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Il Sommario del settimanale n. 20 del 2010

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file PDF Gli elementi essenziali del ricorso in appello di Franco Cesareo

 

 

 
 

file PDF Condoni e definizioni agevolate in materia IVA: dalla violazione delle direttive CEE delle disposizioni che eliminano la possibilità dell'accertamento delle operazioni imponibili IVA all'applicazione del principio del legittimo affidamento di Antonio Terlizzi  

file PDF Definizioni agevolate e condono dell'IVA: la rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili viola gli obblighi derivanti dalla direttiva IVA — Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 20068 del 18 settembre 2009: «IMPUGNAZIONI CIVILI - Normativa comunitaria - Applicazione - Inderogabilità - Conseguenze - Potere dovere del giudice di conformarsi al diritto comunitario - Disapplicazione/non applicazione delle norme processuali interne che precludono l'esame di questioni non dedotte nel giudizio di merito - Ammissibilità • SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CONDONI IVA - Definizione agevolata ex art. 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Definizione delle liti pendenti - Violazione della Direttiva IVA dello Stato che adotta provvedimenti che eliminano la possibilità dell'accertamento delle operazioni imponibili relative all'IVA (condoni e definizioni agevolate) - Corte di Giustizia CE, Sentenza 17/07/2008, in causa C-132/06 - Contrasto con gli artt. 2 e 273, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già Artt. 2 e 22, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE) - Sussistenza - Portata generale - Conseguenze - Definizione agevolata di controversie tributarie pendenti ex artt. 44 della legge n. 413 del 1991 - Disapplicazione - Art. 44, della L 30/12/1991, n. 413 - Artt. 8, 9 e 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Art. 10 Trattato CE»

file PDF Chiusura liti fiscali pendenti: definibili le controversie relative all'IVA. Non viola gli obblighi derivanti dalle direttive CEE — Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza n. 3676 del 17 febbraio 2010: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - Istanza di accertamento per adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218 del 1998 - Mancata convocazione del contribuente da parte dell'Ufficio - Conseguenze - Nullità del procedimento di accertamento - Esclusione - Fondamento - Art. 6, del D.Lgs. 16/06/1997, n. 218 • SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CONDONI IVA - Definizione agevolata ex art. 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Definizione delle liti pendenti - Rinuncia all'accertamento dell'imposta - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di IVA - Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di sospensione dei termini per le impugnazioni - Artt. 8, 9 e 16 della L 27/12/2002, n. 289 - Artt. 2 e 22, della Direttiva del Consiglio CEE 17/05/1977, n. 388 - Art. 10 Trattato CE»

file PDF Va esclusa ogni ipotesi di condonabilità dell'IVA — Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 10675 del 4 maggio 2010: «SANATORIE E CONDONI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - CONDONO TOMBALE IVA - Violazione della Direttiva IVA dello Stato che adotta provvedimenti che eliminano la possibilità dell'accertamento delle operazioni imponibili relative all'IVA (condoni e definizioni agevolate) - Corte di Giustizia CE, Sentenza 17 luglio 2008, in causa C-132/06 - Contrasto con gli artt. 2 e 273, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già Artt. 2 e 22, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE) - Sussistenza - Conseguenze - Condonabilità dell'IVA - Esclusione - Disapplicazione degli artt. 8 e 9 della L 27/12/2002, n. 289 - Inefficacia della «definizione automatica» - Sussistenza - Conseguenze - Potere dell'Amministrazione di procedere ad accertamento - Art. 10 Trattato CE • IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici IVA - Accessi, ispezioni, verifiche - Indagini bancarie - Richiesta di autorizzazione all'acquisizione della copia dei conti bancari e postali ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7, DPR n. 600/73 ed art. 51, comma 2, n. 7, DPR n. 633/72 - Autorizzazione - Mancata esibizione all'interessato - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento - Art. 51, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

 

 

 

 

file PDF Professionisti, agenti, promotori ed altri contribuenti della cd. "area grigia" che svolgono attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c. senza un'"autonoma organizzazione": breve guida sulle scelte in tema di dichiarazione, pagamento e richiesta di rimborso dell'IRAP

 

 

 

 
 

file PDF Compilazione del quadro IQ e omissione del versamento dell'Irap da parte di professionista: illegittimo il ricorso all'art. 36-bis del D.P.R. 600/73 anziché ad un motivato avviso di accertamento

