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Il Sommario del settimanale n.
18 del 2010 |
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Modalità di riporto e di utilizzo
delle perdite pregresse nel Modello Unico
2010 di Debora Ricco
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Le nuove regole di territorialità
IVA per le lavorazioni e le perizie su beni
mobili di Elia Orsi
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Ganasce fiscali e non fiscali: sempre ammessa l'impugnazione
anche se "separata" in relazione alla natura dei crediti posti
a fondamento del provvedimento
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 11087
del 7 maggio 2010: «GIURISDIZIONE
CIVILE - Giurisdizione ordinaria - Giurisdizione tributaria - Preavviso di fermo amministrativo riguardante
obbligazioni extratributarie - Preavviso di fermo amministrativo per violazioni del codice della strada - Interesse ad agire
- Impugnabilità - Sussistenza - Artt. 86, del DPR 29/09/1973, n. 602 - Art. 100 cod. proc. civ. - Artt. 24 e 97 Cost.
RISCOSSIONE - GIURISDIZIONE CIVILE - FERMO AMMINISTRATIVO - Giurisdizione sulle relative controversie
- Attribuzione secondo le regole di riparto stabilite dalla Corte cost. con sentenza n. 130 del 2008 - Conseguenze
- Attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie collegate alla natura tributaria del rapporto - Impugnazione
relativa più crediti di diversa natura tributaria e non - Separazione delle cause - Impugnazione separata innanzi
ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti - Fondamento - Caso di specie - Preavviso di
fermo amministrativo per violazioni del codice della strada - Impugnazione - Attribuzione alla giurisdizione giudice di pace -
Sussistenza - Art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602 - Artt. 24 e 97
Cost.»
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Possibile inviare i modelli Intrastat
tramite il servizio
telematico dell'Agenzia delle entrate in alternativa a
quello telematico doganale
Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 63336/RU del 7 maggio 2010
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Progetti di investimento nelle aree svantaggiate già avviati
alla data del 2 giugno 2008: obbligo di indicazione del
credito d'imposta solo nel modello UNICO relativo al
periodo d'imposta di fruizione
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 13 maggio
2010: «AGEVOLAZIONI FISCALI - Agevolazione per
gli investimenti nelle aree svantaggiate - Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree
svantaggiate - Investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 - Progetti di
investimento avviati prima del 3 giugno 2008 data di entrata in vigore del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 - Obblighi
dichiarativi - Indicazione del credito maturato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d'imposta - Esclusione
- Obbligo di indicazione in dichiarazione del credito
d'imposta nel periodo di fruibilità dello stesso
espressamente
indicato dall'Agenzia delle Entrate nel nulla-osta di concessione del credito - Fondamento - Art. 1, commi
271-279, della L 27/12/2006, n. 296 - Art. 2, del DL 03/06/2008, n. 97, conv., con mod., dalla L 02/08/2008, n. 129 -
Provvedimento 10/06/2008 - Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione del 23/03/2009, n.
75)»
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Un'operazione triangolare, per essere considerata come
cessione intracomunitaria, non presuppone necessariamente
che il trasporto dei beni nell'altro Stato membro avvenga
«a cura o a nome del cedente». L'operazione potrà godere
del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il
cessionario stipuli il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 E del 13 maggio 2010:
«IVA (Imposta sul valore aggiunto) -
Operazione di triangolazione intracomunitaria - Paese di destino facente parte dell'UE - Applicazione del regime di non
imponibilità alla cessione posta in essere dal promotore della triangolazione nei confronti del cessionario comunitario -
Applicazione del regime di non imponibilità alla cessione intercorsa tra il primo cedente italiano e il promotore stesso -
Requisiti necessari - Trasporto dei beni nell'altro Stato membro - Effettuazione «a cura o a nome del cedente» - Necessità
- Esclusione - Fondamento - L'operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il
cessionario (promotore dell'operazione) stipuli il contratto di trasporto su mandato ed in nome del cedente (fornitore) -
Parziale rettifica della prassi precedente (ris. n. 115 del 2001 e ris. n. 51 del 1995) - Paese di destino extra-UE - Le
stesse conclusioni possono ritenersi applicabili anche nel caso in cui il Paese di destinazione dei beni non faccia parte
dell'UE (Art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 26/10/1972, n. 633) - Art. 58, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L
29/10/1993 n. 427»
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Oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione: ai
fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del
10% sull'importazione, la qualificazione di oggetti che non rientrano
nella tutela prevista dal Codice dei beni culturali dovrà essere
fatta in base alle disposizioni comunitarie in materia doganale
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 E del 17 maggio
2010: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Oggetti
d'arte, di antiquariato e da collezione - Applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%
sulle importazioni di oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione - Beni di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995, non compresi nell'elenco di
cui all'art. 72 del Codice dei Beni culturali -
Individuazione tramite le indicazioni dello specifico codice di
Nomenclatura Combinata della Tariffa Doganale - Riconoscimento della natura di «oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione» in base alle disposizioni comunitarie in materia doganale - Fondamento - Art. 39, del DL 23/02/1995, n. 41, conv.,
con mod., dalla L 22/03/1995, n. 85 - D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dal D.Lgs.
