposto, in sede di dichiarazione annuale, taluni redditi nel quadro dei redditi di impresa), non aveva ad essi adeguato, ai fini ILOR, i relativi versamenti a saldo, limitandosi invece, in sede di "note esplicative" da lui inserite in dichiarazione, a rivendicare la natura di lavoro autonomo della propria attività).
Giudizio di divorzio e mutamento delle condizioni economiche delle parti con richiesta di indagini fiscali Sez. I - Sentenza n. 9792 del 14/09/1999 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Felicetti F. Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso laltro coniuge - Assegno - In genere - Determinazione - Criteri - Modificazione della situazione economica delle parti in corso di giudizio - Rilevanza - Conseguenze - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione - Documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti nel periodo successivo alla sentenza annullata - Acquisizione da parte del giudice del rinvio - Ammissibilità - Richiesta di accertamenti tributari sulle condizioni economiche dellaltro coniuge - Ammissibilità L. n. 898 del 1 dicembre 1970 Nella determinazione della entità dellassegno di divorzio possono legittimamente spiegare influenza le modificazioni delle condizioni economiche delle parti in corso di giudizio, con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento da parte della S.C., il giudice di merito ha facoltà di acquisire la documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti negli anni successivi alla sentenza annullata, nonché di dare ingresso, se del caso, alla richiesta di indagini tributarie sul mutamento di dette condizioni economiche avanzata da una delle parti. Cass. 317/98
La rettifica ex art. 36 bis dpr 600/73 inapplicabile a misure di esenzione o agevolazione Sez. 1 - Sentenza n. 9818 del 15/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Ferro V. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo lett. a) del D.P.R. n. 600 del 1973 - Portata - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Dichiarazione dei redditi - Norme di esenzione o di agevolazione - Applicazione da parte del contribuente - Rettifica ex art. 36 bis cit. - Ammissibilità - Esclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis D.P.R. n. 920 del 24 dicembre 1976, art. 2 La previsione dellart. 36 bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dallart. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dellUfficio, degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, e non tollera applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore. Perciò a tale strumento non può fare ricorso lAmministrazione ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini dellinterpretazione del dato normativo, della qualificazione di fatti o di rapporti fiscalmente rilevanti, della soluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative allapplicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. Cass. 7489/94, 6333/96
Preliminare di compravendita con procura irrevocabile alla rivendita per eludere la duplice tassazione Sez. II - Sentenza n. 9837 del 15/09/1999 Presidente: Baldassarre V., Relatore: Napoletano G. Vendita - Promessa di vendita - Contratto preliminare di compravendita - Previsione della sua attuazione mediante vendita indiretta caratterizzata da consegna del bene e rilascio di procura irrevocabile a vendere - Finalità speculativa e di sottrazione dellaffare alla doppia imposizione del trasferimento - Legittimità (dal punto di vista civilistico) - Diritto del venditore allapposizione di un termine alla procura e allindicazione nella stessa del prezzo - Esclusione Cod. Civ. art. 1351 Cod. Civ. art. 1470 Cod. Civ. art. 1723 Cod. Civ. art. 1418 È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare linteresse dellacquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Né il promittente venditore può legittimamente subordinare lesecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nellesclusivo interesse dellacquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente. Cass. 4534/84, 3434/91, 2967/97
Le sanzioni per lomesso canone comunale sul consumo dellacqua potabile Sez. I - Sentenza n. 10151 del 20/09/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Criscuolo A. Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - In genere - Procedimento ex artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 e correlata competenza per materia del pretore - Controversie soggette - Oggetto - Pretesa di pagamento di sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo - In forza di norma prevedentela come tale - Necessità - Controversia sul pagamento di canone di consumo acqua potabile - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità del suddetto procedimento e della competenza pretorile - Applicazione degli ordinari criteri di competenza L. n. 689 del 24 novembre 1981, art. 22 L. n. 689 del 24 novembre 1981, art. 23 Perché possa trovare applicazione la cognizione per materia del pretore secondo il procedimento di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è necessario che la controversia abbia ad oggetto la contestazione di una pretesa di pagamento di una somma di danaro richiesta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed avente causa in una violazione per la quale sia previsto tale genere di sanzione. Ne consegue che, con riferimento ad una pretesa esercitata da un Comune, per il tramite del concessionario per la riscossione, a titolo di canone per il consumo dellacqua potabile, non vertendosi in ipotesi di irrogazione di una sanzione, alla controversia instaurata a seguito dellavviso di mora inviato dal concessionario non è applicabile il suddetto procedimento e non sussiste la correlata competenza per materia del pretore (nella specie la Suprema Corte, premesso il rilievo che la suddetta pretesa non aveva neppure alcuna componente tributaria, ha statuito sulla competenza individuandola, in relazione al valore della somma richiesta, in quella del giudice di pace). Cass. 6967/97
Tassa di circolazione ed omessa registrazione al pra dellavvenuta vendita del veicolo Sez. I - Sentenza n. 10177 del 21/09/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Morelli M. Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Pagamento - In genere - Vendita non seguita dallannotazione al PRA - Pagamento da parte del soggetto risultante proprietario al PRA - Rivalsa nei confronti delleffettivo proprietario - Ammissibilità - Anche nel caso di ulteriore vendita successiva D.L. n. 953 del 30 dicembre 1982, art. 5 L. n. 53 del 28 febbraio 1983 Con riferimento alla tassa prevista, per effetto dellimmatricolazione dellautoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dellart. 5 del D.L. n. 953 del 1982, mentre il soggetto passivo dellobbligazione tributaria è colui che possiede in quanto proprietario un autoveicolo idoneo alla circolazione, responsabile di imposta è colui che risulta proprietario dal PRA; conseguentemente, in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha lobbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, si surroga al creditore per ottenere la restituzione dal debitore di quanto pagato, senza che assuma rilievo leventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il debitore potrà agire in rivalsa. Cass. 7668/97
Agevolazioni prima casa per lacquisto di un minorenne con genitori già proprietari di altro immobile Sez. I - Sentenza n. 10196 del 21/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Forte F. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Agevolazioni in tema di cosiddetta "prima casa" - Acquisto di casa non di lusso effettuato da un minore - Applicabilità - Sussistenza - Possesso di unabitazione da parte dei genitori nello stesso comune - Ostatività - Esclusione L. n. 168 del 22 aprile 1982, art. 1 L. n. 118 del 5 aprile 1985, art. 2 Le disposizioni agevolative di cui allart. l, comma sesto della legge n. 168 del 1982 e dellart. 2 della legge n. 118 del 1985 possono, nel concorso delle altre condizioni volute dalle norme suddette, applicarsi anche per lacquisto di una casa non di lusso effettuato da parte di un minore, e non si rivela preclusiva leventuale circostanza per cui i di lui genitori posseggano altre abitazioni nello stesso comune. Cass. 10247/94
Agevolazioni per ledilizia popolare ed obblighi documentali Sez. I - Sentenza n. 10253 del 22/09/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Forte F. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Edilizia economica e popolare - Agevolazioni nel settore edilizio "ex lege" n. 408 del 1949 - Fruizione - Condizioni - Denuncia di avvenuto adempimento degli obblighi - Presentazione - Obbligo - Omessa presentazione - Conseguenze - Decadenza L. n. 408 del 2 luglio 1949 L. n. 26 del 7 febbraio 1968 D.L. n. 1150 del 11 dicembre 1967, art. 6 Ai sensi dellart. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 24, la fruizione delle agevolazioni tributarie concesse nel settore edilizio dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni è subordinata, sotto pena di decadenza, alla presentazione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata dalla documentazione delladempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, di guisa che tale presentazione costituisce non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato allaccertamento della sussistenza delle condizioni necessarie allattribuzione del beneficio. Cass. 11239/93, 3772/94
In contenzioso il pagamento dellimposta oggetto dellatto impugnato non estingue il giudizio Sez. I - Sentenza n. 10269 del 22/09/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Graziadei G. Contenzioso tributario - Procedimento - Estinzione del giudizio - Impugnazione dellatto - Successivo pagamento in sé dellimposta - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Esclusione D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992 Una volta impugnato latto di liquidazione dellimposta, il successivo pagamento dellimposta in misura pari a quella fissata con il suddetto atto non può comportare di per sé - stante la sua doverosità e non interferenza sulla successiva recuperabilità, allesito dellimpugnazione, della somma che risulti indebitamente versata - la cessazione della materia del contendere, essendo una tale ultima situazione ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo linteresse alla prosecuzione della causa.
Ipoteca legale per violazioni finanziarie e impugnabilità della revoca dellautorizzazione alliscrizione Sez. I - Sentenza n. 10617 del 25/09/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Olla G. Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Misure conservative - Provvedimento di revoca della autorizzazione ad iscrizione di ipoteca legale concessa ex art. 26 legge n. 4 del 1929 - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione L. n. 4 del 7 gennaio 1929, art. 26 L. n. 4 del 7 gennaio 1929, art. 27 Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies Il provvedimento presidenziale che accoglie la istanza di revoca dellautorizzazione ad iscrivere - in presenza di violazioni di leggi finanziarie per le quali sia stabilita una pena pecuniaria - ipoteca legale, ai sensi dellart. 26 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, sui beni immobili del trasgressore, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui allart. 111 della Costituzione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo esperibile avverso il suddetto provvedimento presidenziale, a far data dal primo gennaio 1993, il rimedio del reclamo previsto dallart. 669 "terdecies" cod. proc. civ.
In accertamento la notifica agli irreperibili residenti o non residenti Sez. I - Sentenza n. 10799 del 29/09/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Bonomo M. Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - Irreperibilità del destinatario - Notifica ex art. 140 c.p.c. ed ex art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti Cod. Proc. Civ. art. 140 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 58 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 60 La notificazione dellavviso di accertamento tributario deve essere effettuata applicando la disciplina di cui allarticolo 140 Cod. Proc. Civ., quando siano conosciuti la residenza e lindirizzo del destinatario ma la notifica non sia avvenuta perché costui od altro possibile consegnatario non sia stato rinvenuto; deve essere effettuata invece ai sensi dellarticolo 60, lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, sostitutivo, per il procedimento tributario, dellarticolo 143 Cod. Proc. Civ., quando, malgrado le ricerche del messo notificatore non si conosca in quale comune risieda il destinatario; allorquando, come nella specie, il messo notificatore non reperisca il contribuente e questi risulti trasferito in luogo non conosciuto in base alle informazioni raccolte presso alcuni inquilini, è corretta la procedura di notifica effettuata ai sensi dellarticolo 60, lettera e) citato. Cass. 5100/97, 1484/98
In ilor esenzione per limpresa artigiana ed onere della prova Sez. I - Sentenza n. 10818 del 29/09/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Losavio G. (I.L.O.R.) - Presupposti dellimposta - Esclusioni - Redditi di impresa artigiana - Esenzione dallILOR - Condizioni - Onere prova D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 115 Sullimprenditore titolare di unimpresa artigiana il quale, adducendo lesenzione da imposta, agisca in ripetizione di versamenti diretti ILOR da lui effettuati grava lonere di dimostrare in concreto la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera e - bis), comma secondo, dellart. 115, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Cass. 9700/93
OTTOBRE 1999
In successioni atti compiuti in vita dal de cuius e intento elusivo Sez. I - Sentenza n. 10856 del 01/10/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Ferro V. Imposta sulle successioni - Base imponibile - Atti compiuti in vita dal "de cuius" - Sufficienza del mero intento elusivo in sé - Esclusione - Dichiarazione "confessoria" del "de cuius" contenuta in testamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 35 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 36 Il ritenuto, eventuale intento elusivo dellimposta successoria realizzato dal "de cuius" con gli atti di disposizione dei suoi beni da lui compiuti in vita, resta di per sé irrilevante ai fini della ricomprensione di quei beni nellasse ereditario e del loro assoggettamento ad imposta di successione, dovendo invece guardarsi alla natura degli effetti giuridici reali prodotti da quegli atti, ove difformi dal loro contenuto apparente. A tal fine si rende pertanto irrilevante anche uneventuale ed esplicita dichiarazione del "de cuius" contenuta in testamento la quale faccia espresso riferimento alla natura e funzione di anticipata realizzazione satisfattoria delle pretese ereditarie rivestita dagli atti da lui compiuti in vita; né può - daltronde - il testatore ritenersi dotato di un potere di disposizione e di legittimazione alla confessione in ordine al rapporto tributario successorio che investe i suoi eredi e rispetto al quale in sé, egli non può intendersi come loro dante causa. Cass. 892/63
In contenzioso sopravvenienza del condono in corso di giudizio Sez. I - Sentenza n. 10875 del 01/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Vitrone U. Contenzioso tributario - Procedimento - Estinzione del giudizio - Condono ex art. 8 D.L. n. 83/91 - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Commissione Tributaria - Poteri - Comunicazione ex art. 8, quarto comma, D.L. n. 83/91 - Rilevanza - Esclusione - Estinzione del giudizio - Omessa pronuncia - Corte di Cassazione - Poteri D.L. n. 83 del 16 marzo 1991, art. 8 L. n. 154 del 15 maggio 1991 Ai fini dellapplicazione della normativa in materia di definizione del contenzioso tributario, la commissione tributaria presso cui pende la controversia non è vincolata in alcun modo alla comunicazione dellufficio di cui allart. 8, comma quarto, del D.L. 16 marzo 1991 n. 83, conv. in legge 15 maggio 1991 n. 154, che costituisce solo uninformativa sulla situazione, ma deve accertare autonomamente se linfrazione, per cui è controversia, sia compresa tra le ipotesi che la legge di condono ha dichiarato sanate o sanabili previa regolarizzazione della posizione tributaria e, in caso positivo, se la regolarizzazione sia avvenuta, trattandosi di benefici accordati direttamente dalla legge in presenza di determinati presupposti. Nel caso in cui lestinzione del giudizio si sia verificata in sede di merito e non sia stata pronunciata, la corte di cassazione deve cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare lestinzione del giudizio, allorquando il vizio della sentenza di appello sia stato denunciato con apposito motivo di ricorso. Cass. 1520/96, 2672/96
Irregolarità nella dichiarazione doganale e sanzioni Sez. III - Sentenza n. 10898 del 01/10/1999 Presidente: Iannotta A., Relatore: Talevi A. Tributi doganali - Dichiarazione doganale - Erronea indicazione della tariffa, ma corretta indicazione della merce - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Esclusione - Evasione superiore al 5 per cento del tributo dovuto - Irrilevanza D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973, art. 303 La sanzione per irregolare dichiarazione doganale, ai sensi dellart. 303, comma secondo, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, non è dovuta quando, pur essendo errata lindicazione del codice della tariffa, il dichiarante abbia comunque indicato con esattezza il tipo di merce in transito. Tale speciale causa di esenzione ha natura generale, e quindi trova applicazione sia nelle ipotesi previste dal comma primo del citato art. 303 (assenza di evasione od evasione inferiore al 5 per cento dellimporto totale del tributo dovuto); sia nelle più gravi ipotesi previste dal terzo comma dellart. 303 (evasione superiore al 5 per cento dellimporto totale del tributo dovuto). Cass. 2590/99, 11020/94, 7563/95
Irregolare indicazione della merce nella dichiarazione doganale ma non nei documenti allegati Sez. III - Sentenza n. 10898 del 01/10/1999 Presidente: Iannotta A., Relatore: Talevi A. Tributi doganali - Dichiarazione doganale - Sanzioni per le violazioni - In genere - Causa di non sanzionabilità di cui allart. 303, comma secondo, D.P.R. n. 43 del 1973 - Esatta indicazione della merce nei documenti allegati, ma non nella dichiarazione doganale - Sufficienza - Esclusione D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973, art. 303 La speciale causa di esenzione dallapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione doganale, prevista dallart. 303, comma secondo, D.P.R. n. 43 del 1973 (ricorrente quando, pur essendo stata indicata una inesatta tariffa doganale, la merce sia stata comunque esattamente descritta) è applicabile soltanto quando la esatta descrizione della merce importata sia contenuta nella dichiarazione doganale, e non quando sia contenuta nella documentazione presentata dallimportatore. Cass. 2590/99
Rettifica ex art. 36 bis dpr 600/73 non estensibile Sez. I - Sentenza n. 10934 del 02/10/1999 Presidente: Ferro V., Relatore: Adamo M. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica - In genere - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 - Portata - Tassatività dei casi previsti- Conseguenze - Applicazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di iscrizione a ruolo di interessi e soprattasse conseguenti a ritardo nel versamento di imposta D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui allart. 36 bis D.P.R. n. 600/73 va interpretata nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito allUfficio tributario procedere alliscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica dellavviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compromissione dei diritti di difesa del cittadino; è da escludere, più in particolare, che lUfficio tributario possa procedere, attraverso la procedura prevista dallart. 36 bis, D.P.R. n. 600/73, ad iscrivere a ruolo somme richieste a titolo di soprattasse ed interessi (nella fattispecie, conseguenti al ritardato versamento dellILOR). Cass. 7489/94
Agevolazioni per le nuove iniziative produttive e nozione di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato" Sez. I - Sentenza n. 10936 del 02/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Panebianco U. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Imprese edili - Esenzione decennale dallILOR ex art. 101 del D.P.R. n. 218 del 1978 - Spettanza - Esclusione D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, art. 101 In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dellesenzione decennale dallILOR, accordata dallarticolo 101 del D.P.R. n. 218 del 1978, per "stabilimento industriale tecnicamente organizzato" deve intendersi uno stabilimento che fornisca, quale risultato della sua attività, un prodotto, che assicuri una rilevante assunzione di operai e la conseguente stabilità del posto di lavoro, nel cui ambito sia svolta attività potenzialmente duratura nel tempo; tali condizioni difettano nelle imprese edili, che conseguentemente non possono essere ammesse allesenzione; infatti, la relativa attività consiste nella esecuzione di costruzioni, che sono realizzate allesterno del cantiere, quandanche dotato di strutture stabili, che hanno un termine finale e per la cui esecuzione non necessariamente si assicurano stabili posti di lavoro a numerosi dipendenti. Cass. 5479/98
Tassabilità dellindennità per ferie non godute e costituzionalità Sez. I - Sentenza n. 10941 del 02/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Proto V. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità sostitutiva delle ferie - IRPEF - Assoggettabilità - Contrasto di tale disciplina con gli artt. 3 e 53 della Costituzione - Esclusione D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 46 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 La indennità sostitutiva delle ferie rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e, pertanto, deve essere assoggettata ad IRPEF ed alla relativa ritenuta dacconto, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Cass. 7868/94
In iva la nozione di bene immobile strumentale Sez. I - Sentenza n. 10943 del 02/10/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Altieri E. (I.V.A.) - Oggetto - Beni strumentali - Nozione - Portata - Natura immobile del bene - Compatibilità - Conseguenze in tema di assoggettamento ad IVA del relativo atto di cessione D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 1 D.P.R. n. 634 del 29 settembre 1973, art. 38 Anche un bene immobile può rientrare nella nozione di "bene strumentale" in quanto la sua destinazione sia da considerarsi "inerente" allesercizio dellimpresa; daltronde, la nozione di "esercizio di impresa" non può limitarsi allattività di produzione o scambio di beni in senso stretto, e non esclude, pertanto e di per sé, dal suo ambito i beni i quali non siano oggetto diretto dellattività produttiva. Giacché, inoltre, linerenza alloggetto dellimpresa non viene meno con latto in sé della cessione del bene (posto che la perdita di una tale qualità non costituisce un presupposto, ma solo la conseguenza della cessione), anche la vendita di un immobile il quale rivesta la qualità di bene strumentale va considerata - ai fini dellassoggettamento ad IVA - alla pari di tutte le periodiche cessioni di beni strumentali, le quali costituiscono un evento fisiologico del ciclo produttivo a prescindere dal fatto che la cessione avvenga - o meno - in vista dellacquisto di un altro bene simile. Cass. 5366/99
Lagevolazione irpeg per le nuove iniziative produttive Sez. I - Sentenza n. 11028 del 05/10/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Sotgiu S. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - IRPEG - Esenzione - Spettanza - Condizioni - Immutazione delle condizioni ex artt. 14 legge n. 64/86 e 18 D.L. n. 244/95 - Esclusione D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, art. 101 D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, art. 102 D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, art. 105 L. n. 64 del 1 marzo 1986, art. 14 D.L. n. 244 del 23 giugno 1995, art. 18 L. n. 341 del 8 agosto 1995 Lart. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978 richiede per la fruizione dellagevolazione IRPEG - che può applicarsi anche in presenza della agevolazione ILOR di cui agli artt. 101 e 102 del citato D.P.R., ma non necessariamente alle stesse condizioni - la presenza di due requisiti: la costituzione in forma societaria, trattandosi di imposta sulle persone giuridiche, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, intendendosi come tale uniniziativa incrementativa della produzione e dello sviluppo delle popolazioni del Sud Italia, senza che la immutazione di tali condizioni possa dedursi dal dettato dellart. 14 della legge n. 64 del 1986, che amplia esclusivamente il dato quantitativo del beneficio IRPEG (dal 50% alla totalità dellesenzione), né dallart. 18 del D.L. n. 244/95, interpretativo dellart. 1 del precedente D.L. n. 96 del 1993, che conferma lapplicabilità dellagevolazione di cui alla legge del 1986, richiamandosi al D.P.R. n. 218 del 1978. Cass. 3602/97, 5732/98
In iva limportazione di olive nere in salamoia Sez. I - Sentenza n. 11041 del 05/10/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Plenteda D. (I.V.A.) - Aliquote - Olive nere in salamoia e alla greca - Importazione - Aliquota agevolata del 2% - Applicabilità D.M. del 21 dicembre 1967, art. 2 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 78 In tema di IVA, la importazione di olive alla greca, trattandosi di olive immesse allo stato naturale in salamoia, non deve essere assoggettata allaliquota dell8 per cento, ma a quella agevolata del 2 per cento, rientrando queste nella tipologia prevista dallart. 2 D.M. 21 dicembre 1967 (frutta, ortaggi e verdura allo stato naturale...). Tale regime agevolativo, concepito per la soppressa I.G.E., con lavvento dellIVA è stato conservato, avendo lart. 78 cpv. D.P.R. 633/72 e successive modificazioni (inclusa quella apportata dalla legge 889/1980 in termini di aliquote) stabilito che "per le cessioni ed importazioni dei prodotti alimentari per i quali limposta generale sullentrata e la parallela imposta sullimportazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata" - cioè una tantum, come stabilito dal D.M. 21 dicembre 1967 citato - "laliquota dellimposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 2 per cento". Cass. 4892/94, 12322/95
In contenzioso omessa sottoscrizione della decisione Sez. I - Sentenza n. 11051 del 05/10/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Decisioni - In genere - Sottoscrizione della decisione da parte del presidente o del relatore - Omissione - Conseguenze - Nullità radicale ed insanabile della decisione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 37 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 39 Cod. Proc. Civ. art. 132 Cod. Proc. Civ. art. 161 In tema di contenzioso tributario, lomessa sottoscrizione della decisione della Commissione Tributaria da parte del presidente o del relatore determina, ai sensi degli artt. 37 e 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, 132 e 161 cod. proc. civ., (nel caso in cui il loro impedimento non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dellart. 132 cod. proc. civ.) la nullità radicale ed insanabile della decisione, rilevabile, anche dufficio, in ogni stato e grado del giudizio. SS.UU. 12021/90
Accertamento con indagini bancarie Sez. I - Sentenza n. 11094 del 06/10/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Conti correnti bancari - Movimentazione - Utilizzazione ai fini dellaccertamento senza previa convocazione del contribuente per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica - Legittimità D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 32 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la utilizzazione da parte dellamministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se questo non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica, atteso che nessuna norma impone la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dellaccertamento, potendo lUfficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nellesercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dallinteressato anche dopo il suo intervento nella stesura del verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Retroattività del T.U. 131/86 di registro ed incostituzionalità Sez. I - Sentenza n. 11095 del 06/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Graziadei G. Imposta di registro - Regime transitorio - Retroattività fissata dallart. 79 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Portata - Condizioni - Presupposti - Delimitazione della possibilità di ottenere il recupero di somme già versate - Presupposti - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 79 In deroga al principio generale secondo cui limposta di registro è soggetta alla normativa dellepoca della formazione e registrazione dellatto, lart. 79, primo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 assegna retroattività alle disposizioni del D.P.R. citato le quali risultino più vantaggiose per il contribuente, quando sia in corso una controversia, ovvero non si sia ancora verificata decadenza dellAmministrazione dalla formulazione di ulteriori pretese impositive. La stessa norma in questione limita poi la possibilità di ottenere, sulla scorta della nuova disciplina, il recupero di somme versate, ai soli casi in cui sia pendente in proposito controversia o sia stata presentata istanza di rimborso. Una tale difformità di trattamento discendente da tale ultima disposizione, nella parte in cui essa finisce per considerare influente la pendenza di una contesa giudiziale sulla doverosità del pagamento in precedenza eseguito, non può ledere nemmeno astrattamente i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, viste la obiettiva diversità e non equiparabilità delle situazioni in cui sia aperto - o meno - il dibattito sul rapporto tributario, la ragionevolezza di una discriminazione correlata al dato estrinseco dellinsorgenza e persistenza di un processo di controllo giudiziale sul rapporto sostanziale, linevitabilità di una divergente regolamentazione di vicende simili ma differenziate dal fattore tempo, a fronte di mutamenti del quadro normativo. Cass. 2733/98
In contenzioso appello con erronea indicazione delloperazione assoggettata ad imposizione Sez. I - Sentenza n. 11100 del 06/10/1999 Presidente: Sgroi V., Relatore: Forte F. Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti - Erronea indicazione delloperazione soggetta a imposizione - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 15 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 22 Nel processo tributario, ai sensi dellarticolo 22 D.P.R. n. 636 del 1972, latto di appello deve contenere lindicazione della sentenza impugnata, lesposizione sommaria dei fatti ed i motivi dellimpugnazione e, ai sensi dellarticolo 15 cui rinvia larticolo 22, deve indicare loggetto della domanda, latto cui la controversia si riferisce o lufficio tributario da cui promana; tali requisiti sono soddisfatti e lappello è ammissibile nellipotesi - assimilabile a quella della mancata esposizione dei fatti - in cui, pur essendo stata erroneamente indicata loperazione assoggettata a imposizione (nella specie, un atto di fusione della medesima società appellata simile ma diverso da quello oggetto della sentenza impugnata), la sentenza impugnata sia correttamente individuata e i motivi di gravame siano congruenti (nella specie, inapplicabilità della direttiva Cee n. 69/335 alle fusioni). Cass. 2081/70, 1699/71, 8377/95, 11971/95, 169/96, 8343/97, 2149/98
In registro fusione per incorporazione senza aumento di capitale Sez. I - Sentenza n. 11100 del 06/10/1999 Presidente: Sgroi V., Relatore: Forte F. Imposta di registro - In genere - Fusione per incorporazione senza aumento di capitale - Imposta di registro - Contrasto col diritto comunitario - Esclusione Direttiva Consiglio n. 335 del 17 luglio 1969 Direttiva Consiglio n. 303 del 10 giugno 1985 La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335 CEE, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione di unimposta di registro in caso di incorporazione di società ad opera daltra società che detiene la totalità delle azioni e delle quote della società incorporata.
Tassa di circolazione e sanzioni per il ritardo nel pagamento Sez. I - Sentenza n. 11278 del 08/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Proto V. Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - Soprattasse previste dallart. 1 della legge n. 27 del 1978 - Presupposti - Mancato o insufficiente pagamento - Portata - Ipotesi del mero ritardo nel pagamento - Inclusione L. n. 27 del 24 gennaio 1978, art. 1 Anche se non espressamente contemplata dallart. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, nel suo testo originario, laddove esso prevede, in relazione al caso di "mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche", il pagamento, oltre che del tributo evaso, delle soprattasse stabilite dalla tabella annessa ad essa legge, anche lipotesi del "pagamento tardivo" (e cioè non rispettoso del termine del decimo giorno dallinizio dei periodi fissi stabiliti dalle lettere a), b) e c) dellart. 5 del t.u. 5 febbraio 1953, n. 39, siccome determinato ai sensi dellart. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1955, o del successivo decreto 18 dicembre 1956) costituiva, ai sensi della disposizione normativa suddetta, presupposto per lapplicazione delle soprattasse in questione.
In invim rettifica del valore finale e modificabilità di quello iniziale Sez. I - Sentenza n. 11388 del 11/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Bonomo M. (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore finale - Rettifica - Dovere dellUfficio di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale - Esclusione - Adeguamento di tale valore, dufficio, da parte delle Commissioni Tributarie - Inammissibilità - Valore iniziale dichiarato - Rettifica da parte del contribuente - Ammissibilità - Limiti D.L. n. 299 del 13 settembre 1991, art. 1 L. n. 363 del 18 novembre 1991 Al fine della determinazione dellimponibile I.N.V.I.M. nella differenza fra valore iniziale e valore finale del bene trasferito, lindividuazione del primo valore integra operazione distinta e non necessariamente collegata rispetto a quella del secondo valore. Conseguentemente, a fronte dellaccertamento, da parte dellUfficio, di un maggior valore finale rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve escludersi sia il dovere dellUfficio di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale, sia che tale adeguamento possa essere effettuato, di propria iniziativa, dalle Commissioni Tributarie. È solo il contribuente che, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle relative preclusioni nei diversi gradi di giudizio, può rettificare il valore iniziale dichiarato, ma soltanto ove dimostri un proprio giustificabile errore afferente liniziale dichiarazione, e purché non risulti ridotto limponibile differenziale risultante. Cass. 7242/95
Agevolazioni prima casa ed esigenze familiari Sez. I - Sentenza n. 11428 del 12/10/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vitrone U. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Prima casa - Benefici per lacquisto - Acquisto di successiva abitazione - Estensione - Presupposti - Inidoneità sopravvenuta - Esigenze soggettive della famiglia - Valutazione - Necessità - Limiti D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, art. 1 bis D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, art. 1 ter L. n. 75 del 24 marzo 1993 Lestensione delle agevolazioni tributarie concesse per lacquisto della prima casa allacquisto di una successiva abitazione è subordinata alla condizione che i contribuenti non possiedano altra abitazione idonea; poiché la finalità della legge di agevolazione è quella di facilitare laccesso alla proprietà di unabitazione idonea in favore dei contribuenti meno abbienti diminuendo il carico fiscale conseguente, al fine di valutare il requisito della idoneità allabitazione del fabbricato già in possesso dellacquirente deve tenersi conto anche delle esigenze soggettive del nucleo familiare; pertanto, linidoneità sopravvenuta - da valutarsi al momento dellacquisto della seconda abitazione - devessere intesa nel senso che la mutata situazione comporta un esborso esorbitante rispetto allimporto della somma ricavabile dalla vendita delloriginaria abitazione.