Commissione Tributaria Provinciale di Treviso - Sezione VII - Sentenza n. 9 del 13 gennaio 2010: «RISCOSSIONE - IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Accertamento dell'imposta regionale sulle attività produttive - Cartella di pagamento - Liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR 29/09/1973, n. 600 - Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica - Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili - Indagine conoscitiva sulla debenza o meno dell'IRAP - Questioni relative alla applicazione di norme di esclusione per mancanza dei presupposti impositivi - Presupposto dell'imposta per le attività di lavoro autonomo - Autonoma organizzazione - Indagine sull'utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività - Conseguenze - Inammissibilità della liquidazione - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • CONTROLLI E VERIFICHE - Attribuzioni e poteri degli uffici e della Guardia di Finanza - Accessi, ispezioni, verifiche - Verifica fiscale - Oggetto e sua estensione - Finalità - Accesso posto in essere dall'Agenzia delle Entrate in corso di giudizio - Accesso autorizzato per "verificare eventuali collaboratori e/o lavoratori non dichiarati o comunque irregolari", in realtà effettuato, al fine di appurare l'attendibilità di quanto il contribuente ha affermato in un ricorso - Accesso vessatorio e palesemente inutile - Conseguenze - Violazione dei principi di imparzialità, economicità e trasparenza a cui deve essere improntata l'azione e la condotta della Pubblica Amministrazione - Illegittimità dell'atto di accesso - Art. 52, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 33, del DPR 29/09/1973, n. 600 - Art. 12, della L 27/07/2000, n. 212»

 

 

 

file PDF Rassegna dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle entrate in giudizio e conseguenti riflessi sulla notificazione degli atti processuali. Solo nei giudizi in cui si è già costituita l'Avvocatura dello Stato le notifiche degli atti processuali dovranno essere effettuate presso la competenti strutture del medesimo Organo legale 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 28 maggio 2010: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Riforma dell'Amministrazione finanziaria - Istituzione delle agenzie fiscali - Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate - Legittimazione e rappresentanza processuale - Direttore e Uffici periferici - Capacità di stare in giudizio in via concorrente ed alternativa - Sussistenza - Fondamento - Legittimazione a stare in giudizio degli Uffici periferici - Sussistenza - Potere rappresentativo - Titolarità - Direttore dell'ufficio periferico o persona da lui delegata - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Natura - c.d. patrocinio autorizzato ex art. 43, primo comma, del RD 30/10/1933, n. 1611 - Notifiche degli atti processuali - Notificazione degli atti giudiziari e delle sentenze - Modalità - In assenza di assistenza dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio - All'ufficio locale dell'Agenzia fiscale - Possibilità - D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 - DM 28/12/2000 - Art. 10 e 11, comma 2, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

 

 

 

COMPENSAZIONE DELL'IVA
E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

file PDF Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24

Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Compilazione del modello di pagamento F24 - Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA - Applicazione solo alla compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA - Fondamento - Compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione crediti IVA con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico - Esclusione dalla nuova disciplina - Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni - Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito - Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare - Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

• Ulteriori chiarimenti sull'utilizzo dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.2): «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Precisazioni sull'utilizzo del Codice "62" denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito" - Funzione - Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell'utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.3): «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Consolidato - Utilizzo in compensazione per il versamento dell'IRES determinata nel modello CNM del credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato - Precisazioni sull'utilizzo "61" denominato "soggetto aderente al consolidato" - Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l'utilizzatrice finale - A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.4): «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Consolidato - Utilizzo in compensazione per il versamento dell'IRES determinata nel modello CNM del credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato - Precisazioni sull'utilizzo "61" denominato "soggetto aderente al consolidato" - Crediti d'imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato - Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo "61" ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore - Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.5): «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l'utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti - Decorrenza - Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall'anno di riferimento dei crediti compensati - Sovrapposizione di codici identificativi - Criteri per l'esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»

• Decadenza da una rateazione delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni assistita da garanzia: modalità di versamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione dal garante/terzo datore d'ipoteca

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.1): «RISCOSSIONE - Rateizzazione delle somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni - Decadenza da una rateazione assistita da garanzia - Attivazione del codice identificativo "60 - garante/terzo datore" da indicare nel modello F24, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 - Modalità di versamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione dal garante/terzo datore d'ipoteca»

• Adeguamento agli studi di settore: decorrenza dell'obbligo d'informazione nel modello F24 sulla rateazione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.2): «RISCOSSIONE - STUDI DI SETTORE - Codice tributo 6494 per adeguamento IVA agli studi di settore, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della legge 08/05/1998, n. 146 - Versamento rateale - Informazioni sulla rateazione per il codice tributo 6494 da utilizzare nel modello di versamento F24 - Decorrenza - Utilizzazione a partire dalla data istituzione con risoluzione n. 40 del 18 maggio 2010 delle informazioni circa l'eventuale rateazione intrapresa - Art. 2, comma 2, del DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 20, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 15, comma 6, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

• Premi di produttività ai dipendenti: utilizzabile il codice tributo 1816 per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali applicata in sede di dichiarazione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.3): «RISCOSSIONE - Incentivi per i dipendenti - Applicabile il codice tributo 1816 per il versamento "dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, e delle relative addizionali regionali e comunali" applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2010 o mod. 730/2010 - Art. 2 del DL 27/05/2008, n. 93, conv., con mod., dalla L 24/07/2008, n. 126 - Art. 5 del DL 29/11/2008, n. 185, conv., con mod., dalla L 28/01/2009, n. 2»

