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Il Sommario del settimanale n. 20 del 2010 |
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Gli elementi essenziali del
ricorso in appello di Franco Cesareo
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Condoni e definizioni agevolate in materia IVA: dalla
violazione delle direttive CEE delle disposizioni che eliminano
la possibilità dell'accertamento delle operazioni imponibili
IVA all'applicazione del principio del legittimo
affidamento
di Antonio Terlizzi
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Definizioni agevolate e condono dell'IVA: la rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili viola gli
obblighi derivanti dalla direttiva IVA Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza
n. 20068 del 18 settembre 2009: «IMPUGNAZIONI CIVILI - Normativa comunitaria - Applicazione -
Inderogabilità - Conseguenze - Potere dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario -
Disapplicazione/non applicazione delle norme processuali interne che precludono l'esame di questioni non dedotte nel giudizio di merito -
Ammissibilità SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CONDONI IVA - Definizione agevolata ex art.
16 della L 27/12/2002, n. 289 - Definizione delle liti pendenti - Violazione della Direttiva IVA dello Stato che
adotta provvedimenti che eliminano la possibilità dell'accertamento delle operazioni imponibili relative all'IVA
(condoni e definizioni agevolate) - Corte di Giustizia CE, Sentenza 17/07/2008, in causa C-132/06 - Contrasto con gli
artt. 2 e 273, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già Artt. 2 e 22, della sesta direttiva del Consiglio 17
maggio 1977, 77/388/CEE) - Sussistenza - Portata generale - Conseguenze - Definizione agevolata di controversie
tributarie pendenti ex artt. 44 della legge n. 413 del 1991 - Disapplicazione - Art. 44, della L 30/12/1991, n. 413 - Artt. 8,
9 e 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 10 Trattato
CE»
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Chiusura liti fiscali pendenti: definibili le controversie relative all'IVA. Non viola gli obblighi derivanti dalle
direttive CEE Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 3676
del 17 febbraio 2010:
«ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Concordato
tributario (adesione del contribuente
all'accertamento) - Istanza di accertamento per
adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218 del 1998 - Mancata convocazione del
contribuente da parte dell'Ufficio - Conseguenze - Nullità del procedimento di accertamento -
Esclusione - Fondamento - Art. 6, del D.Lgs. 16/06/1997, n. 218
SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CONDONI IVA - Definizione
agevolata ex art. 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Definizione delle liti pendenti - Rinuncia all'accertamento
dell'imposta - Configurabilità - Esclusione -
Conseguenze in tema di IVA - Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa
C-132/06 - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di
sospensione dei termini per le impugnazioni - Artt. 8, 9 e 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Artt. 2 e 22, della Direttiva
del Consiglio CEE 17/05/1977, n. 388 - Art. 10 Trattato
CE»
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Va esclusa ogni ipotesi di condonabilità
dell'IVA Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria
- Ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010:
«SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta sul
valore aggiunto) - CONDONO TOMBALE IVA - Violazione della Direttiva IVA dello Stato che
adotta provvedimenti che eliminano la
possibilità dell'accertamento delle operazioni imponibili relative
all'IVA (condoni e definizioni agevolate) - Corte di
Giustizia CE, Sentenza 17 luglio 2008, in causa C-132/06 - Contrasto con gli artt. 2 e 273, della
Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già Artt. 2
e 22, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE) - Sussistenza -
Conseguenze - Condonabilità dell'IVA - Esclusione -
Disapplicazione degli artt. 8 e 9 della L 27/12/2002, n. 289 - Inefficacia
della «definizione automatica» - Sussistenza - Conseguenze - Potere dell'Amministrazione di
procedere ad accertamento - Art. 10 Trattato CE
IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri
degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Indagini bancarie -
Richiesta di autorizzazione all'acquisizione della
copia dei conti bancari e postali ai sensi dell'art. 32,
comma 1, n. 7, DPR n. 600/73 ed art. 51, comma 2, n. 7,
DPR n. 633/72 - Autorizzazione - Mancata esibizione all'interessato - Conseguenze - Illegittimità
dell'avviso di accertamento - Esclusione -
Fondamento - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n.
633»
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Professionisti, agenti, promotori ed altri contribuenti della
cd. "area grigia" che svolgono attività ausiliarie di cui all'art.