Agevolazioni prima casa e interpretazione autentica ex L. 448/98 Sez. I - Sentenza n. 11429 del 12/10/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vitrone U. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Agevolazioni tributarie per lacquisto della prima casa - Nuovo godimento dellagevolazione da parte dello stesso soggetto - Disciplina ex D.L. n. 12 del 1985 - Norma interpretativa ex art. 7 legge n. 448 del 1998 - Ammissibilità - Condizioni D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, art. 2 L. n. 118 del 5 aprile 1985 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 7, comma 9 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 7, comma 10 L. n. 168 del 24 aprile 1982, art. 1 La questione relativa alla possibilità di usufruire nuovamente delle agevolazioni tributarie per lacquisto della prima casa, nella vigenza delle disposizioni di cui al D.L. n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985, è stata risolta dalla norma interpretativa contenuta nellart. 7, commi nono e decimo, della legge n. 448 del 1998 - dichiarata espressamente applicabile anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore -, in base alla quale le agevolazioni competono anche quando il compratore abbia già usufruito di quelle previste dalla precedente legge n. 168 del 1982, ove ricorrano tutte le condizioni previste dal citato decreto legge. Cass. 4840/99, 4309/99, 5488/99
In registro la concessione di casa da gioco Sez. I - Sentenza n. 11431 del 12/10/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Atti relativi ad operazioni soggette ad I.V.A. - Casa da gioco - Concessione - Corrispettivo correlato ai ricavi - Imposta di registro - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 10 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 21 D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 38 D.P.R. n. 24 del 29 gennaio 1979 D.P.R. n. 94 del 31 marzo 1979 Latto di concessione dellesercizio di casa da gioco, per la parte attinente al corrispettivo correlato ai ricavi del gioco medesimo, non è tassabile con limposta proporzionale di registro, per il principio dellalternatività dellimposta medesima rispetto allIVA di cui allarticolo 38 del D.P.R. n. 634 del 1972 in relazione allarticolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, e ciò anche per lepoca precedente alla riformulazione di questultima norma da parte del D.P.R. n. 24 del 1979 e del D.P.R. n. 94 del 1979, che non hanno introdotto una previsione innovativa ma, con lelencazione in un unico comma di tutte le ipotesi di esenzione dallIVA, operato una chiarificazione della materia.
Lassegno divorzile non è reddito imponibile irpef Sez. I - Sentenza n. 11437 del 12/10/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Di Palma S. (I.R.P.E.F.) - Base imponibile - In genere - Assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione - Qualificabilità come reddito ai fini IRPEF - Esclusione L. n. 898 del 1 dicembre 1970, art. 5 L. n. 74 del 6 marzo 1987, art. 10 D.P.R. n. 597 del 20 settembre 1973, art. 47, comma 1, n. 6 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 47, comma 1, n. 9 Lassegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi allaltro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dellart. 5, quarto comma, della legge n. 898 del 1970 (e successivamente - a seguito delle modificazioni introdotte dellart. 10 della legge n. 74 del 1987 - ai sensi dellart. 5, ottavo comma, della legge stessa), non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dallart. 47, primo comma lett. f, del D.P.R. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dallart. 47, primo comma lett. i, del D.P.R. n. 917 del 1986). Cass. 7365/98
Lopposizione contro il ruolo per diritti doganali è di competenza del giudice tributario Sez. U - Sentenza n. 714 del 15/10/1999 Presidente: Vessia A., Relatore: Criscuolo A. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Diritti doganali - Riscossione - Ruolo relativo - Opposizione nel vigore dellart. 11, quinto comma, del D.L. n. 151 del 1991 - Commissioni tributarie - Devoluzione D.L. n. 151 del 13 maggio 1991, art. 11 L. n. 202 del 12 luglio 1991 Cod. Proc. Civ. art. 5 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, art. 67 In tema di contenzioso tributario, nel vigore dellart. 11, quinto comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202, lopposizione avverso il ruolo, emesso per il pagamento di diritti doganali, deve essere proposta di fronte alle commissioni tributarie e non di fronte allautorità giudiziaria ordinaria, atteso che il tenore della norma citata, letta in combinato disposto con i precetti di cui allart. 67, primo e secondo comma (lett. a) del D.P.R. n. 43 del 1988, impone di affermare che il ricorso contro il ruolo per la riscossione dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio, la cui riscossione è demandata allamministrazione doganale, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Il risarcimento danni per gli illeciti dellA.F. è di competenza dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 722 del 15/10/1999 Presidente: Iannotta A., Relatore: Carbone V. Giurisdizione civile - In genere - Comportamenti illeciti dellAmministrazione Finanziaria dello Stato - Domanda di risarcimento danni - Cognizione - Autorità giudiziaria ordinaria - Devoluzione Cod. Civ. art. 2043 D. Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 2 La cognizione della domanda di risarcimento danni, per comportamenti illeciti dellAmministrazione Finanziaria dello Stato, spetta allautorità giudiziaria ordinaria, non potendo tale controversia sussumersi in una delle fattispecie tipizzate, di cui allart. 2 del D.Lg. n. 546 del 1992, attributive della giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie. SS.UU. 5477/95
In contenzioso inammissibilità del ricorso senza copia per lufficio Sez. I - Sentenza n. 11623 del 15/10/1999 Presidente: Carbone V., Relatore: Altieri E. Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Equipollenti - Ammissibilità - Esclusione - Concessione di un ulteriore termine per il compimento dellatto - Inammissibilità D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 17 D.P.R. n. 739 del 3 novembre 1981, art. 8 In tema di contenzioso tributario, la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria, ai sensi dellart. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dallart. 8 del D.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione delloriginale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia allufficio tributario. Tale ultima formalità, costituendo elemento della fattispecie complessa della proposizione del ricorso, non ammette alcun equipollente e la sua omissione non può essere considerata un vizio sanabile attraverso la concessione di un ulteriore termine per il compimento dellatto. Cass. 3497/89
Ripetizione della tassa società e natura dellistanza Sez. I - Sentenza n. 11625 del 15/10/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Marziale G. Tasse sulle concessioni governative - Illegittimità della tassa di iscrizione annuale nel registro delle imprese per contrasto con il diritto comunitario - Rimborso - Termine di tre anni dal pagamento - Richiesta di restituzione - Atto ricettizio - Esclusione - Conseguenze - Sufficienza ad evitare la decadenza - Spedizione o inoltro entro il termine D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 Poiché gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o contratto, entro un dato termine, il verificarsi di tale effetto non può essere subordinato alla ricezione di tali atti da parte del destinatario, neppure quando questi sia determinato, non integrando i medesimi degli atti ricettizi, per essere tale qualificazione correlata ad esigenze di tutela del destinatario che, nel caso della decadenza, non sussistono; tale principio - che in tema di rapporti con la P.A. si armonizza con laltro secondo cui i termini stabiliti per la presentazione di ricorsi, istanze, domande da parte di privati sono osservati quando sono spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - trova applicazione anche in relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per liscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili col diritto comunitario, da effettuarsi nel termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento. Cass. 1470/75, 539/86, 10936/93, 4236/96 SS.UU. 1729/96
Ripetizione della tassa società e nuovi importi ex art. 11 L. 448/98 Sez. I - Sentenza n. 11625 del 15/10/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Marziale G. Tasse sulle concessioni governative - Tassa di concessione governativa per liscrizione annuale nel registro delle imprese - Rimborso - Criteri di calcolo del rimborso e degli interessi - Legge n. 448 del 1998 - Applicabilità quale jus superveniens - Nel giudizio di legittimità - Condizioni L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 11 D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, art. 61, comma 1 L. n. 427 del 29 ottobre 1993 Nel giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica limitata, essendo il suo ambito oggettivo delimitato dai motivi di gravame formulati dal ricorrente, larticolo 11 della legge n. 448 del 1998 - che ha dettato norme di interpretazione autentica dellarticolo 61 del D.L. n. 331 del 1993 convertito in legge n. 427 del 1993 in materia di importo della tassa di concessione governativa per liscrizione annuale nel registro delle imprese e di rimborso delle somme può trovare applicazione solo se i motivi di ricorso mettono in discussione la quantificazione del rimborso e degli interessi effettuata dal giudice di merito (nella specie, il ricorso non aveva ad oggetto tali punti della decisione impugnata e la S.C. ha escluso lapplicabilità della norma). Cass. 7279/99, 4182/97, 4759/98
In irpeg il fondo accantonamento rischi su crediti e risconti passivi Sez. I - Sentenza n. 11626 del 15/10/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Celentano A. (I.R.P.E.G.) - Base imponibile - Reddito complessivo - Detrazioni - Aziende e istituti di credito - Fondo di accantonamento per rischi su crediti - Risconti passivi - Imputazione al fondo - Esclusione D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 66 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 71 Nella dichiarazione dei redditi ai fini dellapplicazione dellIRPEG un istituto di credito deve inserire nel "Fondo di accantonamento per rischi su crediti", di cui allarticolo 66 D.P.R. n. 597 del 1993, i crediti iscritti in bilancio aumentati degli interessi maturati nellesercizio e non ancora riscossi, al netto dei risconti passivi.
Le controversie sui redditi comunali di affissione non rimettibili ad arbitri Sez. I - Sentenza n. 11630 del 15/10/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Ferro V. Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie assoggettabili - Diritti di affissione ex artt. 28-37 del D.P.R. n. 639 del 1972 - Compromettibilità in arbitri - Esclusione Cod. Proc. Civ. art. 829 D.P.R. n. 639 del 26 ottobre 1972 Non è compromettibile in arbitri, involgendo questioni di natura tributaria, la controversia tra un privato e il comune con la quale si controverte di quelle prestazioni accessorie che nella convenzione tra parti ricevono qualificazione come diritti di affissione e che vengono corrisposti, a norma degli artt. 28-37 del D.P.R. n. 639 del 1972, per la prestazione di un servizio di competenza comunale e incorporano sia il corrispettivo del servizio di affissione, avente natura di tassa, sia limposta che sarebbe dovuta per il messaggio insito nel veicolo pubblicitario di cui si chiede laffissione (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza dappello che aveva ritenuto la nullità del lodo arbitrale a norma dellart. 829 n. 4 Cod. Proc. Civ., senza pronunziare la nullità della clausola compromissoria a norma dellart. 829 n. 1, avendo ritenuto che la stessa non ricomprendesse anche le questioni di natura tributaria.
In contenzioso copia del ricorso per lufficio con spedizione tardiva Sez. I - Sentenza n. 11633 del 15/10/1999 Presidente: Graziadei G., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Trasmissione di copia del ricorso a seguito di provvedimento della commissione tributaria o costituzione dellUfficio finanziario dopo la scadenza del termine per impugnare - Effetto sanante - Esclusione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 17 In tema di contenzioso tributario, la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria, ai sensi dellart. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dallart. 8 del D.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede, a pena di inammissibilità, non soltanto la consegna o spedizione delloriginale alla segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia allUfficio tributario entro il termine perentorio di sessanta giorni, senza che lomissione di detto ultimo adempimento possa ritenersi sanata dallinvio, dopo la scadenza del termine citato, di copia del ricorso allUfficio finanziario su disposizione della commissione tributaria o dalla successiva costituzione in giudizio dellUfficio finanziario, non potendo tali fatti incidere sulla decadenza già verificatasi in conseguenza della scadenza del termine per impugnare. Cass. 3497/89, 5791/93
Agevolazioni prima casa e rapporti pendenti allentrata in vigore della L. 448/98 Sez. I - Sentenza n. 11634 del 15/10/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Adamo M. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per ledilizia - Prima casa - Rapporti tributari non ancora definiti allentrata in vigore della legge n. 448 del 1998 - Benefici previsti per lacquisto della prima casa dalle leggi 168 del 1982 e 118 del 1985 - Cumulo - Ammissibilità L. n. 168 del 22 aprile 1982, art. 1 L. n. 488 del 23 dicembre 1998, art. 7 I benefici finalizzati ad incoraggiare lacquisto della prima casa, previsti dalle leggi 168 del 1982 e 118 del 1985, sono cumulabili anche con riferimento a rapporti tributari non ancora definiti allentrata in vigore della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la quale allart. 7, nono comma, stabilisce che "ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta lagevolazione prevista dallart. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete lagevolazione anche qualora lacquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dallart. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168", precisando al decimo comma che "le disposizioni di cui al nono comma si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Personale dei concessionari per la riscossione e agganciamento del trattamento dei quadri ai funzionari Sez. L - Sentenza n. 11900 del 22/10/1999 Presidente: Sommella F., Relatore: Spanò A. Riscossione delle imposte - Riscossione esattoriale - Personale delle esattorie e delle ricevitorie - Personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Garanzia di conservazione dellinquadramento e del trattamento economico acquisito - Contenuto - Agganciamento del trattamento dei quadri a quello dei funzionari - Inclusione Cod. Civ. art. 2103 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, art. 122 In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché presso le sedi o le direzioni centrali delle stesse, e che a norma del primo comma dellart. 122 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ha diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze dei concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi, la disposizione del terzo comma del cit. art. 122, che garantisce il mantenimento dellanzianità di servizio acquisita alla data del conferimento della concessione e (salvi i miglioramenti successivamente conseguiti in applicazione di norme contrattuali collettive) "linquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico" acquisiti alla data di pubblicazione del testo normativo, implica, dato il tenore letterale della legge, la garanzia della conservazione delle voci retributive attinenti allinquadramento acquisito in base alle pregresse norme contrattuali collettive, senza possibilità di riassorbimento per effetto dei successivi incrementi retributivi - escluse solamente quelle voci non fruenti della garanzia di irriducibilità della retribuzione di cui allart. 2103 cod. civ., in quanto legate a modalità estrinseche della prestazione e quindi non inerenti alla retribuzione professionale. Ne consegue che detta garanzia deve ritenersi operante anche per quanto riguarda lagganciamento dei quadri alla carriera economica dei funzionari, già riconosciuto dalla precedente contrattazione collettiva. Cass. 2575/98, 10031/96
Gli interessi per i contributi previdenziali tardivi di competenza dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 741 del 25/10/1999 Presidente: Iannotta A., Relatore: Preden R. Giurisdizione civile - Interessi per ritardato pagamento di contributi previdenziali - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Insussistenza - Giurisdizione dellAGO - Sussistenza D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 2, comma 2 Sono attribuite alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ai sensi dellarticolo 2, secondo comma del D.Lg. n. 546 del 1992, le controversie concernenti gli interessi e gli altri accessori nelle materie e per le imposte e i tributi espressamente e tassativamente indicati nel primo comma della stessa disposizione; tra questi non rientrano gli interessi dovuti per mancato pagamento di contributi previdenziali, per le controversie relative ai quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
I diritti annuali a carico delle ditte iscritte nelle camere di commercio di competenza dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 742 del 25/10/1999 Presidente: Iannotta A., Relatore: Preden R. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie relative - Tassatività delle previsioni di cui allarticolo 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Competenza delle Commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 2, comma 1 lett. h D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 2, comma 1 lett. i L. n. 580 del 29 dicembre 1993, art. 18 D.L. n. 786 del 22 dicembre 1981, art. 34 L. n. 51 del 26 febbraio 1982 La giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto erogativa di quella ordinaria, è limitata alle materie espressamente indicate in norme aventi forza di legge, che, per la loro eccezionalità, sono di stretta interpretazione; conseguentemente, le controversie concernenti il diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle Camere di Commercio, previsto dallarticolo 34 del D.L. n. 786 del 1981, convertito in legge n. 51 del 1982, e successivamente regolato dallarticolo 18 della legge n. 580 del 1993 sul riordinamento delle Camere di Commercio, in quanto non ricomprese in alcuna delle ipotesi tassative previste dallarticolo 2, primo comma, del decreto legislativo n. 546 del 1992, non sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ma rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario. SS.UU. 10903/98
Ripetizione della tassa società e tempestività della domanda Sez. I - Sentenza n. 11973 del 25/10/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Marziale G. Tasse sulle concessioni governative - Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo della iscrizione annuale - Illegittimità - Rimborso - Richiesta - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, D.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, art. 3 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 Il termine di tre anni dal giorno del pagamento, stabilito a pena di decadenza dallart. 13, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per la restituzione di tasse (di concessione governativa) erroneamente pagate, vale anche per il rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui allart. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario. Ai fini della verifica della tempestività della presentazione della domanda di rimborso devesi avere riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dellamministrazione finanziaria. Cass. 5742/98 SS.UU. 3458/96
Condono ed omessi versamenti mensili Sez. I - Sentenza n. 12012 del 26/10/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Condono fiscale - Sanatoria ex art. 19 bis D.L. n. 41/95 - Applicazione nella ipotesi di omessa effettuazione dei versamenti mensili - Condizioni D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, art. 19 bis L. n. 85 del 22 marzo 1995 D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, art. 5 L. n. 507 del 29 novembre 1995 In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui allart. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85, che nel testo originario si applicava soltanto per le irregolarità nelle dichiarazioni IVA e non per le ipotesi di omesso pagamento dellimposta, con lart. 5, primo comma, lett. b, n. 2 bis del D.L. 2 ottobre 1995 n. 415, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1995 n. 507, che ha modificato lart. 19 bis del D.L. n. 41/95, è stata estesa alle ipotesi di violazioni dellobbligo di versamento dellimposta di cui allart. 44 del D.P.R. n. 633/72, condizionando linapplicabilità delle relative sanzioni al pagamento dellimposta dovuta entro termini prorogati fino al 30 giugno 1996. Pertanto il contribuente, che ha omesso di effettuare i versamenti mensili, non può usufruire della predetta sanatoria senza provvedere ad effettuare i pagamenti omessi entro i termini su indicati, consentendo la disciplina di sanatoria di evitare le sanzioni solo a chi paghi le imposte dovute sia pure con ritardo.
Ripetizione della tassa società e natura dellistanza Sez. I - Sentenza n. 12025 del 26/10/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Ferro V. Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine - Natura della domanda - Atto recettizio - Configurabilità D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, art. 3 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 La domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui allart. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dallart. 13, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre n. 641, e rientra nel novero degli atti recettizi, che producono effetto nel momento in cui pervengono al destinatario. Cass. 5742/98 SS.UU. 3458/96
Ripetizione della tassa società ed interessi Sez. I - Sentenza n. 12025 del 26/10/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Ferro V. Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi sulle somme rimborsate - Misura - Decorrenza L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 11 Sulle somme rimborsate dallamministrazione finanziaria per la restituzione della tassa di concessione governativa, per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, decorrenti dalla domanda di rimborso e non dalla data di pagamento del tributo, come previsto dallo "ius superveniens" di cui allart. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale nel terzo comma stabilisce che "sullimporto da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla presentazione dellistanza", sottraendo, così, la materia ad ogni possibilità di correlazione con lapplicazione dellart. 2033 cod. civ.
Imposta di fabbricazione sugli spiriti e sanzioni per condotte illecite Sez. I - Sentenza n. 12066 del 27/10/1999 Presidente: Graziadei G., Relatore: Fioretti F. Imposte di fabbricazione - Spiriti - In genere - Art. 46 D.M. 8 luglio 1924 - Portata - Imposta - Riscossione nei confronti di soggetto diverso dal soggetto passivo - Ammissibilità - Esclusione D.M. Finanza del 8 luglio 1924, art. 46 In tema di imposta di fabbricazione degli spiriti, lart. 46, ultimo comma, del D.M. 8 luglio 1924, col disporre che "oltre lapplicazione delle pene, si riscuote limposta di fabbricazione" implicitamente statuisce che le condotte illecite, considerate dal primo comma, fanno venir meno il regime di esenzione, e che le sanzioni previste per le condotte illecite, di cui al terzo e quarto comma, pur essendo commisurate ad un multiplo dellimposta evasa, non assorbono limposta stessa, che, quindi, "in tutti i casi considerati" deve essere riscossa dallamministrazione finanziaria, senza che il tenore letterale e tanto meno una lettura sistematica della disposizione di cui sopra consentano di ritenere che la riscossione dellimposta, oltre che nei confronti del soggetto passivo, individuato in base alle disposizioni del D.M. 8 luglio 1924, possa effettuarsi anche nei confronti di altro soggetto (c.d. responsabile di imposta), per il solo fatto che questo si sia reso responsabile di qualcuno degli illeciti previsti dallart. 46 del D.M. summenzionato.
Il responsabile dimposta Sez. I - Sentenza n. 12066 del 27/10/1999 Presidente: Graziadei G., Relatore: Fioretti F. Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Responsabile dimposta - Nozione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 64 Il responsabile dimposta assume la veste di un coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo dimposta non per la sua partecipazione al presupposto dimposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, ma perché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto, ai quali la legge stessa - pur non costituendo detti fatti manifestazione di capacità contributiva - ricollega automaticamente, al fine della protezione dellinteresse generale alla riscossione dei tributi (c.d. interesse fiscale, anchesso tutelato dallart. 53 della Costituzione), lobbligo del pagamento del tributo, cioè della medesima somma dovuta dal soggetto passivo dimposta.
Risarcimento del danno per violazione di norma penale tributaria ed estraneità al rapporto dimposta Sez. I - Sentenza n. 12066 del 27/10/1999 Presidente: Graziadei G., Relatore: Fioretti F. Responsabilità civile - In genere - Norma penale tributaria - Violazione da parte di un soggetto estraneo al rapporto di imposta - Condanna di questo al risarcimento del danno per pregiudizio del credito tributario - Presupposti - Limiti Cod. Civ. art. 2043 Il terzo estraneo al rapporto dimposta, che abbia violato una norma penale tributaria, non può essere condannato a pagare allamministrazione finanziaria, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a quella dovuta, per il pagamento del tributo, dal soggetto passivo dimposta, per il solo fatto di aver posto in essere la condotta incriminata, senza che lamministrazione finanziaria abbia provato di aver emesso i necessari atti impositivi e proceduto alla riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo di imposta e che ladempimento di questultimo è mancato per fatto del terzo.
In registro rimborso ai soci per riduzione del capitale sociale da esubero Sez. I - Sentenza n. 12164 del 29/10/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - In genere - Riduzione del capitale sociale per esubero - Rimborso ai soci di somme di danaro proporzionali alle quote di ognuno - Delibera relativa - Aliquota dell1% di cui allart. 4, lett. d), della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 1 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 2 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 20 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, all. a, art. 4 Cod. Civ. art. 2433 Cod. Civ. art. 2445 La delibera di riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di danaro proporzionali alle quote di ognuno, non costituisce assegnazione, non verificandosi in tal caso trasferimento di ricchezza, e, pertanto, non è assoggettabile allimposta proporzionale di registro dell1%, di cui allart. 4, lett. d), della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
NOVEMBRE 1999
Esenti da bollo e registro gli atti del processo esecutivo da sentenze su controversie agrarie Sez. III - Sentenza n. 12272 del 03/11/1999 Presidente: Fiduccia G., Relatore: Segreto A. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Processo esecutivo relativo a sentenze e ordinanze emesse in controversie agrarie - Benefici fiscali di cui allart. 10 legge n. 533 del 1973 - Esenzione da bollo, registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie - Applicabilità L. n. 533 dell11 agosto 1971, art. 10 Gli atti, i documenti ed i provvedimenti nel processo esecutivo relativo allesecuzione delle sentenze ed ordinanze emesse in controversie agrarie, anche se aventi ad oggetto somme di denaro, non sono tassabili e godono dei benefici fiscali di cui allart. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533.
Ricorso per cassazione e notifica allamministrazione Sez. I - Sentenza n. 12315 del 05/11/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Plenteda D. Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Proposizione contro lUfficio Provinciale IVA - Inammissibilità - Costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze - Art. 164, primo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità Cod. Proc. Civ. art. 164 Cod. Proc. Civ. art. 291 D. Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992 In tema di contenzioso tributario, la notificazione del ricorso per cassazione allUfficio Provinciale IVA anziché allAmministrazione centrale dello Stato, in persona del Ministro in carica, presso lUfficio dellAvvocatura dello Stato, come dispone lart. 11 R.D. n. 1611 del 1933, deve ritenersi inesistente e non suscettibile, quindi, di sanatoria ai sensi dellart. 291 cod. proc. civ. Pertanto, detto ricorso è inammissibile, senza che possa trovare applicazione, nella ipotesi di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze, lart. 164, primo comma, cod. proc. civ. Cass. 2807/99, 1094/99
Frode fiscale e nullità del contratto Sez. III - Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 Presidente: Giuliano A., Relatore: Durante B. Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Causa - Illiceità - Frode alla legge - Frode fiscale - Sanzione - Fonte - Nel sistema delle disposizioni fiscali - Carattere esclusivo - Nullità o annullabilità del negozio - Esclusione Cod. Civ. art. 1344 Cod. Civ. art. 1418 La frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni, trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio. Cass. 6970/87, 2127/89
Giudizio sulleredità ed omessa denuncia di successione Sez. III - Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 Presidente: Giuliano A., Relatore: Durante B. Denuncia di successione - Mancata presentazione - Giudizio sulleredità - Preclusione - Esclusione - Imposta di successione - Giudici e pubblici funzionari: doveri - Obblighi e responsabilità - Sospensione del processo - Necessità - Esclusione - Obbligo di informazione nei confronti dellufficio finanziario - Sussistenza D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972, art. 49 La mancata presentazione della denuncia di successione non osta alla pronuncia del giudice sui diritti che formano oggetto delleredità, ma implica soltanto lobbligo di darne comunicazione al competente ufficio tributario. Cass. 4283/78, 19842/90
La ritenuta sui dividendi al residente U.S.A. Sez. I - Sentenza n. 12458 del 10/11/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Adamo M. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Dividendi - Convenzione Italia-Usa ratificata con legge 763/85 - Dividendi liquidati da società italiana a beneficiario residente negli Stati Uniti - Imposta imponibile - Misura del 15% - Configurabilità - Misura del 32,4% - Esclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 27 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 75 L. n. 763 dell11 dicembre 1985 Per effetto della Convenzione bilaterale Italia-Usa firmata a Roma il 17 aprile 1984 e ratificata con legge 763/85 (ed atteso lespresso richiamo agli accordi internazionali di cui allart. 75 del D.P.R. 600/73), i dividendi pagati da una società residente in Italia ad un soggetto residente negli Stati Uniti sono imponibili in Italia nella misura del 15% del loro ammontare lordo, e non anche del 32,4%, non trovando, nella specie, applicazione la norma di cui allart. 27 del citato D.P.R. 600/73. Cass. 9457/97, 10360/98
Accertamento sintetico a società agricole Sez. I - Sentenza n. 12528 del 12/11/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Marziale G. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Società in nome collettivo o in accomandita semplice - Esercizio di attività agricole entro i limiti ex art. 29 del D.P.R. 917/86 - Redditi anteriori al primo gennaio 1997 - Accertamento con metodo sintetico - Ammissibilità - Limiti D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 29 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 25 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 31 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 57 Con riferimento ai periodi dimposta anteriori al primo gennaio 1997 lAmministrazione finanziaria può procedere ad accertamento sintetico dei redditi delle società in nome collettivo o in accomandita semplice che esercitino attività agricole entro i limiti fissati dallart. 29 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nella ipotesi in cui possa fondatamente presumersi che ulteriori (e diverse) fonti di reddito concorrano a formare il reddito complessivo della società. Cass. 11223/95
Invim straordinaria ed area con edificio in costruzione Sez. I - Sentenza n. 12531 del 12/11/1999 Presidente: Corda M., Relatore: Morelli M. Imposta comunale sullincremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imponibile - Calcolo - In genere - Invim straordinaria relativa ad area con sovrastante fabbricato in corso di costruzione - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, del D.P.R. n. 643/72 - Applicabilità D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 6 Nella ipotesi in cui la dichiarazione per INVIM straordinaria ex. art. 1 D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 1991, n. 363, riguardi unarea su cui è stata iniziata e non ancora ultimata la costruzione di un manufatto, limponibile del tributo deve essere determinato sulla base del criterio (del doppio incremento) fissato dal sesto comma dellart. 6 del D.P.R. 26 settembre 1972 n. 643. SS.UU. 10953/96
In successioni indeducibile dallattivo ereditario linvestimento del de cuius in titoli di stato Sez. I - Sentenza n. 12532 del 12/11/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Imposta sulle successioni - Base imponibile - Attivo ereditario - Beni trasferiti nellultimo semestre - Somme reinvestite - Detrazione - Ammissibilità - Condizioni - Reinvestimento in beni esenti da imposta - Detraibilità - Esclusione L. n. 825 del 9 ottobre 1971, art. 8, comma 4 D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972, art. 9 D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972, art. 58 In tema dimposta di successione, lart. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 - il quale, dopo aver fissato la regola secondo cui si considera compreso nellattivo ereditario il valore dei beni trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi (primo comma), rende detraibili da tale valore le somme reinvestite (terzo comma lett. b) - esplicitamente considera i soli reinvestimenti in beni "soggetti" ad imposta, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di acquisto di beni che godano di esenzione di tipo oggettivo, quali i titoli del debito pubblico (nella specie, B.T.P. e C.T.O.). Cass. 12738/92
Agevolazioni prima casa e cumulo dei benefici Sez. I - Sentenza n. 12540 del 12/11/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Adamo M. Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso (prima casa) - Cumulo delle agevolazioni di cui alle leggi n. 168/82 e n. 118/85 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 7, comma 9 D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, art. 2 L. n. 118 del 5 aprile 1985 L. n. 168 del 22 aprile 1982, art. 1 Per effetto della norma interpretativa di cui allart. 7, comma nono della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile, pertanto, anche ai giudizi pendenti - ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta lagevolazione prevista dallart. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete lagevolazione anche qualora lacquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dallart. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168.