• Utilizzo in compensazione del credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir: l'anno di riferimento da indicare nel modello F24 in occasione dell'utilizzo è quello relativo alla dichiarazione dei redditi da cui emerge

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 2.4): «RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - Società di persone, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e soggetti assimilati - Istituzione del codice tributo 6830 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - Anno di riferimento da indicare nel modello F24 in occasione dell'utilizzo in compensazione del credito - Anno di imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge»

 

 

 

 

 

file PDF Studi di settore: in arrivo 109 mila "inviti a valutare attentamente" per i contribuenti che presentano anomalie nel corso del triennio 2006-2008

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 E del 4 giugno 2010: «STUDI DI SETTORE - Controlli e verifiche - Invio di comunicazioni relative a particolari anomalie riscontrate nel triennio 2006, 2007 e 2008, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - Comunicazioni previste per il 2010 - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998, n. 146»

 

 

 

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
PERTINENZE, AMPLIAMENTO E RIACQUISTO

file PDF Ultimi chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione "prima casa" e del credito d'imposta per il "riacquisto"

• Casa di abitazione acquistata senza fruire dei benefici tributari c.d. "prima casa" perché non previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento o ritenuti non applicabili: l'acquisto della pertinenza può in ogni caso usufruire dell'agevolazione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 1.1): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Acquisto di pertinenza della casa di abitazione acquistata senza fruire dei benefici tributari c.d. "prima casa" - Applicazione dell'agevolazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza destinata a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dell'agevolazione in quanto non ancora prevista dalla normativa vigente al momento del trasferimento - Fondamento - Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131»

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 1.2): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Acquisto di pertinenza della casa di abitazione acquistata senza fruire dei benefici tributari c.d. "prima casa" - Applicazione dell'agevolazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza destinata a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dell'agevolazione in quanto non ancora prevista dalla normativa vigente al momento del trasferimento - Fondamento - Applicazione dell'agevolazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza di immobile acquisito allo "stato rustico" per il quale non si è fruito delle agevolazioni "prima casa" pur sussistendo, all'epoca dell'acquisto, le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla nota II-bis) - Fondamento - Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131»

• Abitazione acquistata senza le agevolazioni "prima casa" per mancanza dei requisiti soggettivi: l'ampliamento con l'acquisto di una abitazione o di porzione immobiliare contigua può usufruire dell'agevolazione in presenza di tutti i requisiti di legge

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 2): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni "prima casa" per mancanza dei requisiti soggettivi - Acquisto di abitazione o di porzione immobiliare, limitrofe o confinante con l'alloggio già posseduto - Applicazione dell'agevolazione in relazione all'acquisto immobiliare per l'ampliamento dell'abitazione - Fondamento - Condizioni - Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131»

• Vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato c.d. "prima casa": per evitare la revoca dell'agevolazione basta utilizzo come abitazione principale dell'immobile riacquistato entro l'anno

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 3.1): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" Alienazione infraquinquennale dell'immobile agevolato e successivo - Acquisto dell'abitazione principale - Requisito dell'immobile oggetto del riacquisto entro l'anno per evitare la decadenza dell'agevolazione - Utilizzato come abitazione principale - Sufficienza - Mantenimento della sussistenza delle condizioni richieste dalla lettera a), b) e c) del comma 1 della citata nota II-bis) - Esclusione»

• Riacquisto della "prima casa": per il credito d'imposta necessario il ricorrere di tutte le condizioni di cui alla nota II-bis

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 3.1): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa" - Ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della nota II-bis) - Necessità - Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa, parte prima del DPR 26/04/1986, n. 131 - Punto 21 della tabella A, Parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 7, della L 23/12/1998, n. 448»

• Vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato c.d. "prima casa": per evitare la decadenza dell'agevolazione vale anche il riacquisto di dimora abituale sita fuori del territorio nazionale in uno Stato nel quale sussistono strumenti di cooperazione amministrativa

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 E del 7 giugno 2010 (§. 3.2): «IMPOSTA DI REGISTRO - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Alienazione infraquinquennale dell'immobile agevolato e successivo - Acquisto dell'abitazione principale - Requisiti dell'immobile oggetto del riacquisto entro l'anno per evitare la decadenza dell'agevolazione - Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale adibito a dimora abituale - Sufficienza - Immobile acquistato situato in uno Stato nel quale sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale - Necessità»

 

 

 

file PDF Esclusione dalla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'IVA non detratta sulle spese di vitto e alloggio in presenza di fatture regolarmente emesse: considerazioni a margine della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/2010

Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 9 del 3 giugno 2010: «IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande - Trattamento ai fini delle imposte dirette e Irap dell'Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande - Deducibilità dell'Iva dall'Irpef, dall'Ires e dall'Irap - Condizioni - Artt. 54, comma 5, 99, comma 1 e 109, comma 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 - D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 83, commi 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies del DL 25/06/2008, n. 112, conv., con mod., dalla L 06/08/2008, n. 133» 

 

 

 

file PDF La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272, n. 4 c.c. 

Studio n. 156-2009/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 19 novembre 2009

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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