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Il Sommario del settimanale n. 19 del 2011

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L'IRAP e gli imprenditori individuali: evoluzione della giurisprudenza e valutazioni (anche) per UNICO di Alvise Bullo

file PDF Agente immobiliare: il non assoggettamento all'imposta regionale può essere chiesto anche in sede di ricorso contro la maggior IRAP richiesta in un avviso fondato sugli studi di settore — Commissione Tributaria Provinciale di Venezia - Sezione XII - Sentenza n. 93 del 29 aprile 2011: «ACCERTAMENTO - PARAMETRI - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore - Giustificazioni da parte del contribuente del mancato adeguamento - Ricorrenza di ragioni di fatto che pongono l'attività al di fuori del periodo di normale svolgimento dell'attività - Rilevanza - Adeguata prova della diminuita capacità lavorativa per poter prestare assistenza ai familiari - Necessità - Fattispecie - Legittimità dell'accertamento per mancanza della prova della effettiva incidenza dell'assistenza al familiare (padre malato) sulla attività lavorativa - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) - Presupposto dell'imposta - Condizioni per l'assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività potenziandone le possibilità - Rilevanza - Applicabilità alle attività di intermediario immobiliare - Attività le quali pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa possono essere svolte senza una autonoma organizzazione - Conseguenze - Rilevanza del presupposto dell'autonoma organizzazione - Fondamento - Assenza dell'autonoma organizzazione e conseguente inesistenza dell'obbligo impositivo IRAP - Deduzione per la prima volta in sede di ricorso contro la maggior IRAP richiesta in un avviso in base agli studi di settore - Ammissibilità - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 
 
 

file PDF I tempi delle "verifiche fiscali": le modifiche del decreto-legge "Sviluppo" di Massimiliano Strata

 

 

 
 
 

file PDF Riporto perdite nelle fusioni: il "limite patrimoniale" si calcola sulla base dell'ultimo bilancio chiuso prima della data di efficacia giuridica dell'aggregazione aziendale, anche se non ancora approvato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54 E del 9 maggio 2011: «IMPOSTE SUI REDDITI - Operazioni societarie - Riporto delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale - Fusione di società - Fusione per incorporazione - Riporto delle perdite fiscali pregresse di società che partecipano ad una operazioni di fusione - Perdite fiscali riportabili della società incorporata - Utilizzo - Limitazioni e condizioni di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR - Rispetto del c.d. "limite patrimoniale" e presenza della condizione di vitalità economica (c.d. "requisiti economici") - Bilancio di riferimento per la quantificazione del patrimonio netto - Bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non ancora approvato a tale data - Artt. 84 e 172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917»
 

 

 
 
 

file PDF Ai fini della territorialità IVA le prestazioni di deposito merci non sono prestazioni di servizi relative ai beni immobili, nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva va indicata la data di registrazione dell'operazione e, solo in assenza dell'obbligo, la data di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, nell'ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento relativo ad una violazione non dipende dal ravvedimento delle altre, nell'accertamento sintetico nella determinazione delle «spese di qualsiasi genere sostenute» vige il principio di cassa. Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare con le risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 21 giugno 2011: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - NUOVI ADEMPIMENTI - SANZIONI TRIBUTARIE - Ravvedimento operoso - Disciplina antielusione relativa alle Controlled Foreign Companies (CFC) - Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento (Transfer Pricing Documentation) per la non applicabilità delle sanzioni - MONITORAGGIO FISCALE - Modulo RW - Accertamento sintetico e redditometro - REDDITO D'IMPRESA - Cessione contratto di leasing - STUDI DI SETTORE - Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata»

 

 
 
 

file PDF Ammesso il ravvedimento "parziale" dell'omesso versamento limitato agli importi pagati contestualmente agli interessi e le sanzioni ridotte

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67 E del 23 giugno 2011: «SANZIONI TRIBUTARIE - Ravvedimento - Ravvedimento dell'omesso o insufficiente pagamento di imposte - Rimozione della violazione - Pagamento delle imposte e versamento delle sanzione ridotte e degli interessi - Ravvedimento "parziale" o "frazionato" con sanzioni e interessi calcolati volta per volta in base al debito d'imposta residuo nel rispetto delle le relative scadenze - Ammissibilità - Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472»

 

 
 
 

file PDF Riduzione del capitale per perdite e trasformazione da S.p.a. a S.r.l. di società in liquidazione  

Studio n. 221-2010/I del Consiglio Nazionale del Notariato - Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 16 marzo 2011

 

 
 
 

file PDF La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione

Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Documento n. 11 del mese di Giugno 2011

 

 
 
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file PDF Autotrasportatori, confermate le agevolazioni
 
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011
 
 

Torna il libero accesso alle agevolazioni per gli autotrasportatori. Anche quest'anno si confermano destinati alla categoria gli importi già erogati nel 2010. Nel dettaglio:

1. le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
 

2. per i trasporti  effettuati personalmente  dall' imprenditore  oltre

 

il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR), per il periodo d'imposta 2010, nelle seguenti misure:
 

56,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
 

92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

 

 

 

file PDF Maggiorazione Irap e addizionale Irpef per le regioni Calabria, Campania e Molise: le istruzioni delle Entrate

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2011

 

Con un comunicato stampa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato, con riferimento alla verifica dei risultati d'esercizio 2010, per le regioni Calabria, Campania e Molise, il consolidamento delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e successive modifiche intervenute.


Pertanto, per l'anno d'imposta 2011, in queste regioni è confermata l'applicazione delle vigenti maggiorazioni dell'aliquota, dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30.

La maggiorazione ha effetto sugli acconti  IRAP  (primo  e   secondo)  che  dovranno

 

 

essere determinati:
 

• con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella determinata applicando l'aliquota del 2010, già comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;

• con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Per quanto riguarda l'incremento di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF, per l'anno d'imposta 2011, previsto per le regioni Calabria, Campania e Molise, si precisa che lo stesso produce effetti nell'anno 2012. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale 2011, oltre a quello delle rate residue dell'addizionale regionale 2010, applicando l'aliquota maggiorata dell'1,70.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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