Personale del servizio riscossione tributi e contrattazione collettiva Sez. L - Sentenza n. 12608 del 13/11/1999 Presidente: Trezza V., Relatore: Roselli F. Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In genere - Contratti collettivi di diritto comune - Operatività dellart. 2070, comma primo, cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Volontà manifestata dalle organizzazioni sindacali stipulanti - Efficacia vincolante - Clausola relativa allapplicabilità di contratti o accordi integrativi aziendali conclusi per una categoria professionale diversa da quella di appartenenza - Validità ed efficacia - Fattispecie Cod. Civ. art. 2070 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 Il primo comma dellart. 2070 cod. civ. (secondo cui lappartenenza alla categoria professionale, ai fini dellapplicazione del contratto collettivo, si determina secondo lattività effettivamente esercitata dallimprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti (nonché per coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione) e solo nei limiti della volontà manifestata dalle suddette organizzazioni sindacali. Ne consegue la piena validità ed efficacia della clausola di un contratto collettivo di diritto comune con cui le organizzazioni stipulanti stabiliscano lapplicabilità ai rapporti di lavoro subordinato di contratti o accordi integrativi aziendali conclusi per una categoria professionale diversa da quella di appartenenza, (Fattispecie relativa al personale direttivo delle aziende concessionarie del servizio riscossione tributi). SS.UU. 2665/97
Contestazione dei poteri di accertamento del concessionario per la riscossione e giurisdizione dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 774 del 16/11/1999 Presidente: Favara F., Relatore: Vittoria P. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - In genere - Opposizione ad ingiunzione fiscale - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione fondata sulla contestazione della valida investitura del concessionario della titolarità dei poteri di accertamento e riscossione dei tributi L. n. 1034 del 6 dicembre 1971, art. 5 D.P.R. n. 638 del 26 ottobre 1972, art. 20 D.P.R. n. 639 del 26 ottobre 1972, art. 24 In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale emessa da società che gestisce il servizio di accertamento e riscossione di tributi locali di pertinenza comunale, spetta al giudice che ha la giurisdizione sul rapporto (ed al quale compete accertare se il contribuente è o no obbligato al pagamento dei tributi domandatigli con lingiunzione) conoscere dogni fatto e questione di diritto la cui decisione è necessaria per attribuire o negare il bene della vita che costituisce oggetto della controversia (nella specie, il privato aveva proposto lopposizione in oggetto, sostenendo che la concessionaria non era stata legittimamente investita della titolarità dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali. Le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del G.O. in base agli artt. 20 del D.P.R. n. 638 del 1972 e 24 del D.P.R. n. 639 del 1972, escludendo che nella specie ricorra unipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. in relazione allart. 5 della legge n. 1034 del 1971). SS.UU. 114/92
Controversie sui diritti comunali per le operazioni di macellazione e giurisdizione dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 777 del 16/11/1999 Presidente: Iannotta A., Relatore: Vella A. Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Diritti per il servizio del pubblico mattatoio - Operazioni diverse dalla visita sanitaria (trasporto carico e scarico delle carni allinterno del macello) - Spese relative - Imposizione agli operatori privati - Illegittimità - Conseguenze - Controversie giudiziarie - Giurisdizione dellAGO - Sussistenza - Fondamento R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, art. 61 L. n. 125 del 25 marzo 1959, art. 11 Cod. Civ. art. 2043 In sede di controllo sanitario delle carni importate nel proprio territorio, il comune, quale titolare del servizio veterinario e gestore del macello, ha il potere di esigere "il compenso per visita sanitaria" di cui allart. 61 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, ma non anche di pretendere altre tasse o corrispettivi in relazione alle attrezzature ed ai mezzi impiegati, ovvero alle necessarie operazioni accessorie a detta visita (quali, nella specie, quelle di trasporto, carico e scarico delle carni allinterno del macello), né di imporre il pagamento di corrispettivi in favore di terzi ai quali affidi tali operazioni, restando a suo carico, anche sul piano finanziario, ogni attività connessa al controllo indicato. Ne consegue lillegittimità degli atti con i quali il comune imponga allimportatore il pagamento di somme in favore di terzi incaricati delle attività di carico, scarico e trasporto delle carni, nonché la denunciabilità di tale illegittimità davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di insussistenza del potere impositivo e non di mera irregolarità del suo esercizio. Cass. 6053/83, 1321/97, 12850/97
Controversie tra sostituito e sostituto dimposta alla giurisdizione dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 786 del 17/11/1999 Presidente: Vessia A., Relatore: Criscuolo A. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversia concernente la interpretazione di un accordo sindacale - In relazione a somme attribuite da tale accordo e alla loro calcolabilità al netto o al lordo delle ritenute fiscali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento Cod. Civ. art. 1362 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 1 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 16 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 23 Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale, in relazione ad un accordo sindacale attributivo di somme di denaro ai lavoratori, sia dubbio se tali somme debbano intendersi al netto o al lordo delle ritenute di imposta, giacché in tal caso non viene in discussione lobbligo del datore di lavoro di effettuare, in qualità di sostituto di imposta, le ritenute fiscali sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori, bensì soltanto la corretta interpretazione dellaccordo alla stregua delle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ.
Controversie tra sostituito e sostituto dimposta e giurisdizione tributaria Sez. U - Sentenza n. 787 del 17/11/1999 Presidente: Vessia A., Relatore: Criscuolo A. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie tra sostituito e sostituto dimposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Configurabilità - Limiti - Controversie non involgenti la legittimità dellesercizio del potere impositivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Fattispecie D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 1 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 16 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 23 L. n. 291 del 7 settembre 1988, art. 4 Il principio secondo il quale le controversie tra sostituito e sostituto dimposta (e cioè tra lavoratore e datore di lavoro) sono devolute alla cognizione delle commissioni tributarie trova un limite nellipotesi in cui dette controversie non ineriscano alla legittimità delle ritenute dacconto operate dal datore di lavoro (non abbiano, cioè, ad oggetto né lobbligo del datore di lavoro di effettuare le ritenute fiscali su retribuzioni od altri emolumenti, né la legittimità - in astratto - della misura di tali ritenute, né linclusione di eventuali indennità nel calcolo della base imponibile), ma attengano esclusivamente allinterpretazione di un accordo sindacale, con precipuo riferimento alla circostanza se, nelleffettiva volontà delle parti, le eventuali somme attribuite al lavoratore, a titolo di indennità variabile, debbano essere erogate al lordo ovvero al netto delle ritenute fiscali (dovendosi, in tal caso, ritenere legittimamente praticabile la sussistenza della giurisdizione dellAGO). Cass. 141/99
Controversie tra sostituito e sostituto dimposta alla giurisdizione tributaria e domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 C.C. Sez. U - Sentenza n. 789 del 17/11/1999 Presidente: Favara F., Relatore: Finocchiaro A. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Giurisdizione in materia tributaria - Controversie tra sostituito e sostituto dimposta concernenti la legittimità della ritenuta dacconto - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Originaria incompletezza del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione - Scadenza dei termini di decadenza per la restituzione delle somme versate allamministrazione finanziaria - Effetti sulla giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - Domanda formulata dal sostituito nei confronti del sostituto ai sensi dellart. 2043 cod. civ. - Giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie - Sussistenza - Domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza Cod. Proc. Civ. art. 29 Cod. Proc. Civ. art. 102 Cod. Civ. art. 2043 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 20 D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 39 La controversia tra sostituito e sostituto dimposta relativa alla legittimità delle ritenute dacconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che lindagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione "ratione materiae", in litisconsorzio necessario con lamministrazione finanziaria. Tale principio non subisce deroghe né in caso di originaria incompletezza del contraddittorio - come quando la controversia sia insorta solo tra sostituito e sostituto -, poiché è compito del giudice provvedere alla integrazione dello stesso, né quando siano scaduti i termini di decadenza per la richiesta di restituzione delle somme versate, in quanto detta scadenza incide sulla fondatezza e sullammissibilità dellazione da proporre innanzi al giudice tributario, rimanendo, peraltro, priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso. Questa va altresì affermata nella ipotesi in cui la domanda del sostituito venga formulata ai sensi dellart. 2043 cod. civ., investendo la controversia pur sempre materia rientrante nella competenza del giudice tributario. In tutti i casi in cui sussiste la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, le quali hanno il potere di condannare lamministrazione al pagamento del credito eventualmente accertato del sostituito, ad esse deve essere devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla eventuale non doverosità della pretesa, quali quelle concernenti il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta SS.UU. 2803/93, 8277/94, 4704/90
Tassa sulla raccolta rifiuti solidi urbani e giurisdizione dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 792 del 17/11/1999 Presidente: Grossi M., Relatore: Olla G. Contenzioso tributario - Competenza e giurisdizione - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Contestazione da parte del contribuente della legittimità delliscrizione a ruolo - In quanto non preceduta dallavviso di accertamento - Nonché della correttezza dellindividuazione e qualificazione del presupposto impositivo - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Appartenenza a detta giurisdizione di tutte le questioni aventi ad oggetto la contestazione dellatto impositivo - Riserva al giudice amministrativo soltanto della controversia sullimpugnazione delle deliberazioni generali comunali sulle tariffe del servizio R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 285 D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, art. 21 D.L. n. 66 del 2 marzo 1989, art. 8, comma 1 L. n. 144 del 24 aprile 1989 D.P.R. n. 638 del 26 ottobre 1972, art. 20 In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la controversia promossa dal contribuente per contestare la legittimità delliscrizione a ruolo, in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonché la correttezza dellindividuazione e qualificazione dei presupposti della relativa obbligazione, investe il rapporto tributario e, quindi, è devoluta alla cognizione dellautorità giudiziaria ordinaria, in forza dellespresso disposto dellart. 285 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario su tutte le questioni che abbiano ad oggetto la contestazione dellatto impositivo a carico del contribuente, riservando alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia con cui si proponga autonoma impugnazione delle disposizioni generali del Comune per le tariffe del servizio (nella specie le Sezioni Unite hanno anche precisato che ai fini della soluzione della questione di giurisdizione non potevano assumere alcun rilievo né la circostanza che il contribuente non avesse esperito i rimedi amministrativi di cui allart. 20 del D.P.R. n. 638 del 1972, né quella della proposizione dellazione dopo la scadenza del termine di decadenza di cui allo stesso art. 285, afferendo entrambe alla fondatezza dellazione nel merito, e su tali doglianze hanno rimesso la decisione alla Prima Sezione della Corte, già assegnataria del ricorso). SS.UU. 6545/91
In contenzioso sospensione del processo per condono Sez. I - Sentenza n. 12730 del 17/11/1999 Presidente: Zucconi Galli Fonseca F., Relatore: Criscuolo A. Contenzioso tributario - Procedimento - Sospensione per domanda di condono fiscale - Mancata notizia da parte dellufficio o del contribuente dellavvenuto pagamento delle imposte - Dopo il decorso di un congruo lasso di tempo - Effetto sospensivo collegato alla domanda di condono - Cessazione - Conseguenze L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 53 Leffetto sospensivo collegato alla domanda di condono, ai sensi dellart. 53, comma dodicesimo, legge 30 dicembre 1991, n. 413, viene meno quando, dopo il decorso di un congruo lasso di tempo, né lufficio finanziario né il contribuente diano notizia dellavvenuto pagamento delle imposte, in guisa da rendere operante lestinzione contemplata dalla medesima norma. In tali casi il processo deve riprendere impulso ed essere trattato nei modi ordinari.
I contributi a carico degli esercenti professioni sanitarie alla giurisdizione dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 800 del 19/11/1999 Presidente: Grossi M., Relatore: Sabatini F. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Professionisti - Professioni sanitarie - Diritto di infermiere alla cancellazione dallalbo professionale - Controversia relativa - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Diritto del Collegio professionale di esigere il contributo dovuto dagli iscritti - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza D. Lg. C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946, art. 5 Cod. proc. Civ. art. 295 Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dellart. 5 del D.L. Cps. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dallalbo professionale tenuto dal Collegio IPASVI (Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici dInfanzia) e alla giurisdizione ordinaria la controversia circa il diritto del medesimo Collegio di esigere il contributo a carico degli iscritti relativo al periodo rispetto a cui è in discussione liscrizione, salva la pregiudizialità della controversia in punto di iscrizione rispetto a quella concernente il pagamento, comportante la sospensione di questultima in attesa della definizione della prima. (Nella specie linteressato aveva adito il giudice di pace chiedendogli che, "accertata lavvenuta rinuncia alliscrizione, da parte dellattore, alliscrizione al Collegio Ipasvi di Pesaro", dichiarasse inesigibile la somma in questione, pretesa mediante cartella esattoriale; accolta la domanda da parte del giudice di merito, la adita Corte di cassazione, disattese le deduzioni del Collegio ricorrente circa la giurisdizione del giudice amministrativo e delle commissioni tributarie, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quella della Commissione centrale, nei termini indicati nel riportato principio di diritto, e ha annullato, con rinvio ad altro giudice di pace, la sentenza impugnata, ritenendo fondato per quanto di ragione il ricorso sia rispetto alla domanda di competenza di altra giurisdizione, sia per quella esattamente proposta al giudice ordinario, dato che questultima era stata decisa senza attendere la definizione dellaltra causa). SS.UU. 14015/91, 11072/97
Tassa rifiuti solidi urbani ed ubicazione dello stabilimento industriale Sez. I - Sentenza n. 12863 del 19/11/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Soggetti obbligati - Stabilimenti industriali - Ubicazione nel territorio comunale di raccolta dei rifiuti - Necessità R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931 L. n. 366 del 20 marzo 1941 Limposizione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani agli stabilimenti industriali è legittima solo se gli stabilimenti stessi si trovino ubicati nel territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei detti rifiuti. Cass. 132/70, 995/87, 84/97
In contenzioso termini per limpugnazione del ruolo da tassa smaltimento rifiuti Sez. I - Sentenza n. 12863 del 19/11/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso - Termini per la presentazione - Iscrizione a ruolo per tassa di smaltimento rifiuti - Applicazione ex art. 285 legge 1175/31 - Condizioni - Contestazione relativa alla sussistenza stessa dei potere impositivo - Termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo - Applicazione - Esclusione R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931 R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 285 In tema di tributi locali, il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo previsto dallart. 285 R.D. 1175/1931 per le doglianze del contribuente non si applica tutte le volte in cui la contestazione (nella specie, relativa ad una tassa di smaltimento rifiuti) investa la sussistenza stessa del potere impositivo dellente locale. Cass. 4400/83
In registro accertamento sospeso per condono ed atto registrato in altro periodo Sez. I - Sentenza n. 12869 del 19/11/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Panebianco U. Imposta di registro - Prescrizione e decadenza - Decadenza dellazione della finanza - In genere - Accertamento e riscossione - Sospensione dei relativi termini di prescrizione e decadenza ex art. 57 comma secondo della legge 413/91 - Avvisi di accertamento relativi ad atti registrati in periodi dimposta esclusi dal condono - Sospensione ex art. 57 citato - Applicabilità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 52 L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 57 In tema di avviso di accertamento in aumento relativo ad acquisti immobiliari, la sospensione (ex art. 57 della legge 413/91) del termine di decadenza biennale previsto dallart. 52 comrna 2 del D.P.R. 131/86 si applica anche nel caso in cui lavviso di accertamento stesso riguardi un atto registrato in un periodo dimposta escluso dal condono, in quanto successivo al termine del 31 dicembre 1991. Cass. 3657/97
Deduzione ilor non indicata in dichiarazione e richiesta in sede contenzioso Sez. I - Sentenza n. 12874 del 19/11/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Vitrone U. (I.L.O.R.) - Base imponibile - Deduzioni - Deduzioni ILOR ex art. 120 D.P.R. n. 917/86 - Richiesta allatto della dichiarazione annuale - Omissione - Richiesta successiva - Ammissibilità - Limiti - Richiesta in sede contenziosa a seguito di notifica di cartella esattoriale non preceduta dalla notifica dellatto di accertamento - Ammissibilità D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 120 La deduzione dellILOR, di cui allart. 120 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, costituisce un vero e proprio diritto del contribuente, non condizionato a facoltà discrezionali dellamministrazione e, in particolare, non subordinato alla richiesta di applicazione dellinteressato nella dichiarazione dei redditi o, comunque, nel termine da essa stabilito. Conseguentemente tale richiesta, non espressamente sanzionata da decadenza e finalizzata unicamente alla determinazione della base imponibile con lesclusiva funzione di sollecitare lufficio impositore allindagine sui presupposti di detta riduzione, ben può effettuarsi anche in un momento successivo, allorché la pretesa impositiva è portata a conoscenza del contribuente e, quindi, in mancanza di accertamento, quando il ruolo è pubblicato e la cartella esattoriale viene notificata al contribuente, il quale può richiedere in quel momento, in sede contenziosa dinanzi alle Commissioni Tributarie, lindagine suindicata, non compiuta dallufficio in sede di verifica della dichiarazione, salva, in tal caso, la produzione di effetti soltanto "ex nunc" di detta richiesta, con ogni riflesso in ordine allobbligo, allo stato, del pagamento dellimposta e alla disciplina degli interessi sul relativo debito. Cass. 3459/81, 3019/86
Rettifica ex art. 36 bis dPR 600/73 per erronea deduzione ilor in dichiarazione Sez. I - Sentenza n. 12875 del 19/11/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Vitrone U. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Ex art. 36 bis, DPR n. 600/73 - Ilor - Deduzioni - Dichiarazione dei redditi di società di persone - Erronea indicazione della deduzione di cui allart. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973 - Conseguente riferimento al reddito complessivo e non a quello depurato dellesenzione del 50 per cento - Errore materiale o di calcolo - Configurabilità - Potere di correzione da parte della P.A. ex art. 36 bis, lett. a) D.P.R. n. 600/73 - Ammissibilità D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, art. 7 D.P.R. n. 1523 del 30 giugno 1967, art. 78 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis Lerronea indicazione nella dichiarazione dei redditi della deduzione di cui allart. 7 del D.P.R. n. 599 del 1973, effettuata da società di persone con riferimento al reddito complessivo e non a quello depurato dallesenzione del 50%, concessa originariamente nei confronti dellimposta di R.M. dallart. 78 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno (D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) ed estesa in occasione della riforma tributaria del 1973 allI.L.O.R., con esclusione dei redditi fondiari, configura un errore materiale o di calcolo, rilevabile "ictu oculi" ed emendabile mediante una mera operazione matematica, senza necessità di produzione documentale, che lAmministrazione ha il potere-dovere di correggere ex art. 36 bis, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Cass. 4678/81
In contenzioso controversia per mancato versamento di ritenuta dacconto e litisconsorzio necessario del sostituto dimposta Sez. I - Sentenza n. 12991 del 23/11/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Sotgiu S. Contenzioso tributario - Procedimento - Parti - Controversia tra Amministrazione finanziaria e debitore sostituito sullomesso versamento della ritenuta dacconto - Originaria incompletezza del contraddittorio con il sostituto dimposta - Integrazione - Necessità - Sussistenza D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 64 Nel giudizio promosso dallAmministrazione finanziaria per laccertamento di un obbligo tributario trasferito per legge a sostituto dimposta il debitore sostituito assume veste di contraddittore usuraio, talché ove la domanda sia stata proposta nel confronti del solo debitore sostituito in ordine al mancato versamento della ritenuta dacconto, si impone la integrazione del contraddittorio nei confronti del detto litisconsorte. SS.UU. 5664/91, 4223/96
La natura del termine per la rettifica ex art. 36 bis, DPR 600/73 Sez. I - Sentenza n. 12995 del 23/11/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Proto V. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 - Termine per la rettifica - Natura perentoria - Esclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis L. n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 28 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della disposizione interpretativa, di cui allart. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il primo comma dellart. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, deve essere inteso nel senso che il termine, in esso indicato, non è stabilito a pena di decadenza. Cass. 11235/98, 7058/99
Rimborso e termine di decadenza Sez. I - Sentenza n. 12997 del 23/11/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Plenteda D. Riscossione delle imposte sui redditi - Rimborsi - Termini - Decadenza ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Fattispecie D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 In tema di rimborsi di imposte sui redditi già versate, il termine di decadenza del contribuente dal diritto a proporre la relativa istanza, risulta fissato in diciotto mesi dallart. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale decorre, nelle ipotesi di prospettata eccedenza dei versamenti rispetto al debito effettivo, solo dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre, allorché si faccia valere invece la inesistenza dellobbligo del versamento già effettuato (in quanto contrario alla legge), decorre dalla data del versamento stesso. (Nella fattispecie, il contribuente aveva richiesto il rimborso dellILOR versata, sul presupposto della natura dellattività di disegnatore artigianale di modelli di abbigliamento, da lui prestata senza lapporto di capitali, e, non organizzata perciò in forma di impresa, e tale, quindi, da poter dare luogo solo a lavoro autonomo, e, come tale, alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte Costituzionale nn. 42 del 1980 e 87 del 1986, da non risultare assoggettabile ad ILOR. La S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la decisione dei giudici tributari, che avevano ritenuto che anche in tale ipotesi il termine di decadenza di cui si tratta decorresse solo dalla data della dichiarazione dei redditi). Cass. 8606/96, 8199/97
Rettifica ex art. 36 bis dpr 600/73 ed indebita deduzione Sez. I - Sentenza n. 12998 del 23/11/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Sotgiu S. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Dichiarazione annuale dei redditi - Indebita deduzione di oneri - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo, lett. d) del D.P.R. n. 597 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. D Il potere attribuito agli Uffici finanziari, in base al secondo comma, lett. d) dellart. 36 bis del D.P.R. n. 597 del 1973, è esercitabile soltanto quando lindeducibilità dellonere sia rilevabile "ictu oculi" a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dallAmministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria unindagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è attivabile, occorrendo in tali casi un atto daccertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito dallAmministrazione nellescludere lonere ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere. Cass. 6193/96
Violazioni tosap abrogate e nuova disciplina sulle sanzioni tributarie Sez. I - Sentenza n. 13046 del 24/11/1999 Presidente: Carbone V., Relatore: Di Palma S. Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Esenzione prevista dallart. 3 legge n. 549 del 1995 per le occupazioni non eccedenti i dieci metri quadrati da parte di promotori e organizzazioni di manifestazioni a carattere politico - Legge posteriore abolitrice dellillecito tributario disciplina dagli artt. 10 e 192 del R.D. n. 1175 del 1931 relativo allomesso pagamento del tributo - Configurabilità - Conseguenze in relazione allart. 3 del D.Lgs n. 472 del 1997 prevedente il mancato assoggettamento a sanzione per violazioni non più punibili in base a legge successiva - Fattispecie relativa alloccupazione di suolo pubblico con un tavolo per la raccolta di firme per referendum abrogativo realizzatosi in epoca anteriore allentrata in vigore della legge n. 549 del 1995 R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 10 R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 192 R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 200 R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 296 L. n. 549 del 28 dicembre 1995, art. 3, comma 67 D. Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 3 In tema di tributi per loccupazione di spazi ed aree pubbliche, lart. 3 sessantasettesimo comma legge n. 549 del 1995 (contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel prevedere che sono esonerati dal pagamento della tassa "coloro i quali promuovono manifestazioni ed iniziative a carattere politico purché larea occupata non ecceda i dieci metri quadrati", ha introdotto nellordinamento una norma di esenzione dal tributo de quo in presenza dei presupposti ed alle condizioni ivi previste, onde tale disposizione si configura come "legge posteriore" abolitrice di illecito tributario rispetto al combinato disposto dagli art. 10, 192, 200 e 296 R.D. n. 1175 del 1931 nella parte in cui assoggettano a sanzione amministrativa pecuniaria lomesso pagamento della tassa medesima; ne consegue che, a norma dellart. 3 secondo comma D.Lgs. n. 472 del 1997 (prevedente che nessuno può essere assoggettato a sanzione per una violazione tributaria che secondo la legge posteriore non è più punibile, norma espressamente applicabile a giudizi in corso), la Corte di Cassazione, investita dellimpugnazione avverso una sentenza di rigetto dellopposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per unoccupazione di suolo pubblico (nella specie con un tavolo per la raccolta di firme per referendum abrogativo) senza pagamento del relativo tributo, deve cassare la predetta sentenza, in applicazione del "favor rei" introdotto dal citato decreto del 1997, per illegittimità sopravvenuta del provvedimento irrogativo della sanzione.
Ipoteca a favore delle finanze e perdita di efficacia Sez. I - Sentenza n. 13049 del 24/11/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - Iscrizione dipoteca in favore dellAmministrazione finanziaria - Presupposti - Disposizioni dellart. 680 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dellart. 27 della legge n. 4 del 1929 - Operatività - Azione di nullità delliscrizione - Legittimazione - Questioni relative al rapporto tributario - Inammissibilità - Mancata emissione dellatto impositivo o impugnazione dello stesso, con esito positivo da parte del contribuente - Inefficacia dellipoteca L. n. 4 del 7 gennaio 1929, art. 26 L. n. 4 del 7 gennaio 1929, art. 27 Con riguardo alliscrizione dipoteca in favore dellAmministrazione finanziaria, che lart. 26 della legge n. 4 del 1929 prevede, con funzione cautelare, sulla sola base di processo verbale di constatazione dinfrazione di competenza dellIntendente di Finanza e quindi anche in un momento anteriore alla formazione del titolo del credito, purché sussistano i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", non sono invocabili le disposizioni dellart. 680 cod. proc. civ. sulla convalida del sequestro, ma trova applicazione la specifica disciplina dellart. 27 della citata legge, secondo cui detta iscrizione può essere impugnata per nullità da ogni interessato, con esclusivo riferimento però allesistenza dei menzionati presupposti e senza la possibilità di introdurre nel relativo procedimento questioni sul rapporto tributario. Peraltro, indipendentemente da tale impugnazione, lefficacia dellipoteca segue le sorti del giudizio di merito, e, pertanto, viene meno se lAmministrazione non emetta latto impositivo nel termine di decadenza alluopo concessole, ovvero se il contribuente impugni con esito vittorioso tale atto davanti al giudice tributario. SS.UU. 12589/91
La definizione automatica ex L. 413/91 Sez. I - Sentenza n. 13178 del 26/11/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Papa E. Condono Fiscale - Iva - Dichiarazione integrativa - Art. 49 legge n. 413 del 1991- Definizione automatica - Condizioni L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 49, comma 5 In tema di condono fiscale, la dichiarazione integrativa che il contribuente soggetto allimposta sul valore aggiunto, è tenuto a presentare ai fini del condono cosiddetto automatico di cui allart. 49 della legge n. 413 del 1991, deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dei commi quinto e primo della medesima norma, la richiesta di definizione per tutti i periodi dimposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione era scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non erano stati notificati avvisi di rettifica o accertamento.
