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Il Sommario del settimanale n. 19 del 2011 |
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L'IRAP e gli imprenditori individuali: evoluzione
della giurisprudenza e valutazioni (anche) per
UNICO di Alvise Bullo
file PDF
Agente immobiliare: il non assoggettamento all'imposta regionale può essere chiesto anche in sede di ricorso
contro
la maggior IRAP richiesta in un avviso fondato sugli studi di
settore Commissione Tributaria Provinciale
di Venezia - Sezione XII - Sentenza n. 93 del 29 aprile
2011: «ACCERTAMENTO - PARAMETRI - STUDI DI
SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Accertamento standardizzato
mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore - Giustificazioni da parte del contribuente del
mancato adeguamento - Ricorrenza di ragioni di fatto che pongono l'attività al di fuori del periodo di normale
svolgimento dell'attività - Rilevanza - Adeguata prova della diminuita capacità lavorativa per poter prestare assistenza
ai familiari - Necessità - Fattispecie - Legittimità dell'accertamento per mancanza della prova della effettiva
incidenza dell'assistenza al familiare (padre malato) sulla attività lavorativa - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR
29/09/1973, n. 600 - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 - Art.
10, della L 08/05/1998, n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)
- Presupposto dell'imposta - Condizioni per l'assoggettamento - Utilizzo di una significativa o non
trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell'attività potenziandone le possibilità
- Rilevanza - Applicabilità alle attività di intermediario immobiliare - Attività le quali pur essendo ai fini
delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa possono essere svolte senza una
autonoma organizzazione - Conseguenze - Rilevanza del presupposto dell'autonoma organizzazione - Fondamento -
Assenza dell'autonoma organizzazione e conseguente inesistenza dell'obbligo impositivo IRAP - Deduzione per la
prima volta in sede di ricorso contro la maggior IRAP richiesta in un avviso in base agli studi di settore -
Ammissibilità - Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n.
446»
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I tempi delle "verifiche fiscali": le modifiche del
decreto-legge "Sviluppo" di Massimiliano Strata
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file PDF Riporto perdite nelle fusioni: il "limite patrimoniale" si
calcola sulla base dell'ultimo bilancio chiuso prima della data di
efficacia giuridica dell'aggregazione aziendale, anche se non
ancora approvato
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54 E del 9 maggio
2011: «IMPOSTE SUI REDDITI - Operazioni
societarie - Riporto delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale - Fusione di società - Fusione per
incorporazione - Riporto delle perdite fiscali pregresse di società che partecipano ad una operazioni di fusione - Perdite
fiscali riportabili della società incorporata - Utilizzo - Limitazioni e condizioni di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR
- Rispetto del c.d. "limite patrimoniale" e presenza della condizione di vitalità economica (c.d. "requisiti
economici") - Bilancio di riferimento per la quantificazione del patrimonio netto - Bilancio relativo all'ultimo esercizio
chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non ancora approvato a tale data - Artt. 84 e
172, comma 7, del DPR 22/12/1986, n. 917»
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file PDF Ai fini della territorialità IVA le prestazioni di deposito merci
non sono prestazioni di servizi relative ai beni immobili,
nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva va indicata
la data di registrazione dell'operazione e, solo in assenza
dell'obbligo, la data di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972,
nell'ipotesi di progressione delle violazioni, il ravvedimento
relativo ad una violazione non dipende dal ravvedimento delle
altre, nell'accertamento sintetico nella determinazione delle
«spese di qualsiasi genere sostenute» vige il principio di cassa.
Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare con
le risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 E del 21 giugno
2011: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) -
NUOVI ADEMPIMENTI - SANZIONI TRIBUTARIE - Ravvedimento operoso - Disciplina antielusione relativa alle
Controlled Foreign Companies (CFC) - Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento (Transfer Pricing
Documentation) per la non applicabilità delle sanzioni - MONITORAGGIO FISCALE - Modulo RW - Accertamento sintetico e
redditometro - REDDITO D'IMPRESA - Cessione contratto di leasing - STUDI DI SETTORE - Risposte a quesiti in occasione
di incontri con la stampa specializzata»
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file PDF Ammesso il ravvedimento "parziale" dell'omesso
versamento limitato agli importi pagati contestualmente agli interessi e
le sanzioni ridotte
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67 E del 23 giugno
2011: «SANZIONI TRIBUTARIE - Ravvedimento -
Ravvedimento dell'omesso o insufficiente pagamento di imposte - Rimozione della violazione - Pagamento delle imposte
e versamento delle sanzione ridotte e degli interessi - Ravvedimento "parziale" o "frazionato" con sanzioni e interessi
calcolati volta per volta in base al debito d'imposta residuo nel rispetto delle le relative scadenze - Ammissibilità - Art. 13,
del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 - Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n.
472»
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file PDF Riduzione del capitale per perdite e trasformazione da S.p.a.
a S.r.l. di società in liquidazione
Studio n. 221-2010/I del Consiglio Nazionale del Notariato -
Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 16 marzo 2011
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file PDF La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti
per la semplificazione
Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Documento n. 11 del mese di Giugno 2011
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Ultim'ora
file PDF Autotrasportatori, confermate le agevolazioni
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011
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Torna il
libero accesso alle agevolazioni per gli autotrasportatori. Anche quest'anno si
confermano destinati alla categoria gli importi già erogati nel 2010. Nel
dettaglio:
1. le imprese di
autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2011,
fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24),
le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva
a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
2. per i
trasporti effettuati personalmente dall'
imprenditore oltre
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il Comune
in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di
terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non
documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR),
per il periodo d'imposta 2010, nelle seguenti misure:
— 56,00 euro per i trasporti all'interno
della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione
spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede
l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione
o delle Regioni confinanti;
— 92,00 euro per i trasporti effettuati
oltre questo ambito.
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file PDF Maggiorazione Irap e addizionale Irpef per
le regioni Calabria, Campania e Molise: le
istruzioni delle Entrate
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2011
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Con un comunicato stampa, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze
hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti
e il Comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza hanno constatato, con riferimento alla
verifica dei risultati d'esercizio 2010, per le regioni
Calabria, Campania e Molise, il consolidamento delle
condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge
311/2004 e successive modifiche intervenute.
Pertanto, per l'anno d'imposta
2011, in queste regioni è confermata l'applicazione delle vigenti
maggiorazioni dell'aliquota, dell'imposta regionale sulle
attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e
dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30.
La maggiorazione ha effetto sugli acconti IRAP (primo e secondo) che dovranno
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essere determinati:
con il metodo storico, assumendo quale imposta
del periodo precedente quella determinata applicando
l'aliquota del 2010, già comprensiva della maggiorazione
di 0,15 punti percentuali;
con il metodo previsionale, assumendo
come imposta di riferimento quella determinata applicando
al volume della produzione previsto l'aliquota
d'imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
Per quanto riguarda l'incremento di 0,30 punti
percentuali dell'addizionale regionale IRPEF, per
l'anno d'imposta 2011, previsto per le regioni Calabria,
Campania e Molise, si precisa che lo stesso produce
effetti nell'anno 2012. Tuttavia, in relazione
ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in
corso d'anno, i datori di lavoro trattengono, in sede
di conguaglio, l'importo dell'addizionale regionale
2011, oltre a quello delle rate residue
dell'addizionale regionale 2010, applicando l'aliquota
maggiorata dell'1,70.
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