2195 c.c. senza un'"autonoma organizzazione": breve guida sulle
scelte in tema di dichiarazione, pagamento e richiesta di
rimborso dell'IRAP
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file PDF Compilazione del quadro IQ e omissione del versamento
dell'Irap da parte di professionista: illegittimo il ricorso all'art.
36-bis del D.P.R. 600/73 anziché ad un motivato avviso di accertamento
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso - Sezione VII - Sentenza n. 9
del 13 gennaio 2010: «RISCOSSIONE
- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Accertamento dell'imposta
regionale sulle attività produttive - Cartella di
pagamento - Liquidazione automatica ex art. 36-bis
del DPR 29/09/1973, n. 600 - Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo
accertamento in rettifica - Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili - Indagine conoscitiva sulla debenza o meno dell'IRAP - Questioni relative
alla applicazione di norme di esclusione per mancanza
dei presupposti impositivi - Presupposto dell'imposta
per le attività di lavoro autonomo - Autonoma
organizzazione - Indagine sull'utilizzo di una significativa o non
trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività - Conseguenze - Inammissibilità della
liquidazione - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
CONTROLLI E VERIFICHE - Attribuzioni e poteri degli uffici
e della Guardia di Finanza - Accessi, ispezioni, verifiche - Verifica fiscale - Oggetto e sua
estensione - Finalità - Accesso posto in essere
dall'Agenzia delle Entrate in corso di giudizio - Accesso autorizzato per
"verificare eventuali collaboratori e/o lavoratori non dichiarati o comunque irregolari", in realtà effettuato, al fine
di appurare l'attendibilità di quanto il contribuente ha affermato in un ricorso - Accesso vessatorio e palesemente
inutile - Conseguenze - Violazione dei principi di imparzialità, economicità e trasparenza a cui deve essere improntata
l'azione e la condotta della Pubblica Amministrazione - Illegittimità dell'atto di accesso - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633
- Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 12, della L 27/07/2000, n.
212»
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Rassegna dei più recenti orientamenti giurisprudenziali
sulla rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle entrate in giudizio
e conseguenti riflessi sulla notificazione degli atti processuali.
Solo nei giudizi in cui si è già costituita l'Avvocatura dello Stato
le notifiche degli atti processuali dovranno essere effettuate presso
la competenti strutture del medesimo Organo legale
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 28 maggio 2010:
«CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento
- Riforma dell'Amministrazione finanziaria - Istituzione delle agenzie fiscali - Rappresentanza e difesa in
giudizio dell'Agenzia delle entrate - Legittimazione e rappresentanza processuale - Direttore e Uffici periferici - Capacità
di stare in giudizio in via concorrente ed alternativa - Sussistenza - Fondamento - Legittimazione a stare in giudizio
degli Uffici periferici - Sussistenza - Potere rappresentativo - Titolarità - Direttore dell'ufficio periferico o
persona da lui delegata - Patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato - Natura - c.d. patrocinio autorizzato ex art. 43, primo comma, del
RD 30/10/1933, n. 1611 - Notifiche degli atti processuali - Notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze
- Modalità - In assenza di assistenza
dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio - All'ufficio locale dell'Agenzia fiscale - Possibilità -
D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 - DM 28/12/2000 - Art. 10 e 11, comma 2, del D.lgs. 31/12/1992, n.
546»
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COMPENSAZIONE DELL'IVA
E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
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Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24
• Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni:
il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1):
«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Compilazione del modello di pagamento F24 - Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA - Applicazione
solo alla compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA - Fondamento - Compensazione cosiddetta
"verticale" o "interna", ossia la compensazione crediti IVA con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento
periodico - Esclusione dalla nuova disciplina - Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non
soggetta a limitazioni - Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad
un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito - Il credito deve essere precedente al debito che
si intende compensare - Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla
L 03/08/2009, n. 102»
• Ulteriori chiarimenti sull'utilizzo dei codici identificativi 61 e 62,
da
indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti
maturati in capo ad altri soggetti
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.2):
«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati
in capo ad altri soggetti - Precisazioni sull'utilizzo del Codice "62" denominato "soggetto diverso dal fruitore del
credito" - Funzione - Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla
dichiarazione dell'utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un
immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n.
241»
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.3):
«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati
in capo ad altri soggetti - Consolidato - Utilizzo in compensazione per il versamento dell'IRES determinata nel
modello CNM del credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato - Precisazioni sull'utilizzo "61"
denominato "soggetto aderente al consolidato" - Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla
fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l'utilizzatrice finale
- A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale - Art. 17, del D.Lgs.