In registro valutazione automatica e indicazione in atti di valore inferiore Sez. I - Sentenza n. 13243 del 27/11/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Salmè G. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Dichiarazione, nellatto, di volersi avvalere, ex art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, dei criteri automatici fissati dallart. 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Dichiarazione nellatto di un valore inferiore a quello risultante dai suddetti criteri - Poteri dellUfficio - Atto formato prima dellentrata in vigore della legge n. 549 del 1995 - Elevazione del valore mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dellavviso di liquidazione - Sufficienza D. L. n. 70 del 14 marzo 1988, art. 12 L. n. 154 del 13 maggio 1988 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 52 Anche in relazione agli atti formati prima dellentrata in vigore dellart. 3, comma centotrentacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ove il contribuente abbia chiesto di avvalersi - ai sensi dellart. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge n. 154 del 1988 - dei criteri automatici di cui allart. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma il valore del bene trasferito da lui dichiarato concretamente nellatto risulti inferiore a quello derivante dallapplicazione dei suddetti criteri, lUfficio non è tenuto ad emettere un previo avviso di rettifica, ma non deve far altro che richiedere la maggiore imposta dovuta, con la notifica di un avviso di liquidazione. Cass. 1343/99
La tassa di sbarco e di imbarco per il porto di Cagliari Sez. I - Sentenza n. 13245 del 27/11/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Cicala M. Tributi doganali - Diritti marittimi - Tassa di sbarco - E di imbarco - Estensione al porto di Cagliari - Condizioni L. n. 82 del 9 febbraio 1963 D.L. n. 47 del 28 febbraio 1974 L. n. 117 del 16 aprile 1974 L. n. 355 del 5 maggio 1976 Le tasse portuali di sbarco ed imbarco, previste dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e poi dal D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 (convertito con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117) si estendono (legge 5 maggio 1976, n. 355) al porto di Cagliari, solo se si tratti di movimento di merci nellambito territoriale del porto stesso, ove sia autorizzata ad operare lapposita azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini. Cass. 8512/87, 6299/98
Intestazione fiduciaria di azioni ed obbligazione tributaria Sez. I - Sentenza n. 13261 del 27/11/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Verucci G. Negozi Giuridici - Fiduciari - Intestazione fiduciaria di azioni - Imposte attinenti alla proprietà delle azioni - Obbligo di pagamento assunto dal fiduciante nei confronti del fiduciario - Nullità - Esclusione Cod. Civ. art. 1418 In tema di intestazione fiduciaria di azioni, ed in base al principio secondo cui, nei confronti dellAmministrazione finanziaria, prevale "leffettiva" proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità "formale" del fiduciario, non può considerarsi affetta da nullità la specifica convenzione con la quale - allinterno del "pactum fiduciae" - il fiduciante si obblighi a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su questultimo in conseguenza dellintestazione dei titoli azionari, non integrando tale traslazione dellobbligazione tributaria gli estremi del pagamento di imposta da parte di soggetto diverso dal materiale percettore del corrispondente reddito. Cass. 6445/85, 6232/91
Tassa sui rifiuti solidi urbani e superfici destinate ad attività commerciali per la produzione di rifiuti speciali Sez. I - Sentenza n. 13316 del 29/11/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Superfici destinate ad attività commerciali produttive di rifiuti speciali - Provvedimento comunale di assimilazione di tali superfici a quelle produttive di rifiuti urbani - Requisiti - Onere di specificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali ai fini dellassimilazione - Sussistenza - Fattispecie D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, art. 21 R.D. n. 1175 del 14 settembre 1931, art. 270 In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel vigore del D.P.R. n. 915 del 1982 e degli artt. 268 e segg. del R.D. n. 1175 (ed in particolare dellart. 270, come sostituito dallart. 21 del citato D.P.R.), la dichiarazione comunale di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che costituisce lindeclinabile presupposto per lassoggettamento delle superfici di locali ed aree destinati allo svolgimento di attività commerciali (o di servizi) nei quali si producano rifiuti speciali e deve essere adottata in base ai criteri generali stabiliti con la deliberazione adottata il 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale nominato ai sensi dellart. 5 del suddetto D.P.R. n. 915 del 1982, implica la concreta individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali, perché solo in tal modo è possibile valutare se lassimilazione comporti o meno rischi per la salvaguardia della salute pubblica e dellassetto ambientale. Ne consegue che la previsione di un regolamento comunale che si limiti a considerare assoggettabili alla tassa i locali "ad uso di complessi industriali e commerciali... con esclusione dei soli locali di lavorazione", senza alcuna specificazione in ordine alla qualità e quantità dei rifiuti speciali, non può essere reputata idonea a concretare la dichiarazione di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani (in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto idonea la suddetta formulazione del regolamento comunale, nellerroneo presupposto che il comune non avesse lonere di specificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali). Cass. 10853/93, 1042/96, 1242/96, 9524/97
DICEMBRE 1999
In irpef lindennità per differente canone di locazione da trasferimento di sede di lavoro Sez. I - Sentenza n. 13486 del 03/12/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Sotgiu S. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Aziende di credito - Personale direttivo - Indennizzo per differenza canoni di locazione a seguito di trasferimento - Reddito tassabile ai fini I.R.P.E.F. ex T.U. n. 917 del 1986 - Esclusione nella vigenza del D.P.R. n. 597 del 1973 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 16 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 Lindennizzo per differenza canoni di locazione, corrisposta, ai sensi dellart. 51, primo comma, n. 1, lett. d), del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti trasferiti per decisione unilaterale del datore di lavoro per le maggiori spese sostenute per labitazione, nella vigenza del D.P.R. n. 597 del 1973, e, dunque, con riferimento ai redditi dichiarati in epoca anteriore al primo gennaio 1988, data di entrata in vigore del T.U. del 1986, era esclusa dal novero dei redditi da lavoro dipendente tassabili ai sensi dellart. 48 del predetto D.P.R. n. 597, avendo un effetto restitutorio della perdita patrimoniale subita dal lavoratore. Il medesimo contributo, corrisposto nel periodo successivo alla data indicata, è, invece, interamente tassabile, coerentemente con la diversa ottica del T.U. del 1986, che, nel riordinare lintero sistema delle imposte dirette, ha adottato una nozione più ampia di reddito tassabile, comprendente ogni somma erogata dal datore di lavoro anche indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa, e, quindi, anche le somme percepite a titolo restitutorio, fatti salvi i sussidi "una tantum". Cass. 948/96
Indennità di trasferimento ed assimilabilità allindennità di trasferta Sez. I - Sentenza n. 13486 del 03/12/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Sotgiu S. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di trasferimento corrisposta ai propri dipendenti dalle aziende di credito - Assimilabilità alla indennità di trasferta - Effetti sul piano del regime fiscale - Parziale tassabilità D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 Lindennità di trasferimento corrisposta, ai sensi dellart. 51, primo comma, n. 1), lett. d), del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti trasferiti per decisione unilaterale del datore di lavoro, per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza, per un minimo di venti giorni, ed un massimo normalmente di trenta, è assimilabile, per il suo carattere temporaneo, alla indennità di trasferta, cui sia lart. 48 del previgente D.P.R. n. 597 del 1973, sia il successivo T.U. del 1986, applicano un regime di tassabilità solo parziale, in considerazione della sua funzione parzialmente riparatoria. Ne consegue lidentità del regime fiscale delle due indennità richiamate.
Sgravio provvisorio del concessionario per la riscossione e giurisdizione della corte dei conti Sez. U - Sentenza n. 862 del 07/12/1999 Presidente: Panzarani R., Relatore: Sabatini F. Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte dei conti - Controversia instaurata dallesattore al fine di ottenere lo sgravio provvisorio ai sensi dellart. 86 D.P.R. n. 43 del 1988 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Devoluzione - Fondamento Costituzione art. 103 R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, art. 13 R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, art. 44 D.P.R. n. 858 del 15 maggio 1963, art. 127 D.P.R. n. 603 del 29 settembre 1973, art. 9 L. n. 657 del 4 ottobre 1986 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, art. 86 La controversia instaurata dal concessionario della riscossione tributi al fine di ottenere lo sgravio provvisorio ai sensi dellart. 86 D.P.R. n. 43 del 1988 è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che lunicità del procedimento, la natura provvisoria dello sgravio e gli effetti che esso, ove disposto, è destinato a produrre, non giustificano una diversa giurisdizione e tenuto conto che, a norma dellart. 103 secondo comma della Cost., nonché degli art. 13 e 44 R.D. n. 1214 del 1934, 9 del D.P.R. n. 603 del 1973 e 127 del D.P.R. n. 858 del 1963 (disposizioni da ritenersi non abrogate dalla legge n. 657 del 1986 e dal successivo D.P.R. n. 43 del 1988) alla Corte dei Conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica, giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente la gestione di denaro, di spettanza dello Stato o di ente pubblico, da parte di un agente contabile. SS.UU. 237/99
Esenzione ilor e collaboratori dellimpresa con contratto di formazione Sez. I - Sentenza n. 13658 del 07/12/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Plenteda D. (I.L.O.R.) - Esenzioni - In genere - Redditi dimpresa derivanti dallesercizio di attività commerciali - Organizzato prevalentemente con lavoro proprio, o dei soci - Adibizione al lavoro di lavoratori assunti con contratto di formazione - Esclusione dallimposta prevista dalla lett. e) bis dellart. 115 D.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 115, comma 2, lett. e bis L. n. 408 del 19 dicembre 1990 La disposizione della lettera e) bis dellart. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dalla legge n. 408 del 1990 - secondo cui sono esclusi dallimposta locale i redditi dimpresa derivanti dallesercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dellarticolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre - non è estensibile allipotesi in cui tra il numero degli addetti siano inclusi lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
In contenzioso la copia del ricorso per lufficio Sez. I - Sentenza n. 13670 del 07/12/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Adamo M. Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allUfficio della copia del ricorso - Disciplina ex art. 17 e 18 del D.P.R. n. 636 del 1972 - Natura obbligatoria delladempimento - Finalità - Conseguenze della sua omissione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 17 D.P.R. n. 739 del 3 novembre 1981, art. 8 Dalle disposizioni degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 636 del 1972 si ricava che lomissione della formalità della consegna o spedizione di una copia del ricorso originale allUfficio tributario determina linammissibilità del ricorso medesimo, posto che solo la conoscenza delloggetto della vertenza, desunta dalla copia del ricorso, consente allUfficio stesso di apprestare le proprie difese nel termine previsto dallultima delle menzionate disposizioni. Cass. 5982/97
In contenzioso rifiuto di rimborso iva per nomina irregolare del rappresentante in italia e termini per il ricorso Sez. I - Sentenza n. 13832 del 10/12/1999 Presidente: De Musis R., Relatore: Adamo M. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di primo grado - Termini per ricorrere - Decorrenza - Per rimborso di somme - Iva - Rimborsi - Istanza di rimborso delleccedenze Iva a credito risultanti dalla dichiarazione annuale - Rifiuto di rimborso espresso dallAmministrazione finanziaria per ragioni attinenti alla regolarità formale della nomina del rappresentante Iva in Italia - Ricorso giurisdizionale del contribuente - Termini - Art. 38 Bis del D.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Art. 16 D.P.R. n. 636 del 1972 - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 16 D.P.R. n. 739 del 3 novembre 1981, art. 7 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 38 bis D.P.R. n. 24 del 29 gennaio 1979, art. 1 In tema di contenzioso tributario, in base allart. 38 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nella previgente formulazione (art. 1 D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24), il contribuente al quale sia stato notificato il rigetto, in ragione dellinosservanza delle formalità di nomina del rappresentante IVA in Italia, dellistanza di rimborso delle eccedenze IVA a credito, risultanti dalla dichiarazione annuale, può adire il giudice tributario nel termine di prescrizione ordinaria decennale, decorso il termine di due anni più tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, previsto dalla stessa disposizione. In base a tale norma, infatti, lAmministrazione finanziaria non è tenuta ad emettere alcun atto di rigetto dellistanza del contribuente, diverso dallavviso di rettifica della dichiarazione annuale, cui consegue il diniego di rimborso o il riconoscimento del diritto al rimborso in misura inferiore a quella richiesta. Daltra parte, nella specie non è applicabile il più breve termine previsto dallart. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, nel testo introdotto dallart. 7 del D.P.R. n. 739 del 1981, in quanto esso si riferisce alle diverse ipotesi di rigetto delle istanze di rimborso di cui al comma sesto dellarticolo stesso, concernenti i casi di versamento diretto o di omessa notifica degli atti di cui al primo comma del medesimo art. 16.
Dichiarazione iva ed omessa sottoscrizione Sez. I - Sentenza n. 13868 del 11/12/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Marziale G. (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenza - Inesistenza - Esclusione D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 37 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 30, comma 2 D.Lg. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 11 In materia di I.V.A. deve escludersi che, prima dellentrata in vigore delle modifiche apportate allarticolo 37 del D.P.R. n. 633 del 1972 dallarticolo 11 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la dichiarazione annuale presentata dal contribuente priva di sottoscrizione fosse giuridicamente inesistente (o comunque nulla) e che, conseguentemente, la richiesta di rimborso delle somme versate in eccesso nellanno precedente, eventualmente inserita in tale dichiarazione ai sensi dellarticolo 30, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, fosse per tali ragioni insanabilmente priva di effetti. Cass. 2662/92, 6764/94, 7957/95, 866/96
Accertamento iva con notifica al socio della s.d.f. Sez. I - Sentenza n. 13869 del 11/12/1999 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Finocchiaro A. (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Notificazione - Notifica ad uno dei soci di una società di fatto presso il suo domicilio - Validità Cod. Civ. art. 2257 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 56 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 35 La notifica di un avviso di accertamento tributario ad uno dei soci di una società di fatto nella veste di rappresentante della società, e nel suo domicilio, è validamente effettuata in quanto ciascun socio ne ha la rappresentanza e la notifica effettuata a mani del destinatario è valida a prescindere dal luogo in cui è effettuata; né la previsione di cui allarticolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 - sullobbligo della dichiarazione allUfficio IVA da cui risulti "la ditta, la denominazione o ragione sociale e il nome e cognome ... di almeno un rappresentante dellente, società o associazione" - esclude il potere dellamministrazione finanziaria di notificare atti a chi è socio della società di fatto anche se non indicato nella dichiarazione. Cass. 850/99
In contenzioso copia del ricorso per lufficio e contraddittorio Sez. I - Sentenza n. 13876 del 11/12/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allUfficio della copia del ricorso - Nella vigenza del D.P.R. n. 636/72 - Mancanza - Conseguenze - Difetto di valida costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio - Rilevabilità dufficio della relativa nullità in ogni stato e grado del processo - Deduzione della nullità con lappello da parte dellamministrazione - Mancato esame - Riproposizione in cassazione - Cassazione senza rinvio per la non proseguibilità del processo D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 17 D.P.R. n. 739 del 3 novembre 1981, art. 8 Lart. 17 del D.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dallart. 8 del D.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione delloriginale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia allufficio tributario competente. Losservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso lufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile dufficio in ogni stato e grado del giudizio (nella specie la Suprema Corte, in un caso in cui la nullità non era stata rilevata in primo grado e, pur dedotta in appello, non era stata esaminata dalla commissione regionale, ha accolto il motivo di ricorso dellamministrazione finanziaria ed ha cassato senza rinvio la sentenza, riconoscendo che la causa non avrebbe potuto essere proseguita per loriginaria mancata costituzione del contraddittorio). Cass. 5982/97, 11663/98, 5058/99
Reddito dimpresa per opere con esecuzione ultrannuale Sez. I - Sentenza n. 13883 del 11/12/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Graziadei G. (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Opere con tempo di esecuzione ultrannuale pattuite come oggetto unitario - Reddito del singolo esercizio - Disciplina - Corrispettivi degli stati di avanzamento - Imputazione allesercizio come ricavi e fatturazione - Obbligatorietà - Conseguenze D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 63 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 60 Lart. 60 del D.P.R. n. 917 del 1986, che ha sostanzialmente riprodotto la disciplina dettata dallart. 63 del D.P.R. n. 597 del 1973, applicabile anche alle imprese a contabilità semplificate, pone al primo comma, in riferimento alle opere pattuite come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannale nei contratti di appalto, la regola generale secondo la quale è reddito di ciascun esercizio la variazione del valore delle rimanenze finali, ma al secondo comma contempla lipotesi nella quale siano intervenute liquidazioni di corrispettivi in base a stati di avanzamento, stabilendo che i relativi importi costituiscono ricavi, i quali, pertanto, vanno imputati allesercizio. Ne consegue lobbligo della fatturazione e contabilizzazione di tali importi, che, in caso di irregolarità, legittimano laccertamento in rettifica. Cass. 688/99
In contenzioso controversia per corresponsione di somme al lavoratore dipendente "esenti" da imposte a carico del datore di lavoro e giurisdizione dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 888 del 13/12/1999 Presidente: Vessia A., Relatore: Criscuolo A. Giurisdizione civile - Controversia con la quale si richiede, in base ad un accordo sindacale, la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma "al netto" delle ritenute tributarie che restano a suo carico - Giurisdizione dellAGO - Sussistenza Cod. Proc. Civ. art. 360, comma n. 5 Appartiene al giudice ordinario la controversia con la quale il lavoratore, interpretando un accordo sindacale che prevede la dazione di una cifra da aggiungere al TFR per incentivare lesodo, chiede che la somma a lui spettante sia corrisposta al netto, restando a carico del datore di lavoro il carico tributario, senza sostenere che la somma debba essere esente da ritenute fiscali e senza dunque mettere in dubbio lobbligazione tributaria.
Ricorso per cassazione e legittimazione passiva dellerario Sez. I - Sentenza n. 13924 del 13/12/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Forte F. Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Organo passivamente legittimato - Ministero delle finanze in persona dellAvvocatura dello Stato - Conseguenze - Notificazione allufficio del registro - Inammissibilità dellimpugnazione - Emendabilità attraverso lordine di rinnovazione della notificazione - Esclusione R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, art. 11, comma 1 L. n. 260 del 25 marzo 1958 In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione tributaria regionale resa su di unimpugnazione dellavviso di liquidazione dellimposta di registro, la notificazione della citazione in giudizio dellufficio territoriale del registro, anziché del Ministero delle finanze (titolare del potere sanzionatorio "in subiecta materia"), determina linammissibilità della domanda per mancata instaurazione del contraddittorio (pur dopo lentrata in vigore della novella dellart. 164 cod. proc. civ.), attesa la mancanza, in tal caso, di un destinatario idoneo ad essere parte nel processo in cui è evocato (con conseguente difetto della stessa "editio actionis"), senza che detta inammissibilità possa ritenersi emendabile con lordine di rinnovazione della notificazione di cui allart. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, attinente alla (diversa) ipotesi del vizio che investa la sola notificazione per errore nellidentificazione del soggetto destinatario. Cass. 1665/97
Ricorso per cassazione e notifica allufficio finanziario Sez. I - Sentenza n. 13924 del 13/12/1999 Presidente: Senofonte P., Relatore: Forte F. Contenzioso tributario - Procedimento - In genere - Nuovo regime ex D.Lgs. 546/92 - Ricorso per Cassazione - Notificazione - Destinatario - Ufficio del Ministero delle Finanze evocato in giudizio in secondo grado - Configurabilità - Condizioni D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 16 R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, art. 11 Cod. Proc. Civ. art. 144 In tema di contenzioso tributario, secondo la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata presso lufficio del Ministero delle Finanze evocato in giudizio nel secondo grado del procedimento, a meno che, in tale grado di giudizio, lamministrazione finanziaria non si sia costituita per il tramite dellAvvocatura dello Stato. Cass. 1094/99, 6034/98, 9846/98
Riscossione delle imposte e nomina prefettizia del delegato governativo allesattoria Sez. U - Sentenza n. 896 del 14/12/1999 Presidente: Bile F., Relatore: Sabatini F. Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - Riscossione esattoriale - Delegati governativi - Nomina prefettizia (in caso di vacanza o decadenza dellesattoria) - Costituzione di rapporto esattoriale - Configurabilità - Confluenza nello stesso dei reciproci diritti e doveri - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di rendiconto - Giurisdizione della Corte dei Conti - Domanda di rimborso delle spese di gestione - Inclusione - Fattispecie D.P.R. n. 858 del 15 maggio 1963, art. 106 D.P.R. n. 858 del 15 maggio 1963, art. 107 Preleggi art. 103, comma 2 Testo Unico n. 1214 del 12 luglio 1934, art. 44 Con la nomina da parte del prefetto di un delegato governativo alla riscossione delle imposte a norma dellart. 106, primo comma, del D.P.R. n. 858 del 1963, in caso di vacanza o decadenza della titolarità dellesattoria, si costituisce un rapporto esattoriale, destinato alla gestione e maneggio del pubblico denaro, che presenta delle particolari connotazioni di ordine quantitativo e non qualitativo rispetto a quello instaurato con lesattore, e come questultimo trova fondamento non già in un contratto di natura privatistica - e in particolare in un mandato - ma in un atto amministrativo. In tale rapporto, che ha carattere unitario, confluiscono i reciproci diritti e doveri delle parti e lo stesso comporta il rendiconto e la conseguente giurisdizione contabile della Corte dei Conti, la quale, riguardando comunque la regolarità della gestione, non viene meno nel caso in cui il delegato governativo faccia valere un saldo del conto a lui favorevole e, sia pure in relazione a una particolare brevità del rapporto, richieda il rimborso delle spese di gestione (peraltro disciplinate dallart. 107, secondo comma ultima parte, del D.P.R. n. 858/1963, che le pone a carico del delegato). (Nella specie lattore aveva formulato la domanda di rimborso delle spese di gestione sulla base di un dedotto rapporto di mandato e del rilievo della inesistenza in concreto di un maneggio di denaro, per la brevità del rapporto venuto meno a seguito della sospensiva del provvedimento di revoca dellesattore titolare: la S.C., sulla base del riportato principio, ha confermato la impugnata sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti). SS.UU. 1387/70, 2697/72, 3248/76, 11853/92, 1622/98, 237/99
I versamenti integrativi alla cassa dei commercialisti Sez. I - Sentenza n. 14003 del 14/12/1999 Presidente: Reale P., Relatore: Reale P. (I.R.P.E.F.) - Oneri deducibili - Dottori Commercialisti - Contributi previdenziali - Versamenti integrativi ex art. 29 della legge n. 21 del 1986 - Deducibilità nella misura prevista dallart. 10, lett. m) del D.P.R. n. 597/73 - Esclusione D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 10 L. n. 21 del 29 gennaio 1986, art. 29 L. n. 21 del 29 gennaio 1986, art. 10 La facoltà che lart. 29 della legge n. 21 del 1986 riconosce agli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti di procedere, previa presentazione di apposita domanda, a "versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo" non dà luogo, ove esercitata, al versamento di contributi previdenziali "in ottemperanza a disposizioni di legge" previsto dallart. 10, lett. i) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Lindennità per differenti canoni di locazione e lindennità di trasferimento Sez. I - Sentenza n. 14006 del 14/12/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Sotgiu S. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Nella vigenza del D.P.R. n. 597/73 - Indennizzo per differenza canoni di locazione, ed indennità temporanea di trasferimento, così come previsti dallart. 51 del contratto collettivo delle aziende di credito - Regime di tassazione rispettivo - Intassabilità del primo ed assimilabilità della seconda allindennità di trasferta così come contemplata nellart. 48, D.P.R. n. 597 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 Nel vigore del D.P.R. n. 597/73, a differenza dellindennizzo corrisposto dal datore di lavoro al dipendente per differenza canoni pagati da questultimo nella nuova località di lavoro, il quale non si rendeva in alcun modo tassabile, stanti la sua caratterizzazione e la sua connotazione contrattuali in senso restitutorio-risarcitorio (non includendo ancora il D.P.R. n. 597 cit., nella nozione di reddito da lavoro dipendente tassabile, le somme comunque percepite dal lavoratore dipendente, a qualunque titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro ed anche a prescindere dalleffettiva prestazione lavorativa, e risultando daltronde assente in esso una disposizione analoga a quella di cui allart. 6, del successivo e nuovo T.U. delle disposizioni in tema di Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la quale comporta invece linclusione, nellambito del reddito tassabile, anche dei rimborsi spese e delle erogazioni liberali, nonché delle somme percepite a titolo risarcitorio, purché rivolte a reintegrare il danno subito per la mancata percezione di redditi), le somme corrisposte, ai sensi dellart. 51 del contratto collettivo del personale direttivo delle aziende di credito, dal datore di lavoro al dipendente, a titolo di indennità temporanea di trasferimento, per il tempo necessario alla sua sistemazione nella nuova località di lavoro, si rendevano assimilabili allindennità di trasferta come prevista e disciplinata nellart. 48, D.P.R. n. 597 cit., e perciò soggette allo stesso regime particolare di tassazione per questa fissato. Cass. 5197/91, 9601/93, 4082/96
In contenzioso il deposito tardivo dellappello e costituzione dellappellato Sez. I - Sentenza n. 14007 del 14/12/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Sotgiu S. Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Atto di appello - Termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata per il deposito dellatto dappello - Perentorietà - Intempestività del deposito - Sanabilità a seguito della costituzione dellappellato - Esclusione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 22 In tema di contenzioso tributario, e a norma dellart. 22 D.P.R. n. 636 del 1972, latto dappello deve essere depositato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata, dovendosi escludere che la costituzione in giudizio dellappellato possa sanare lintempestivo deposito dellappello, attesa la particolarità del sistema delineato dal citato art. 22, che esclude ogni diretto rapporto tra le parti, dovendo queste ultime indirizzare i propri atti alle Commissioni Tributarie.
Lindennità per ingiustificato licenziamento e corresponsione a seguito di conciliazione giudiziale Sez. I - Sentenza n. 14008 del 14/12/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Sotgiu S. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Disciplina anteriore alla legge n. 85 del 1985 - Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal c.c.n.l. per i dirigenti dazienda - Soggezione a tassazione - Esclusione - Erogazione dellindennità a seguito di conciliazione giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento Cod. Civ. art. 1965 Cod. Proc. Civ. art. 183 Cod. Proc. Civ. art. 185 Cod. Proc. Civ. art. 420 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 12 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 6 L. n. 85 del 22 marzo 1995 In tema di IRPEF e con riguardo a fattispecie cui è applicabile, "ratione temporis", la disciplina di cui ai D.P.R. n. 597 del 1973 e n. 917 del 1986 (e non quella ricavabile dalla successiva legge n. 85 del 1995), lindennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per lipotesi di licenziamento ingiustificato non rientra tra i redditi soggetti a tassazione, avendo essa carattere risarcitorio e non retributivo, senza che possa avere rilievo il fatto che tale indennità sia stata erogata a seguito di conciliazione giudiziale, giacché questultima differisce dal negozio transattivo disciplinato dallart. 1965 cod. civ., ed il consenso prestato dalle parti alla conciliazione della lite non va confuso col contrasto che con la conciliazione si intende eliminare, con la conseguenza che il titolo che si acquista in forza della conciliazione giudiziale non elide la fonte di quel contrasto e che, pertanto, alla suddetta conciliazione non può riconoscersi effetto novativo rispetto alla natura risarcitoria dellindennità in questione. Cass. 9993/97, 2931/98
In irpef le "spese di regia" della società estera per servizi resi alla filiale italiana Sez. I - Sentenza n. 14016 del 14/12/1999 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Detrazioni - Costi di acquisizione - Filiale italiana di società estera - Redditi di impresa - Spese cosiddette "di regia" (erogate dalla sede centrale della società e addebitate alla sede periferica), strumentali alla produzione del reddito - Deducibilità - Condizioni - Valutazione - Censurabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 56 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 74 In tema di deducibilità, dai redditi dimpresa, delle cosiddette "spese di regia", quelle, cioè, sostenute dalla sede centrale e addebitate alla filiale italiana della società perché strumentali alla produzione del reddito di questa, linerenza di dette spese, sostenute allestero, ai redditi della succursale italiana viene correttamente riconosciuta sulla base della prova dei servizi svolti incontestatamente in favore di questa dalla casa madre (seminari, opuscoli illustrativi dellattività sociale, analisi e ricerche di mercato, etc.) e della congruità del costo degli stessi rispetto alla norma, con una valutazione induttiva incensurabile in sede di legittimità.
Intassabile lindennità per differenti canoni di locazione Sez. I - Sentenza n. 14198 del 17/12/1999 Presidente: Sgroi R., Relatore: Sotgiu S. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Somme erogate dal datore di lavoro, ai sensi dellart. 51 del contratto collettivo delle Aziende di credito, a titolo di contributo differenza canoni di affitto affrontati dal dipendente trasferito non a sua domanda - Sotto il regime del D.P.R. n. 597/73 - Tassabilità - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 Nel vigore del D.P.R. n. 597/73, ed alla luce di quella che era la disciplina particolare di cui allart. 48, (il quale non includeva ancora nella nozione di reddito da lavoro dipendente tassabile le somme comunque percepite dal lavoratore dipendente, a qualunque titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro, anche prescindendo dalleffettiva prestazione lavorativa), ed in assenza di una disposizione analoga a quella di cui allart. 6, del nuovo T.U. delle disposizioni in tema di Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (la quale comporta linclusione nel reddito tassabile anche dei rimborsi spese e delle erogazioni liberali, nonché delle somme percepite a titolo risarcitorio, purché rivolte a reintegrare il danno subito per la mancata percezione di redditi), le somme corrisposte, ai sensi dellart. 51 del contratto collettivo delle aziende di credito, dal datore di lavoro al dipendente in occasione di un trasferimento di questultimo non avvenuto a richiesta dello stesso, a titolo di contributo per il maggior canone di locazione affrontato, non rientravano nel novero dei redditi da lavoro dipendente, stante la funzione restitutoria-risarcitoria della perdita patrimoniale subita dal dipendente loro attribuita dalla contrattazione collettiva. Cass. 4082/96, 2931/98
Esenzione ilor per royalties a società britannica Sez. I - Sentenza n. 14202 del 17/12/1999 Presidente: Carbone V., Relatore: Salmè G. (I.L.O.R.) - In genere - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte ai fini dellIrpef e dellIrpeg - Assoggettabilità allIlor - Esclusione - Condizioni - Effettività del prelievo - Necessità - Mancanza in virtù di una norma di esenzione - Assoggettabilità allIlor - Sussistenza - Fattispecie relativa a royalties percepite in Italia da società britannica. L. n. 1378 del 12 agosto 1962 D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, art. 1 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1987, art. 115 Lesclusione dallIlor ai sensi degli art. 1 D.P.R. n. 599 del 1973 e 115 secondo comma lett. e) D.P.R. n. 917 del 1986 per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte si applica solo quando lassoggettamento sia in concreto avvenuto e non quando, invece, tale assoggettamento non abbia avuto luogo in virtù di una norma di esenzione (nella specie, la Convenzione italo-britannica recepita con legge n. 1378 del 1962 prevedente lesenzione da Irpef e Irpeg per le royalties percepite in Italia da società britanniche). Cass. 4301/92
Cartella esattoriale ed indicazioni necessarie Sez. I - Sentenza n. 14306 del 20/12/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Sotgiu S. Riscossione delle imposte sui redditi - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle - Contenuto - Espressa indicazione della natura del tributo - Necessità - Fattispecie in tema di cartella emessa ex art. 36 bis. D.P.R. n. 600/73 a titolo di recupero a tassazione D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 25 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis La cartella esattoriale deve indicare espressamente, oltreché lammontare del tributo eventualmente recuperato a tassazione ai sensi dellart. 36 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la natura stessa di tale tributo, non competendo al cittadino il quale si veda recapitare una cartella esattoriale priva di qualsivoglia riferimento alla natura suddetta, pervenire alla ricostruzione della stessa attraverso operazioni interpretative condotte sulla base di elementi offerti in forma criptica in cartella. Cass. 1703/85
La pensione privilegiata ordinaria ai militari di leva Sez. I - Sentenza n. 14307 del 20/12/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Sotgiu S. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari in servizio di leva per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio - IRPEF - Assoggettabilità - Esclusione - Anche nel caso di servizio di leva prestato in via sostitutiva D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 34 Debbono ritenersi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dellart. 34, primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 11 luglio 1989, le pensioni privilegiate ordinarie, aventi natura sostitutiva, attribuite ai militari in servizio di leva anche in forma sostitutiva, per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio. Cass. 2592/93, 10397/97
Detrazioni iva e spese di pubblicità antecedenti la commercializzazione del prodotto Sez. I - Sentenza n. 14350 del 21/12/1999 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. (I.V.A.) - Detrazioni - Spese di pubblicità sostenute prima dellintroduzione del prodotto sul mercato - Iva assolta sulle stesse - Detraibilità - Fondamento La pubblicità da tempo non svolge più un ruolo puramente informativo limitato alla notizia dellesistenza di un prodotto già introdotto sul mercato, ed infatti lo sviluppo della produzione industriale di massa ha fatto assumere al messaggio pubblicitario la funzione di sensibilizzare preventivamente linteresse dei consumatori verso beni o servizi che ancora non sono offerti concretamente. Da ciò consegue che, ai fini della detraibilità dellIVA assolta sugli acquisti di servizi di pubblicità, un tal tipo di spesa debba essere qualificata come "inerente" allesercizio dimpresa anche quando sia sostenuta prima ancora che lofferta del bene o del servizio pubblicizzato si sia concretamente realizzata. Cass. 10919/92, 1521/96
Contributi previdenziali di artigiani e commercianti con minimo imponibile e prova di un reddito inferiore Sez. L - Sentenza n. 14498 del 23/12/1999 Presidente: Lanni S., Relatore: Lamorgese A. Previdenza (Assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - Artigiani e commercianti - Contribuzione previdenziale pensionistica - Minimale imponibile ex art. 1 legge n. 233/1990 - Prova di un reddito inferiore - Inammissibilità - Questione di costituzionalità ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza L. n. 233 del 2 agosto 1990, art. 1 L. n. 407 del 29 dicembre 1990, art. 5, comma 14 Costituzione art. 3 Preleggi art. 12 D.L. n. 338 del 9 ottobre 1989, art. 1 L. n. 389 del 7 dicembre 1989 D.L. n. 402 del 29 luglio 1981, art. 1 L. n. 537 del 26 settembre 1981 In base al chiaro ed inequivoco tenore letterale dellart. 1 della legge n. 233 del 1990, che fissa il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dovuti alle relative gestioni speciali assicurative dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sulla base di un reddito annuo correlato al minimale retributivo previsto, ai fini contributivi, per gli operai del settore artigianato e commercio (art. 1, D.L. n. 402 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 537 del 1981), non è consentito allinteressato, ai fini in esame, di provare un reddito effettivo inferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge. Ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento allart. 3 Cost., assumendo come termine di confronto sia la disciplina della contribuzione per malattia e in particolare quella dei lavoratori agricoli autonomi su cui ha inciso Corte Cost. n. 256 del 1992 (che ha connotazioni di carattere tributario, poiché lassistenza sanitaria va garantita a tutti dallo Stato, a prescindere dai livelli di reddito), sia la posizione dei lavoratori autonomi con reddito pari o superiore a quello presunto (perché ai fini pensionistici deve essere mantenuta una certa correlazione tra contribuzione e prestazioni previdenziali e, daltra parte, il minimale contributivo persegue lo scopo di garantire un corrispondente livello di pensione), sia la posizione dei lavoratori dipendenti (per i quali sussistono minimali contributivi specifici cfr. art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, e di portata generale: cfr. art. 1 D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981).