26/03/2008, n. 62 - Rettifica di precedenti istruzioni (Circolare del 22/06/1995, n.
177)»
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Piccola proprietà contadina: i presupposti soggettivi ed
oggettivi necessari per l'accesso al regime agevolato
ex art. 2, comma 4-bis, del decreto legge n. 194/2009 non solo quelli
della previgente legge n. 604 del 1954
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 E del 17 maggio
2010: «AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTA
DI REGISTRO - IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Atti
di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali - Atti stipulati tra il 28 febbraio 2010 e il 31 dicembre 2010 - Condizioni per l'applicabilità delle
agevolazioni - Portata innovativa sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo delle disposizioni contenute
nell'articolo 2, comma 4-bis, del DL 194/2009 rispetto alle previgenti agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC)
previste dalla L 06/08/1954, n. 604 - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità delle ipotesi di decadenza previste dalla
legge n. 604 del 1954 - Presentazione della certificazione dell'ispettorato agrario di cui agli articoli 3 e 4 della legge n.
604 del 1954 - Non necessità - Iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l'INPS
del beneficiario dell'agevolazione (coltivatore diretto ed imprenditore agricolo professionale) - Necessità - Art. 2,
comma 4-bis, del DL 30/12/2009, n. 194, conv., con mod., dalla L 26/02/2010, n.
25»
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Le prestazioni di manutenzione di navi da crociera, in
forza dei contratti di appalto o subappalto stipulati con
l'armatore o il costruttore della nave, sono soggette al regime di
non
imponibilità ex art. 8-bis D.P.R. n. 633/1972
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 17 maggio 2010:
«OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto)
- Manutenzione e riparazione di navi - Attività di manutenzione (c.d. refitting) delle navi - Prestazioni di servizi
cosiddette generiche rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti Business to Business o B2B) per le quali non si
applicano specifiche deroghe ai criteri di territorialità - Territorialmente rilevanti in base al c.d. criterio del luogo del
committente - Fondamento - D.Lgs. 11/02/2010, n. 18 - Art. 7-ter, comma 1, lettera a), del DPR 26/10/1972, n. 633 OGGETTO:
IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione - Manutenzione e riparazione
di navi - Attività di manutenzione (c.d. refitting) delle navi svolta in base ad un contratto di subappalto - Applicazione
del regime di non imponibilità - Ammissibilità - Art. 8-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 OGGETTO: IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti
di soggetti passivi stabiliti in Italia (ossia territorialmente rilevanti) - Applicazione del meccanismo del reverse charge
- Obbligo di utilizzo del meccanismo dell'inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia
un soggetto non residente (senza il coinvolgimento diretto di una sua stabile organizzazione) - Obbligo di "reverse
charge" anche nel caso in cui il cedente, o prestatore, non residente si sia identificato nel territorio dello Stato, tramite
la nomina di un rappresentante fiscale, ovvero mediante identificazione diretta - Sussistenza - Artt. 17 e 35-ter del
DPR 26/10/1972, n. 633»
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FISCO NELLO SPORT
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Agevolazione IRPEF per i compensi corrisposti dalle associazioni sportive: il concetto
di «esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche» esteso anche alle attività non
direttamente finalizzate a realizzare una manifestazione sportiva
Risposta Quesito 1 - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010:
«IMPOSTA SUI REDDITI - Redditi diversi - Compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche - Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche - Concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche - Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa - Estensione alla formazione, didattica, preparazione
e all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica - Art. 67 (già 81) comma 1, lettera m), del DPR 22/12/1986, n. 917
- Art. 35, comma 5, del DL 30/12/2008, n. 207, conv., con mod., dalla L 27/02/2009, n.
14»
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di
lucro: decommercializzate solo le attività nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" tesserati
Risposta Quesito 2 - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010:
«ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo associativo - Associazioni sportive senza scopo di lucro - Associazioni sportive dilettantistiche -
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro - Applicazione della disciplina
tributaria prevista dalla legge n. 398/91 anche alle società di capitali senza fini di lucro - Fondamento - Applicazione del
regime agevolativo recato dal comma 3 dell'art. 148 del TUIR anche nei confronti delle società di capitali senza fini di lucro
- Fondamento - Decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il
pagamento di corrispettivi specifici - Attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori
e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci - Condizione per la decommercializzazione delle attività - I
destinatari delle attività risultino «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali» (CONI, Federazioni sportive nazionali,
enti di promozione sportiva) - Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non
rivestono la qualifica di soci né sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali - Rilevanza ai fini reddituali -
Sussistenza - Art. 90, della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 148, comma 3, del DPR 22/12/1986, n.