09/07/1997, n. 241»
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.4):
«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati
in capo ad altri soggetti - Consolidato - Utilizzo in compensazione per il versamento dell'IRES determinata nel
modello CNM del credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato - Precisazioni sull'utilizzo "61"
denominato "soggetto aderente al consolidato" - Crediti d'imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più
soggetti aderenti al consolidato - Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito
ricevute, indicando il codice identificativo "61" ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il
credito di ammontare maggiore - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n.
241»
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.5):
«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di
crediti maturati in capo ad altri soggetti - Decorrenza - Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere
dall'anno di riferimento dei crediti compensati - Sovrapposizione di codici identificativi - Criteri per l'esposizione dei codici
in caso di utilizzo in compensazione di crediti
Iva»
Decadenza da una rateazione delle somme dovute in seguito al controllo
automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni assistita da
garanzia: modalità di versamento dell'intero importo dovuto in
unica soluzione dal garante/terzo datore d'ipoteca
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.1):
«RISCOSSIONE - Rateizzazione delle
somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni - Decadenza da una
rateazione assistita da garanzia - Attivazione del codice identificativo "60 - garante/terzo datore" da indicare nel modello
F24, per ottemperare a quanto previsto dall'art.
3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 - Modalità di versamento
dell'intero importo dovuto in unica soluzione dal garante/terzo datore
d'ipoteca»
Adeguamento agli studi di
settore: decorrenza dell'obbligo
d'informazione nel modello F24 sulla rateazione
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.2):
«RISCOSSIONE - STUDI DI
SETTORE - Codice tributo 6494 per adeguamento IVA agli studi di settore, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della
legge 08/05/1998, n. 146 - Versamento rateale - Informazioni sulla rateazione per il codice tributo 6494 da utilizzare
nel modello di versamento F24 - Decorrenza - Utilizzazione a partire dalla data istituzione con risoluzione n. 40 del
18 maggio 2010 delle informazioni circa l'eventuale rateazione intrapresa - Art. 2, comma 2, del DPR 31/05/1999,
n. 195 - Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 15, comma 6, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla
L 03/08/2009, n. 102»
Premi di produttività ai dipendenti: utilizzabile il codice tributo 1816
per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative
addizionali applicata in sede di dichiarazione
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.3):
«RISCOSSIONE - Incentivi per i dipendenti
- Applicabile il codice tributo 1816 per il versamento "dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui compensi accessori
del reddito da lavoro dipendente, e delle relative addizionali
regionali e comunali" applicata in sede di
dichiarazione Unico PF 2010 o mod. 730/2010 - Art. 2 del DL 27/05/2008, n. 93, conv., con mod.,
dalla L 24/07/2008, n. 126 - Art. 5 del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L
28/01/2009, n. 2»
Utilizzo in compensazione del credito IRPEF derivante dalle ritenute
residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir: l'anno di
riferimento da indicare nel modello F24 in occasione dell'utilizzo è
quello relativo alla dichiarazione dei redditi da cui
emerge
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.4):
«RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE -
Società di persone, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e
soggetti assimilati - Istituzione del codice tributo 6830 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito
IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Anno
di riferimento da indicare nel modello F24 in occasione dell'utilizzo in compensazione del credito - Anno di
imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito
emerge»
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Studi di settore: in arrivo 109 mila "inviti a valutare
attentamente" per i contribuenti che presentano anomalie nel corso del
triennio 2006-2008
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 E del 4 giugno 2010:
«STUDI DI SETTORE - Controlli e verifiche -
Invio di comunicazioni relative a particolari anomalie riscontrate nel triennio
2006, 2007 e 2008, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - Comunicazioni previste per il 2010 - Artt. 62-bis e
62-sexies,
del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della
L 08/05/1998, n. 146»
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
PERTINENZE, AMPLIAMENTO E RIACQUISTO
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Ultimi chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione "prima
casa" e del credito d'imposta per il "riacquisto"
Casa di abitazione acquistata senza fruire dei benefici tributari c.d.