In accertamento elementi acquisiti dalla G.D.F. in sede penale ed utilizzabilità tributaria verso terzi non indagati Sez. I - Sentenza n. 14585 del 27/12/1999 Presidente: Sensale A., Relatore: Losavio G. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere - Elementi ed informazioni acquisiti dalla Polizia tributaria in sede di indagini di polizia giudiziaria - Utilizzabilità a fini di accertamento tributario - Sussistenza - Anche nei confronti di soggetto non indagato nel procedimento penale, ed anche nel caso di natura non tributaria dellillecito perseguito in sede di procedimento penale D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 33 I documenti e gli altri elementi di informazione acquisiti dalla Polizia tributaria, ai sensi dellart. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nellesercizio dellattività di polizia giudiziaria ben possono - se non ne derivi pregiudizio alle esigenze interne al processo penale, o altrimenti, previa autorizzazione dellautorità giudiziaria che di quegli elementi di prova abbia la disponibilità funzionale - essere impiegati ai fini dellaccertamento tributario, senza che a ciò siano di ostacolo il profilo delleventuale mancata coincidenza fra la persona indagata ed il soggetto contribuente nei cui confronti essi vengano utilizzati, e quello relativo alleventuale natura non tributaria dellillecito perseguito in sede di procedimento penale. Cass. 516/94, 1932/99
Concessionari per la riscossione e rapporti con i lavoratori dipendenti Sez. L - Sentenza n. 14634 del 28/12/1999 Presidente: Trezza V., Relatore: Spanò A. Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere - Cumulo di domande - Cessazione della materia del contendere della domanda principale - Effetti sulla domanda dipendente - Fattispecie in materia di accertamento del livello di inquadramento nei confronti di datori di lavoro succedutisi nel tempo Proposta dal lavoratore domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori nei confronti delloriginario datore di lavoro e domanda di opponibilità del miglior inquadramento allattuale datore di lavoro (nella specie, concessionari del servizio riscossione tributi) ed intervenuta conciliazione tra le parti della causa principale con conseguente cessazione della materia del contendere, viene meno il fondamento della condanna del nuovo datore di lavoro a tener fermo il più favorevole inquadramento riconosciuto nei riguardi del precedente concessionario, restando quellaccertamento caducato una volta che le parti abbiano rispettivamente offerto una somma a titolo transattivo senza riconoscimento delle altrui pretese e rinunciato alle stesse (in applicazione di tali principi la S.C. ha cassato e deciso nel merito dichiarando cessata la materia del contendere). Cass. 1068/99
Dichiarazione integrativa semplice ed accertamenti successivi Sez. I - Sentenza n. 14669 del 29/12/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Cicala M. Condono fiscale - Condono fiscale ex D.L. n. 429 del 1982 - Dichiarazione integrativa cosiddetta semplice - Effetti - Preclusione di accertamenti in rettifica o del proseguo delle controversie pendenti - Limiti D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 14 D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 16 D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 18 D.L. n. 429 del 10 luglio 1982, art. 19 L. n. 516 del 7 agosto 1982 Una dichiarazione integrativa formulata ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, ma non contenente gli elementi di cui allart. 19 dello stesso D.L., e perciò cosiddetto semplice ha precluso accertamenti in rettifica nei limiti indicati dallart. 18, né il proseguo delle eventuali controversie pendenti, per quanto attiene alle differenze tra limponibile accertato e quello risultante dalla stessa dichiarazione integrativa. Cass. 8884/92
Le plusvalenze da indennità di esproprio Sez. I - Sentenza n. 14673 del 29/12/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Fioretti F. (I.R.P.E.F.) - Redditi diversi - Plusvalenze ai sensi dellart. 11, comma quinto, della legge n. 413 del 1991 - Regime retroattivo contemplato dal comma nono dello stesso articolo - Portata - Presupposti - Percezione degli importi successivamente al 31 dicembre 1988 - Sufficienza ai fini della imponibilità della plusvalenza - Esclusione - Emissione del decreto di esproprio o intervento della cessione volontaria o verificazione delloccupazione acquisitiva dopo il 31 dicembre 1988 - Necessità - Fondamento - Pronuncia della sentenza dichiarativa della occupazione acquisitiva - Sufficienza - Esclusione D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 81, comma 1 L. n. 413 del 31 dicembre 1991, art. 11 Il presupposto impositivo relativo alle tre ipotesi di plusvalenze indicate dallart. 11 comma quinto della legge n. 413 del 1991 non può identificarsi nella mera percezione della somma di danaro corrispondente allincremento di valore integrante la plusvalenza, ma deve ravvisarsi nella verificazione del trasferimento del bene, cui la plusvalenza si ricollega, e precisamente nellemissione del decreto di esproprio, con riferimento alla plusvalenza conseguente alla percezione dellindennità di esproprio, nella conclusione della cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, con riferimento alla plusvalenza conseguente a detta cessione, e nel prodursi della fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva, con riferimento alla plusvalenza derivante dallacquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenuta illegittima. Ne consegue che tanto la norma dellart. 11 comma quinto (con riguardo alle plusvalenze percepite dopo il primo gennaio 1992, data di entrata in vigore della l. n. 413 del 1991), quanto la norma dellart. 11 comma nono, della stessa l. n. 413 del 1991 (che assoggetta - retroattivamente - ad imposizione le plusvalenze di cui alle ipotesi indicate nel quinto comma della norma, con riferimento a somme percepite in conseguenza di atti anche volontari - formula nella quale può farsi rientrare loccupazione acquisitiva, fondandosi essa su un "atto", sia pure illecito della Pubblica Amministrazione - o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, purché la percezione sia avvenuta in tale lasso di tempo), debbono ritenersi applicabili soltanto a condizione che siano intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988 gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o loccupazione acquisitiva, mentre non possono ritenersi applicabili ove detti atti siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, restando così in questo caso la plusvalenza non imponibile (senza che quanto alloccupazione acquisitiva possa in contrario rilevare la circostanza che essa sia stata accertata da sentenza successiva a quella data, posto che detta sentenza non rappresenta latto mediante il quale viene realizzata la plusvalenza). Cass. 6620/97, 11229/98, 12882/98
Le indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari Sez. I - Sentenza n. 14674 del 29/12/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Fioretti F. (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari - Per gli atti compiuti fuori delledificio sede del loro ufficio - Ex art. 133 del D.P.R. n. 1229 del 1959 - Natura di rimborso spese - Esclusione - Natura retributiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Assoggettabilità a tassazione I.R.P.E.F. ex quarto comma dellart. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Soggezione anche alla tassa del dieci per cento ex art. 154 del D.P.R. n. 1229 - Conseguente doppia imposizione - Ininfluenza D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, art. 133 L. n. 407 del 26 luglio 1984, art. 1 D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, art. 135 D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, art. 136, comma 1 D.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, art. 154, comma 1 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48, comma 4 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 127 Lindennità di trasferta prevista dallart. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, a favore dellufficiale giudiziario, per gli atti compiuti fuori delledificio ove lufficio ha sede non ha natura di rimborso di spesa, ma ha natura retributiva, desumendosi tale natura da una serie di circostanze che non si conciliano con la logica del rimborso di spesa, evidenziando, invece, la sua connotazione come compenso onnicomprensivo, e precisamente, dalla circostanza che la legge fissa determinati importi indipendentemente dalla distanza percorsa dallufficiale giudiziario, dalla circostanza che è prevista una maggiorazione per lipotesi di richieste urgenti, dalla circostanza che sono previste più indennità a fronte di una spesa verosimilmente unica, quando lufficiale giudiziario debba compiere nella stessa località e con lo stesso viaggio più atti del suo ufficio, richiesti dalla stessa persona, ma nellinteresse di persone diverse, nonché dal fatto che, ai sensi dellart. 154 del D.P.R. n. 1229, lufficiale giudiziario deve versare allo Stato una tassa del dieci per cento sullindennità di trasferta. Ne consegue che la suddetta indennità di trasferta deve essere assoggettata ad I.R.P.E.F. ai sensi e nei limiti del quarto comma dellart. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nella specie la Suprema Corte ha sancito tale principio con riferimento al testo - applicabile "ratione temporis" - dellart. 48, vigente prima delle modifiche introdotte dallart. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ed ha, inoltre, precisato che il risultato che scaturisce dallaffermata interpretazione, laddove importa che la medesima ricchezza viene ad essere assoggettata ad una doppia imposizione, quella ex art. 154 citato e quella ex art. 48, non viola lart. 127 del D.P.R. n. 917 del 1986, posto che, essendo questultima una norma di legge ordinaria, lart. 48 ne segna una deroga). Cass. 7154/90, 5197/91
In contenzioso ricorso per cassazione e notifica della sentenza impugnata Sez. I - Sentenza n. 14674 del 29/12/1999 Presidente: Grieco A., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento - Disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano - Norma dellart. 38 comma secondo del detto D.Lgs. - Interpretazione autentica ex art. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133 - In ordine al decorso del termine breve ex art. 325 secondo comma cod. proc. civ. per il ricorso in cassazione - Applicabilità retroattiva e significato - Decorso del termine solo a seguito di notifica della sentenza presso lAvvocatura dello Stato - Notificazione presso lamministrazione - Inidoneità - Conseguenze - Permanenza del decorso del termine lungo annuale L. n. 133 del 13 maggio 1999, art. 21 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 38, comma 2 Cod. Proc. Civ. art. 325, comma 2 Cod. Proc. Civ. art. 327, comma 1 R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, art. 11, comma 2 In tema di contenzioso tributario, lart. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, laddove dispone - con norma che, attesa la sua natura interpretativa, è applicabile retroattivamente - che lart. 38, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del c.d. termine breve per il ricorso in cassazione, di cui allart. 325, secondo comma, del cod. di proc. civ., vanno notificate allamministrazione finanziaria presso lufficio dellAvvocatura dello Stato competente ai sensi dellart. 11, secondo comma, del t.u. approvato con il r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, esclude che la notifica della sentenza, qualora sia fatta direttamente allufficio dellamministrazione finanziaria costituito in giudizio, sia idonea a far decorrere il suddetto termine e, pertanto, limpugnazione resta soggetta al decorso del c.d termine lungo annuale.
GENNAIO 2000
In irpef lintegrazione del T.F.R. Sez. I - Sentenza n. 51 del 05/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Determinazione - Somme erogate al dipendente a titolo di integrazione dal trattamento di fine rapporto - Disciplina ex art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Assoggettabilità ad IRPEF D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 Ai sensi della disciplina di cui allart. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, siccome percepite "in dipendenza" del rapporto di lavoro, sono soggette ad IRPEF.
Esenzione per nuove iniziative produttive alla società di persone trasformata in società di capitali Sez. I - Sentenza n. 52 del 05/01/2000 Presidente: Carbone V., Relatore: Ferro V. Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Esenzione - Spettanza alle società di persone - Esclusione - Fondamento - Società di persone poi trasformatesi in società di capitali - Spettanza dellesenzione per il periodo anteriore alla trasformazione - Esclusione D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973, art. 2 e art. 5 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 87 L. n. 64 del 1 marzo 1986 Lesenzione dellimposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista dallart. 105 D.P.R. n. 218 del 1978 e sostituita dallesenzione di cui allart. 14 legge n. 64 del 1986, come qualsivoglia esenzione tributaria, totale o parziale, non può applicarsi se non nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) che si pongono come soggetti passivi dellobbligazione tributaria avente ad oggetto limposta alla quale lesenzione si riferisce, e pertanto essa si applica alle società di capitali (soggette allIrpeg a norma degli artt. 2 D.P.R. n. 598 del 1973 e 87 D.P.R. n. 917 del 1986), ma non alle società di persone (i cui redditi sono imputati a ciascun socio a norma degli art. 5 D.P.R. 598 del 1973 e 5 D.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che la suddetta esenzione non può trovare applicazione nei confronti di una società in nome collettivo, poi trasformatasi in società di capitali, con riferimento alla data di originaria costituzione in società personale e con decorrenza da questa per il periodo anteriore alla trasformazione, non potendosi far decorrere lesenzione (da un periodo anteriore allacquisizione) da parte della predetta società della qualità di soggetto passivo dellIrpeg.
Termini per il rimborso decorrenti dal saldo Sez. I - Sentenza n. 56 del 05/01/2000 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. Riscossione delle imposte - Ricossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Termini - Versamenti in acconto - "Dies a quo" del termine decadenziale ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Ipotesi di diritto al rimborso emergente solo allatto del saldo ovvero di acconto versato in via provvisoria - Decorrenza dal versamento del saldo - Ipotesi di acconto non dovuto già al momento del versamento ovvero non dovuto nella misura versata ovvero versato in base a legge inapplicabile - Decorrenza dal momento del versamento - Fondamento - Fattispecie in tema di rimborso di Ilor D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 Cod. Civ. art. 2969 Il termine di decadenza per la presentazione dellistanza di rimborso, previsto dallart. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da uneccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dellobbligazione o della sua misura (come nel caso di pagamenti effettuati a seguito di pronunce giudiziali non definitive), mentre decorre dal giorno del versamento dellacconto stesso, nel caso in cui questultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge, in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi linteresse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (nella specie, applicando detti principi, la Suprema Corte ha ritenuto che, in un caso in cui il contribuente aveva versato lI.L.O.R. senza che fosse dovuta, per la non inquadrabilità della sua attività in quella di impresa, il termine decadenziale di diciotto mesi fosse decorso dal giorno del versamento). Cass. 8199/97
In ilor lattività di agente di commercio ed esercizio in forma societaria Sez. I - Sentenza n. 57 del 05/01/2000 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. Imposta locale sui redditi (ILOR) - Soggetti passivi - Attività di agente di commercio - Svolgimento in forma societaria (s.n.c.) - Sufficienza ai fini della soggezione allimposta - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità dellart. 6 comma 3 del d.p.r. n. 917 del 1986 o dellart. 6 comma 2 del d.p.r. n. 597 del 1973 - Effettiva esistenza di organizzazione imprenditoriale e non di prevalenza dellapporto di lavoro personale - Necessità D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 49 e art. 51 D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973 Con riferimento allesercizio da parte di una persona fisica dellattività di agente di commercio, la circostanza che tale svolgimento avvenga nella forma giuridica di una società in nome collettivo non giustifica di per sé solo la qualificazione del relativo reddito come reddito dimpresa, ai fini dellassoggettabilità allI.L.O.R., non essendo applicabile a tale imposta lart. 6, comma terzo del d.p.r. n. 917 del 1986 (o lart. 6, comma secondo del d.p.r. n. 597 del 1973), che riguarda lI.R.P.E.F., ed essendo invece alluopo necessario - anche alla luce delle statuizioni delle sentenze n. 42 del 1980 e n. 87 del 1986 della Corte Costituzionale - il concreto accertamento che alla forma societaria corrisponde leffettivo esercizio dellattività attraverso unorganizzazione imprenditoriale e che non sia prevalente lapporto di lavoro della detta persona rispetto alla componente patrimoniale.
Condono fiscale ex D.L. 564/94 applicabile solo alle controversie su elementi sostanziali (e non formali) Sez. I - Sentenza n. 64 del 05/01/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Di Palma S. Condono fiscale ex D.L. n. 564 del 1994 - Controversie tra il privato e lAmministrazione finanziaria - Relative a pretese ulteriori riguardo a quelle desumibili da elementi offerti dal contribuente - Applicabilità - Sussistenza - Controversie relative alla mera correttezza degli atti liquidatori fondati su detti elementi - Applicabilità - Esclusione D.L. n. 564 del 30 settembre 1994, art. 2 quinquies L. n. 656 del 30 novembre 1994 In tema di condono fiscale, lart. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 (che con riguardo alle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengano esclusivamente allirrogazione di sanzioni, accorda al contribuente la possibilità di determinarne lestinzione con un pagamento correlato al valore della lite medesima, ed identifica tale valore con la maggior somma reclamata o reclamabile dallufficio), devessere interpretato nel senso che, al beneficio del condono sono ammesse le sole controversie tributarie concernenti liti pendenti su pretese creditorie dellAmministrazione che si caratterizzino come diverse ed ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente, e non anche quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori (nella specie computo dellINVIM, attinente ad una vendita immobiliare operata sulla base della rendita attribuita al bene venduto su istanza di accatastamento), si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del "quantum" dellobbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dellimponibile. Cass. 6611/99, 1343/99
In contenzioso copia del ricorso per cassazione mancante della pagina con il motivo dellimpugnazione Sez. I - Sentenza n. 278 del 12/01/2000 Presidente: Cappuccio G., Relatore: Ferro V. Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso - Copia notificata del ricorso - Mancanza della pagina contenente lindicazione del motivo e delle norme di diritto violate nonché della parte iniziale delle argomentazioni - Conseguente inintellegibilità della censura in base alle pagine successive - Conseguenza - Inammissibilià del ricorso Cod. Proc. Civ. art. 366 La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione della pagina contenente lindicazione in epigrafe dellunico motivo di ricorso, con la indicazione delle norme e dei principi di diritto di cui si denuncia la violazione da parte della sentenza impugnata, nonché lesposizione della parte iniziale degli argomenti su cui il motivo si fonda, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allorquando lesposizione contenuta nelle pagine successive, senza la correlazione con la pagina omessa, sia inidonea a rendere intellegibile la materia del contendere (nella specie la parte resistente aveva eccepito linammissibilità). Cass. 6539/96
In ilor lagente di commercio nella disciplina anteriore alla pronuncia di incostituzionalità Sez. I - Sentenza n. 354 del 14/01/2000 Presidente: Senofonte P., Relatore: Panebianco U. Imposta locale sui redditi (ILOR) - Presupposto dellimposta - In genere - Attività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità allimposta - Nella disciplina antecedente allentrata in vigore dellart. 115 lett. e) bis del D.P.R. n. 917/86 - Condizioni D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, art. 1 Già ancor prima dellentrata in vigore dellart. 115 lett e) bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (introdotto dallart. 9 comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e di cui si rende del tutto inconcepibile unapplicazione retroattiva ai sensi dellart. 36 del D.P.R. n. 42/88), la disciplina di cui allart. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ed allart. 51, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, interpretata alla luce dei principi dettati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 42 del 26 marzo 1980 e n. 87 del 14 aprile 1986, comportava che i redditi derivanti dallo svolgimento dellattività di rappresentante di commercio fossero assoggettabili ad ILOR solo ove una tale attività fosse esercitata in forma dimpresa e senza prevalenza dellapporto del fattore lavoro rispetto a quello capitale.
Cartella esattoriale con più importi ed impugnazione, con annullamento giudiziale, solo di alcuni Sez. I - Sentenza n. 356 del 14/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Papa E. Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - Cartelle - Cartella esattoriale contenente più voci - Annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria di primo grado - Conseguenze - Pretesa tributaria non fatta oggetto di controversia - Efficacia di giudicato dellannullamento della cartella - Esclusione Lannullamento (cd. "sgravio") di una cartella esattoriale contenente più voci da parte della Commissione tributaria di primo grado non incide, con efficacia di giudicato, sulla pretesa tributaria non fatta oggetto di controversia nel giudizio conclusosi con lannullamento della cartella. Cass. 3911/98
Socio lavoratore nella società di persone e deduzione ilor Sez. I - Sentenza n. 428 del 15/01/2000 Presidente: Cappuccio G., Relatore: Bonomo M. Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Base imponibile - Deduzioni - Socio di una società di persone - Deduzione ex quarto comma dellart. 7 del d.p.r. n. 599 del 1973 - Requisito della prevalenza dellattività quale socio svolta per la società - Socio espletante attività lavorativa sia come socio che come dipendente della società - Modalità di accertamento della prevalenza D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, art. 7 In tema di ILOR e con riguardo alle società di persone, la spettanza della deduzione dal reddito di impresa già prevista dallart. 7, commi quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera come tale nellimpresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Allorquando il socio presti attività a favore della società come lavoratore dipendente è possibile che espleti in favore della stessa società anche unattività aggiuntiva in veste di socio, ma in tal caso la condizione per fruire del diritto alla deduzione non può ritenersi realizzata per il solo fatto che lunica occupazione del socio sia quella allinterno dellimpresa, occorrendo, invece, accertare in concreto che la prestazione espletata a favore della società in qualità di socio sia prevalente su quella svolta sempre a favore della medesima in esecuzione del rapporto di lavoro dipendente. Cass. 11450/90, 11939/98
Il ricorso per cassazione avverso lufficio anziché il Ministero delle Finanze Sez. I - Sentenza n. 657 del 21/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Fioretti F. Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Decisioni delle Commissioni Tributarie - Ricorso per cassazione - Disciplina ex decreto legislativo 546/92 - Proposizione nei confronti dellUfficio distrettuale delle imposte dirette anziché del Ministero delle Finanze - Inammissibilità - Fondamento R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, art. 11 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 62 In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dellUfficio distrettuale delle imposte dirette anziché del Ministero delle Finanze è inammissibile, in quanto non risulta notificato ad alcun legittimo contraddittore, essendo lufficio periferico di detto Ministero privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione. Cass. 1094/99, 2807/99
Accertamento induttivo e motivazione minima Sez. I - Sentenza n. 658 del 21/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Accertamento tributario - Valutazione della base imponibile - Accertamento induttivo o sintetico - Requisito motivazionale - Contenuto minimo necessario D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 42 Il requisito motivazionale dellaccertamento, ai sensi dellart 42, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto lindicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, restando poi affidate al giudizio dimpugnazione dellatto le questioni riguardanti leffettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Cass. 10812/96, 1107/98
In contenzioso termini per lappello e comunicazione del dispositivo a mezzo posta Sez. I - Sentenza n. 666 del 21/01/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Fioretti F. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Termini per la proposizione - In genere - Comunicazione del dispositivo della decisione allufficio tributario a mezzo posta - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla data di sottoscrizione dellavviso di ricevimento D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 32 In tema di contenzioso tributario e alla luce delle modifiche apportate allart. 32 D.P.R. n. 636 del 1972 dallart. 19 D.P.R. n. 739 del 1981, in particolare con la previsione che le comunicazioni a mezzo posta devono essere effettuate in plico raccomandato con avviso di ricevimento, il termine per impugnare la decisione della Commissione Tributaria di primo grado decorre, nellipotesi di trasmissione a mezzo posta del dispositivo della decisione dellufficio tributario, dalla data in cui il funzionario responsabile oppone la propria firma sullavviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato, in quanto la funzione dellavviso di ricevimento è quella di attestare la data di ricezione dellatto, data dalla quale, ai sensi dellart. 32 D.P.R. 636 del 1972, decorre il termine per limpugnazione. (In questi termini ha interpretato la suddetta normativa anche la Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 1999 di rigetto della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 22, 32, e 38 D.P.R. n. 636 del 1972). Cass. 309/98, 3233/98
In irpef lindennità di prepensionamento Sez. I - Sentenza n. 669 del 21/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Proto V. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - Indennità di prepensionamento - Assoggettabilità allimposta - Tassazione separata D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 16 e art. 48 Il dettato normativo di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 assoggetta allimposta sul reddito delle persone fisiche, sia pure con il favore della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle corrisposte al lavoratore, ad integrazione del trattamento di fine rapporto, come indennità di prepensionamento, le quali, convenzionalmente stabilite tra le parti, trovano giustificazione nellambito del rapporto stesso e della sua risoluzione consensuale, difettando, in tale situazione, il presupposto per qualificare il versamento come erogazione liberale, di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti.
In irpef gli incentivi al dipendente per il pensionamento Sez. I - Sentenza n. 670 del 21/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Proto V. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - Somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in dipendenza della cessazione del rapporto - Inclusione - Incentivo alle dimissioni del lavoratore - Soggetti a tassazione separata - Portata D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 16 e art. 48 Il dettato normativo di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 48 del D.P.R. n. 917 del 1986 assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, sia pure con il favore della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ivi comprese quelle corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni in aggiunta al trattamento di fine rapporto, le quali trovano giustificazione nellambito del rapporto stesso e della sua risoluzione consensuale, difettando in tale situazione il presupposto per qualificare il versamento come erogazione liberale, di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti.
In registro motivazione per relationem con rinvio a stima ute Sez. I - Sentenza n. 793 del 25/01/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Salmè G. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Valore venale - Determinazione - Avviso di accertamento - Motivazione - Riferimento ad elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di rinvio ad una stima UTE D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 51 e art. 52 In tema di imposta di registro non può negarsi la validità di un avviso di accertamento sol perché questo risulti motivato con riferimento ad elementi extratestuali che il contribuente è in grado di conoscere (quale una relazione di stima redatta dallUTE), posto che, pure in tali casi, il contribuente è messo in condizione di identificare compiutamente i termini e le ragioni dellaccertamento in questione, e quindi di approntare la propria difesa, mentre, dal canto suo, lamministrazione non può addurre in giudizio altre e diverse ragioni di accertamento. Cass. 10969/96
Agevolazioni prima casa e decesso dellacquirente Sez. I - Sentenza n. 797 del 25/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Cicala M. Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Mancata fissazione di un termine per il raggiungimento dello scopo giustificativo del beneficio - Conseguenze - Realizzabilità temporalmente libera dello stesso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di benefici sulla "prima casa" ai sensi dellart. 1 della legge n. 168 del 1982 L. n. 168 del 24 aprile 1968, art. 1 I benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al serio perseguimento - e quindi al raggiungimento - dello scopo per cui vengono concessi, e quindi leventuale assenza, nel provvedimento normativo costituentene la fonte, della prefissione di un termine non toglie che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda giustificato solo se rappresenti la conseguenza dellostacolo frapposto da circostanze obiettive quali ad esempio, nel caso dei benefici per lacquisto della c.d. "prima casa" previsti dallart. 1 della legge n. 168 del 1982, leventuale natura particolare del diritto reale concretamente acquistato (ad esempio, la mera nuda proprietà del bene), o la morte dello stesso acquirente. Cass. 12737/98
Linterpretazione delle clausole contrattuali Sez. I - Sentenza n. 805 del 25/01/2000 Presidente: Graziadei G., Relatore: Marziale G. Contratti in genere - Interpretazione - In genere - Interpretazione di clausole contrattuali - Letterale - Sufficienza - Esclusione - Interpretazione complessiva delle clausole - Necessità - Comportamento delle parti anteriore alla stipulazione del contratto - Esigenze soddisfatte dalle clausole - Valutazione - Necessità - Fondamento anche alla luce del principio di buona fede - Fattispecie in tema di interpretazione di clausole concernenti la prestazione di garanzia fideiussoria Cod. Civ. art. 1936 Cod. Civ. art. 1363 Cod. Civ. art. 1366 In tema di interpretazione di clausole contrattuali, se la formulazione letterale della dichiarazione negoziale si pone come primo, e fondamentale, elemento della operazione ermeneutica, essa va, peraltro, valutata nella sua interezza, dovendo il tenore letterale delle parole essere desunto dallintero suo contenuto. Pertanto, le singole clausole contrattuali vanno considerate in correlazione tra loro, e valutate alla luce delle esigenze che sono destinate a soddisfare, dovendo, inoltre, aversi riguardo al comportamento tenuto dalle parti anteriormente alla stipulazione del contratto. Del resto ciò si rivela conforme al principio di buona fede, che nellambito contrattuale si risolve in una regola di condotta diretta ad assicurare che ciascuna delle parti adegui il proprio comportamento alla esigenza di rispondere in modo positivo alle aspettative dellaltra, operando su di un piano di reciprocità, nel senso di ampliare, ovvero di restringere, gli obblighi assunti in base alla formulazione letterale del contratto, quando farli valere nel loro tenore testuale contrasterebbe con tale principio. Ne consegue che la clausola apposta ad un contratto di fideiussione, alla stregua della quale, una volta sopraggiunto il termine finale dello stesso, il decorso di quindici giorni in assenza di richiesta di adempimento della garanzia determini la cessazione di ogni efficacia della stessa, non può essere interpretata esclusivamente secondo il suo tenore letterale, nel senso che si sia senzaltro inteso, con essa, lasciare prive di copertura obbligazioni, pur sorte nel periodo di operatività della garanzia, ma non ancora scadute.
