file PDF Deposito della copia dell'appello presso la segreteria della C.T.P.:
il termine perentorio di 30 giorni decorre dalla
proposizione del gravame di secondo grado di Angelo Buscema
file PDF
Inammissibilità dell'appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario senza il deposito della copia
presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale: l'inesistenza del fatto (mancato deposito delle
copia) è vizio di natura revocatoria
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 15227
del 30 giugno 2009: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello
- Spedizione a mezzo di raccomandata - Adempimenti successivi - Deposito dell'atto nella cancelleria
della commissione tributaria di primo grado - Verifica - Accertamento di fatto - Configurabilità - Conseguenze
- Deduzione della mancata percezione, da parte del giudice di appello, del mancato deposito - Ricorso per
cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità
IMPUGNAZIONI CIVILI - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto - Decisioni del giudice tributario - Sentenza d'inammissibilità
dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della commissione tributaria di primo grado
- Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d'appello, dell'avvenuto deposito del gravame -
Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità
IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Travisamento di fatti - Decisioni del giudice tributario -
Sentenza d'inammissibilità dell'appello per mancato deposito dell'atto di gravame nella cancelleria della
commissione tributaria di primo grado - Allegazione della mancata percezione, da parte del giudice d'appello,
dell'avvenuto deposito del gravame - Ricorso per cassazione - Esclusione - Impugnazione per revocazione - Necessità - Art.
395 c.p.c. - Art. 53, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n.
546»
file PDF
Ricorso in appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario: la Consulta salva lo "sgambetto ai
difensori" Corte Costituzionale - Sentenza n. 321 del 4 dicembre 2009:
«CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ricorso in appello
- Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice di
primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza per eccessiva gravità della sanzione,
stante l'estraneità dell'atto alla struttura del giudizio di gravame - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art.
53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del DL 30/09/2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 02/12/2005, n. 248 - Art. 3 Cost.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Ricorso in appello - Notifica non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito di copia del ricorso
presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità dell'appello - Ritenuta irragionevolezza
della disposizione denunciata per omessa indicazione di un termine perentorio per il deposito - Esclusione - Ricavabilità
di detto termine in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle
Commissioni tributarie - Non fondatezza della questione - Art. 53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546,
introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del DL 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della
legge 02/12/2005, n. 248 - Art. 3 Cost.»