"prima casa" perché non previsti dalla normativa vigente al momento
del trasferimento o ritenuti non applicabili: l'acquisto della pertinenza
può in ogni caso usufruire dell'agevolazione
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 1.1):
«IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Acquisto di pertinenza della casa
di abitazione acquistata senza fruire dei benefici tributari c.d. "prima casa" - Applicazione dell'agevolazione anche
in relazione all'acquisto di pertinenza destinata a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dell'agevolazione
in quanto non ancora prevista dalla normativa vigente al momento del trasferimento - Fondamento - Nota II-bis) all'art.
1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n.
131»
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§.
1.2): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Acquisto di pertinenza
della casa di abitazione acquistata senza fruire dei benefici tributari c.d. "prima casa" - Applicazione
dell'agevolazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza destinata a servizio di un'abitazione acquisita senza
fruire dell'agevolazione in quanto non ancora prevista dalla normativa vigente al momento del trasferimento -
Fondamento - Applicazione dell'agevolazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza di immobile acquisito allo
"stato rustico" per il quale non si è fruito delle agevolazioni "prima casa" pur sussistendo, all'epoca dell'acquisto,
le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla nota II-bis) - Fondamento - Nota II-bis) all'art. 1 della
Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n.
131»
Abitazione acquistata senza le agevolazioni
"prima casa" per mancanza
dei requisiti soggettivi: l'ampliamento con l'acquisto di una abitazione
o di porzione immobiliare contigua può usufruire dell'agevolazione in
presenza di tutti i requisiti di legge
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 2):
«IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta
sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Ampliamento di abitazione
acquisita senza fruire delle agevolazioni "prima casa" per mancanza dei requisiti soggettivi - Acquisto di abitazione o di
porzione immobiliare, limitrofe o confinante con l'alloggio già posseduto - Applicazione dell'agevolazione in relazione
all'acquisto immobiliare per l'ampliamento dell'abitazione - Fondamento - Condizioni - Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa,
parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131»
Vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato c.d.
"prima casa":
per evitare la revoca dell'agevolazione basta utilizzo come abitazione
principale dell'immobile riacquistato entro l'anno
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§.
3.1): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" Alienazione
infraquinquennale dell'immobile agevolato e successivo - Acquisto dell'abitazione principale - Requisito dell'immobile oggetto del
riacquisto entro l'anno per evitare la decadenza dell'agevolazione - Utilizzato come abitazione principale - Sufficienza
- Mantenimento della sussistenza delle condizioni richieste dalla lettera a), b) e c) del comma 1 della citata nota II-bis)
- Esclusione»
Riacquisto della
"prima casa": per il credito d'imposta necessario il
ricorrere di tutte le condizioni di cui alla nota
II-bis
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§.
3.1): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Credito d'imposta per il
riacquisto della "prima casa" - Ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della nota II-bis) - Necessità
- Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131 - Punto 21 della tabella A, Parte II,
allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 7, della L 23/12/1998, n.
448»
Vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato c.d.
"prima casa":
per evitare la decadenza dell'agevolazione vale anche il riacquisto di
dimora abituale sita fuori del territorio nazionale in uno Stato nel quale
sussistono strumenti di cooperazione amministrativa
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§.
3.2): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA
(Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Alienazione
infraquinquennale dell'immobile agevolato e successivo - Acquisto dell'abitazione principale - Requisiti dell'immobile oggetto del
riacquisto entro l'anno per evitare la decadenza dell'agevolazione - Riacquisto di immobile sito fuori del territorio
nazionale adibito a dimora abituale - Sufficienza - Immobile acquistato situato in uno Stato nel quale sussistano strumenti
di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato
adibito a dimora abituale - Necessità»
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Esclusione dalla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi
e dell'IRAP dell'IVA non detratta sulle spese di vitto e alloggio
in presenza di fatture regolarmente emesse: considerazioni a
margine della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/2010
Circolare della Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro n. 9 del 3 giugno 2010:
«IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Prestazioni
alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande - Trattamento ai fini delle imposte
dirette e Irap dell'Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni
di alimenti e bevande - Deducibilità dell'Iva
dall'Irpef, dall'Ires e dall'Irap - Condizioni - Artt. 54, comma 5, 99, comma 1 e 109, comma
5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446 - Art. 83, commi 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies del DL 25/06/2008, n. 112,
conv., con mod., dalla L 06/08/2008, n. 133»
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La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di
persone decorsi sei mesi ex art. 2272, n. 4 c.c.
Studio n. 156-2009/I del Consiglio Nazionale del Notariato -
Approvato dalla Commissione studi d'impresa il
19 novembre 2009
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