In irpef lusufrutto su azioni ed ammortamento Sez. I - Sentenza n. 848 del 26/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Fioretti F. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - Ammortamenti - Beni immateriali - Diritto di usufrutto su azioni - Costo del relativo acquisto - Ammortamento - Esclusione - Deducibilità - Fondamento D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 68 e 74 D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, art. 13 Il diritto di usufrutto su azioni non può essere incluso tra le immobilizzazioni materiali di cui al comma 2 dellart. 68 del D.P.R. n. 917 del 1986, le quali comprendono solo i diritti di utilizzazione delle opere dellingegno e quelli che presentino carattere di affinità con i primi, mentre lazione non può essere assimilata al prodotto dellattività intellettuale. Ne consegue che il costo per lacquisto dellusufrutto in questione non può legittimamente essere ammortizzato con i criteri dettati dal combinato disposto dellart. 68, comma 2, del citato D.P.R. del 1986 e dellart. 13, ultima parte, del D.P.R. n. 42 del 1988, ma deve essede dedotto in base alla regola residuale di cui al comma 3 dellart. 74 del D.P.R. n. 917 del 1986, dettata per le poste patrimoniali immobilizzate non regolate dagli artt. 67, 68 e 74, commi 1 e 2, dello stesso D.P.R., relativi, rispettivamente, allammortamento dei beni materiali e di quelli immateriali, e alla deduzione dei costi di studi, ricerche e pubblicità.
Lusufrutto su azioni e deducibilità dallilor Sez. I - Sentenza n. 848 del 26/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Fioretti F. Imposta locale sui rediti (ILOR) - Base imponibile - Deduzioni - Determinazione del reddito imponibile ai fini I.L.O.R. - Acquisto dellusufrutto di azioni - Deducibilità - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 75 e 1art. 15 Il costo dellacquisto del diritto di usufrutto di azioni non è deducibile ai fini I.L.O.R., in quanto connesso a proventi (dividendi azionari) che non sono computabili nella determinazione del reddito agli effetti dellapplicazione di detta imposta.
Rimborso con furto del vaglia della banca ditalia di competenza dellA.G.O. Sez. U - Sentenza n. 8 del 26/01/2000 Presidente: Favara F., Relatore: Carbone V. Contenzioso tributario - Provvedimento di rimborso - Successiva commutazione dufficio in vaglia cambiari della Banca dItalia - Conseguenze - Novazione dellobbligazione di rimborso - Configurabilità - Esclusione - Mancata ricezione del titolo cambiario da parte del contribuente - Domanda di pagamento della somma - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 1, art. 2 e art. 16 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 42 In tema di rimborso delle imposte, lemissione di ordinativi di pagamento da parte dellamministrazione finanziaria e la successiva commutazione dufficio in vaglia cambiari non trasferibili della. Banca dItalia non comportano novazione, soggettiva od oggettiva, dellobbligazione di rimborso, con la conseguenza che lAmministrazione finanziaria è del tutto legittimamente convenuta dinanzi al giudice ordinario (e non dinanzi alle commissioni tributarie) in caso di mancato pagamento del credito vantato dal contribuente a seguito di smarrimento o sottraziore del titolo. Cass. 7331/91, 2802/93
In ilor i compensi al socio amministratore della società di persone Sez. I - Sentenza n. 946 del 28/01/2000 Presidente: Rocchi A., Relatore: Sotgiu S. Imposta locale sui redditi (ILOR) - Base imponibile - Deduzioni - Redditi di impresa - Applicabilità - Condizioni - Soci di società di persone - Estensione - Limiti - Fondamento - Reddito percepito dal socio a compenso dellattività svolta per la società come amministratore - Deducibilità ai sensi dellart. 7 D.P.R. n. 599 del 1973 - Esclusione D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, art. 7 La deduzione ai fini Ilor, prevista dallart. 7 D.P.R. n. 599 del 1973 (e successivamente dallart. 120 T.U. n. 917 del 1986) si applica per i redditi di impresa delle persone fisiche, a condizione che il soggetto cui la deduzione si riferisce presti la propria opera nellimpresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente, quanto alle società di persone, è consentito dedurre ai fini Ilor le quote di reddito derivanti dalla partecipazione agli utili del socio, in quanto al medesimo imputate ai fini Irpef come reddito proprio del contribuente e non della società, tuttavia, quando il reddito del socio non è quello derivante dalla partecipazione agli utili, ma rappresenta un costo affrontato dalla società per compensare il lavoro del socio che, come nella specie, esplichi attivita di amministratore, la deduzione non può aver luogo, riferendosi essa al reddito del socio quale precettori di utili, senza che possa aver rilievo il fatto che il socio amministratore lavori prevalentemente per la società, attenendo il concetto di "prevalenza", ai fini della deduzione "de qua", al solo reddito del socio in quanto tale. Cass. 1679/84, 11450/90
Sanzioni per dichiarazione infedele e somme già versate Sez. I - Sentenza n. 947 del 28/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Papa E. Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione - Dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato - Sanzione ex art. 46 D.P.R. n 600 del 1973 - Irrogazione - Presupposti D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 46 La disciplina di cui allart. 46 D.P.R. n. 600 del 1973 è intesa a prevenire la presentazione, da parte dei contribuenti, di dichiarazioni (tardive e) infedeli, così che le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettere esclusivamente al dato obbiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore, a prescindere da ogni eventuale pagamento dellimposta effettivamente dovuta già eseguito da parte del contribuente. Cass. 4505/95
In successioni quota di società semplice e rettifica del valore dichiarato Sez. I - Sentenza n. 993 del 28/01/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta - Accertamento di maggior valore - In genere - Quota sociale di una società semplice - Diritto alla liquidazione spettante agli eredi del socio defunto - Potere dellamministrazione finanziaria di accertamento di un maggior valore - Regime antecedente allentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 346/90 - Ammissibilità - Esclusione D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972, art. 26 Cod. Civ. art. 2284 e art. 2289 In materia di imposta sulle successioni, lAmministrazione finanziaria non ha il potere di rettificare, ai sensi dellart. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il valore indicato dagli eredi nella denuncia di successione come corrispondente al diritto alla liquidazione della quota sociale di una società semplice spettante al de cuius, atteso che, nellipotesi considerata, oggetto di successione non è la quota già spettante al defunto, ma il diritto di credito alla sua liquidazione, che, in quanto tale, non può essere oggetto di accertamento di maggior valore, senza che per i rapporti ancora pendenti possa invocarsi la nuova disciplina introdotta dal nuovo testo unico concernente limposta sulle successioni e donazioni, approvato con il D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346, non essendo applicabile alle successioni aperte in epoca anteriore al 1° gennaio 1991. Cass. 1622/67, 1534/69
FEBBRAIO 2000
Le royalties percepite in italia dalla società non residente Sez. V - Sentenza n. 1122 del 02/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Altieri E. Imposta locale sui redditi (ILOR) - Royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito o da società avente sede allestero e priva di stabile organizzazione in Italia - ILOR - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 19 D.P.R. n. 599 del 29 settembre 1973, art. 1 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 25 Le royalties percepite in Italia da un soggetto residente nel Regno Unito (o, il che è lo stesso, da una società avente sede in tale Stato e priva di stabile organizzazione in Italia), non sono assoggettabili ad ILOR, atteso che sia la disciplina del par. 2 dellart. 1 della Convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, ratificata con la legge 12 aprile 1973, n. 194, sia la disciplina di diritto interno (Artt. 19, primo comma, del D.P.R. 597/73, 1, lett. c), del D.P.R. 599/73 e 25, ultimo comma, del D.P.R. 600/73), interpretata in modo conforme al diritto comunitario, conducono ad un identico risultato e cioè che, in caso di soggezione di un soggetto residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, tale percezione non può essere contemporaneamente soggetta ad ILOR in Italia. Cass. 4301/92
Per il rimborso della tassa sulle società termine triennale Sez. V - Sentenza n. 1123 del 02/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Altieri E. Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine - Decadenza dal diritto al rimborso - Accertamento - Contenuto D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, art. 3 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 La domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui allart. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dallart. 13, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641. Per verificare se il contribuente sia incorso in decadenza si dovrà accertare se lo stesso, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dellart. 13 del D.P.R. 641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dallordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995 n. 56, la quale si è limitata a dichiarare lillegittimità costituzionale dellart. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione del ricorso in via amministrativa lesercizio dellazione giudiziaria. Cass. 12025/99
Rimborso iva e mancata presentazione della dichiarazione Sez. I - Sentenza n. 1204 del 04/02/2000 Presidente: Losavio G., Relatore: Forte F. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obblighi dei contribuenti - Pagamento dellimposta - Modalità - Dichiarazione annuale - Omissione - I.V.A. a credito già fatta valere in sede di liquidazioni periodiche - Detrazione nella dichiarazione relativa allanno successivo di imposta - Ammissibilità - Fondamento - Portata - Assenza di operazioni imponibili in detto anno - Sopravvenuto esonero dallobbligo di presentare la dichiarazione - Permanenza del diritto alla detrazione fino al periodo di imposta in cui vengano nuovamente effettuate operazioni non esenti D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 28 e art. 30 L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 11 In tema di I.V.A., il contribuente che abbia maturato un credito di imposta ed operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, ha facoltà di computarla, ove abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale, in quella relativa allanno successivo, posto che, ai sensi dellart. 28, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione si perde solo in caso di omesso computo della stessa sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale. Peraltro, a tali effetti, per "anno successivo" deve intendersi il primo nel quale siano effettuate operazioni imponibili, atteso che lart. 11, comma 4, della legge n. 413 del 1991, alla cui luce va letto anche il contesto normativo preesistente, ha eliminato lobbligo di presentare dichiarazione annuale per i contribuenti che nellanno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti. Cass. 544/97, 2063/98
Motivazione dellaccertamento con indicazione della fonte informativa dellufficio Sez. I - Sentenza n. 1209 del 04/02/2000 Presidente: Papa A., Relatore: Proto V. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione - Natura dellatto - Mera provocatio ad opponendum - Conseguenze - Contenuto minimo necessario - Fondamento D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 42 Lavviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa lobbligo di motivazione, ai sensi dellart. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che lAmministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l"an" e il "quantum debeatur". Non può pertanto essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dallufficio finanziario. Cass. 7991/96, 2943/98
Ente iva il leasing della società con prestazioni esenti Sez. I - Sentenza n. 1362 del 08/02/2000 Presidente: Rocchi A., Relatore: Forte F. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni - Prestazioni di servizi in favore di soggetti esportatori o equiparati fornenti servizi connessi agli scambi internazionali - Esenzione da imposta nei limiti del plafond previsto dal secondo comma dellart. 8 del D.P.R. n. 633/72 - Leasing immobiliare - Inclusione - Fondamento - Fattispecie D.P.R. n. 633 del 29 settembre 1972, art. 7, art. 8 e art. 9 In virtù del regime previsto dagli artt. 8, 8 bis, e 9, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti dallIVA (nei limiti del c.d. plafond previsto dal secondo comma dellart. 8 D.P.R. n. 633 cit.) le prestazioni di servizi rese da terzi ad esportatori o ai soggetti equiparati, e cioè ad imprenditori che forniscano servizi connessi a scambi internazionali di cui allart. 9 dello stesso D.P.R. il quale ricomprende fra questi ultimi servizi, anche quelli di transito nei trafori internazionali. In conseguenza di ciò, giacché anche il leasing immobiliare, nella sua fase antecedente alleventuale acquisto finale del bene, rientra nellambito delle "prestazioni di servizi" di per sé soggette ad imposta, ove essa prestazione venga effettuata nei confronti di esportatori o di soggetti equiparati, essa è da ritenersi esente da imposta nei limiti del predetto plafond (nella specie la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia di una Commissione Tributaria Regionale la quale aveva riconosciuto lesenzione da imposta - nei limiti del plafond - di unoperazione di leasing immobiliare effettuata a favore di una società esercente attività di magazzini generali di un traforo internazionale).
Accertamento con rettifica del reddito dimpresa e verifica dei presupposti Sez. I - Sentenza n. 1378 del 08/02/2000 Presidente: Grieco A., Relatore: Cicala M. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Redditi dimpresa - Potere di rettifica dufficio - Condizioni - Contestazione della sussistenza - Conseguente valutazione da parte del giudice tributario - Obbligo - Portata D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 39 Quando sia posta in discussione la legittimità dellesercizio del potere di accertamento dellufficio - come accade nel caso in cui si contesti lesistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, solo in presenza delle quali lart. 39, primo comma, lett d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente la rettifica di redditi dimpresa determinati in base a scritture regolarmente tenute e formalmente corrette - la Commissione tributaria è tenuta a valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti detto accertamento ed a verificare, su un piano logicamente preliminare, se gli organi dellamministrazione finanziaria fossero o meno legittimati a compiere una siffatta valutazione in difformità dalle risultanze contabili dellimpresa. Cass. 2501/96
In contenzioso lintegrazione dei motivi nelle memorie Sez. I - Sentenza n. 1382 del 08/02/2000 Presidente: Sgroi R., Relatore: Forte F. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - Ricorso - Motivo del ricorso - In genere - INVIM - Avviso di accertamento di maggior valore - Impugnazione per difetto di motivazione - Implicita contestazione del valore accertato - Sussistenza - Conseguenze D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 19 Cod. Proc. Civ. art. 112 In tema di contenzioso tributario, limpugnazione del contribuente dellavviso di accertamento di maggior valore finale di un immobile per INVIM straordinaria con deduzione di nullità per difetto o vizio di motivazione, contiene limplicita allegazione che il bene non ha il valore indicato dallufficio; pertanto, la memoria con la quale si prospetti il difetto di motivazione sul valore finale del bene non contiene motivi aggiuntivi di ricorso ma soltanto unintegrazione e illustrazione del medesimo, ammissibile anche oltre il termine di cui al previgente articolo 19 bis del DPR n. 636 del 1972, e la decisione che accolga tale prospettazione non è affetta da vizio di ultrapetizione. Cass. 7739/95, 8995/95
Indebito versamento del sostituto dimposta e legittimazione in sede contenziosa Sez. I - Sentenza n. 1433 del 09/02/2000 Presidente: Corda M., Relatore: Altieri E. TRIBUTI - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Fra "sostituto" e "sostituito" dimposta - Indebito pagamento dellimposta sui redditi da parte del "sostituto" - Presentazione dellistanza di rimborso solo da parte del medesimo - Successiva inerzia dello stesso nellimpugnativa del provvedimento di diniego dellAmministrazione finanziaria - Conseguenze - Sostituzione processuale da parte del "sostituito" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Successiva chiamata in causa del "sostituto" - Idoneità - Esclusione Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere - Versamento effettuato attraverso ritenuta operata dal "sostituto" dimposta - Presentazione dellistanza di rimborso solo da`parte del medesimo - Successiva inerzia dello stesso nellimpugnativa del provvedimento di diniego dellAmministrazione finanziaria - Conseguenze - Sostituzione processuale da parte del "sostituito" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Successiva chiamata in causa del "sostituto" - Idoneità - Esclusione D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 e art. 35 In tema di rimborso di imposte sui redditi a seguito di versamento diretto delle stesse ed in relazione a quella particolare fattispecie di solidarietà passiva di imposta, che caratterizza i rapporti fra "sostituto" e "sostituito" dimposta, il fatto che la disciplina di cui allart. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 preveda la concorrente legittimazione dei due soggetti a presentare istanza di rimborso non significa che, ai fini della successiva fase dellinstaurazione del processo tributario relativo alleventuale rifiuto (esplicito o implicito) dellAmministrazione finanziaria, ciascuno dei soggetti possa beneficiare dellistanza presentata esclusivamente dallaltro, sostituendosi processualmente allo stesso in caso di eventuale inerzia di questultimo successivamente alla presentazione dellistanza di rimborso. Da ciò consegue che il "sostituito" che non abbia presentato tempestiva istanza di rimborso dellimposta per lui indebitamente pagata dal "sostituto" previa effettuazione della ritenuta, non può neppure impugnare innanzi al giudice tributario leventuale provvedimento dellamministrazione finanziaria con il quale sia stata rigettata listanza di rimborso tempestivamente presentata, invece, dal coobbligato dimposta. Né daltronde il "sostituito" può avvalersi dello schema dellintegrazione del contraddittorio nei confronti del "sostituto", onde superare le conseguenze delleventuale inerzia processuale del medesimo, posto che, da un lato, la solidarietà dimposta sussistente fra i due soggetti in questione non dà luogo a litisconsorzio necessario, e posto che in ogni caso leventualmente provocato intervento del "sostituto" non varrebbe a sanare le preclusioni a sua volta maturatesi nei confronti di questultimo in virtù della mancata impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso. Cass. 11400/96
Ricorso per cassazione e decorso dei termini Sez. I - Sentenza n. 1508 del 11/02/2000 Presidente: Losavio G., Relatore: Losavio G. Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Termini - Decorrenza - Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Notificazione presso lUfficio Distrettuale delle Imposte Dirette - Termine breve per il ricorso per cassazione - Decorrenza - Esclusione D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 38 L. n. 133 del 13 maggio 1999, art. 21 Cod. Proc. Civ. art. 325 In tema di contenzioso tributario, in virtù della norma di interpretazione autentica dellart. 38, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, introdotta con lart. 21 della legge 13 maggio 1999 n. 133, le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, ai fini del decorso del temine di cui allart. 325, comma 2, cod. proc. civ., vanno notificate allAmministrazione Finanziaria presso lufficio dellAvvocatura dello Stato competente ai sensi dellart. 11, comma 2, T.U. approvato con R.D. n. 1611 del 1933. Pertanto la notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale presso lUfficio Distrettuale delle Imposte Dirette non vale a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. Cass. 10420/98
In contenzioso la notifica della decisione Sez. I - Sentenza n. 1508 del 11/02/2000 Presidente: Losavio G., Relatore: Losavio G. Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Notificazioni - In genere - Notificazione della decisione della Commissione tributaria presso la segreteria della stessa - Presupposti - Ricerca della residenza o del domicilio effettivo attraverso indagini anagrafiche - Obbligo della segreteria - Esclusione - Elementi di informazione risultanti dagli atti dello stesso o di altro procedimento - Utilizzazione - Obbligo - Esclusione D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 32 In tema di contenzioso tributario, sia nel caso che nel ricorso non sia dichiarata la residenza, né eletto domicilio o tali indicazioni siano assolutamente incerte, sia qualora il ricorrente non adempia allonere di comunicare le successive variazioni di detti dati (e, quindi, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, il quale non venga reperito allindirizzo del domicilio eletto o della residenza dichiarata perché sconosciuto, sloggiato, trasferito) trova applicazione lart. 32 bis, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (introdotto dallart. 20 D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) e la notifica della decisione della Commissione tributaria deve eseguirsi presso la segreteria della Commissione stessa (per modo che risultano inapplicabili, in materia, i tipi di notificazione previsti dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ.). A fronte di detto onere deve escludersi che la segreteria della Commissione, cui compete liniziativa della notificazione, debba o possa (fuori della notificazione a mani proprie del destinatario) disporre che le notificazioni avvengano in luogo diverso da quello dichiarato o eletto dal ricorrente, ricercando la residenza o il domicilio effettivo attraverso indagini anagrafiche o utilizzando gli elementi di informazione (in ordine ad abitazione o ufficio) che pur risultassero dagli atti dello stesso o di un diverso procedimento. Cass. 6375/94
Accertamento induttivo e scritture analitiche ausiliarie Sez. I - Sentenza n. 1511 del 11/02/2000 Presidente: Losavio G., Relatore: Forte F. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Scritture ausiliarie relative ai reali movimenti di beni per la rivendita nellanno - Tenuta - Omissione - Accertamento induttivo del reddito dimpresa ex secondo comma dellart. 39 del D.P.R. n. 600/73 - Legittimità - Fondamento - Osservanza del dovere di tenuta di scritture analitiche ausiliarie - Registrazione di sintesi del libro degli inventari - Sufficienza - Esclusione D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 14 e art. 39 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in assenza delle scritture ausiliarie sui reali movimenti di beni per la rivendita nellanno, comprovanti costi e prezzi di vendita delle merci, lufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del secondo comma dellart. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dellart. 2729 cod. civ. e a fatti noti allufficio, come i ricarichi medi per categorie omogenee di merci vendute nellanno, restando escluso che possa ritenersi sufficiente, al fine di ritenere osservato il dovere di tenuta di scritture analitiche ausiliarie, la registrazione di sintesi del libro degli inventari. Cass. 13672/91, 1107/98
In registro cessione volontaria dellarea da espropriare Sez. I - Sentenza n. 1513 del 11/02/2000 Presidente: Sgroi R., Relatore: Papa E. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Area da espropriare - Cessione volontaria da parte del proprietario coltivatore diretto - Base imponibile ex art. 44, comma 2, D.P.R. n. 131/86 - Misura - Aliquota dell8% - Applicabilità - Indennità aggiuntiva per il coltivatore proprietario - Misura - Aliquota dello 0,50% - Applicabilità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 43 e art. 44 In caso di cessione volontaria dellarea da espropriare da parte del proprietario diretto coltivatore (art. 17 comma 1 legge 865/1971), la base imponibile dellimposta di registro ai sensi dellart. 44 comma 2 D.P.R. 131/1986 (e delle connesse imposte di trascrizione e catastale) - assoggettabile allaliquota dell8% - va individuata in una posta pari allindennità provvisoria aumentata del cinquanta per cento, restandone esclusa la posta restante - di pari importo complessivo - che si pone non in funzione corrispettiva del trasferimento, ma in quella di ristoro per la perdita delle possibilità di futuro sfruttamento del fondo - in atto, coltivato -, per essere il diretto coltivatore costretto ad abbandonarlo. Tale residua frazione, costituente indennità aggiuntiva per il coltivatore/proprietario, deve essere, invece, assoggettata a tassazione con laliquota dello 0,50%, stabilita per la registrazione degli atti di quietanza (art. 6 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86).
Istanza di riliquidazione irpef su indennità di fine rapporto: nullità di clausole contro legem Sez. I - Sentenza n. 1598 del 14/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Olla G. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - Indennità di fine rapporto - Trattamento tributario - Riliquidazione in sede amministrativa - Istanza - Clausola diretta a far salva la prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato avverso lassoggettamento dellindennità al trattamento tributario precedente - Inserimento in detta istanza - Nullità della sola clausola - Configurabilità - Rilevanza della clausola come condizione meramente potestativa al fine dellapplicabilità della disciplina prevista dallart. 1355 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie L. n. 482 del 26 settembre 1985, art. 4 Cod. Civ. art. 1418 Cod. Civ. art. 1419 Cod. Civ. art. 1355 La dichiarazione, inserita nella istanza con la quale il contribuente chiede la riliquidazione in sede amministrativa del trattamento tributario della sua indennità di fine rapporto ai sensi dellart. 4 della legge 26 settembre 1986, n. 482, diretta a far salva la prosecuzione del giudizio da lui precedentemente introdotto avverso lassoggettamento della stessa indennità ai criteri precedentemente in vigore, è nulla ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1418, comma 1°, cod. civ., essendo contraria alla disposizione imperativa e cogente di cui al citato art. 4, che prevede quale effetto della presentazione dellistanza di riliquidazione in sede amministrativa lautomatica rinuncia agli atti del giudizio pendente. Tale vizio comporta la nullità della sola dichiarazione, salvo che non risulti che, senza di essa, il contribuente non avrebbe presentato listanza di riliquidazione amministrativa; resta più in particolare da escludere che detta dichiarazione possa eventualmente rilevare come condizione meramente potestativa al fine dellapplicabilità della disciplina di cui allart. 1355 cod. civ. (nel caso di specie il contribuente aveva inserito nella istanza di riliquidazione dellI.R.P.E.F. sullindennità di fine rapporto la clausola per cui la presentazione della istanza stessa: "stante anche lequivocità della norma sulla rinuncia di cui al quinto comma art. 4 legge n. 482, non costituisce rinuncia di diritti che a me potranno derivare (rimborsi, ecc.) a seguito di una sentenza della Corte costituzionale in ordine allapplicazione dellIRPEF su tutte le indennità di fine rapporto e similari, equipollenti, ed altre, di cui allart. 1 secondo comma legge n. 482"). Cass.9050/92
LAcquiescenza ha valore se proviene dal soggetto che dispone del diritto fatto valere in giudizio Sez. I - Sentenza n. 1610 del 14/02/2000 Presidente: Proto V., Relatore: Adamo M. IMPUGNAZIONI CIVILI - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - Natura - Atto impositivo del diritto dimpugnazione - Configurabilità - Conseguenze - Soggetti legittimati al compimento dellatto - Identificazione - Criteri Cod. Proc. Civ. art. 329 Siccome lacquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volontà oltre ad essere inequivoca deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto di poter attribuire valore dacquiescenza non alle dichiarazioni direttamente espresse dal rappresentante di una società, bensì alle affermazioni del difensore di questa, contenute in una lettera inviata al difensore di controparte). Cass. 4850/96
Solidarietà: lestensione del giudicato già conseguito dal coobbligato non opera ipso iure Sez. I - Sentenza n. 1681 del 15/02/2000 Presidente: Rocchi A., Relatore: Altieri E. TRIBUTI - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Estensione ex art. 1306 cod. civ, del giudicato già conseguito dal coobbligato - Rilevabilità dufficio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in materia di solidarietà dimposta e di limiti alla possibilità per il debitore solidale dimposta di invocare il giudicato favorevole conseguito dal coobbligato dimposta. OBBLIGAZIONI - Solidarietà - Sentenza - Estensione del giudicato conseguito dal coobbligato - Rilevabilità dufficio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in materia di solidarietà dimposta e di limiti alla possibilità per il debitore solidale dimposta di invocare il giudicato favorevole conseguito dal coobbligato dimposta. Cod. Civ. art. 1306 Anche in tema di solidarietà passiva dimposta, il meccanismo previsto dallart. 1306 cod. civ., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare ipso iure. Infatti spetta soltanto al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sé favorevole. Si tratta, quindi, di una valutazione che, in assenza di una precisa manifestazione di volontà del debitore, non può essere fatta dal giudice. Anche in tema di solidarietà tributaria, pertanto, lapplicazione dellart. 1306 cod. civ., presuppone che, nel giudizio di merito il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, e si tratta, inoltre, di un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto. Cass. 11018/95, 4676/96,11400/96, 3607/98, 8622/98
Solidarietà: il pagamento dellimposta da parte di uno dei coobbligati estingue il debito per tutti gli altri Sez. I - Sentenza n. 1681 del 15/02/2000 Presidente: Rocchi A., Relatore: Altieri E. TRIBUTI - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Pagamento dellimposta da parte di uno dei coobbligati, come definita allesito del giudizio tributario proposto dal medesimo - Effetti - Estinzione del debito dimposta - Anche a favore dei coobbligati rimasti inerti, e del coobbligato non avvalsosi, nel corso dellautonomo giudizio da lui intrapreso, della facoltà di invocare lestensione del giudicato favorevole già conseguito dal primo coobbligato OBBLIGAZIONI - Solidarietà - In genere - Solidarietà tributaria - Pagamento dellimposta da parte di uno dei coobbligati dimposta, come definita allesito del giudizio tributario proposto dal medesimo - Effetti - Estinzione del debito dimposta - Anche a favore dei coobbligati rimasti inerti, e del coobbligato non avvalsosi, nel corso dellautonomo giudizio da lui intrapreso, della facoltà di invocare lestensione del giudicato favorevole già conseguito dal primo coobbligato Cod. Civ. art. 1306 Cod. Civ. art. 1292 Nellipotesi di più coobbligati solidali dimposta taluno solo dei quali abbia provveduto ad impugnare lavviso di accertamento, lavvenuto pagamento dellimposta da parte dello stesso così come definita allesito del giudizio, determina lestinzione ipso iure del debito dimposta anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati. Tale effetto estintivo è rilevabile e deducibile anche in sede di giudizio di legittimità ed inoltre opera anche nei confronti di altro coobbligato di imposta che, avendo anchegli eventualmente impugnato lavviso di accertamento, non si sia però avvalso, nella fase del giudizio di merito, della facoltà di invocare lestensione ex art. 1306 cod. civ. del giudicato già conseguito dallaltro coobligato in questione.