917»
Il bagno turco e l'idromassaggio non possono essere attività decommercializzate
Risposta Quesito 3 - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010:
«ENTI NON COMMERCIALI - Enti di tipo associativo - Associazioni sportive senza scopo di lucro - Associazioni sportive dilettantistiche -
Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro - Specifiche prestazioni agli associati
e frequentatori e/o praticanti" tesserati - Bagno turco e dell'idromassaggio - Attività decommercializzate ai
sensi dell'articolo 148, comma 3, del DPR 22/12/1986, n. 917 -
Esclusione»
Il tetto agli stipendi e compensi è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale
può essere chiesta la disapplicazione
Risposta Quesito 4 - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 38 E del 17 maggio 2010:
«IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore
aggiunto) - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica - Condizione per
l'applicazione dei regimi agevolati - Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso
essere divisi fra gli associati anche in forme indirette - Art. 90, comma 18, della L 27/12/2002, n. 289 - Interpretazione
- Richiamo ai parametri stabiliti all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 - Applicazione -
Disposizione antielusiva di tipo sostanziale - Disapplicazione di norme antielusive - Ammissibilità - Condizioni e onere della
prova che l'operazione non concretizza un comportamento elusivo - Dimostrazione, in concreto, che la corresponsione
di compensi oltre i parametri stabiliti dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460/1997 non concretizza distribuzione
indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili -
Necessità - Art. 37-bis, comma 8, del DPR 29/09/1973, n. 600 - DM 19/06/1998, n.
259»
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Adeguamento agli studi di settore: le informazioni nel
modello F24 sulla rateazione per il codice tributo 6494
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40 E del 18 maggio
2010: «RISCOSSIONE - STUDI DI SETTORE -
Codice tributo 6494 per adeguamento IVA agli studi di settore, ai sensi dell'art. 10,
comma 10, della legge 08/05/1998,
n. 146 - Informazione sulla rateazione per il codice tributo 6494 da
utilizzare nel modello di versamento F24 - Art. 2,
comma 2, del DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 15, comma 6,
del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n.
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IVA non detratta sulle spese di vitto e alloggio per non aver
richiesto le relative fatture: deducibile ai fini delle imposte
sui redditi e dell'IRAP se la rinuncia alla detrazione e la
conseguente opzione per lo scontrino o ricevuta al posto della fattura si
basa su valutazioni di convenienza economico-gestionale
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25 E del 19 maggio
2010: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di
alimenti e bevande - Trattamento ai fini delle imposte dirette e Irap dell'Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed
a somministrazioni di alimenti e bevande - Deducibilità dell'Iva dall'Irpef, dall'Ires e dall'Irap - Condizioni -
Indetraibilità dell'Iva derivante da cause
oggettive - Indetraibilità dell'Iva derivante da valutazioni legate ad una
maggiore convenienza economica che hanno portato alla mancata richiesta della fattura - Deducibilità - Fondamento - Artt. 19
e 19-bis1, comma 1, lett. e), del DPR 26/10/1972, n. 633 - Artt. 54, comma 5, 99, comma 1 e 109, comma 5, del
DPR 22/12/1986, n. 917 - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 83, commi 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies del
DL 25/06/2008, n. 112, conv., con mod., dalla L 06/08/2008, n.
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Difesa in giudizio degli interessi dell'Erario: per l'incremento
degli indici di vittoria del Fisco e degli incassi da atti in
contenzioso, più costituzioni in giudizio tempestive ed esaurienti,
partecipazione alle udienze ed emissione dei ruoli conseguenti ad avvisi
di accertamento di imposte dirette ed IVA oggetto di giudizio
davanti a C.T.P. e C.T.R. entro 120 giorni dalla data in cui
si verifica il presupposto per l'iscrizione a ruolo a titolo
provvisorio o definitivo
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 maggio
2010: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Indirizzi
operativi agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in materia di contenzioso tributario - Anno 2010 - D.Lgs. 31/12/1992,
n. 546»
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IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi:
punti aperti e casi dubbi
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili - Gruppo di
lavoro "Fiscalità" dell'Ordine di Torino in collaborazione con la Commissione Nazionale Cndcec "Imposte
dirette e reddito d'impresa" - Marzo 2010
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Agevolazioni per il coltivatore
diretto e per lo IAP a seguito
del c.d. decreto Milleproroghe del 2010
Studio n. 49-2010/T del Consiglio Nazionale del Notariato
approvato dalla Commissione studi tributari -
10 maggio 2010
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Abbonati a Finanza
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Fisco
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