Rimborso tassa sulle società il termine triennale di decadenza decorre dalla presentazione alla posta dellistanza Sez. I - Sentenza n. 1691 del 15/02/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Altieri E. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Tassa per liscrizione della società nel registro delle imprese - Richiesta di rimborso - Termine triennale di decadenza - Presentazione per la spedizione agli uffici postali - Tempestività D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 Listanza di rimborso della tassa di concessione governativa per liscrizione delle società nel registro delle imprese deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui allarticolo 13 del D.P.R. n. 641 del 1972. Cass. 559/99, 3097/99
Rimborso Tassa sulle società: non cè decadenza se nei termini è stato presentato il ricorso amministrativo Sez. V - Sentenza n. 1837 del 18/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Altieri E. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - In genere - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine triennale di decadenza - Verifica - Criteri D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 art. 13, comma 2 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, art. 3 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 L. n. 448 del 23 dicembre 1998 In tema di rimborso della tassa annuale di concessione governativa per liscrizione nel registro delle imprese, per verificare se la società sia incorsa in decadenza, occorre accertare se la stessa, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dellart. 13 del D.P.R. n. 641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dallordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995, n. 56, la quale si è limitata a dichiarare lillegittimità costituzionale dellart. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione del ricorso in via amministrativa lesercizio dellazione giudiziaria. Del resto, la permanenza del procedimento amministrativo di rimborso risulta testualmente confermata dalla nuova disciplina in materia di rimborso della tassa in questione, introdotta con lart. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
In iva limiti dellobbligo per il cessionario di beni o committente di servizi di presentare documento integrativo per fattura irregolare ricevuta Sez. V - Sentenza n. 1841 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dellobbligo di fatturazione - Cessionario di un bene o committente di un servizio - Operazione - Regolarizzazione - Obbligo - Sussistenza - Limiti - Sindacato delle valutazioni giuridiche espresse dallemittente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 41 In tema di IVA, lart. 41, quinto comma, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (riformulato dal D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e dal D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, poi abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e sostituito dalle disposizioni dellart. 6 di questultimo), in base al quale il cessionario di un bene od il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a "regolarizzare loperazione", con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dallart. 21 e con il versamento dellimposta dovuta, restando soggetto in caso domissione pure a sanzione pecuniaria, implica lobbligo di supplire alle mancanze commesse dallemittente in ordine allidentificazione dellatto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dallemittente medesimo, quando, in fattura recante lannotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca lesplicita dichiarazione di non debenza dellimposta (dichiarazione prevista dal sesto comma di detto art. 21), indipendentemente dalla questione della tassabilità o meno delloperazione.
Assoggettabile ad irpef il contributo-affitto e diarie a seguito di trasferimento Sez. V - Sentenza n. 1842 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - "Contributo-affitto" e diarie corrisposti ad un dipendente in occasione di trasferimento in altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - Assoggettabilità nella misura intera D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 49 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 Il "contributo-affitto" e le diarie, corrisposti da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento in altra sede, nella normativa anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, costituiscono componenti del reddito tassabile e, pertanto, devono essere assoggettati per lintero ammontare ad IRPEF, senza che tale disciplina si possa ritenere in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. Cass.13486/99
Imposta di registro: la tassazione della denuncia di avveramento per laumento di capitale non contrasta con la normativa CEE Sez. V - Sentenza n. 1843 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. IMPOSTA DI REGISTRO - Tariffa - Denuncia di avveramento di condizione per un aumento di capitale di una società per azioni - Presentazione nel luglio 1989 - Imposta di cui allart. 4, lett. a), n. 5 della Tariffa I allegata al D.P.R. n. 131/86 - Applicabilità - Contrasto di tale regime tributario con la normativa comunitaria - Esclusione D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, All. I art. 4 D. C. n. 335 del 17 luglio 1969 La denuncia di avveramento di condizione, presentata nel luglio 1989, per un aumento di capitale di una società per azioni, deliberato nel febbraio 1989 con atto notarile registrato nel marzo 89, deve essere assoggettata allimposta di registro di cui allart. 4, lett. a), n. 5, della Tariffa I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con il diritto comunitario (VI direttiva del Consiglio 335/CEE del 17 luglio 1969), non rientrando latto su indicato, allepoca della registrazione, in alcuno dei casi di aliquota ridotta di cui alla precedente normativa comunitaria.
In Invim assoggettamento ad imposta degli incrementi di valore di fabbricati conferiti a società di capitali Sez. V - Sentenza n. 1844 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. IMPOSTA COMUNALE SULLINCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Immobili strumentali - Conferimento ad una società di capitali - Esenzione dallINVIM ex art. 25, comma secondo, lett. d) D.P.R. n. 643/72 - Applicabilità - Esclusione - Assoggettamento del conferimento allINVIM - Contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE - Esclusione D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 3 D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 25 D. C. n. 335 del 17 luglio 1969 Lesenzione dallINVIM decennale, prevista dallart. 25, comma secondo, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, come modificato dallart. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, per gli incrementi di valore dei fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, spetta soltanto finché detti immobili rimangono nella sfera di appartenenza della società. Pertanto, nella ipotesi di un loro conferimento ad una società di capitali, leventuale incremento di valore, constatato allatto del conferimento, deve essere assoggettato a tassazione, senza che la normativa che disciplina lapplicazione della imposta possa ritenersi in contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, nella versione risultante dalle direttive 9 aprile 1973, 73/79 CEE e 74/80 CEE, 7 novembre 1974, 74/553 CEE e 10 giugno 195, 85/303 CEE, concernente limposizione sulla raccolta dei capitali e sui conferimenti.
Esonero dallirpeg nel meridione: non invocabile per diversità di trattamento lesenzione da irpef per i soci di società di persone Sez. V - Sentenza n. 1848 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M. Relatore: Graziadei G. DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Nuove iniziative produttive nei territori dellItalia meridionale - Esonero dallIRPEG - Disciplina - Applicabilità per ottenere lesenzione dallIRPEF rispetto al reinvestimento di profitti di società di persone - Esclusione - Diversità di trattamento - Violazione degli artt. 3 e 53 della Cost. - Esclusione D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 26 D.P.R. n. 1523 del 30 giugno 1967, art. 115 D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, art. 105 L. n. 64 dell1 marzo 1986, art. 14 La disciplina che esonera dallIRPEG le nuove iniziative produttive nei territori dellItalia meridionale (art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in relazione allart. 115 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, e poi art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, modificato dallart. 14 della legge 1° marzo 1986 n. 64), non è invocabile per ottenere lesenzione dallIRPEF rispetto al reinvestimento di profitti di società di persone, senza che la diversità di trattamento possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost.
Inclusione di un credito prima escluso in sentenza di fallimento: assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro Sez. V - Sentenza n. 1849 del 18/02/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Amari E. IMPOSTA DI REGISTRO - Tariffa - In genere - Sentenza relativa allammissione di un credito al passivo fallimentare - Imposta proporzionale di registro delluno per cento - Assoggettabilità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, All. A art. 8 La sentenza, che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo del fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro delluno per cento prevista dallart. 8, lett. c) della tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti dellautorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Mancata consegna del bene per accordo simulatorio tra fornitore e utilizzatore: indetraibile liva da parte del finanziatore Sez. V - Sentenza n. 1851 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Determinazione dellimposta - Detrazioni - Operazione di locazione finanziaria - Consegna del bene allutilizzatore - Mancanza in conseguenza di accordo simulatorio tra fornitore ed utilizzatore del bene - IVA addebitata in rivalsa dal fornitore al concedente finanziatore - Detraibilità - Esclusione D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 In tema di IVA e con riguardo ad operazioni di locazione finanziaria, qualora la fornitura del bene allutilizzatore non sia effettiva in conseguenza di un accordo simulatorio fra fornitore ed utilizzatore, il concedente-finanziatore - anche se in buona fede perché estraneo allaccordo - non può portare in detrazione lammontare che la fattura rilasciata dal fornitore (apparente) indichi quale imposta addebitata a titolo di rivalsa. Cass. 5038/99
Ilor per lagente di commercio: sullapplicabilità della liquidazione ex art. 36bis del D.P.R. 600/73 Sez. V - Sentenza n. 1852 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - Presupposto dellimposta - Reddito derivante dallattività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità ad ILOR - Disciplina ex art. 115 D.P.R. n. 917/86 - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento e controlli - Reddito derivante dallattività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità ad ILOR - Disciplina ex art. 115 D.P.R. n. 917/86 - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 115 L. n. 408 del 29 dicembre 1990, art. 9 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis Lattività di rappresentante di commercio può integrare esercizio dimpresa, ovvero restare nellambito del lavoro autonomo, e quindi essere soggetta o non soggetta ad Ilor, ai sensi dellart. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (anche prima delle integrazioni apportate dallart. 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 408), a seconda che si avvalga o meno di consistenti beni e di prestazioni altrui prevalenti sul lavoro del titolare. La liquidazione ed esazione dellIlor, sulla scorta delle dichiarazioni del contribuente, a norma dellart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non può dunque discendere dalla mera denuncia di proventi della suddetta attività, ma postula che la dichiarazione stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza della prima delle indicate ipotesi, riguardando la citata disposizione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dallobbligato. Cass. 2048/99, 9686/99, 10934/99
Definizioni agevolate: non ripetibile il versamento ex art. 58 quarto comma D.P.R. 633/72 Sez. V - Sentenza n. 1853 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Intervenuto versamento ex art. 58 quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972 - Successivo accertamento dellinsussistenza della violazione degli obblighi posti dalla disciplina normativa dellIVA - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 58 comma 4 Cod.Civ. art. 2033 Il versamento previsto dallart. 58 quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972, integrando esercizio di una facoltà del contribuente, con pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, presenta i connotati delloblazione o definizione agevolata, per prevenire od elidere ogni contesa sull"an ed il quantum" della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione. Cass. 8856/93, 12515/95
Ricorso per cassazione trasmesso via fax ed omessa sottoscrizione Sez. U - Sentenza n. 29 del 21/02/2000 Presidente: Favara F., Relatore: Carbone V Contenzioso - Procedimento - In genere - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione - Trasmissione a mezzo fax - Indicazione sulla copia fotoriprodotta e firma dellestensore dellatto originale - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Firma sulla copia fotoriprodotta e attestazione di conformità dellavvocato dello Stato ricevente - Sussistenza - Efficacia sanante - Esclusione L. n. 664 del 15 ottobre 1986, art. 7 Cod. Proc. Civ. 365 Nella ipotesi in cui lAvvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione di cui alla legge 15 ottobre 1986 n. 664 per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il ricorso per cassazione, trasmesso a mezzo fax, che non contenga la chiara indicazione e la firma dellestensore dellatto originale, ancorché sottoscritto dallavvocato dello Stato ricevente con la attestazione di conformità alloriginale, viola la prescrizione contenuta nel comma 4 dellart. 7 della citata legge e, pertanto, è inammissibile, attribuendo la legge alla copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dallavvocato dello Stato ricevente, piena efficacia, a condizione che risulti lindicazione e la firma dellestensore dellatto originale. Cass. 9217/94, 779/97
In invim cessione di immobili commerciali e valore iniziale Sez. V - Sentenza n. 2074 del 23/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Marziale G. Imposta comunale sullincremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali (e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione) - Esenzione dallINVIM ex art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972 - Successiva alienazione - Conseguenze - Applicazione INVIM ordinaria - Valore iniziale - Determinazione - Criteri D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 2, art. 3 e art. 25 In caso di alienazione dei fabbricati descritti allarticolo 25, 2° comma lett. d) del D.P.R. n. 643 del 1972 si applica lINVIM di cui allarticolo 2 l. cit. e la base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di acquisto (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva annullato lavviso di accertamento sullassunto che il valore iniziale dovesse essere riferito al compimento dellultimo decennio di esenzione). Cass. 11371/91
In registro il decreto di condanna alla consegna di titoli di stato Sez. V - Sentenza n. 2077 del 23/02/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Amari E. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Decreto ingiuntivo di condanna alla consegna di titoli di Stato - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità D.P.R. n. 1343 del 14 febbraio 1963 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 8 Il decreto ingiuntivo di condanna alla consegna di titoli di Stato deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro ai sensi dellart. 8 lettera b) della tariffa, parte prima, allegato A) del testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, senza che possa ritenersi esente da detto tributo ai sensi dellart. 85, primo comma, lettera c) del D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343.
In contenzioso controversia su silenzio rifiuto al rimborso e legittimazione passiva Sez. V - Sentenza n. 2078 del 23/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Regime ex art. 17 del D.P.R. n. 636 del 1972 - Controversia conseguente a silenzio rifiuto su istanza di rimborso I.L.O.R. - Spedizione di copia del ricorso allufficio distrettuale delle imposte dirette - Mancata spedizione allIntendenza di Finanza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 17 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 37 e art. 38 Nel vigore dellarticolo 17 D.P.R. n. 636 del 1972, legittimata a stare in giudizio nella controversia instaurata a seguito di silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso di I.L.O.R. era la sola Intendenza di Finanza e non lufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; la mancata o intempestiva spedizione di copia del ricorso allufficio legittimato ne determina linammissibilità, senza che possano ritenersi equivalenti, al fine di evitare tale conseguenza, né linvio dellistanza di rimborso allIntendenza di Finanza né la spedizione del ricorso allUfficio distrettuale delle Imposte Dirette. Cass. 8416/96, 11663/98, 5058/99
Nuove sanzioni e retroattività Sez. V - Sentenza n. 2080 del 23/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Merone A. Sanzioni non penali - Sanzioni civili e amministrative - Principio della responsabilità personale - Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi della disciplina prevista dallart. 8 del decreto legislativo n. 472/97 - Retroattività - Limiti D.Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 2, art. 8 e art. 25 La regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi fissata dallart. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nellart. 2 del medesimo d. legislativo) opera retroattivamente, nel senso che si applica ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa (art. 25). Tale applicazione retroattiva trova peraltro un limite nella eventuale definitività della irrogazione della sanzione.
Verifica iva e dichiarazione di impossidenza dei documenti richiesti Sez. U - Sentenza n. 45 del 25/02/2000 Presidente: Vela A., Relatore: Olla G. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli Uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - In genere - Documenti - Dichiarazione di non possesso - Preclusione ex art. 52 DPR n. 633/1972 - Elementi costitutivi della fattispecie - Non veridicità, coscienza e volontà, dolo - Necessità D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 52 A norma dellarticolo 52, 5° comma del D.P.R. n. 633 del 1972, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dellaccertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi - in quanto diretta ad impedire lispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dellaccesso, possa essere effettuata lispezione del documento; pertanto non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dellindisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione. Cass. 7804/90, 480/95, 4058/97 e Dif. 7161/95
Rimborso tassa sulle società il termine triennale di decadenza decorre dalla presentazione alla posta dellistanza Sez. I - Sentenza n. 1691 del 15/02/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Altieri E. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Tassa per liscrizione della società nel registro delle imprese - Richiesta di rimborso - Termine triennale di decadenza - Presentazione per la spedizione agli uffici postali - Tempestività D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 Listanza di rimborso della tassa di concessione governativa per liscrizione delle società nel registro delle imprese deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui allarticolo 13 del D.P.R. n. 641 del 1972. Cass. 559/99, 3097/99
Rimborso tassa sulle società: non cè decadenza se nei termini è stato presentato il ricorso amministrativo Sez. V - Sentenza n. 1837 del 18/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Altieri E. TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - In genere - Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Domanda - Termine triennale di decadenza - Verifica - Criteri D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972 art. 13, comma 2 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, art. 3 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 L. n. 448 del 23 dicembre 1998 In tema di rimborso della tassa annuale di concessione governativa per liscrizione nel registro delle imprese, per verificare se la società sia incorsa in decadenza, occorre accertare se la stessa, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dellart. 13 del D.P.R. n. 641/72. Tale rimedio, infatti, non è stato espunto dallordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 febbraio 1995, n. 56, la quale si è limitata a dichiarare lillegittimità costituzionale dellart. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condiziona alla presentazione del ricorso in via amministrativa lesercizio dellazione giudiziaria. Del resto, la permanenza del procedimento amministrativo di rimborso risulta testualmente confermata dalla nuova disciplina in materia di rimborso della tassa in questione, introdotta con lart. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
In iva limiti dellobbligo per il cessionario di beni o committente di servizi di presentare documento integrativo per fattura irregolare ricevuta Sez. V - Sentenza n. 1841 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Violazioni dellobbligo di fatturazione - Cessionario di un bene o committente di un servizio - Operazione - Regolarizzazione - Obbligo - Sussistenza - Limiti - Sindacato delle valutazioni giuridiche espresse dallemittente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 41 In tema di IVA, lart. 41, quinto comma, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (riformulato dal D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e dal D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, poi abrogato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e sostituito dalle disposizioni dellart. 6 di questultimo), in base al quale il cessionario di un bene od il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a "regolarizzare loperazione", con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dallart. 21 e con il versamento dellimposta dovuta, restando soggetto in caso domissione pure a sanzione pecuniaria, implica lobbligo di supplire alle mancanze commesse dallemittente in ordine allidentificazione dellatto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dallemittente medesimo, quando, in fattura recante lannotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca lesplicita dichiarazione di non debenza dellimposta (dichiarazione prevista dal sesto comma di detto art. 21), indipendentemente dalla questione della tassabilità o meno delloperazione.
Assoggettabile ad irpef il contributo-affitto e diarie a seguito di trasferimento Sez. V - Sentenza n. 1842 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere - "Contributo-affitto" e diarie corrisposti ad un dipendente in occasione di trasferimento in altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - Assoggettabilità nella misura intera D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 49 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 Il "contributo-affitto" e le diarie, corrisposti da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento in altra sede, nella normativa anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, costituiscono componenti del reddito tassabile e, pertanto, devono essere assoggettati per lintero ammontare ad IRPEF, senza che tale disciplina si possa ritenere in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. Cass.13486/99
Imposta di registro: la tassazione della denuncia di avveramento per laumento di capitale non contrasta con la normativa CEE Sez. V - Sentenza n. 1843 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. IMPOSTA DI REGISTRO - Tariffa - Denuncia di avveramento di condizione per un aumento di capitale di una società per azioni - Presentazione nel luglio 1989 - Imposta di cui allart. 4, lett. a), n. 5 della Tariffa I allegata al D.P.R. n. 131/86 - Applicabilità - Contrasto di tale regime tributario con la normativa comunitaria - Esclusione D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, All. I art. 4 D. C. n. 335 del 17 luglio 1969 La denuncia di avveramento di condizione, presentata nel luglio 1989, per un aumento di capitale di una società per azioni, deliberato nel febbraio 1989 con atto notarile registrato nel marzo 89, deve essere assoggettata allimposta di registro di cui allart. 4, lett. a), n. 5, della Tariffa I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con il diritto comunitario (VI direttiva del Consiglio 335/CEE del 17 luglio 1969), non rientrando latto su indicato, allepoca della registrazione, in alcuno dei casi di aliquota ridotta di cui alla precedente normativa comunitaria.
In invim assoggettamento ad imposta degli incrementi di valore di fabbricati conferiti a società di capitali Sez. V - Sentenza n. 1844 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. IMPOSTA COMUNALE SULLINCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Immobili strumentali - Conferimento ad una società di capitali - Esenzione dallINVIM ex art. 25, comma secondo, lett. d) D.P.R. n. 643/72 - Applicabilità - Esclusione - Assoggettamento del conferimento allINVIM - Contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE - Esclusione D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 3 D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 25 D. C. n. 335 del 17 luglio 1969 Lesenzione dallINVIM decennale, prevista dallart. 25, comma secondo, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, come modificato dallart. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, per gli incrementi di valore dei fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, spetta soltanto finché detti immobili rimangono nella sfera di appartenenza della società. Pertanto, nella ipotesi di un loro conferimento ad una società di capitali, leventuale incremento di valore, constatato allatto del conferimento, deve essere assoggettato a tassazione, senza che la normativa che disciplina lapplicazione della imposta possa ritenersi in contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, nella versione risultante dalle direttive 9 aprile 1973, 73/79 CEE e 74/80 CEE, 7 novembre 1974, 74/553 CEE e 10 giugno 195, 85/303 CEE, concernente limposizione sulla raccolta dei capitali e sui conferimenti.
Esonero dallirpeG nel meridione: non invocabile per diversità di trattamento lesenzione da irpef per i soci di società di persone Sez. V - Sentenza n. 1848 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M. Relatore: Graziadei G. DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazioni di carattere territoriale - Nuove iniziative produttive - Nuove iniziative produttive nei territori dellItalia meridionale - Esonero dallIRPEG - Disciplina - Applicabilità per ottenere lesenzione dallIRPEF rispetto al reinvestimento di profitti di società di persone - Esclusione - Diversità di trattamento - Violazione degli artt. 3 e 53 della Cost. - Esclusione D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 26 D.P.R. n. 1523 del 30 giugno 1967, art. 115 D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978, art. 105 L. n. 64 dell1 marzo 1986, art. 14 La disciplina che esonera dallIRPEG le nuove iniziative produttive nei territori dellItalia meridionale (art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in relazione allart. 115 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523, e poi art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, modificato dallart. 14 della legge 1° marzo 1986 n. 64), non è invocabile per ottenere lesenzione dallIRPEF rispetto al reinvestimento di profitti di società di persone, senza che la diversità di trattamento possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost.
Inclusione di un credito prima escluso in sentenza di fallimento: assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro Sez. V - Sentenza n. 1849 del 18/02/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Amari E. IMPOSTA DI REGISTRO - Tariffa - In genere - Sentenza relativa allammissione di un credito al passivo fallimentare - Imposta proporzionale di registro delluno per cento - Assoggettabilità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, All. A art. 8 La sentenza, che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo del fallimento un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata alla imposta proporzionale di registro delluno per cento prevista dallart. 8, lett. c) della tariffa, parte prima, allegato A) al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti dellautorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Mancata consegna del bene per accordo simulatorio tra fornitore e utilizzatore: indetraibile liva da parte del finanziatore Sez. V - Sentenza n. 1851 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Determinazione dellimposta - Detrazioni - Operazione di locazione finanziaria - Consegna del bene allutilizzatore - Mancanza in conseguenza di accordo simulatorio tra fornitore ed utilizzatore del bene - IVA addebitata in rivalsa dal fornitore al concedente finanziatore - Detraibilità - Esclusione D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 In tema di IVA e con riguardo ad operazioni di locazione finanziaria, qualora la fornitura del bene allutilizzatore non sia effettiva in conseguenza di un accordo simulatorio fra fornitore ed utilizzatore, il concedente-finanziatore - anche se in buona fede perché estraneo allaccordo - non può portare in detrazione lammontare che la fattura rilasciata dal fornitore (apparente) indichi quale imposta addebitata a titolo di rivalsa. Cass. 5038/99
Ilor per lagente di commercio: sullapplicabilità della liquidazione ex art. 36bis del D.P.R. 600/73 Sez. V - Sentenza n. 1852 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (ILOR) - Presupposto dellimposta - Reddito derivante dallattività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità ad ILOR - Disciplina ex art. 115 D.P.R. n. 917/86 - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento e controlli - Reddito derivante dallattività di rappresentante di commercio - Assoggettabilità ad ILOR - Disciplina ex art. 115 D.P.R. n. 917/86 - Procedura ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 115 L. n. 408 del 29 dicembre 1990, art. 9 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 36 bis Lattività di rappresentante di commercio può integrare esercizio dimpresa, ovvero restare nellambito del lavoro autonomo, e quindi essere soggetta o non soggetta ad Ilor, ai sensi dellart. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (anche prima delle integrazioni apportate dallart. 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 408), a seconda che si avvalga o meno di consistenti beni e di prestazioni altrui prevalenti sul lavoro del titolare. La liquidazione ed esazione dellIlor, sulla scorta delle dichiarazioni del contribuente, a norma dellart. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non può dunque discendere dalla mera denuncia di proventi della suddetta attività, ma postula che la dichiarazione stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza della prima delle indicate ipotesi, riguardando la citata disposizione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dallobbligato. Cass. 2048/99, 9686/99, 10934/99
Definizioni agevolate: non ripetibile il versamento ex art. 58 quarto comma D.P.R. 633/72 Sez. V - Sentenza n. 1853 del 18/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Sanzioni - Sanzioni pecuniarie - Intervenuto versamento ex art. 58 quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972 - Successivo accertamento dellinsussistenza della violazione degli obblighi posti dalla disciplina normativa dellIVA - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 58 comma 4 Cod.Civ. art. 2033 Il versamento previsto dallart. 58 quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972, integrando esercizio di una facoltà del contribuente, con pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, presenta i connotati delloblazione o definizione agevolata, per prevenire od elidere ogni contesa sull"an ed il quantum" della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione. Cass. 8856/93, 12515/95
Ricorso per cassazione trasmesso via fax ed omessa sottoscrizione Sez. U - Sentenza n. 29 del 21/02/2000 Presidente: Favara F., Relatore: Carbone V Contenzioso - Procedimento - In genere - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione - Trasmissione a mezzo fax - Indicazione sulla copia fotoriprodotta e firma dellestensore dellatto originale - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Firma sulla copia fotoriprodotta e attestazione di conformità dellavvocato dello Stato ricevente - Sussistenza - Efficacia sanante - Esclusione L. n. 664 del 15 ottobre 1986, art. 7 Cod. Proc. Civ. 365 Nella ipotesi in cui lAvvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione di cui alla legge 15 ottobre 1986 n. 664 per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, il ricorso per cassazione, trasmesso a mezzo fax, che non contenga la chiara indicazione e la firma dellestensore dellatto originale, ancorché sottoscritto dallavvocato dello Stato ricevente con la attestazione di conformità alloriginale, viola la prescrizione contenuta nel comma 4 dellart. 7 della citata legge e, pertanto, è inammissibile, attribuendo la legge alla copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dallavvocato dello Stato ricevente, piena efficacia, a condizione che risulti lindicazione e la firma dellestensore dellatto originale. Cass. 9217/94, 779/97
In invim cessione di immobili commerciali e valore iniziale Sez. V - Sentenza n. 2074 del 23/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Marziale G. Imposta comunale sullincremento di valore degli immobili (INVIM) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Fabbricati destinati allesercizio di attività commerciali (e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione) - Esenzione dallINVIM ex art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972 - Successiva alienazione - Conseguenze - Applicazione INVIM ordinaria - Valore iniziale - Determinazione - Criteri D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972, art. 2, art. 3 e art. 25 In caso di alienazione dei fabbricati descritti allarticolo 25, 2° comma lett. d) del D.P.R. n. 643 del 1972 si applica lINVIM di cui allarticolo 2 l. cit. e la base imponibile deve essere determinata assumendo come valore iniziale quello corrispondente alla data di acquisto (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva annullato lavviso di accertamento sullassunto che il valore iniziale dovesse essere riferito al compimento dellultimo decennio di esenzione). Cass. 11371/91
In registro il decreto di condanna alla consegna di titoli di stato Sez. V - Sentenza n. 2077 del 23/02/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Amari E. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - Decreto ingiuntivo di condanna alla consegna di titoli di Stato - Imposta proporzionale di registro - Applicabilità D.P.R. n. 1343 del 14 febbraio 1963 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 8 Il decreto ingiuntivo di condanna alla consegna di titoli di Stato deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro ai sensi dellart. 8 lettera b) della tariffa, parte prima, allegato A) del testo unico approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, senza che possa ritenersi esente da detto tributo ai sensi dellart. 85, primo comma, lettera c) del D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343.
In contenzioso controversia su silenzio rifiuto al rimborso e legittimazione passiva Sez. V - Sentenza n. 2078 del 23/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Marziale G. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di primo grado - Presentazione del ricorso - Copia del ricorso - Trasmissione allufficio della copia del ricorso - Regime ex art. 17 del D.P.R. n. 636 del 1972 - Controversia conseguente a silenzio rifiuto su istanza di rimborso I.L.O.R. - Spedizione di copia del ricorso allufficio distrettuale delle imposte dirette - Mancata spedizione allIntendenza di Finanza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 17 D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 37 e art. 38 Nel vigore dellarticolo 17 D.P.R. n. 636 del 1972, legittimata a stare in giudizio nella controversia instaurata a seguito di silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso di I.L.O.R. era la sola Intendenza di Finanza e non lufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; la mancata o intempestiva spedizione di copia del ricorso allufficio legittimato ne determina linammissibilità, senza che possano ritenersi equivalenti, al fine di evitare tale conseguenza, né linvio dellistanza di rimborso allIntendenza di Finanza né la spedizione del ricorso allUfficio distrettuale delle Imposte Dirette. Cass. 8416/96, 11663/98, 5058/99
Nuove sanzioni e retroattività Sez. V - Sentenza n. 2080 del 23/02/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Merone A. Sanzioni non penali - Sanzioni civili e amministrative - Principio della responsabilità personale - Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi della disciplina prevista dallart. 8 del decreto legislativo n. 472/97 - Retroattività - Limiti D.Lg. n. 472 del 18 dicembre 1997, art. 2, art. 8 e art. 25 La regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi fissata dallart. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nellart. 2 del medesimo d. legislativo) opera retroattivamente, nel senso che si applica ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa (art. 25). Tale applicazione retroattiva trova peraltro un limite nella eventuale definitività della irrogazione della sanzione.
Verifica iva e dichiarazione di impossidenza dei documenti richiesti Sez. U - Sentenza n. 45 del 25/02/2000 Presidente: Vela A., Relatore: Olla G. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli Uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - In genere - Documenti - Dichiarazione di non possesso - Preclusione ex art. 52 DPR n. 633/1972 - Elementi costitutivi della fattispecie - Non veridicità, coscienza e volontà, dolo - Necessità D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 52 A norma dellarticolo 52, 5° comma del D.P.R. n. 633 del 1972, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria) richiestigli in esibizione determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dellaccertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorre: la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi - in quanto diretta ad impedire lispezione del documento - in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dellaccesso, possa essere effettuata lispezione del documento; pertanto non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dellindisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione. Cass. 7804/90, 480/95, 4058/97 e Dif. 7161/95
In ilor il piccolo imprenditore Sez. I - Sentenza n. 2146 del 25/02/2000 Presidente: Sgroi R., Relatore: Forte F. Imposta locale sui redditi (ILOR) - Presupposto dellimposta - Piccolo imprenditore - Redditi prodotti prima e dopo il 1 gennaio 1988 - ILOR - Assoggettabilità - Esclusione - Condizioni D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 51 Cod. Civ. art. 2195 Non sono imponibili a fini ILOR, sia prima che dopo il l° gennaio 1988, se dichiarati in conformità al DPR n. 917 del 1986, i redditi derivati da attività del contribuente qualificabili per larticolo 2195 cod. civ. di piccolo imprenditore, quando le prestazioni dopera o di servizi di quello sono da ritenere loro fonte unica o prevalente rispetto ai capitali investiti e/o allopera di collaboratori e i beni per il loro svolgimento non possono qualificarsi "azienda", pur se sono assoggettabili come "reddito dimpresa" allIRPEF ai sensi dellarticolo 51 del DPR n. 597 del 1973. Cass. 1094/99
Ritenute alla fonte ed obblighi del sostituito e del sostituto dimposta Sez. I - Sentenza n. 2212 del 28/02/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Losavio G. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Ritenute dacconto - Sostituto e sostituito dimposta - Obblighi rispettivi - Obblighi del "sostituito" - Conseguenti poteri dellAmministrazione finanziaria D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 64 A differenza di quanto avviene nellipotesi di ritenuta dimposta - vera e propria imposta sostitutiva, rispetto alla quale la posizione del "sostituito" ben può dirsi residuale e diviene operante se sia stata accertata lomissione del "sostituto" in ordine sia a ritenuta che a versamento - nella ritenuta di acconto (diretta, in sé, ad agevolare non solo la riscossione ma anche laccertamento degli obblighi del percettore del reddito), lintervento del "sostituto" lascia inalterata la posizione del "sostituito", il quale è specificamente gravato dellobbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata limposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando limposta sullimponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso. Se ciò è vero, non può dubitarsi del fatto che sulla dichiarazione stessa si esercitino i normali poteri di controllo e di accertamento in rettifica da parte dellUfficio il quale liquiderà la maggiore imposta in dipendenza dei proventi in ipotesi non dichiarati, sui quali il "sostituto" non abbia operato la dovuta trattenuta, omettendo il relativo versamento.
MARZO 2000
La documentazione dellattività amministrativa non richiede la sottoscrizione Sez. V - Sentenza n. 2390 del 03/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Atti amministrativi - Forma - Documentazione dellattività amministrativa - Indicazione della persona fisica titolare dellorgano, o sottoscrizione - Necessità ad substantiam - Esclusione Cod. Civ. art. 1325 La documentazione dellattività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, ad substantiam, lindicazione della persona fisica titolare dellorgano o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e quindi dellatto di cui viene riprodotto il contenuto) allamminsitrazione. Cass. 1923/99
In irpef società di capitali a base familiare presunzione di distribuzione di utili ai soci Sez. V - Sentenza n. 2390 del 03/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di capitale - In genere - Società di capitali - A ristretta base societaria - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Configurabilità D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 5 e art. 44 Cod. Civ. art. 2729 Il caso di una società di capitali, pur non sussistendo - a differenza di quanto previsto per le società di persone - una presunzione legale di distribuzione dellutile ai soci, lappartenenza della società ad una stretta cerchia familiare può costituire, sul piano degli inizi, elemento di prova dellavvenuta distribuzione degli utili in questione. Cass. 941/86
In iva assoggettamento ad aliquota ordinaria del subappalto per il trasporto di materiali inerenti opera pubblica Sez. V - Sentenza n. 2392 del 03/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Aliquote - Corrispettivo pagato dal subappaltatore per il noleggio di autocarri per il trasporto di materiali inerenti ad una opera pubblica - Aliquota applicabile D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 16 In tema di IVA, il corrispettivo dovuto per il noleggio di autocarri da parte dellimprenditore che abbia assunto in subappalto il trasporto dei materiali inerenti ad opera pubblica, non è tassabile con laliquota agevolata di cui ai nn; 22, 24 e 39 della parte seconda della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo fissato da D.M. 28 febbraio 1985 in attuazione del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17), ma deve essere tassato con laliquota ordinaria del 19% ai sensi dellart. 16, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sullobbligo di pagamento dei crediti concorsuali non ammessi al passivo fallimentare Sez. V - Sentenza n. 2400 del 03/03/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Amari E. Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Assuntore - Obblighi - Obbligo di pagamento dei crediti concorsuali non ammessi al passivo fallimentare - Sussistenza L.F. n. 267 del 16 marzo 1942, art. 124, art. 135 e art. 137 Lassuntore del concordato fallimentare è tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei creditori concorsuali non insinuati al passivo. Invero, lart. 135 della legge fallimentare, escludendo che ai creditori concorsuali ma non concorrenti si estendano le garanzie date dai terzi, fa ritenere "a contrario" che la norma riceva invece applicazione nei riguardi dellassuntore; inoltre, le disposizioni che regolano il concordato fallimentare parlano di terzo che "si accolla lobbligo di adempiere il concordato" (art. 124) e di assunzione da parte di un terzo degli "obblighi derivanti dal concordato" (art. 137), tra i quali indubbiamente rientra anche quello di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei patti concordatari (art. 135). Invero, con lassunzione del concordato da parte di un terzo e lomologazione del Tribunale il fallimento si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti lesecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente lassuntore, non potendo in nessun caso condurre alla riapertura del fallimento. Cass. 1452/63, 2886/76, 2128/77, 2850/83
In registro rilevante la data della percezione del tributo e non la data della scrittura privata non autenticata Sez. V - Sentenza n. 2402 del 03/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Amari E. Imposta di registro - Applicazione dellimposta - In genere - Data dellatto - Rilevanza per lesatta percezione del tributo - Data della scrittura privata non autenticata - Opponibilità al fisco - Esclusione D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 18 e art. 43 Cod. Civ. art. 2704 In tema di imposta di registro, quando la data dellatto assurge ad elemento determinante per lesatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco. Cass. 1280/53, 2717/67
In registro valore di compravendita inferiore alla valutazione automatica e rettifica Sez. I - Sentenza n. 3046 del 16/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Cicala M. Imposta di registro - Determinazione della base imponibile -Atto di compravendita di immobile non ancora iscritto in catasto - Dichiarazione dei contrbuenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Dichiarazione di un valore inferiore a quello automatico determinato in base alla rendita catastale - Conguaglio dellimposta di registro dovuto - Richiesta da parte dellufficio con avviso di liquidazione - Legittimità D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, art. 52 D.L. n. 70 del 14 marzo 1988, art. 12 L. n. 154 del 13 maggio 1988 In tema di imposta di registro e con riguardo alla compravendita di immobile allatto del trasferimento non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, qualora i contribuenti, ai sensi dellart. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, abbiano dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione di cui al quarto comma dellart. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e, dopo la attribuzione della rendita catastale, il valore dichiarato sia risultato inferiore allammontare determinato in modo automatico in base alla legge n. 154 del 1988, lUfficio legittimamente provvede a chiedere, con avviso di liquidazione e non con atto di accertamento, il conguaglio dellimposta dovuta sullatto summenzionato, atteso che, in tal caso, la tassazione avviene in base al valore dichiarato dal contribuente (quando viene attribuito allimmobile la rendita catastale, il valore determinato in base a tale rendita è valore "dichiarato" dal contribuente) e la determinazione provvede solo a liquidare il dovuto. Contra 1343/99, 7402/99
In contenzioso la notificazione dellappello viziata Sez. V - Sentenza n. 3112 del 17/03/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Merone A. Contenzioso tributario - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Notificazione - Oneri a carico della Segreteria della Commissione tributaria e vizi relativi - Perduranza anche nella nuova disciplina prevista dallart. 31, primo comma, del D.Lg. n. 546 del 1992 D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 31 Il principio - già proprio della disciplina del contenzioso tributario di cui al D.P.R. n. 636/72 - secondo cui i vizi della notificazione dellappello non sono addebitabili allappellante, in quanto gli adempimenti successivi alla presentazione dellappello presso la segreteria della Commissione che ha emesso la decisione impugnata sono a carico di tale segreteria che cura leffettuazione della notifica, deve ritenersi operante anche nella nuova disciplina del contenzioso tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, il cui art. 31, comma 1, prevede anchesso che sia la segreteria della commissione a dare "comunicazione alle parti costituite della data di trattazione". Cass. 5361/92, 13138/95
Rettifica ex art. 36 bis Dpr 600/73 per il credito derivante da pagamento di tributi in U.S.A. Sez. V - Sentenza n. 3119 del 17/03/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Amari E. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica della dichiarazione dei redditi, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 - Natura eccezionale - Conseguenze - Fattispecie D.P.R. n. 600 del 29 settembre1973, art. 36 bis comma 2 La previsione dellart. 36 bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dallart. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dellufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha natura eccezionale, e non tollera applicazione estensiva ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, a tale strumento non può fare ricorso lamministrazione finanziaria ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività dinterpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni dimponibilità o di deducibilità o relative allapplicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. (Nella specie la Suprema Corte di cassazione ha fatto applicazione di un tal principio - negando pertanto lutilizzabilità dello strumento di cui allart. 36 bis cit. - in relazione alla pretesa dellamministrazione di rettificare una dichiarazione dei redditi al fine di negare il diritto del contribuente allesposizione di un credito dimposta derivantegli dal pagamento di tributi negli U.S.A. in relazione a dividendi corrisposti da società aventi sede in tale Stato). Conf. 10934/99, 12998/99
Istanza di rimborso ed estremi del versamento Sez. V - Sentenza n. 3250 del 20/03/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Sotgiu S. Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - Istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 602/73 - Contenuto - Indicazione degli estremi del versamento dimposta oggetto della richiesta di restituzione - Necessità D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, art. 38 Listanza di rimborso prevista dallart. 38 del D.P.R. n. 602/73, da presentarsi entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento dimposta di cui si chiede la restituzione, deve necessariamente contenere - ai fini della sua validità - gli estremi del versamento stesso, onde porre lufficio adito in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. In difetto di tali indicazioni non può considerarsi formato il "silenzio-rifiuto" idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla Commissione tributaria.
In irpeg convenzione italo-britannica contro le doppie imposizioni e potestà impositiva sussidiaria degli stati Sez. V - Sentenza n. 3251 del 20/03/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Altieri E. Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Base imponibile - "Royalties" percepite in Italia - Convenzione Italo-Britannica del 21 ottobre 1988 ratificata con L. n. 329 del 1990 - Disciplina prevista dallart. 12 - Portata L. n. 329 del 5 novembre 1990, art. 12 Lart. 12 della legge n. 329/90 - con la quale è stata ratificata la Convenzione con la Gran Bretagna del 21 ottobre 1988 avente ad oggetto lo scopo di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sui redditi - laddove prevede (in una con il principio per cui i diritti corrisposti per uso e sfruttamento di marchi e brevetti vengano tassati in via definitiva nel paese del beneficiario) la possibilità, per lo Stato in cui essi diritti vengano erogati, di sottoporli anchesso a tassazione se il soggetto che li percepisca ne sia leffettivo beneficiario, va interpretato non già nel senso che esso attribuisca a ciascuno Stato - nel ricor#so delle necessarie condizioni - una mera facoltà (da esercitarsi in via discrezionale, con apposita adozione di successivi atti normativi interni) di procedere a detta tassazione "sussidiaria" , ma nel senso che è esso stesso che attribuisce direttamente a ciascuno Stato detta potestà impositiva sussidiaria. Daltra parte, la norma in questione, laddove prevede che limposta così applicata non possa "eccedere l8% dellammontare lordo dei canoni", lungi dal dovere essere letta nel senso per cui essa attribuisca alle autorità fiscali una scelta dellaliquota di tassazione applicabile, fino al predetto massimo dell8%, va interpretata nel senso per cui lo Stato di residenza dello erogante, nellapplicare la propria disciplina dimposizione diretta e nel determinare conseguentemente limposta dovuta, non possa superare il limite dell8% dellammontare delle royalties corrisposte.
Tributi doganali e comunicazione del mancato appuramento della dichiarazione T1 Sez. V - Sentenza n. 3252 del 20/03/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Altieri E. Comunità economica europea - Libera circolazione delle merci - "Ufficio di partenza" ex art. 35 del Reg. CEE n. 222 del 13 dicembre 1976 - Comunicazione del mancato appuramento della dichiarazione T1 - Termine di decadenza - Forma della comunicazione - Specifica notifica - Necessità R.C. n. 222 del 13 dicembre 1976, art. 35 Alla luce del principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18 febbraio 1982 nella causa 277/80, lart. 35 del regolamento del Consiglio CEE n. 542/69, successivamente trasfuso nel Regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, va interpretato nel senso che lUfficio doganale di partenza deve, a pena di decadenza, avvisare il garante, del mancato appuramento della dichiarazione T1 entro 12 mesi dallallibramento di tale documento, e nel senso che tale comunicazione deve assumere la forma della notifica di uno specifico avviso. Cass. 12534/92, 7879/95
In contenzioso la valutazione giudiziale di una segnalazione dallamministrazione U.S.A. Sez. V - Sentenza n. 3254 del 20/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Allegata segnalazione allamministrazione finanziaria italiana da parte dellamministrazione finanziaria americana di pagamento di interessi ad una società italiana da parte di una società americana - Omesso esame da parte della Commissione tributaria - Violazione di legge e vizio di motivazione - Configurabilità - Segnalazione - Mancanza di sottoscrizione - Irrilevanza D. P. R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 39 L. n. 763 dell11 dicembre 1985 La segnalazione relativa al pagamento ad una società italiana da parte di una società americana di somme di danaro a titolo di interessi, inviata allAmministrazione finanziaria italiana dallAmministrazione finanziaria federale U.S.A. nellambito dei rapporti di collaborazione stabiliti dallart. 26 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti DAmerica, firmata il 17 aprile 1984 e ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, anche se priva di indicazioni circa la sua attribuzione ad un funzionario responsabile, non può essere considerata alla stregua di una informazione anonima, ma deve essere presa in esame dal giudice di merito, valutandone natura e contenuto. Pertanto, il rifiuto del giudice di merito di valutare la natura ed il contenuto del documento costituisce, oltre che violazione di legge (in particolare dellart. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al citato art. 26 della convenzione Italia - U.S.A.), anche omessa motivazione ai sensi dellart. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Cass. 1923/99, 4567/99
In irpef società di capitali a base familiare e presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci Sez. V - Sentenza n. 3254 del 20/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IrpeF) - Redditi di capitale - Società per azioni a ristrettissima base familiare - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Giudice di merito - Distribuzione ai soci di utili non contabilizzati - Esclusione sul solo presupposto della inapplicabilità dellart. 5 del D.P.R. n. 917/86 - Illegittimità D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 5 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristrettissima base familiare, pur non sussistendo - a differenza delle società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della "complicità", che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. Pertanto, una volta stabilito che la titolarità delle azioni e lorganizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi ad enunciare linapplicabilità dellart. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Cass. 941/86, 5729/95
Impugnazione tardiva in c.t.c. e ricorso in corte dappello Sez. I - Sentenza n. 3320 del 21/03/2000 Presidente: Grieco A., Relatore: Cicala M. Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso alla Corte dAppello - Alternatività col ricorso alla Commissione Tributaria Centrale - Decisione della Commissione tributaria di II grado - Impugnazione ad opera della stessa parte sia dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale che dinanzi alla Corte dappello - Impugnazione dinanzi alla Corte dappello - Inammissibilità D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972, art. 40 In tema di contenzioso tributario, la impugnazione della decisione della Commissione Tributaria di II grado dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - ancorché tardiva - preclude, se proposta dalla medesima parte, la possibilità dimpugnazione innanzi alla Corte dappello ex art. 40, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, in virtù del principio, proprio del regime impugnatorio dei provvedimenti giurisdizionali, secondo il quale, quando avverso una decisione siano consentiti più mezzi di impugnazione, la scelta di uno di essi consuma la facoltà di ricorso allaltro o agli altri. Cass. 12222/95
Ritenute alla fonte non operate dal sostituto dimposta Sez. I - Sentenza n. 3330 del 21/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Losavio G. Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Sostituto dimposta - Ritenuta dacconto e versamento - Omissione - Sostituito - Obbligo di dichiarazione dei proventi corrispostigli dal sostituto e versamento dellimposta relativa - Sussistenza - Amministrazione finanziaria - Poteri di controllo ed accertamento in rettifica nei confronti del sostituito - Ammissibilità D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 23 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 64 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle ipotesi in cui il sostituto-datore di lavoro non abbia operato la ritenuta di acconto su emolumenti che costituiscono componente di reddito, omettendo il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha lobbligo di ovviare alla omissione, dichiarando i relativi proventi e calcolando limposta sullimponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, e lamministrazione finanziaria ha il diritto di esigere limposta da questultimo, esercitando i normali poteri di controllo e accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi e liquidando la maggiore imposta in dipendenza dei proventi non dichiarati.
Il contributo al dipendente per differente canone di locazione Sez. I - Sentenza n. 3330 del 21/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Losavio G. Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Lavoro dipendente - Contributo per differenza canone di locazione - Corresponsione al dipendente di unazienda di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - Disciplina anteriore allentrata in vigore del D.Lgs n. 314 del 1997 - Reddito integralmente tassabile - Configurabilità D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 48 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 48 In tema di imposte sui redditi, la somma corrisposta al dipendente di un istituto di credito come "contributo per differenza canone di locazione" - previsto dallart. 51 del contratto nazionale collettivo di lavoro per il personale direttivo delle aziende di credito in occasione del trasferimento ad altra sede - prima della entrata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, come indennità equipollente a quella di trasferimento, deve ritenersi integralmente compreso, quale componente retributiva, nel reddito - tassabile - di lavoro dipendente. Contra 13486/99
Illegittimità della tassa società e termini per il rimborso Sez. V - Sentenza n. 3422 del 22/03/2000 Presidente: Carnevale C., Relatore: Amari E. Tasse sulle concessioni governative - Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo delliscrizione annuale - Illegittimità - Richiesta di rimborso - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, D.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Contrasto di tale disposizione con il diritto comunitario - Esclusione D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, art. 13 D.L. n. 853 del 19 dicembre 1984, art. 3 L. n. 17 del 17 febbraio 1985 L. n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 11, comma 2 La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui allart. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, è illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969, n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. La richiesta di rimborso di tale tassa è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento, prevista dallart. 13, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e, quindi, espressamente riconosciuto dallart. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, senza che tale norma possa considerarsi incompatibile con i principi del diritto comunitario. Cass. 5742/98
Ritenuta dimposta sugli interessi e proventi similari e soggetti esclusi dallirpeg Sez. V - Sentenza n. 3423 del 22/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Applicabilità, in virtù della norma sopravvenuta dellart. 14 della legge n. 28 del 1999, anche nei confronti degli enti esclusi dallIRPEG - Carattere di interpretazione autentica di detta norma - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie in tema di interessi su titoli del debito pubblico intestati ad azienda municipale D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 26 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 88 D.L. n. 310 del 31 ottobre 1990, art. 4 comma 2 L. n. 403 dell 11 dicembre 1990 L. n. 28 del 18 febbraio 1999, art. 14 In tema di imposte sui redditi, in virtù dellart. 14 della legge n. 28 del 1999, applicabile anche ai rapporti non ancora definiti - senza che tale efficacia retroattiva possa dar luogo a dubbi di illegittimità costituzionale, essendosi in presenza di norma di interpretazione autentica, della quale ricorrono tutti i presupposti, quali il contenuto non inequivoco della precedente norma e la riconducibilità della esegesi prescelta dal legislatore in una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma stessa -, il quarto comma, terzo periodo, dellart. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, che dispone che la ritenuta sugli interessi e proventi similari è effettuata a titolo di imposta "nei confronti dei soggetti esenti dallIRPEG ed in ogni altro caso", deve intendersi nel senso che detta ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dallIRPEG. Ne deriva che essa deve essere applicata anche sugli interessi maturati su titoli del debito pubblico intestati ad azienda municipale, esclusa, quale organo del Comune, dal novero degli enti assoggettati ad IRPEG ai sensi dellart. 88 (nuovo testo) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Cass. 4904/99
Condono ex L. 413/91 e pendenza della controversia Sez. V - Sentenza n. 3545 del 24/03/2000 Presidente: Delli Priscoli M., Relatore: Marziale G. Condono fiscale - Ex L. n. 413/91 - Definizione delle situazioni e pendenze tributarie - Pendenza - Nozione L. n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 53 D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, art. 3 quater L. n. 75 del 24 marzo 1993 Ai fini di quanto stabilito dallart. 53 della legge n. 413/91 e dalle altre disposizioni dirette ad agevolare la definizione delle "situazioni e delle pendenze tributarie" ricomprese nel titolo VI della stessa legge, le controversie si consideravano pendenti se - giusto quanto chiarito dallart. 3 quater del D.L. n. 16 del 1993 (convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) - "alla data di entrata in vigore della legge di conversione ..." il ricorso non fosse stato "rigettato quale improcedibile o inammissibile", con sentenza definitiva. Cass. 2227/96
In reddito dimpresa utilizzo della società figlia di beni immateriali della società madre Sez. V - Sentenza n. 3547 del 24/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Redditi di impresa - Criteri di valutazione - Componenti negative - Società controllante e società controllata - Distinta soggettività giuridica - Conseguenze - Utilizzazione di beni immateriali della società controllante da parte della società controllata - Oneri relativi - Valutazione come componente negativa del reddito - Ammissibilità D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 74 Il fatto che una prima società abbia il controllo di una seconda società non esclude che le due imprese siano distinti soggetti giuridici e che, quindi, i loro rapporti siano giuridicamente regolati nelle forme previste dallordinamento. Da ciò consegue, pertanto, che nulla vieta che lutilizzazione, da parte della società figlia, di beni immateriali pertinenti alla società madre avvenga dietro pagamento di un corrispettivo, e che, pertanto, tale pagamento sottostia alla disciplina delle componenti negative del reddito dimpresa.
Agevolazioni per limprenditore agricolo e dichiarazione in atti Sez. V - Sentenza n. 3699 del 28/03/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Salmè G. Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Applicabilità del termine triennale di documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in possesso della qualità di agricoltori - Esclusione D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972, art. 1-bis Alleg. A - introdotto dalla L. n. 36 del 21 febbraio 1977, art. 2 Ai fini dellapplicazione dellaliquota ridotta dell8% prevista dallart. 1 bis della tariffa all. A) al D.P.R. n. 634 del 1972 introdotto dallart. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, lacquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nellatto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece lipotesi in cui lacquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, nellatto di acquisto, lintento di acquistarla e - quindi - nel triennio successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dellavvenuto suo acquisto. Cass. 2216/93, 8796/97
Imposta sulle successioni con valutazione automatica e rettifica Sez. V - Sentenza n. 3700 del 28/03/2000 Presidente: Sensale A., Relatore: Salmè G. Imposta sulle successioni e donazioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta - Accertamento di maggior valore - Rettifica dei valori - Trasferimento avente ad oggetto beni di caratteristiche diverse - Valutazione automatica - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di particelle aventi anche solo in parte destinazione edificatorie L. n. 880 del 17 dicembre 1986, art. 8 D.P.R. n. 637 del 26 ottobre 1972, art. 26 In tema di imposte sulle successioni e donazioni, ai sensi dellart. 8 della legge n. 880 del 1986 (in base al quale non possono essere sottoposti a rettifica i valori dichiarati in misura non inferiore a quelli risultanti dalle rendite catastali aggiornate e moltiplicate per determinati coefficienti; limitazione del potere di rettifica che non si applica ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria) lindagine che lUfficio tributario (ed, eventualmente il giudice) deve compiere consiste nellaccertamento che oggetto del trasferimento siano beni accatastati in particelle diverse, perché lapplicazione del criterio di valutazione automatica, per quanto riguarda i terreni, si basa sul reddito dominicale, il quale viene attribuito a ciascuna particella. Pertanto, nel caso in cui oggetto di trasferimento sia di pluralità di terreni, la valutazione con il criterio automatico è possibile per le aree comprese in particelle autonome, che non abbiano destinazione edificatoria, mentre è inammissibile quando anche solo una parte della particella abbia tale destinazione, perché in tal caso, non essendo possibile frazionare il reddito dominicale senza previamente procedere al frazionamento della particella, manca il presupposto per potere applicare il criterio di cui si tratta.
In contenzioso lassistenza tecnica del geometra Sez. V - Sentenza n. 3845 del 29/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Di Palma S. Contenzioso tributario - Procedimento - Difesa ed assistenza tecnica del contribuente - Professionisti abilitati - Geometra - Limiti - Inosservanza degli stessi - Conseguenze D.Lg. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 12 Poiché la legge attribuisce al geometra il potere di difendere (assistere tecnicamente) le parti private nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie unicamente nelle cause aventi ad oggetto le materie specificamente e minuziosamente elencate nellart. 12, comma secondo del D.Lg. n. 546/92 (correlate alla specifica abilitazione professionale dallo stesso ottenuta), ne consegue che leventuale esercizio della difesa, da parte di tale professionista, in controversie con oggetto esorbitante dalle materie medesime, deve ritenersi vietato dalla legge stessa, a garanzia del fondamentale diritto della parte privata ad una difesa tecnica (art. 24, comma secondo, Cost.). Da ciò discende ulteriormente che, in questi casi, ogni sua eventuale attività, risultando effettuata in assoluta carenza di potere, debba ritenersi radicalmente nulla e, pertanto, la eventualità dellavvenuta sottoscrizione del ricorso introduttivo vada parificata alla fattispecie della mancanza di sottoscrizione, prevista dallart. 18, comma quarto, del D.Lg. cit., la quale comporta la sanzione dellinammissibilità del ricorso, la quale non è suscettibile di sanatoria alcuna.
Le imposte di trascrizione e catastali sulla donazione modale Sez. V - Sentenza n. 3848 del 29/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Papa A. Imposte ipotecarie - Base imponibile - Nel caso di donazione modale - Rilevanza dellonere - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 635 del 26 ottobre 1972, art. 3 Poiché le imposte di trascrizione e catastali sono dovute in ordine ad operazioni pubblicitarie che riguardano solo i beni immobili in sé, esse vanno correlate al valore dellimmobile in sé, risultando irrilevante, nel caso in cui si trovi di fronte ad una donazione, leventuale avvenuta apposizione di un onere di carattere personale a carico del donatario. Cass. 12406/95, 4775/98
Linvim sulla donazione modale Sez. V - Sentenza n. 3848 del 29/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Papa A. Imposta comunale sullincremento di valore degli immobili (INVIM) - Imponibile - Calcolo - Nel caso di donazione modale - Rilevanza dellonere - Esclusione - Fondamento D.P.R. n. 643 del 26 ottobre 1972 Ai fini dellapplicazione dellINVIM deve aversi riguardo, in caso di donazione modale, alle norme sullimposta sulle donazioni che si applicherebbero "in astratto" allimmobile, con la conseguenza per cui il valore finale dello stesso non può restare inciso da eventuali pesi di carattere personale posti a carico del donatario. Cass. 12406/95, 5048/96, 4775/98
In irpeg lattività di bar-caffè allinterno dei club sportivi-culturali-ricreativi Sez. V - Sentenza n. 3850 del 29/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Graziadei G. Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Enti non commerciali - Componenti positivi - Attività di bar-caffè - Svolgimento allinterno di un club sportivo-culturale-ricreativo con mescita di bevande agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici - Attività commerciale - Configurabilità D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973, n. 20 In tema di imposte sui redditi, lattività di bar-caffè, con mescita di bevande ai propri associati, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali di un club sportivo-culturale ricreativo e, quindi, devesi ritenere, ai fini IRPEG ed ILOR, attività di natura commerciale, non trovando applicazione in tal caso lart. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui esclude che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, costituiscano esercizio di attività commerciali se effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni culturali e sportive.
Nel contenzioso tributario previgente alla riforma del 1992: non applicabile alla mancata costituzione della parte la regolarizzazione ex art. 79 D.Lgs 546/92 Sez. V - Sentenza n. 3851 del 29/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Amari E. Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Rappresentanza e difesa del contribuente - Mancata costituzione delle parti nella vigenza del D.P.R. n. 636/72 - Regolarizzazione ex art. 79, secondo comma, D.L.vo n. 546/92 secondo le nuove norme sullassistenza tecnica - Ammissibilità - Esclusione D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 79 In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, nella vigenza del D.P.R. n. 26 ottobre 1972 n. 636, non si sia costituito in giudizio, il Presidente della sezione o il collegio della Commissione tributaria provinciale o regionale non sono tenuti ad ordinare allo stesso, ai sensi del secondo comma dellart. 79 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di munirsi di assistenza tecnica entro un termine perentorio, atteso che presupposto lapplicazione della citata disposizione transitoria, che prevede la possibilità di regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sullassistenza tecnica, è che vi sia stata, sotto la previgente disciplina del contenzioso tributario, costituzione in giudizio senza assistenza tecnica (richiesta, invece, dalla nuova disciplina - art. 12 del D. L.vo n. 546/92 - per le controversie di valore superiore ai cinque milioni).
Convenzione Italia-Svizzera: sulla prova della percezione di dividendi e dellassolvimento degli abbuoni fiscali Sez. V - Sentenza n. 3861 del 29/03/2000 Presidente: Cantillo M., Relatore: Altieri E. Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Dividendi D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 27 L. n. 386 del 26 luglio 1975 In tema di imposte sui redditi, secondo lart. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presupposto per il rimborso della differenza tra limposta del 32,4% e quella minore dovuta in forza dellart. 10 dellaccordo tra Repubblica Italiana e Confederazione elvetica del 3 ottobre 1974, reso esecutivo in Italia con legge 26 luglio 1975, n. 386, è la prova dellavvenuta percezione dei dividendi e dellassolvimento degli obblighi fiscali nel Paese firmatario di residenza del percipiente.
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